Art. 9.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.