Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
n.448 del 08.02.2023
Oggetto: tassazione separata su arretrati di pensione
N. R.G. 106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella de Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, promossa di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
Salvatore Graziuso
Appellanti contro
, CP_1
Appellata contumace
FATTO
Con ricorso del 09.12.2021 , aveva dedotto che, a seguito della liquidazione CP_1 della sua pensione di categoria IOCOM, l' le aveva riconosciuto un credito a titolo di arretrati Pt_1
e che, tuttavia, le aveva corrisposto un importo inferiore, avendo effettuato una trattenuta del 23% per l'IRPEF, pari all'importo di € 1.820,85; aveva lamentato l'illegittimità di tale trattenuta, e aveva chiesto la condanna dell' al pagamento di tale somma. In particolare aveva osservato che, Pt_1 avendo ella percepito -negli anni a cui si riferivano gli arretrati pensionistici (2019-2021) - un reddito inferiore ad € 8.000,00, gli arretrati medesimi si sarebbero dovuti erogare senza alcuna imposizione fiscale e senza alcuna trattenuta.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che le ritenute fiscali fossero state operate erroneamente perché in applicazione del principio di cassa, piuttosto che di quello di competenza. Ha quindi considerato illegittime le ritenute operate sugli arretrati di pensione per quegli anni, e ha condannato l' al Pt_1 pagamento dell'importo trattenuto.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , che ha reiterato l'eccezione di Pt_1 improponibilità della domanda per mancato esperimento del preventivo procedimento amministrativo, l'eccezione di propria legittimazione passiva e di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
nel merito ha lamentato l'erroneità della decisione perché in violazione dell'art.17 comma 1 lett. b e dell'art.49 comma 2 DPR n.917/1986 (T.U.I.R.) secondo il quale le somme da corrispondersi a titolo di arretrati di pensione devono essere soggetti a tassazione separata, anche in presenza di un imponibile inferiore ai limiti di legge. Ha inoltre sostenuto, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. Cass.n. 5936/2004; sez. trib.
n.10887/2019), che in materia doveva trovare applicazione il principio di cassa, in base al quale gli arretrati si sarebbero dovuti sottoporre ad imposta secondo i criteri vigenti nell'anno di liquidazione, ossia nel 2021, e con riferimento alla capacità contributiva esistente quel tempo.
è rimasta contumace nel giudizio di secondo grado. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione reiterata sollevata dall' , poiché le controversie tra datore di lavoro (o, analogamente, tra istituto Pt_1 assicuratore erogatore della pensione) e lavoratore (o pensionato), quali sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute i.r.p.e.f. alla fonte versate direttamente dal sostituto, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella del giudice ordinario, trattandosi di diritti attinenti ad un rapporto di tipo privatistico, a cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass.8312/2010).
Infondate sono altresi le eccezioni dell' di inammissibilità per carenza di domanda Pt_1 amministrativa e di difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, tuttavia, ritiene questa Corte di non poter condividere la tesi fatta propria dal
Tribunale, essendo stato già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio per cui, nel caso di pagamento di importi retributivi o pensionistici arretrati, la contribuzione fiscale debba applicarsi secondo il c.d. criterio di cassa. In altri termini solo al momento dell'effettivo pagamento delle somme, pur se maturate in periodi precedenti, queste ultime saranno assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa, e non secondo il criterio di competenza (Cass. n.
21010/2013, n.18477/2014; per una pronuncia in materia di ritenute fiscali su arretrati di pensioni di invalidità, v. Cass. n.10887/2019). L'applicazione di tale principio comporta anche che resti irrilevante il regime delle esenzioni fiscali in vigore negli anni ai quali si riferiscono gli arretrati pensionistici erogati dall' in base Pt_1 al provvedimento di liquidazione, dovendo comunque gli arretrati essere sottoposti a tassazione separata ex art.17 comma 1 lett. b T.U.I.R. e all'aliquota prevista dall'art.11 T.U.I.R. con rapporto all'entità della somma erogata (in concreto aliquota del 23%).
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata, con contestuale rigetto della domanda proposta in primo grado dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 sono ravvisabili motivi idonei a determinare la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'incidenza che sulla proposizione dell'azione può aver avuto, seppur non pertinente, il diverso principio (cd. di competenza) affermato dalla giurisprudenza (richiamata in ricorso e nella sentenza impugnata) con riferimento alla valutazione dell'entità dei redditi ai fini dei benefici previdenziali.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.03.2023 da nei confronti di Pt_1 CP_1
avverso la sentenza del 08.02.2023 .448 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
Accoglie l'appello e, per l'effetto , rigetta la domanda proposta da con ricorso CP_1 introduttivo del 09.12.2021.
Spese compensate per il doppio grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott. Gennaro Lombardi