Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del rifiuto di autotutela

    La Corte ha ritenuto che, in pendenza di un giudizio di impugnazione della sentenza di secondo grado (non definitiva) che aveva respinto il ricorso del contribuente, l'atto impositivo può essere portato in esecuzione e l'atto esecutivo conseguentemente emesso non può considerarsi illegittimo. Pertanto, la richiesta di revoca in autotutela non si fonda su una scelta manifestamente illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 107
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo