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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_0 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 75180-2024 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente: ritenere e dichiarare illegittimo il rifiuto di autotutela di cui all'istanza del 31/10/2024, prot. n. 75180 del
04/11/2024, e per l'effetto annullare parzialmente l'Avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004
e del conseguente Ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla Cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte resistente:
il rigetto del ricorso in quanto, pregiudizialmente, inammissibile e, comunque, infondato nel merito per i motivi esposti e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante Nominativo_1 ha impugnato il rifiuto tacito di esercizio dell'autotutela di cui all'istanza del 31/10/2024, prot. n. 75180 del 04/11/2024, per l'annullamento parziale dell'avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004 e del connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
Ha premesso di aver avanzato all'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate istanza di esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 10-quater o eventualmente dell'art. 10-quinquies l. n. 212/00, affinché si disponesse l'annullamento parziale dell'atto n. 891CRA200504/2004 e della conseguente iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000, in modo da escludere dal credito d'imposta recuperato con l'atto in questione quella parte riferita agli investimenti agevolabili di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001 di € 168.364,95, n. 4658 del 21.12.2001 di € 284,06 e n. 179 del 21.12.2001 di € 7.746,86.
Nell'istanza la società contribuente premetteva:
- che, con atto n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004, l'Ufficio di Caltanissetta dell'Agenzia delle
Entrate aveva proceduto al recupero del credito d'imposta pari a € 102.475,29, rispetto a quello di
€ 103.124,83, utilizzato in compensazione negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre interessi per € 7.772,53
e sanzioni per € 28.457,00;
- che l'atto di recupero aveva tratto origine dal processo verbale di constatazione, notificato il 09/12/2004, con il quale era stato revocato parzialmente il credito d'imposta per investimenti aree svantaggiate, ex art. 8 l.n. 388/2000, portato in compensazione nei precedenti anni d'imposta;
- che l'avviso di recupero del credito d'imposta era stato impugnato dalla società e nel giudizio si era anche pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 15979/2017 del 27/06/2017 che cassava con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione, una decisione favorevole al contribuente;
in questa sentenza fissava il seguente principio di diritto: «in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass.
Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12)»; - che dopo che il giudice di rinvio aveva emesso la propria e in pendenza del termine per impugnarla, lo stesso Ufficio Controlli aveva erroneamente disposto l'iscrizione a ruolo dell'intera somma di cui all'atto di recupero, oltre ulteriori interessi maturati, con conseguente notifica della cartella n. 292 2024 00118388 53
000 per il pagamento di complessivi € 215.484,53, di cui € 102.475,29 per credito recuperato, € 81.551,36 per interessi, € 28.452,00 per sanzioni, € 3.000,00 per spese legali ed € 5,88 per spese di notifica;
- che, in effetti, avverso detta ultima sentenza aveva proposto ricorso per cassazione notificato il 29 ottobre
2024 e poi iscritto al R.G. n. 23763/2024.
Dopo aver premesso le tappe della vicenda la società aveva chiesto all'Agenzia di revocare in autotutela la cartella, rappresentando che anche in base al principio richiamato dalla Corte di cassazione l'agevolazione prevista dall'art. 8 l.n. 388/2000 non doveva comunque essere disconosciuta alla “Ricorrente_1
” con riguardo alle spese di acquisto dei beni amovibili e tali risultavano essere le attrezzature (forno, formatrice, lavello, tavolo, ecc.) e i due serbatoi idrici Ecotanka, di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001, n.
4658 del 21.12.2001 e n. 179 del 21.12.2001.
Pertanto l'atto n. 891CRA200504/2004 con cui era stata ritenuta indebita e recuperata l'intera agevolazione doveva essere parzialmente annullato con conseguente ridefinizione dell'iscrizione a ruolo riportata nella cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000.
L'Ufficio della Direzione Provinciale di Caltanissetta non aveva preso in esame l'istanza di esercizio dell'autotutela, nemmeno dopo le sollecitazioni del difensore della contribuente.
Per queste ragioni con l'odierno ricorso veniva impugnato il silenzio-rifiuto
La ricorrente sosteneva che nel caso di specie ricorreva un'ipotesi di negazione di un credito d'imposta parzialmente spettante, in presenza dei relativi presupposti di legge (come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità), e di conseguente manifesta illegittimità dell'atto di recupero del credito fruito e del conseguente atto di riscossione.
Sicchè, secondo la ricorrente, doveva essere censurato il fatto che, applicando doverosamente i principi in materia di autotutela, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto esaminare ed istruire l'istanza presentata dall'odierna ricorrente e, sussistendo i presupposti di legge per riconoscere la legittimità parziale del credito d'imposta totalmente negato, annullare in parte l'atto di recupero del credito d'imposta, escludendo da esso l'importo scaturente dall'acquisto dei suddetti beni chiaramente agevolabili, in quanto dotati di propria autonomia funzionale, del tutto amovibili e in tal modo suscettibili di utilizzazione separata da parte dell'acquirente.
Parte ricorrente riteneva altresì che la Corte di Giustizia Tributaria per effetto dell'accertamento della manifesta fondatezza della richiesta di riconoscere la pretesa creditoria della contribuente avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del recupero del credito d'imposta con riguardo alle spese di acquisto dei beni dotati dei requisiti per l'agevolazione prevista dall'art. 8 l. n. 388/2000, di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001, n.
4658 del 21.12.2001 e n. 179 del 21.12.2001, e pertanto avrebbe dovuto parzialmente annullare l'atto n.
891CRA200504/2004 e la conseguente iscrizione a ruolo riportata nella cartella di pagamento n. 292 2024
00118388 53 000.
E il contribuente, in relazione agli eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dal mancato riconoscimento di un dovuto credito d'imposta, avrebbe comunque mantenuta la riserva richiederne il ristoro in separato giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha contestato sotto ogni profilo le censure del ricorrente, escludendo che ricorressero i presupposti per l'esercizio obbligatorio dell'intervento in autotutela e per la formazione del silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memorie.
Le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata alla stessa udienza posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Occorre ricostruire gli atti che hanno preceduto l'avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004
e il connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n.
292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
La vicenda ha inizio a seguito di un processo verbale di constatazione, notificato alla società contribuente il 09/12/2004, con il quale era stato revocato parzialmente il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 l.n. 388/2000, e del quale la “Ricorrente_1” si era avvalsa, portandolo in compensazione nei precedenti anni d'imposta, come di qui a breve sarà illustrato.
I verificatori avevano contestato la sussistenza dei presupposti per il formarsi di tale credito di imposta.
Conseguentemente con atto n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta aveva proceduto al recupero del credito d'imposta disconosciuto pari a € 102.475,29, rispetto a quello di € 103.124,83, utilizzato in compensazione negli anni 2001 (per € 76.818,99 su € 77.468,53),
2002 (per l'intero importo di € 7.525,64, comprensivo di € 1.849,64 maturati nell'anno), 2003 (per l'intero importo di € 4.291,36) e 2004 (per l'intero importo di € 13.839,30), oltre interessi per € 7.772,53 e sanzioni per € 28.457,00 (doc. 3).
Le contestazioni sollevate avevano ad oggetto gli anni d'imposta 2001 e 2002 ed erano così formulate:
“ANNO 2001
A) Gli investimenti sotto elencati non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta poiché i beni agevolati vengono utilizzati in Indirizzo_1 – struttura produttiva diversa rispetto sia a quella indicata nel CVS (Indirizzo_2) e quindi diversa da quella che ha dato diritto all'agevolazione in violazione al disposto del comma 7 art. 8 L. 388/00 e comunque diversa anche rispetto a quella indicata sulle fatture ( Indirizzo_3):
1) Fattura n. 120 del 03.09.2001 di € 168.364,95 emessa dalla Società_1
per l'acquisto di attrezzatura (forno, formatrice, ecc.);
2) Fattura n. 4658-21.12.01 di € 284,06 emessa dalla s.r.l. Società_2 per acquisto di due Ecotanka;
3) Fattura n. 179 del 21.12.01 di € 7.746,86 emessa dalla Società_1 per l'acquisto di attrezzatura (lavello, tavolo, ecc.).
B) Gli investimenti di seguito descritti consistenti in opere di ammodernamento, ampliamento e miglioramento realizzate nella struttura produttiva di Indirizzo_1, bene non di proprietà della società ma di terzi, utilizzati in virtù di un contratto di locazione, non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta per i seguenti motivi:
- gli investimenti non hanno il requisito della novità in quanto si tratta di interventi su beni non nuovi (vedi cir. 38/2002 p. 6.2); - i beni non hanno rilevanza autonoma in quanto non danno origine a beni che abbiano una loro individualità ed autonomia funzionale rispetto all'immobile locato, rappresentano, bensì, meri interventi che danno luogo ad incrementi dell'immobile non separabili dallo stesso – e come tali costi non aventi rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 388/2000 ai quali è applicabile, invece, la disciplina fiscale di cui all'art. 74 comma 3 del T.U.I.R. (vedi Cir. 41/2001 p.
6.2.1. e p. 6.2.3., Ris. 55/2003):
1) Fattura n. 528 del 26.05.01 per € 3.162,70 per acquisto ceramica da rivestimento;
2) Fattura n. 285 del 21.06.01 per € 1.910,90 per acquisto ceramica da rivestimento;
3) Fattura n. 26 del 22.06.01 per € 1.122,76 per acquisto marmo, pietra e lavorazione pietra;
4) Fattura n. 34 del 31.07.01 per € 6.972,17 per collocazione di pannelli sagomati in gesso e cornici in gesso;
5) Fattura n. 211/A del 22.10.01 per € 5.767,11 per fornitura ed installazione d'impianto elettrico ed impianto terra;
6) Fattura n. 25 del 20.12.01 di € 7.901,80 per lavori di smantellamento pavimento, pavimentazione, ecc.
C) L'investimento costituito da lavori di impianto idrico ed impianto metanifero di cui alla fattura n. 5 del
13.06.2001 per € 3.016,11 non viene ammesso per i motivi esposti ai superiori punti A) e B).
ANNO 2002
L'investimento oggetto di agevolazione consistente in consulenza tecnica, progettazione e direzione per lavori eseguiti su beni di terzi, di cui alla fattura n.
01/2002 del 4.3.02 non viene ammesso per i motivi di esposti al punto B).
Dunque, le contestazioni dell'Ufficio erano sostanzialmente riconducibili a due ben distinte fattispecie, ossia l'utilizzo dei beni in una struttura produttiva diversa da quella indicata nel modello CVS e nelle relative fatture d'acquisto (contestazione A, riferita alle fatture nn. 120 del 03/09/2001 di € 168.364,95, 4658 del 21/12/2001 di € 284,06, 179 del 21/12/2001 di € 7.746,86), e la contabilizzazione tra gli investimenti agevolabili di opere non asportabili eseguite su beni di terzi (contestazione B, riferita alle fatture nn. 528 del 26/05/2001 di
€ 3.162,70, 285 del 21/06/2001 di € 1.910,90, 26 del 22/06/2001 di € 1.122,76, 34 del 31/07/2001 di € 6.972,17,
211/A del 22/10/2001 di € 5.767,11, 25 del 20/12/2001 di € 7.901,80, n. 01 del 04/03/2002 di € 1.849,64).
Vi era, poi, una terza contestazione, quella contraddistinta dalla lettera C), che presentava gli elementi costitutivi delle altre due ed era relativa ad un'unica fattura n. 5 del 13/06/2001 di € 3.016,11 (doc. 5 e 6).”
L'atto impositivo di recupero del 2004 era stato impugnato con rituale ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, che, con sentenza n. 13/02/2011, lo accoglieva escludendo il solo credito d'imposta come non spettante pari ad euro 1.894,64 perché non richiesto dalla ricorrente.
La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -
Sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 22339/21/2015 di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, che pertanto proponeva impugnazione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione la quale con ordinanza n.15979/2017 cassava la decisione con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione.
In tale ordinanza era stato posto il principio di diritto sul quale poggia le sue ragioni la società contribuente: « in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass.
Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12)».
A seguito della decisione della Cassazione la società contribuente ha provveduto a riassumere la causa dinanzi al competente giudice di rinvio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado n. 13/02/2011 del 24/04/2006, ovvero in subordine il riconoscimento del credito d'imposta relativamente alle sole fatture rientranti nella prima contestazione suindicata, contraddistinta dalla lettera A).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 9 con sentenza n. 4089/2023 del
06/03/2023 ha statuito in dispositivo con la formula che di seguito integralmente si riporta:
“La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00
(tremila/00), ivi compreso il giudizio di Cassazione”
La statuizione in dispositivo, per quanto non del tutto esplicita in ordine alle sorti dell'atto originariamente impugnato, si pronuncia sull'atto di appello dell'Agenzia e afferma di accoglierlo integralmente;
i contenuti dell'atto di appello sono inequivocamente formulati a sostegno della legittimità dell'intero atto di recupero e quindi dell'integrale rigetto dell'originaria impugnazione.
In tal senso, pertanto, il dispositivo della suddetta sentenza emessa dal giudice di rinvio deve necessariamente essere interpretato.
D'altronde anche la motivazione della decisione non propone alcuna differente valutazione per i beni strumentali amovibili.
Parte contribuente ritiene che con riguardo a questi beni, invece, non potrebbe ritenersi ancora legittimo l'atto di recupero e ciò anche in conformità del principio di diritto posto in questa vicenda dall'ordinanza della
Cassazione n. 15979/2017 depositata il 27/06/2017.
Dal che dovrebbe discendere, allora, che il giudice di rinvio, il quale, dandovi applicazione non ha distinto, nell'esaminare l'atto di recupero, la porzione del credito di imposta da disconoscere da quello da riconoscere, avrebbe violato il principio di diritto posto dalla Cassazione con conseguente grave vizio della decisione.
Tuttavia tale eventuale vizio non può essere rilevato al di fuori del procedimento di impugnazione dell'atto e va fatto valere nelle forme rituali del ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio.
Ed effettivamente la società contribuente ha proposto tale impugnazione e il ricorso è stato iscritto al R.G.
n. 23763/2024 ma non risulta ancora fissata udienza.
L'Agenzia deduce che sussisterebbe un'evidente causa di inammissibilità di tale ricorso, perché tardivo, e che conseguentemente dovrebbe ritenersi la sentenza n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia, oramai definitiva.
L'argomento proposto dall'Agenzia è processualmente errato.
Al pari della legittimità della sentenza impugnata anche l'ammissibilità del ricorso che la impugna non può essere rimessa alla valutazione di altra autorità amministrativa, tributaria o giudiziaria diversa da quella competente per quel procedimento.
Sicché è semmai inammissibile ogni richiesta ad altro giudice tributario in altro procedimento di pronunciarsi sulla tardività del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n.
4089/2023 del 06/03/2023.
La questione deve essere risolta alla luce delle disposizioni di legge che regolano l'ipotesi in cui l'atto impositivo sia stato oggetto di sentenza non definitiva che abbia respinto il ricorso che ne aveva chiesto la sospensione o l'annullamento.
Gli artt. 67-bis e seguenti d.lgs.n. 546/1992 prevedono che le sentenze di primo e di secondo grado sono esecutive, pur fissando limiti e modalità con riguardo alla riscossione frazionata delle imposte in caso di rigetto del ricorso del contribuente e alla restituzione delle imposte versate e delle spese riconosciute a seguito di accoglimento del ricorso del contribuente.
Come ha affermato Sez. U, n. 758 del 13/01/2017, la regolamentazione dei rapporti tra il contribuente e l'ente impositore oggetto di contenzioso e di sentenze deriva «dal riconoscimento della efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi».
E come si è affermato che l'iscrizione a ruolo «dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata»; di contro si deve affermare che quando viene emessa una sentenza dotata di provvisoria esecutività che respinge il ricorso l'atto impositivo riespande la propria forza esecutiva e consente all'ente impositore di procedere a darvi esecuzione.
Rimanendo salvi i diritti del contribuente visto che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92, “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Alla luce di queste considerazioni, la pur complessa vicenda evidenzia che in pendenza del giudizio instaurato con ricorso per cassazione avverso la sentenza (non definitiva) n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia l'atto in quella sede impugnato può essere portato in esecuzione e quindi l'atto esecutivo conseguentemente emesso non può considerarsi illegittimo.
Da ciò deriva che la richiesta di revocare parzialmente in autotutela l'avviso di recupero n.
891CRA200504/2004 del 24/12/2004 e il connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024, pur evocando un principio di diritto consolidato, non si fonda su una scelta manifestamente illegittima perché essa deriva dagli effetti esecutivi della sentenza (non definitiva) n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto e le spese vanno interamente compensate ricorrendo ragioni di elevata complessità e controvertibilità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Caltanissetta, 17.2.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
IS TO AN TO LO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_0 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 75180-2024 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente: ritenere e dichiarare illegittimo il rifiuto di autotutela di cui all'istanza del 31/10/2024, prot. n. 75180 del
04/11/2024, e per l'effetto annullare parzialmente l'Avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004
e del conseguente Ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla Cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte resistente:
il rigetto del ricorso in quanto, pregiudizialmente, inammissibile e, comunque, infondato nel merito per i motivi esposti e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante Nominativo_1 ha impugnato il rifiuto tacito di esercizio dell'autotutela di cui all'istanza del 31/10/2024, prot. n. 75180 del 04/11/2024, per l'annullamento parziale dell'avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004 e del connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
Ha premesso di aver avanzato all'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate istanza di esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 10-quater o eventualmente dell'art. 10-quinquies l. n. 212/00, affinché si disponesse l'annullamento parziale dell'atto n. 891CRA200504/2004 e della conseguente iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000, in modo da escludere dal credito d'imposta recuperato con l'atto in questione quella parte riferita agli investimenti agevolabili di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001 di € 168.364,95, n. 4658 del 21.12.2001 di € 284,06 e n. 179 del 21.12.2001 di € 7.746,86.
Nell'istanza la società contribuente premetteva:
- che, con atto n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004, l'Ufficio di Caltanissetta dell'Agenzia delle
Entrate aveva proceduto al recupero del credito d'imposta pari a € 102.475,29, rispetto a quello di
€ 103.124,83, utilizzato in compensazione negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre interessi per € 7.772,53
e sanzioni per € 28.457,00;
- che l'atto di recupero aveva tratto origine dal processo verbale di constatazione, notificato il 09/12/2004, con il quale era stato revocato parzialmente il credito d'imposta per investimenti aree svantaggiate, ex art. 8 l.n. 388/2000, portato in compensazione nei precedenti anni d'imposta;
- che l'avviso di recupero del credito d'imposta era stato impugnato dalla società e nel giudizio si era anche pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 15979/2017 del 27/06/2017 che cassava con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione, una decisione favorevole al contribuente;
in questa sentenza fissava il seguente principio di diritto: «in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass.
Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12)»; - che dopo che il giudice di rinvio aveva emesso la propria e in pendenza del termine per impugnarla, lo stesso Ufficio Controlli aveva erroneamente disposto l'iscrizione a ruolo dell'intera somma di cui all'atto di recupero, oltre ulteriori interessi maturati, con conseguente notifica della cartella n. 292 2024 00118388 53
000 per il pagamento di complessivi € 215.484,53, di cui € 102.475,29 per credito recuperato, € 81.551,36 per interessi, € 28.452,00 per sanzioni, € 3.000,00 per spese legali ed € 5,88 per spese di notifica;
- che, in effetti, avverso detta ultima sentenza aveva proposto ricorso per cassazione notificato il 29 ottobre
2024 e poi iscritto al R.G. n. 23763/2024.
Dopo aver premesso le tappe della vicenda la società aveva chiesto all'Agenzia di revocare in autotutela la cartella, rappresentando che anche in base al principio richiamato dalla Corte di cassazione l'agevolazione prevista dall'art. 8 l.n. 388/2000 non doveva comunque essere disconosciuta alla “Ricorrente_1
” con riguardo alle spese di acquisto dei beni amovibili e tali risultavano essere le attrezzature (forno, formatrice, lavello, tavolo, ecc.) e i due serbatoi idrici Ecotanka, di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001, n.
4658 del 21.12.2001 e n. 179 del 21.12.2001.
Pertanto l'atto n. 891CRA200504/2004 con cui era stata ritenuta indebita e recuperata l'intera agevolazione doveva essere parzialmente annullato con conseguente ridefinizione dell'iscrizione a ruolo riportata nella cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000.
L'Ufficio della Direzione Provinciale di Caltanissetta non aveva preso in esame l'istanza di esercizio dell'autotutela, nemmeno dopo le sollecitazioni del difensore della contribuente.
Per queste ragioni con l'odierno ricorso veniva impugnato il silenzio-rifiuto
La ricorrente sosteneva che nel caso di specie ricorreva un'ipotesi di negazione di un credito d'imposta parzialmente spettante, in presenza dei relativi presupposti di legge (come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità), e di conseguente manifesta illegittimità dell'atto di recupero del credito fruito e del conseguente atto di riscossione.
Sicchè, secondo la ricorrente, doveva essere censurato il fatto che, applicando doverosamente i principi in materia di autotutela, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto esaminare ed istruire l'istanza presentata dall'odierna ricorrente e, sussistendo i presupposti di legge per riconoscere la legittimità parziale del credito d'imposta totalmente negato, annullare in parte l'atto di recupero del credito d'imposta, escludendo da esso l'importo scaturente dall'acquisto dei suddetti beni chiaramente agevolabili, in quanto dotati di propria autonomia funzionale, del tutto amovibili e in tal modo suscettibili di utilizzazione separata da parte dell'acquirente.
Parte ricorrente riteneva altresì che la Corte di Giustizia Tributaria per effetto dell'accertamento della manifesta fondatezza della richiesta di riconoscere la pretesa creditoria della contribuente avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del recupero del credito d'imposta con riguardo alle spese di acquisto dei beni dotati dei requisiti per l'agevolazione prevista dall'art. 8 l. n. 388/2000, di cui alle fatture n. 120 del 03.09.2001, n.
4658 del 21.12.2001 e n. 179 del 21.12.2001, e pertanto avrebbe dovuto parzialmente annullare l'atto n.
891CRA200504/2004 e la conseguente iscrizione a ruolo riportata nella cartella di pagamento n. 292 2024
00118388 53 000.
E il contribuente, in relazione agli eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dal mancato riconoscimento di un dovuto credito d'imposta, avrebbe comunque mantenuta la riserva richiederne il ristoro in separato giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha contestato sotto ogni profilo le censure del ricorrente, escludendo che ricorressero i presupposti per l'esercizio obbligatorio dell'intervento in autotutela e per la formazione del silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memorie.
Le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata alla stessa udienza posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Occorre ricostruire gli atti che hanno preceduto l'avviso di recupero n. 891CRA200504/2004 del 24/12/2004
e il connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n.
292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024.
La vicenda ha inizio a seguito di un processo verbale di constatazione, notificato alla società contribuente il 09/12/2004, con il quale era stato revocato parzialmente il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 l.n. 388/2000, e del quale la “Ricorrente_1” si era avvalsa, portandolo in compensazione nei precedenti anni d'imposta, come di qui a breve sarà illustrato.
I verificatori avevano contestato la sussistenza dei presupposti per il formarsi di tale credito di imposta.
Conseguentemente con atto n. 891CRA200504/2004 notificato il 29/12/2004, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caltanissetta aveva proceduto al recupero del credito d'imposta disconosciuto pari a € 102.475,29, rispetto a quello di € 103.124,83, utilizzato in compensazione negli anni 2001 (per € 76.818,99 su € 77.468,53),
2002 (per l'intero importo di € 7.525,64, comprensivo di € 1.849,64 maturati nell'anno), 2003 (per l'intero importo di € 4.291,36) e 2004 (per l'intero importo di € 13.839,30), oltre interessi per € 7.772,53 e sanzioni per € 28.457,00 (doc. 3).
Le contestazioni sollevate avevano ad oggetto gli anni d'imposta 2001 e 2002 ed erano così formulate:
“ANNO 2001
A) Gli investimenti sotto elencati non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta poiché i beni agevolati vengono utilizzati in Indirizzo_1 – struttura produttiva diversa rispetto sia a quella indicata nel CVS (Indirizzo_2) e quindi diversa da quella che ha dato diritto all'agevolazione in violazione al disposto del comma 7 art. 8 L. 388/00 e comunque diversa anche rispetto a quella indicata sulle fatture ( Indirizzo_3):
1) Fattura n. 120 del 03.09.2001 di € 168.364,95 emessa dalla Società_1
per l'acquisto di attrezzatura (forno, formatrice, ecc.);
2) Fattura n. 4658-21.12.01 di € 284,06 emessa dalla s.r.l. Società_2 per acquisto di due Ecotanka;
3) Fattura n. 179 del 21.12.01 di € 7.746,86 emessa dalla Società_1 per l'acquisto di attrezzatura (lavello, tavolo, ecc.).
B) Gli investimenti di seguito descritti consistenti in opere di ammodernamento, ampliamento e miglioramento realizzate nella struttura produttiva di Indirizzo_1, bene non di proprietà della società ma di terzi, utilizzati in virtù di un contratto di locazione, non vengono ammessi alla fruizione del credito d'imposta per i seguenti motivi:
- gli investimenti non hanno il requisito della novità in quanto si tratta di interventi su beni non nuovi (vedi cir. 38/2002 p. 6.2); - i beni non hanno rilevanza autonoma in quanto non danno origine a beni che abbiano una loro individualità ed autonomia funzionale rispetto all'immobile locato, rappresentano, bensì, meri interventi che danno luogo ad incrementi dell'immobile non separabili dallo stesso – e come tali costi non aventi rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 388/2000 ai quali è applicabile, invece, la disciplina fiscale di cui all'art. 74 comma 3 del T.U.I.R. (vedi Cir. 41/2001 p.
6.2.1. e p. 6.2.3., Ris. 55/2003):
1) Fattura n. 528 del 26.05.01 per € 3.162,70 per acquisto ceramica da rivestimento;
2) Fattura n. 285 del 21.06.01 per € 1.910,90 per acquisto ceramica da rivestimento;
3) Fattura n. 26 del 22.06.01 per € 1.122,76 per acquisto marmo, pietra e lavorazione pietra;
4) Fattura n. 34 del 31.07.01 per € 6.972,17 per collocazione di pannelli sagomati in gesso e cornici in gesso;
5) Fattura n. 211/A del 22.10.01 per € 5.767,11 per fornitura ed installazione d'impianto elettrico ed impianto terra;
6) Fattura n. 25 del 20.12.01 di € 7.901,80 per lavori di smantellamento pavimento, pavimentazione, ecc.
C) L'investimento costituito da lavori di impianto idrico ed impianto metanifero di cui alla fattura n. 5 del
13.06.2001 per € 3.016,11 non viene ammesso per i motivi esposti ai superiori punti A) e B).
ANNO 2002
L'investimento oggetto di agevolazione consistente in consulenza tecnica, progettazione e direzione per lavori eseguiti su beni di terzi, di cui alla fattura n.
01/2002 del 4.3.02 non viene ammesso per i motivi di esposti al punto B).
Dunque, le contestazioni dell'Ufficio erano sostanzialmente riconducibili a due ben distinte fattispecie, ossia l'utilizzo dei beni in una struttura produttiva diversa da quella indicata nel modello CVS e nelle relative fatture d'acquisto (contestazione A, riferita alle fatture nn. 120 del 03/09/2001 di € 168.364,95, 4658 del 21/12/2001 di € 284,06, 179 del 21/12/2001 di € 7.746,86), e la contabilizzazione tra gli investimenti agevolabili di opere non asportabili eseguite su beni di terzi (contestazione B, riferita alle fatture nn. 528 del 26/05/2001 di
€ 3.162,70, 285 del 21/06/2001 di € 1.910,90, 26 del 22/06/2001 di € 1.122,76, 34 del 31/07/2001 di € 6.972,17,
211/A del 22/10/2001 di € 5.767,11, 25 del 20/12/2001 di € 7.901,80, n. 01 del 04/03/2002 di € 1.849,64).
Vi era, poi, una terza contestazione, quella contraddistinta dalla lettera C), che presentava gli elementi costitutivi delle altre due ed era relativa ad un'unica fattura n. 5 del 13/06/2001 di € 3.016,11 (doc. 5 e 6).”
L'atto impositivo di recupero del 2004 era stato impugnato con rituale ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, che, con sentenza n. 13/02/2011, lo accoglieva escludendo il solo credito d'imposta come non spettante pari ad euro 1.894,64 perché non richiesto dalla ricorrente.
La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -
Sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 22339/21/2015 di rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, che pertanto proponeva impugnazione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione la quale con ordinanza n.15979/2017 cassava la decisione con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Caltanissetta in diversa composizione.
In tale ordinanza era stato posto il principio di diritto sul quale poggia le sue ragioni la società contribuente: « in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall'art.8, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituiva di un corrispondente credito d'imposta, è escluso nell'ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell'ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell'investimento” (Cass.
Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16) a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (cfr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12)».
A seguito della decisione della Cassazione la società contribuente ha provveduto a riassumere la causa dinanzi al competente giudice di rinvio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado n. 13/02/2011 del 24/04/2006, ovvero in subordine il riconoscimento del credito d'imposta relativamente alle sole fatture rientranti nella prima contestazione suindicata, contraddistinta dalla lettera A).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 9 con sentenza n. 4089/2023 del
06/03/2023 ha statuito in dispositivo con la formula che di seguito integralmente si riporta:
“La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00
(tremila/00), ivi compreso il giudizio di Cassazione”
La statuizione in dispositivo, per quanto non del tutto esplicita in ordine alle sorti dell'atto originariamente impugnato, si pronuncia sull'atto di appello dell'Agenzia e afferma di accoglierlo integralmente;
i contenuti dell'atto di appello sono inequivocamente formulati a sostegno della legittimità dell'intero atto di recupero e quindi dell'integrale rigetto dell'originaria impugnazione.
In tal senso, pertanto, il dispositivo della suddetta sentenza emessa dal giudice di rinvio deve necessariamente essere interpretato.
D'altronde anche la motivazione della decisione non propone alcuna differente valutazione per i beni strumentali amovibili.
Parte contribuente ritiene che con riguardo a questi beni, invece, non potrebbe ritenersi ancora legittimo l'atto di recupero e ciò anche in conformità del principio di diritto posto in questa vicenda dall'ordinanza della
Cassazione n. 15979/2017 depositata il 27/06/2017.
Dal che dovrebbe discendere, allora, che il giudice di rinvio, il quale, dandovi applicazione non ha distinto, nell'esaminare l'atto di recupero, la porzione del credito di imposta da disconoscere da quello da riconoscere, avrebbe violato il principio di diritto posto dalla Cassazione con conseguente grave vizio della decisione.
Tuttavia tale eventuale vizio non può essere rilevato al di fuori del procedimento di impugnazione dell'atto e va fatto valere nelle forme rituali del ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio.
Ed effettivamente la società contribuente ha proposto tale impugnazione e il ricorso è stato iscritto al R.G.
n. 23763/2024 ma non risulta ancora fissata udienza.
L'Agenzia deduce che sussisterebbe un'evidente causa di inammissibilità di tale ricorso, perché tardivo, e che conseguentemente dovrebbe ritenersi la sentenza n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia, oramai definitiva.
L'argomento proposto dall'Agenzia è processualmente errato.
Al pari della legittimità della sentenza impugnata anche l'ammissibilità del ricorso che la impugna non può essere rimessa alla valutazione di altra autorità amministrativa, tributaria o giudiziaria diversa da quella competente per quel procedimento.
Sicché è semmai inammissibile ogni richiesta ad altro giudice tributario in altro procedimento di pronunciarsi sulla tardività del ricorso per cassazione proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n.
4089/2023 del 06/03/2023.
La questione deve essere risolta alla luce delle disposizioni di legge che regolano l'ipotesi in cui l'atto impositivo sia stato oggetto di sentenza non definitiva che abbia respinto il ricorso che ne aveva chiesto la sospensione o l'annullamento.
Gli artt. 67-bis e seguenti d.lgs.n. 546/1992 prevedono che le sentenze di primo e di secondo grado sono esecutive, pur fissando limiti e modalità con riguardo alla riscossione frazionata delle imposte in caso di rigetto del ricorso del contribuente e alla restituzione delle imposte versate e delle spese riconosciute a seguito di accoglimento del ricorso del contribuente.
Come ha affermato Sez. U, n. 758 del 13/01/2017, la regolamentazione dei rapporti tra il contribuente e l'ente impositore oggetto di contenzioso e di sentenze deriva «dal riconoscimento della efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi».
E come si è affermato che l'iscrizione a ruolo «dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata»; di contro si deve affermare che quando viene emessa una sentenza dotata di provvisoria esecutività che respinge il ricorso l'atto impositivo riespande la propria forza esecutiva e consente all'ente impositore di procedere a darvi esecuzione.
Rimanendo salvi i diritti del contribuente visto che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92, “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Alla luce di queste considerazioni, la pur complessa vicenda evidenzia che in pendenza del giudizio instaurato con ricorso per cassazione avverso la sentenza (non definitiva) n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia l'atto in quella sede impugnato può essere portato in esecuzione e quindi l'atto esecutivo conseguentemente emesso non può considerarsi illegittimo.
Da ciò deriva che la richiesta di revocare parzialmente in autotutela l'avviso di recupero n.
891CRA200504/2004 del 24/12/2004 e il connesso ruolo n. 2024/000183 reso esecutivo il 15/07/2024 e portato dalla cartella di pagamento n. 292 2024 00118388 53 000 notificata il 27/09/2024, pur evocando un principio di diritto consolidato, non si fonda su una scelta manifestamente illegittima perché essa deriva dagli effetti esecutivi della sentenza (non definitiva) n. 4089/2023 del 06/03/2023 della Corte di giustizia di secondo grado per la Sicilia.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto e le spese vanno interamente compensate ricorrendo ragioni di elevata complessità e controvertibilità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Caltanissetta, 17.2.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
IS TO AN TO LO