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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1533/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF NC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03CR01136 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03CR01775 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03CR01854 2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
ADE si oppone alla richiesta di interruzione del processo, atteso che il decesso del legale rappresentante della persona giuridica non comporta l'effetto processuale sostenuto dal ricorrente, quindi chiede che la questione venga trattata.
ADE insiste in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. TYS03CR01136/2024 (anno 2018), n. TYS03CR01775/2024 (anno 2019) e n. TYS03CR01854/2024 (anno 2020), relativi a IVA, ritenute e IRES, per un importo complessivo di circa euro 34.998,00.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'illegittimità degli avvisi per difetto di sottoscrizione, sostenendo che gli atti siano stati firmati da un soggetto privo di valida delega e non appartenente alla carriera direttiva, in violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi, lamentando l'erronea applicazione della presunzione giurisprudenziale derivante dall'Ordinanza Cass.
17833/2017. Ha sostenuto che l'Ufficio abbia presunto maggiori ricavi in modo automatico e scollegato dalla realtà aziendale, senza elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in violazione degli artt. 39 e 42 DPR
600/1973, dell'art. 54 DPR 633/1972, dell'art. 7 L. 212/2000 e dei principi costituzionali di legalità e buon andamento.
Con un terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione del ruolo effettivo del lavoratore irregolare, impiegato come aiuto magazziniere part time, figura che – secondo la società – non avrebbe potuto generare alcun incremento di ricavi.
Con un quarto motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione del principio di collaborazione e buona fede, nonché la gestione irregolare del contraddittorio da parte dell'Ufficio, evidenziando il rifiuto di consegnare verbali, la mancata motivazione sui criteri di calcolo e il tentativo di integrare ex post la motivazione degli atti.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che gli avvisi erano stati validamente sottoscritti dal Capo Team, funzionario appartenente alla terza area, munito di delega di firma del Direttore
Provinciale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la delega di firma è atto interno, non soggetto ad obbligo di allegazione, e la sua esistenza può essere provata in giudizio.
Con riferimento al secondo motivo, l'Ufficio ha affermato la piena legittimità dell'accertamento analitico induttivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'impiego di lavoratori irregolari costituisce presunzione semplice grave e precisa di maggiori ricavi non contabilizzati. Ha sostenuto che la capacità dell'impresa di sostenere costi “in nero” dimostrerebbe la produzione di ricavi altrettanto non dichiarati.
Quanto al terzo motivo, l'Ufficio ha rilevato di avere già considerato il ruolo effettivo del lavoratore irregolare, rideterminando gli importi rispetto al PVC e applicando una redditività del 45%, ritenuta congrua e coerente anche con quanto definito dalla stessa società per l'anno 2017 in sede di adesione.
Con riguardo al quarto motivo, l'Agenzia ha sostenuto che la gestione del contraddittorio era stata corretta, rilevando che il termine per la convocazione nell'adesione è ordinatorio e che la convocazione stessa costituisce una facoltà dell'Ufficio, non un obbligo. Ha escluso qualsiasi violazione del principio di buona fede.
Infine, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, e ha domandato la conferma degli avvisi con condanna alle spese.
§§§§§
La difesa della società ricorrente depositava memorie a sostengo della istanza di sospensione che, con ordinanza del 04.04.2025, non veniva accolta.
Con note del 26.01.2026 la difesa della società ricorrente rappresentava l'intervenuto decesso del legale rappresentante di Ricorrente_1 s.r.l. e chiedeva dichiararsi la interruzione del processo.
All'udienza del 13.02.2026, rigettata la richiesta di interruzione, si procedeva con la discussione conclusiva ed il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, 'i "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività' (Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2018 n.2817; in senso conforme 13 agosto 2004 n.15735).
Pertanto, il rappresentato decesso del legale rappresentante della società ricorrente non ha comportato interruzione del processo.
§§§§§
Procedendo con il merito, con il primo motivo la società ricorrente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione, assumendo che gli atti siano stati firmati da soggetto privo di valida delega e non appartenente alla carriera direttiva, in violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973.
L'eccezione non è fondata.
Ed invero, a fronte della contestazione operata da parte ricorrente circa la sussistenza della delega in capo al funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati, incombe sull'Amministrazione provare “il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio” (Cass. civ., sez. trib., 17 marzo 2016, n. 5360). Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ha prodotto in giudizio l'atto dispositivo n. 19/2024, con il quale il Direttore Provinciale ha attribuito ai Capi Team la delega di firma degli atti e provvedimenti di competenza dell'Ufficio Controlli (all. 2 delle controdeduzioni).
Tale delega, conforme ai modelli organizzativi dell'Agenzia, risulta pienamente idonea a legittimare la sottoscrizione degli avvisi.
Va ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento tributario, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della persona del delegato allorché si tratti di fare attuazione dell'istituto della delega di firma” (Cass. civ., sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8814).
È sufficiente che l'atto sia sottoscritto da un funzionario appartenente alla terza area, individuato per qualifica e munito di delega interna, essendo la delega di firma un atto meramente organizzativo e privo di rilevanza esterna.
Nel caso in esame, gli avvisi impugnati risultano sottoscritti dal Capo Team Controlli, figura rientrante nella terza area funzionale e destinataria della delega di firma.
Ne consegue che la sottoscrizione è pienamente valida e l'eccezione deve essere respinta.
§§§§§
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente interconnessi.
Il Collegio ritiene pienamente legittima la ricostruzione analitico-induttiva operata dall'Ufficio.
È principio consolidato che il pagamento in nero di un dipendente costituisce concreto indice di entrate in nero, poiché nessun imprenditore può sostenere costi occulti senza disporre di ricavi parimenti non contabilizzati.
Tale presunzione deve ritenersi grave, poiché fondata su un comportamento illecito protratto nel tempo;
precisa, perché riferita a somme determinate e documentate;
concordante, in quanto il lavoratore è stato retribuito in nero per quattro anni consecutivi, senza soluzione di continuità.
La società non ha mai contestato la veridicità delle risultanze ispettive né l'effettiva corresponsione delle somme al dipendente irregolare.
L'accertamento si fonda dunque sulla mancata contabilizzazione di entrate, evidentemente utilizzate per remunerare il lavoratore “in nero”.
Quanto alla quantificazione del maggior profitto, la metodologia adottata dall'Ufficio – che considera quale ricavo occulto una somma pari alla retribuzione corrisposta in nero, aumentata di un margine di profitto – è conforme ai criteri presuntivi riconosciuti dalla giurisprudenza e risulta logicamente coerente, proporzionata e non specificamente contestata dalla società ricorrente.
La tesi, di carattere macroeconomico, secondo cui l'assunzione di un lavoratore irregolare non implicherebbe necessariamente maggiori profitti, è smentita dal caso concreto: il lavoratore è rimasto alle dipendenze della società per un lungo periodo, venendo regolarmente retribuito in nero, circostanza che conferma la capacità dell'impresa di generare ricavi non dichiarati.
§§§§§ Procedendo con l'esame del quarto motivo, le doglianze relative alla gestione del contraddittorio non incidono sulla validità dell'accertamento.
Il contraddittorio endoprocedimentale non è previsto a pena di nullità ed è stato comunque attivato;
in concreto, non risulta che l'Ufficio abbia impedito alla società di articolare le proprie difese.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Settima Sezione, rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est IL PRESIDENTE
GI OL NC IF
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF NC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03CR01136 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03CR01775 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03CR01854 2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
ADE si oppone alla richiesta di interruzione del processo, atteso che il decesso del legale rappresentante della persona giuridica non comporta l'effetto processuale sostenuto dal ricorrente, quindi chiede che la questione venga trattata.
ADE insiste in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. TYS03CR01136/2024 (anno 2018), n. TYS03CR01775/2024 (anno 2019) e n. TYS03CR01854/2024 (anno 2020), relativi a IVA, ritenute e IRES, per un importo complessivo di circa euro 34.998,00.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'illegittimità degli avvisi per difetto di sottoscrizione, sostenendo che gli atti siano stati firmati da un soggetto privo di valida delega e non appartenente alla carriera direttiva, in violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi, lamentando l'erronea applicazione della presunzione giurisprudenziale derivante dall'Ordinanza Cass.
17833/2017. Ha sostenuto che l'Ufficio abbia presunto maggiori ricavi in modo automatico e scollegato dalla realtà aziendale, senza elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in violazione degli artt. 39 e 42 DPR
600/1973, dell'art. 54 DPR 633/1972, dell'art. 7 L. 212/2000 e dei principi costituzionali di legalità e buon andamento.
Con un terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione del ruolo effettivo del lavoratore irregolare, impiegato come aiuto magazziniere part time, figura che – secondo la società – non avrebbe potuto generare alcun incremento di ricavi.
Con un quarto motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione del principio di collaborazione e buona fede, nonché la gestione irregolare del contraddittorio da parte dell'Ufficio, evidenziando il rifiuto di consegnare verbali, la mancata motivazione sui criteri di calcolo e il tentativo di integrare ex post la motivazione degli atti.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che gli avvisi erano stati validamente sottoscritti dal Capo Team, funzionario appartenente alla terza area, munito di delega di firma del Direttore
Provinciale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la delega di firma è atto interno, non soggetto ad obbligo di allegazione, e la sua esistenza può essere provata in giudizio.
Con riferimento al secondo motivo, l'Ufficio ha affermato la piena legittimità dell'accertamento analitico induttivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'impiego di lavoratori irregolari costituisce presunzione semplice grave e precisa di maggiori ricavi non contabilizzati. Ha sostenuto che la capacità dell'impresa di sostenere costi “in nero” dimostrerebbe la produzione di ricavi altrettanto non dichiarati.
Quanto al terzo motivo, l'Ufficio ha rilevato di avere già considerato il ruolo effettivo del lavoratore irregolare, rideterminando gli importi rispetto al PVC e applicando una redditività del 45%, ritenuta congrua e coerente anche con quanto definito dalla stessa società per l'anno 2017 in sede di adesione.
Con riguardo al quarto motivo, l'Agenzia ha sostenuto che la gestione del contraddittorio era stata corretta, rilevando che il termine per la convocazione nell'adesione è ordinatorio e che la convocazione stessa costituisce una facoltà dell'Ufficio, non un obbligo. Ha escluso qualsiasi violazione del principio di buona fede.
Infine, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, e ha domandato la conferma degli avvisi con condanna alle spese.
§§§§§
La difesa della società ricorrente depositava memorie a sostengo della istanza di sospensione che, con ordinanza del 04.04.2025, non veniva accolta.
Con note del 26.01.2026 la difesa della società ricorrente rappresentava l'intervenuto decesso del legale rappresentante di Ricorrente_1 s.r.l. e chiedeva dichiararsi la interruzione del processo.
All'udienza del 13.02.2026, rigettata la richiesta di interruzione, si procedeva con la discussione conclusiva ed il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, 'i "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività' (Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2018 n.2817; in senso conforme 13 agosto 2004 n.15735).
Pertanto, il rappresentato decesso del legale rappresentante della società ricorrente non ha comportato interruzione del processo.
§§§§§
Procedendo con il merito, con il primo motivo la società ricorrente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione, assumendo che gli atti siano stati firmati da soggetto privo di valida delega e non appartenente alla carriera direttiva, in violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973.
L'eccezione non è fondata.
Ed invero, a fronte della contestazione operata da parte ricorrente circa la sussistenza della delega in capo al funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati, incombe sull'Amministrazione provare “il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio” (Cass. civ., sez. trib., 17 marzo 2016, n. 5360). Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ha prodotto in giudizio l'atto dispositivo n. 19/2024, con il quale il Direttore Provinciale ha attribuito ai Capi Team la delega di firma degli atti e provvedimenti di competenza dell'Ufficio Controlli (all. 2 delle controdeduzioni).
Tale delega, conforme ai modelli organizzativi dell'Agenzia, risulta pienamente idonea a legittimare la sottoscrizione degli avvisi.
Va ricordato che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento tributario, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della persona del delegato allorché si tratti di fare attuazione dell'istituto della delega di firma” (Cass. civ., sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8814).
È sufficiente che l'atto sia sottoscritto da un funzionario appartenente alla terza area, individuato per qualifica e munito di delega interna, essendo la delega di firma un atto meramente organizzativo e privo di rilevanza esterna.
Nel caso in esame, gli avvisi impugnati risultano sottoscritti dal Capo Team Controlli, figura rientrante nella terza area funzionale e destinataria della delega di firma.
Ne consegue che la sottoscrizione è pienamente valida e l'eccezione deve essere respinta.
§§§§§
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente interconnessi.
Il Collegio ritiene pienamente legittima la ricostruzione analitico-induttiva operata dall'Ufficio.
È principio consolidato che il pagamento in nero di un dipendente costituisce concreto indice di entrate in nero, poiché nessun imprenditore può sostenere costi occulti senza disporre di ricavi parimenti non contabilizzati.
Tale presunzione deve ritenersi grave, poiché fondata su un comportamento illecito protratto nel tempo;
precisa, perché riferita a somme determinate e documentate;
concordante, in quanto il lavoratore è stato retribuito in nero per quattro anni consecutivi, senza soluzione di continuità.
La società non ha mai contestato la veridicità delle risultanze ispettive né l'effettiva corresponsione delle somme al dipendente irregolare.
L'accertamento si fonda dunque sulla mancata contabilizzazione di entrate, evidentemente utilizzate per remunerare il lavoratore “in nero”.
Quanto alla quantificazione del maggior profitto, la metodologia adottata dall'Ufficio – che considera quale ricavo occulto una somma pari alla retribuzione corrisposta in nero, aumentata di un margine di profitto – è conforme ai criteri presuntivi riconosciuti dalla giurisprudenza e risulta logicamente coerente, proporzionata e non specificamente contestata dalla società ricorrente.
La tesi, di carattere macroeconomico, secondo cui l'assunzione di un lavoratore irregolare non implicherebbe necessariamente maggiori profitti, è smentita dal caso concreto: il lavoratore è rimasto alle dipendenze della società per un lungo periodo, venendo regolarmente retribuito in nero, circostanza che conferma la capacità dell'impresa di generare ricavi non dichiarati.
§§§§§ Procedendo con l'esame del quarto motivo, le doglianze relative alla gestione del contraddittorio non incidono sulla validità dell'accertamento.
Il contraddittorio endoprocedimentale non è previsto a pena di nullità ed è stato comunque attivato;
in concreto, non risulta che l'Ufficio abbia impedito alla società di articolare le proprie difese.
§§§§§
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Settima Sezione, rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est IL PRESIDENTE
GI OL NC IF