Articolo 29 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 28Articolo 30
Versione
6 maggio 1952
Art. 29.
(Limiti dei diritti del concessionario)


La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952