Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche 1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e' sostituito dal seguente:
"L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell' articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell' articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 .".
"L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell' articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell' articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 .".