Articolo 9 della Legge 27 dicembre 1953, n. 967
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 gennaio 1954
Art. 9.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954