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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Parte_1 C.F._1
Ombrone n. 3, presso e nello studio dell'Avvocato Alessandro Sorace, (c.f.
, fax. n. 0564 413478, posta elettronica certificata: C.F._2
) che lo rappresenta e difende;
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Guzzetti (indirizzo di posta elettronica
[...] certificata con domicilio eletto presso il suo studio in Email_2 Milano Via Larga n. 9;
APPELLATA
E CONTRO
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Controparte_3
Treviso-Belluno: , e per essa la mandataria rappresentata P.IVA_2 Controparte_2 e difesa dall'avv. Leonardo Bottazzi (cod. fisc. , p.e.c. C.F._3
, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del Email_3 medesimo in Milano, Via F. Corridoni n. 1;
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 12 Per l'appellante:
““Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma la Sentenza n. 8110/2024 del Tribunale di Milano resa ad esaurimento del procedimento civile n. 44783/2022 R.G. in data 18.9.2024, notificata in data 18.9.2024: − In via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non ammesse dal Giudice di primo grado;
− Nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 14538/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.8.2022 dichiarando che nulla è dovuto da nei confronti delle società e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
nonché, dell'intervenuta − In subordine: revocare il Decreto
[...] Controparte_3
Ingiuntivo n. 14538/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.8.2022 e rideterminare le somme eventualmente dovute alle società e ovvero, Controparte_2 Controparte_1 all'intervenuta in conseguenza dell'inadempimento del debitore principale;
Controparte_3
− In ogni caso: condannare le società e nonché Controparte_2 Controparte_1 l'intervenuta società l pagamento in favore di delle spese Controparte_3 Parte_1 legali di entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata : Controparte_4
“Voglia l'll.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, per i motivi dedotti in narrativa, così giudicare In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta Controparte_1 e per essa della mandataria a fronte dell'intervenuta cessione del credito Controparte_2 oggetto di causa in favore di nel contesto di un'operazione di Controparte_3 cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato, ex art. 58, 2° , 3° e 4° co., D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2022, Parte Seconda, n. 149. Nel merito: dichiarare l'appello proposto dal sig. Parte_1 comunque improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi meglio precisati
e dedotti in narrativa - con ogni opportuna e necessaria statuizione – e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
e, conseguentemente, respingere integralmente lo stesso. Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione Sesta Civile – Giudice Dott.ssa Ilarietti, pubblicata in data 18.09.2024 con il n. 8110/2024. Con rifusione delle spese di giudizio”; Per l'appellata Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa, con riferimento e alla nullità della citazione, ed all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; - rigettare in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. , Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata n 8110/2024 del Tribunale di Milano R.G. n. 44783/2022 pubblicata e notificata in data 18.09.2024 e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti. IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado conclusioni che vengono per completezza riportate di seguito: IN VIA PRELIMINARE: solo laddove ritenuto opportuno e possibile nella presente fase del giudizio, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione al suddetto non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Nell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e sempre previa valutazione di opportunità di cui sopra, pronunciare ex art. 186ter c.p.c. ordinanza immediatamente esecutiva al pagamento di € 193.184,46= a favore di oltre Controparte_3 agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: sempre previa la citata valutazione di opportunità e possibilità, stante l'attuale fase del giudizio, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 648 pagina 2 di 12 c.p.c., in quanto l'opposizione al suddetto non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, con riferimento al solo importo di € 64.894,20 per canoni di leasing “scaduti” e insoluti dal 01.10.2014 al 01.05.2015 oltre ad interessi convenzionali di mora;
ovvero, nell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, pronunciare ex art. 186ter c.p.c. ordinanza immediatamente esecutiva al pagamento di € 64.894,20 = a favore di oltre Controparte_3 agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia. IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: stante l'avvenuto subentro della società intervenuta nelle ragioni di credito dell'opposta, disporre l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_5
respingere tutte le domande ed eccezioni, formulate anche in
[...] via preliminare e subordinata e riconvenzionale, dall'opponente relative all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, emesso dal Tribunale di Milano, e, di conseguenza, confermare e convalidare a tutti gli effetti il medesimo decreto ingiuntivo;
NEL MERITO, IN SUBORDINE: condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto in favore a favore di e/o, in ogni caso, al pagamento dell'importo di € Controparte_3
193.184,46 oltre agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, o di quella maggiore o minore somma, oltre interessi, che risulterà in corso di causa in virtù del contratto di leasing dedotto in giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa, compensi, oltre CPA e IVA e ogni consequenziale accessorio come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA: con ogni espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, di produrre, dedurre, capitolare e quant'altro, senza riserva ed eccezione alcuna. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa, compensi, oltre
CPA e IVA e ogni consequenziale accessorio come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
8110/2024, notificata in data 18.9.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta nei confronti di Controparte_6 e con l'intervento in giudizio della cessionaria del credito entrambe
[...] Controparte_3 rappresentate da Controparte_2
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo n. 14538/2022, emesso il 1.9.2022, è stato chiesto e ottenuto da per il complessivo importo di euro 193.184,46 nei confronti di Controparte_4
- e della società nonché di – in forza di una Parte_1 Controparte_7 Parte_2 fideiussione rilasciata dall'opponente in data 4.6.2009 a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal contratto di leasing n. 00925926/001 stipulato dalla (di cui era socio) CP_7 Parte_1 con (fusa in a sua volta fuso per incorporazione in Parte_3 Controparte_8 CP_4
).
[...]
Dagli atti e documenti versati nel giudizio di primo grado si evince, quale dato pacifico, che la concedente, con lettera dell'11.6.2015, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 14a) del testo contrattuale sottoscritto dalle parti comunicando a la Controparte_7 risoluzione di diritto del contratto stante il mancato pagamento dei canoni scaduti a decorrere dal mese di ottobre del 2014 per l'importo complessivo di euro 58.892,66, contestualmente intimando il pagamento di tale somma anche al garante (v. doc. n. 11-11 quater Parte_1 del fascicolo del monitorio). Successivamente, ovvero più di sette anni dopo, ha chiesto e ottenuto il D.I. Controparte_4 opposto del complessivo importo di euro 193.184,46.
Per quanto qui di specifico interesse - non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente – Asta pagina 3 di 12 ha dedotto (p. 7 dell'atto di citazione in opposizione) l'eccessività delle somme Pt_1 richieste con il ricorso per ingiunzione sotto un duplice profilo: da un lato per avere la concedente opposta richiesto dopo molti anni somme, a titolo di canoni di locazione scaduti, diverse e ben più alte rispetto all'importo indicato nella comunicazione stragiudiziale di risoluzione del contratto;
dall'altro per non aver decurtato dal quantum richiesto all'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene, così applicando “una penale evidentemente eccessiva, qualora non bilanciata dal c.d. “patto di deduzione”. Ha richiamato l'art. 15 delle condizioni generali di contratto e dedotto la malafede di , rimasta contumace nel giudizio Controparte_4 di primo grado.
, costituitasi quale successore a titolo particolare nel credito azionato in via CP_3 monitoria in forza di intervenuta cessione cd. “in blocco” ex art. 58 TUB, ha così replicato alle eccezioni sollevate da da un lato, ha rilevato che l'importo complessivo ingiunto Parte_1 pari a € 193.184,46 risultava dall'estratto conto prodotto da al 6.06.2022 Controparte_4 allegato al ricorso per ingiunzione, ed era composto per € 64.894,20 dalla somma dei canoni di leasing scaduti e insoluti dal 1.10.2014 al 1.05.2015 oltre ad interessi convenzionali di mora, e per € 128.290,26 dalla somma delle spese anticipate dalla società di leasing per la
“conservazione per il tempo necessario alla vendita” del bene, ovvero per il rimborso di spese, imposte e tasse connessi alla stipula, l'esecuzione e la risoluzione del contratto di leasing, ex art. 17 c.g.c. e fatturate all'utilizzatore (come da dettaglio degli importi fatturati indicati a p. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta di ); dall'altro, ha evidenziato che CP_3 il credito azionato dalla società di leasing attraverso il ricorso per ingiunzione era relativo, quanto ai canoni, ai soli importi scaduti ed insoluti, senza comprendere i canoni a scadere né il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, così che doveva ritenersi del tutto inconferente il richiamo dell'opponente alla clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto.
Ha poi sottolineato che il bene immobile non era ancora stato venduto anche in quanto mai restituito dall'utilizzatrice, riservandosi “di agire in futuro, a seguito della ricollocazione del bene locato, per il pagamento altresì dei predetti canoni a scadere maggiorati dell'importo di riscatto finale, al netto di quanto sarà ricavato dalla vendita del bene”. L'opponente, all'udienza del 9.5.2023, ha contestato la comparsa di costituzione dell'opposta evidenziando come avesse fatto riferimento, al fine di giustificare l'ammontare CP_3 dell'importo ingiunto, “in gran parte a presunte e ingenti spese per la conservazione del bene in alcun modo non documentate, non provate né dovute”, e si è opposta alla concessione della provvisoria esecutorietà del D.I.. Con ordinanza del 15.6.2023 il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà: “rilevato che non può essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto posto che il medesimo è stato ottenuto sulla base della falsa allegazione che gli importi richiesti, risolto il contratto, erano relativi a canoni scaduti, laddove, per contro, dalla comparsa di costituzione emerge che parte rilevante del credito ingiunto è riferito a fatture emesse a diverso titolo (IMU e spese) non dedotte nel decreto ingiuntivo. Rilevato che neppure può essere accolta la richiesta ingiunzionale ex art 186 ter cpc posto che in relazione alla emissione delle fatture di cui sopra non sono prodotti i giustificativi …”. Nel merito, e con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha invece integralmente rigettato l'opposizione proposta da così motivando sulle specifiche questioni di Parte_1 interesse (p. 4 e ss): “quanto alle contestazioni sulla entità degli importi, deve osservarsi che sono infondate le contestazioni sulla congruità della penale dalla quale non sarebbe stato detratto il valore di mercato del bene, così come previsto dal contratto e come dalla medesima argomentato facendo riferimento a Cass. 28022/2021. Sul punto deve osservarsi che l'importo richiesto con decreto ingiuntivo non ricomprende i canoni a scadere, bensì i canoni scaduti al momento della risoluzione contrattuale, pari a 58.892,66 e già oggetto di richiesta nel momento pagina 4 di 12 della risoluzione e, come ha precisato parte opposta nella comparsa di costituzione la ulteriore somme portate dalle fatture prodotte come doc 7,8,9, 10,11,13,14,15 emesse successivamente alla risoluzione del contratto a titolo di riaddebito IMU e spese condominiali. Tali importi documentati dalle fatture prodotte con la comparsa di costituzione risultano peraltro ben contabilizzati nell'estratto conto prodotto in sede monitoria come doc 12. A seguito di tali precisazioni puntualmente documentate dalle fatture indicate, nessuna contestazione ha svolto la parte opponente nella propria memoria 183 6 co n. 1, limitandosi a ribadire che dai canoni a scadere dovevano essere detratto l'importo corrispondente al valore del bene. Quanto alla deduzione che tali importi, relativi alla conservazione del bene sarebbero di pertinenza della diversa società Tatoiine Lease co srl, la stessa deve essere disattesa posto che la cessione del presente credito è avvenuta nel 2022, allorchè il bene era ancora nella disponibilità di
[...]
in capo alla quale è maturato il credito relativo alla manutenzione del bene, poi CP_4 oggetto di cessione. Mentre il bene non risulta ancora restituito (così come ribadito da parte opposta a pag 3 della comparsa conclusionale punto 1.5, senza alcuna contestazione da parte opponente) e il concedente non è stato in condizioni di procedere alla vendita, il valore del bene andrà a detrarsi dai canoni a scadere, non risultando in alcun modo suffragata da alcun elemento probatorio la deduzione che il valore del bene residuo (al netto del riscatto parziale avvenuto e documentato dalla produzione sub 8 e 9 del fascicolo monitorio ) abbia un valore superiore al credito derivante dal valore capitale dei canoni a scadere. Il decreto deve pertanto essere confermato”.
2. A sostegno dell'impugnazione in esame articola due motivi di censura. Parte_1 Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto interamente provato il credito azionato da in via monitoria, anche con riguardo Controparte_4 alle presunte “spese anticipate dalla società di leasing per la “conservazione per il tempo necessario alla vendita” del bene” e solo sulla base delle fatture (di rimborso) emesse dalla stessa concedente. Censura quindi la sentenza del Tribunale per aver ritenuto provato il credito di euro 128.290,26 quale rimborso spese condominiali, consortili ed IMU-Tasi in relazione all'immobile oggetto del contratto di leasing, rilevando che le stesse risultano solo documentate, ma non provate, unicamente da “stampe di, asserite, fatture emesse da o addirittura da Controparte_1
nei confronti della con causale “Spese Parte_4 Controparte_9 Oneri Consortili CONSORZIO BONIFICA NR.5 TOSCANA COSTA QUOTA”, “Recupero IMU/TASI - SALDO IMU 2020” o “PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SCADUTE” senza nessun'altra indicazione di un collegamento con il bene immobile oggetto del contratto risolto (cfr. docc. nn. da 7 a 15 di controparte)”, e quindi dalla stessa documentazione che aveva depositato all'atto della sua costituzione in giudizio e che il Tribunale aveva CP_3 ritenuto inidonea ai fini di prova di larga parte del credito azionato in via monitoria. Ha poi sottolineato l'appellante che “non corrisponde, invece, al vero che parte opponente non abbia “contestato” la carenza probatoria relativamente alla, nuova, domanda di rimborso delle spese successive alla risoluzione del contratto”, in quanto già all'udienza del 9.5.2023 erano state sollevate specifiche contestazioni circa la carenza di prova delle somme richieste in pagamento dall'opposta a titolo di spese di conservazione del bene, documentate unicamente dalla fatture allegate alla comparsa di costituzione. Ha ancora evidenziato che nemmeno in seguito controparte mai aveva depositato documentazione comprovante tali spese, come
“bilanci condominiali, bollettini di pagamento o altro, limitandosi invece ad allegare (anche in questo caso presunte) fatture, di riaddebito, emesse nei confronti dell'ex utilizzatore con causali del tutto generiche e in alcun modo riconducibili all'immobile oggetto del contratto di leasing”. Per tali motivi, l'appellante chiede che - in riforma della sentenza gravata – venga parzialmente revocato il D.I. e rigettata la domanda di pagamento della somma di € 128.290,26 richiesta dalla pagina 5 di 12 concedente a titolo di rimborso di presunte spese di conservazione del bene immobile oggetto del contratto di leasing. Con il secondo motivo di gravame ripropone la tesi della condotta abusiva della Parte_1 concedente per aver preteso il pagamento dei canoni scaduti e delle spese di conservazione del bene dopo 7 anni dalla risoluzione del contratto di locazione finanziaria, e senza decurtare il valore di mercato del bene immobile al tempo della risoluzione.
Afferma l'appellante che “Nessuna somma può essere dovuta alla controparte a titolo di canoni insoluti o di spese di conservazione del bene per il tempo necessario alla vendita, giacché la parte opposta non ha mai, tempestivamente, dedotto, né tanto meno provato, di non essere stata in grado di procedere alla tempestiva vendita del bene immobile nell'arco temporale di più di 7 anni dall'intimata risoluzione del contratto. Nella totale assenza di deduzioni sul punto, si doveva e si doveva e si deve ritenere che la parte concedente abbia optato per la “ritenzione” del bene e non per la sua vendita a terzi”. Chiede pertanto che il decreto ingiuntivo venga integralmente revocato nulla essendo dovuto,
a suo dire, a parte appellata.
3. si è costituita in data 12.2.2025 eccependo la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto dell'appello proposto da
Parte_1
si è costituita il 10.2.2025 eccependo l'inammissibilità dell'appello per nullità CP_3 dell'atto di citazione (p. 11) “per vizio della vocatio in ius, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e ciò stante l'avvenuta violazione dell'art. 163 c.p.c. come richiamato dall'art. 342 c.p.c., in assenza dell'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata in atti;
infatti, alla data della notifica non era ancora stato emesso il Decreto correttivo Cartabia con precisazione del termine di venti giorni. Inoltre risulta omessa l'indicazione del termine per la proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. La nullità della citazione non può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio delle appellate (o meglio solo di alcune fra le stesse) e determina l'inammissibilità dell'appello”, o ai sensi dell'art. 342/348 bis c.p.c., in subordine il suo rigetto nel merito per infondatezza. All'udienza del 20.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che l'appellante non ha censurato i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado - sui quali si è pertanto formato il giudicato formale – con cui sono state rigettate dal Tribunale l'eccezione di incompetenza territoriale, di nullità della fideiussione rilasciata in favore di e di avvenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. dall'azione Controparte_7 promossa nei confronti del garante.
Va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dall'appellata per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 7) c.p.c.. CP_3
Occorre premettere che, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022, sussisteva un difetto di coordinamento tra gli artt. 343 c.p.c. e 166 c.p.c. – norma, quest'ultima, applicabile in forza del richiamo previsto dal comma 1 dell'art. 347 c.p.c. - per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Per quest'ultimo, infatti, l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado, portato a settanta giorni. Appare tuttavia preferibile ritenere che, anche nell'appello soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 149/2022, l'invito all'appellato a costituirsi in giudizio debba far riferimento al termine pagina 6 di 12 di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, trattandosi dell'interpretazione maggiormente in linea con il complessivo impianto normativo e con l'intenzione del legislatore esplicitata nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022.
In primo luogo, infatti, posto che pacificamente il termine a comparire ex art. 342 comma 3
c.p.c. ben può essere anche di soli novanta giorni liberi, sarebbe lesivo del diritto di difesa dell'appellato invitarlo a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, come sostiene lasciando di fatto all'appellato stesso poco più di venti giorni per approntare CP_3 le proprie tesi difensive. In secondo luogo, l'art. 343 comma 1 c.p.c. prevedeva, nel testo risultante dalla riforma operata dal D.lgs. n. 49/2022, che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”, e sarebbe quindi illogico ritenere che l'appellato fosse onerato di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, potesse proporre il proprio appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione”, Ancora, lo stesso art. 343, comma 1, disponeva che, nel predetto termine di venti giorni, potesse essere depositata la “comparsa di risposta”, e la relazione illustrativa ribadiva che quello in questione era il termine “per il deposito della comparsa di costituzione”. Tali problematiche interpretative risultano oggi superate in quanto, con il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato nella G.U. l'11.11.2024, sono state introdotte “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”. Per quanto qui di interesse, all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione
o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 -bis, secondo comma» sono state sostituite dalle seguenti “nel termine previsto dall'articolo 347”, mentre, all'articolo 347 c.p.c., il primo comma è stato sostituito dal seguente “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 -bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”. E' stato quindi eliminato il richiamato difetto di coordinamento e indicato un unico termine – di giorni venti prima della prima udienza - per la costituzione in giudizio dell'appellato e per la proposizione dell'appello incidentale, ad ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione di cui si è dato conto. Non rileva, in senso contrario alla tesi della nullità dell'atto di citazione prospettata da CP_3 che il cd. “decreto correttivo Cartabia” non fosse ancora stato emesso alla data della notifica della presente impugnazione, atteso che, per quanto detto, si ritiene che anche nell'appello soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 149/2022 e prima delle più recenti modifiche, l'invito all'appellato a costituirsi in giudizio dovesse far riferimento al termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione. Nell'atto di citazione in appello è, infine, specificato che la costituzione oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza “implicherà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c.”. Ne consegue in definitiva il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata da parte appellata.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata per aver ceduto il proprio credito, dopo l'intervenuta emissione del decreto Controparte_4 ingiuntivo, in favore di ex art. 58 TUB. CP_3 Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata pagina 7 di 12 da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” (tra le tante v. Cass., ord. n. 15905/2018).
Nel caso di specie, è rimasta contumace nel giudizio di primo grado introdotto Controparte_4 da con l'opposizione a D.I., nel quale si è costituita la sola cessionaria del credito Parte_1
; inoltre, alcuna estromissione della cedente – peraltro chiesta dalla convenuta CP_3 costituita solo in sede di precisazione delle conclusioni e solo “in via preliminare ulteriormente subordinata” – è mai stata disposta dal Tribunale, così che, correttamente, l'atto di impugnazione è stato proposto dal soccombente sia nei confronti di Parte_1 CP_4
(alienante) sia nei confronti di (successore a titolo particolare), vertendosi
[...] CP_3 in ipotesi di litisconsorzio necessario (si veda anche Cass., n. 18483/2006 “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio”; nello stesso senso v. Cass., n. 1535 e 4486 del 2010).
Nel merito va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, che è infondato e va disatteso. L'appellante sostiene che dall'importo ingiunto debba essere detratto il valore di mercato del bene immobile all'epoca della risoluzione di diritto del contratto, e chiede la revoca integrale del D.I. opposto affermando che tale valore (nemmeno indicato) è superiore al credito della concedente la quale avrebbe quindi agito in malafede violando l'art. 15 delle condizioni generali contrattuali e scegliendo deliberatamente di non procedere alla vendita del bene concesso in leasing. La prospettazione dell'appellante è infondata in quanto nel presente giudizio la concedente ha agito in via monitoria, previa risoluzione di diritto del contratto di leasing intimata in via stragiudiziale ex art. 14a) delle condizioni generali, per chiedere il pagamento dei canoni scaduti alla data dell'11.6.2015 per l'importo di euro 58.892,66; non ha invece chiesto, come pure avrebbe potuto fare in forza dell'art. 15.2, il risarcimento del danno pari “alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale”, unico caso in cui, per espressa disposizione contrattuale, era previsto l'accredito in favore dell'utilizzatrice dell'importo ricavato dalla concedente, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell'immobile. Ne deriva che la pretesa di di ottenere la decurtazione dal credito ingiunto di tale Parte_1 ipotetico importo non trova fondamento giuridico, e ciò anche a prescindere dall'ulteriore considerazione per la quale, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, l'immobile concesso in leasing non era ancora stato restituito. Rileva la Corte sul punto che nessuna delle due parti ha saputo o voluto indicare in modo chiaro per quale ragione il bene sia rimasto per tutti questi anni nella disponibilità dell'utilizzatrice, ma tale circostanza è ininfluente per quanto detto e potrà semmai rilevare in un futuro diverso giudizio laddove decida di agire per ottenere il pagamento dei canoni scaduti CP_3 successivamente alla risoluzione del contratto e degli ulteriori importi indicati nella penale contrattuale di cui all'art. 15. Nel presente giudizio, in cui come detto non è stato chiesto il pagamento di tali somme, ogni ulteriore considerazione svolta dall'appellante sulla pretesa violazione dell'art. 15 è pertanto pagina 8 di 12 ultronea e irrilevante, così come tutte le contrapposte argomentazioni tese ad addebitare la responsabilità per la mancata restituzione del bene all'una o all'altra parte contrattuale. In definitiva, il secondo motivo di appello va rigettato e il D.I. opposto va confermato sia pure, come di seguito si dirà, con riferimento al solo importo corrispondente alla somma dei canoni di locazione rimasti insoluti alla data dell'11.6.2015 e in relazione ai quali ha Controparte_4 risolto in via stragiudiziale il vincolo contrattuale.
Va invece accolto il primo motivo di appello in quanto l'ulteriore importo di euro 128.290,26 oggetto di ingiunzione non è dovuto da non avendone l'opposta provato la Parte_1 debenza.
Sul punto la sentenza del Tribunale non è condivisibile e va riformata. Ed invero, fin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha Parte_1 dedotto l'eccessività e l'erroneità delle somme ingiunte, in quanto più elevate rispetto a quelle per le quali ha intimato la risoluzione del contratto e, quindi, ingiustificate;
Controparte_4 successivamente alle allegazioni della convenuta opposta, l'opponente ha poi tempestivamente contestato, all'udienza del 9.5.2023, la carenza di prova dell'importo di euro 128.290,26 richiesto in pagamento a titolo di spese di conservazione del bene, osservando come tali spese non fossero debitamente documentate e contestando nello specifico la valenza probatoria delle fatture a tal fine richiamate da e prodotte in atti. CP_3
Anche a seguito delle contestazioni sollevate dall'opponente, del resto, il Tribunale, con chiara motivazione, ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto stante la mancata prova di larga parte del credito ingiunto. Ciò detto - e ribadito che l'ulteriore importo di euro 128.290,26 oggetto di ingiunzione non è stato chiesto dalla creditrice opposta a titolo di canoni di locazione a scadere o di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale - ha sostenuto, con la comparsa di CP_3 costituzione (p. 6) e nel prosieguo del giudizio, che la somma indicata si riferirebbe a “spese anticipate dalla società di leasing per la “conservazione per il tempo necessario alla vendita” del bene (ex c. 138, art. 1, L. n. 124/2017 - ovvero in altre parole: per il rimborso di spese, imposte e tasse connessi alla stipula, l'esecuzione e la risoluzione del contratto di leasing, ex art. 17 c.g.c.), e fatturate all'utilizzatore (e quindi mai rimborsate da alcuno degli obbligati), come da seguente dettaglio degli importi fatturati e insoluti oltre ad interessi di mora da contratto”. La creditrice opposta ha richiamato, per giustificare la debenza della somma di euro 128.290,26, le fatture prodotte (non nel fascicolo monitorio ma) all'atto della sua costituzione in giudizio sub. doc. da nn. 7 a 15, che a suo dire proverebbero la fondatezza dell'intera pretesa creditoria in forza dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Ritiene la Corte che tale prospettazione non sia fondata e non possa essere accolta. L'art. 17 richiamato da parte appellata prevede che “tutte le spese e i costi riguardanti l'immobile e l'attività in esso esercitata – quali, ad esempio, le spese condominiali, le utenze e le forniture – anche se derivanti da disposizioni della pubblica autorità, saranno sostenute dall'utilizzatore che si obbliga a rimborsarle alla concedente qualora questa le avesse anticipate … oltre a quanto sopra previsto tutte le spese … imposte e tasse afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti non abbiano al momento la possibilità di quantificare l'ammontare, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia concernenti l'immobile, la sua realizzazione, il suo uso, la sua proprietà, la sua conservazione e destinazione, sono a carico esclusivo dell'utilizzatrice. Qualora tali esborsi vengano assolti dalla concedente, l'utilizzatore si obbliga a rimborsarne il controvalore, oltre Iva se dovuta, con valuta pari a quella dell'esborso sostenuto dalla concedente, dietro semplice richiesta scritta …”. Ora, l'appellata, che richiama la citata clausola contrattuale sostenendo che parte delle somme ingiunte le siano dovute in quanto costi da essa anticipati e sostenuti per la “conservazione” pagina 9 di 12 dell'immobile oggetto di leasing, avrebbe dovuto quantomeno allegare e chiarire per quale ragione, e per ben sette anni dall'intimata risoluzione del contratto, non abbia agito per ottenere, anche tramite ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il rilascio del bene. Se è indubbio, infatti, che l'utilizzatrice era tenuta all'immediata restituzione del complesso immobiliare una volta risolto il vincolo contrattuale, è altrettanto vero che l'inerzia della concedente, protratta per un così lungo arco temporale, non può essere fatta ricadere interamente sull'utilizzatrice al fine di addebitare alla stessa costi di gestione e conservazione dell'immobile locato. Ma ciò che va soprattutto sottolineato, e che assume a parere della Corte rilievo assorbente, è che per espressa previsione della clausola di cui all'art. 17 c.g.c. la concedente avrebbe avuto diritto ad ottenere dall'utilizzatrice il rimborso delle spese qui allegate solo laddove avesse provato di averle effettivamente anticipate e quindi sostenute. Invece la creditrice opposta non ha provato che le somme esposte nelle fatture prodotte in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado – molte delle quali come si dirà con causali non comprensibili –, emesse nei confronti dell'opponente, si riferiscano a esborsi realmente sostenuti e quindi a costi che devono restare a carico di per previsione contrattuale Parte_1 ha infatti prodotto solo le fatture, ma alcun altro documento giustificativo a supporto CP_3 della propria domanda di pagamento. In particolare, le fatture nn. 7 e 8 hanno quale causale “rimborso-recupero spese condominiali” asseritamente sostenute dalla società di leasing, ma non è stato prodotto alcunchè che dimostri sia l'esattezza degli importi richiesti – quali bilanci o delibere condominiali – sia soprattutto i versamenti effettuati da in favore del condominio. L'appellata ha sostenuto Controparte_4 non essere necessaria la giustificazione di tali spese e del saldo delle stesse, in quanto
“diversamente, infatti, , consorzio e avrebbero agito contro la concedente CP_10 CP_11 per il recupero coattivo delle spese stesse”, ma si tratta all'evidenza di argomento inconferente e in contrasto con l'art. 17, in forza del quale l'utilizzatrice era tenuta al rimborso, tra l'altro, delle spese condominiali alla concedente solo qualora quest'ultima le avesse effettivamente anticipate, e di ciò non vi è alcuna prova in atti. Le fatture da nn. 9 a 12 riportano tutte, quale causale, “recupero spese oneri consortili di cui al
“Consorzio bonifica 5 Toscana Costa”, e non è dato nemmeno comprendere a quali spese, previste in contratto, esse si riferiscano, posto che non vi alcun riferimento, neanche nel citato art. 17, a tale Consorzio e ad ipotetiche spese/quote gravanti sull'utilizzatrice in relazione al contratto di leasing oggetto di causa. Infine, le ultime tre fatture prodotte e richiamate da doc. da nn. 13 a 15, riportano CP_3 quale causale “recupero somme” per anticipo, saldo o riaddebito IMU, ma anche sul punto la creditrice opposta non ha prodotto nessun ulteriore documento che comprovi i relativi esborsi e che possa quindi giustificare, unitamente alla singola fattura emessa nei confronti dell'utilizzatrice, la richiesta di pagamento avanzata in via monitoria. In ultimo, non è condivisibile l'argomentazione del Tribunale, che ha ritenuto provata la debenza di tali somme sulla base dell'estratto conto prodotto da nel fascicolo Controparte_4 del monitorio, trattandosi di documento di provenienza e formazione unilaterale inidoneo – in assenza di ulteriori prove documentali – ai fini invocati dall'opposta.
In definitiva, nessuna delle somme integranti l'importo di euro 128.290,26, oggetto di ingiunzione, è dovuta da parte appellante per difetto di prova della pretesa creditoria azionata in giudizio da . Controparte_4 In riforma della sentenza impugnata, va quindi parzialmente accolta l'opposizione a D.I. proposta in primo grado da con revoca dello stesso e condanna dell'odierno Parte_1 appellante a pagare, in favore dell'opposta, la minor somma di euro 64.894,20 (ovvero euro 193.184,46 meno euro 128.290,26), corrispondente alla somma dei canoni di leasing scaduti e insoluti dal 1.10.2014 al 1.05.2015 oltre interessi convenzionali di mora.
pagina 10 di 12 5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite e del consistente ridimensionamento della pretesa creditoria dell'opposta, vanno compensate nella misura dei 2/3 e poste, per la restante quota di 1/3, a carico di Parte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa in base al decisum – da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi in primo e secondo grado, applicando i valori minimi per la sola fase di trattazione in appello in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8110/2024, notificata in data 18.9.2024, Pt_1 così provvede:
- IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta in primo grado da e, per Parte_1 l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14538/2022, emesso il 1.9.2022, mai dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposta il Parte_1 CP_3 minor importo di euro 64.894,20 rispetto a quello oggetto di ingiunzione;
- DICHIARA compensate tra le parti, nella misura dei 2/3, le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
, della restante misura di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_3 che liquida in complessivi euro 4.701,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte Parte_1 appellata, della restante misura di 1/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.052,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Parte_1 C.F._1
Ombrone n. 3, presso e nello studio dell'Avvocato Alessandro Sorace, (c.f.
, fax. n. 0564 413478, posta elettronica certificata: C.F._2
) che lo rappresenta e difende;
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Guzzetti (indirizzo di posta elettronica
[...] certificata con domicilio eletto presso il suo studio in Email_2 Milano Via Larga n. 9;
APPELLATA
E CONTRO
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Controparte_3
Treviso-Belluno: , e per essa la mandataria rappresentata P.IVA_2 Controparte_2 e difesa dall'avv. Leonardo Bottazzi (cod. fisc. , p.e.c. C.F._3
, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del Email_3 medesimo in Milano, Via F. Corridoni n. 1;
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 12 Per l'appellante:
““Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma la Sentenza n. 8110/2024 del Tribunale di Milano resa ad esaurimento del procedimento civile n. 44783/2022 R.G. in data 18.9.2024, notificata in data 18.9.2024: − In via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non ammesse dal Giudice di primo grado;
− Nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 14538/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.8.2022 dichiarando che nulla è dovuto da nei confronti delle società e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
nonché, dell'intervenuta − In subordine: revocare il Decreto
[...] Controparte_3
Ingiuntivo n. 14538/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.8.2022 e rideterminare le somme eventualmente dovute alle società e ovvero, Controparte_2 Controparte_1 all'intervenuta in conseguenza dell'inadempimento del debitore principale;
Controparte_3
− In ogni caso: condannare le società e nonché Controparte_2 Controparte_1 l'intervenuta società l pagamento in favore di delle spese Controparte_3 Parte_1 legali di entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellata : Controparte_4
“Voglia l'll.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, per i motivi dedotti in narrativa, così giudicare In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta Controparte_1 e per essa della mandataria a fronte dell'intervenuta cessione del credito Controparte_2 oggetto di causa in favore di nel contesto di un'operazione di Controparte_3 cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato, ex art. 58, 2° , 3° e 4° co., D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2022, Parte Seconda, n. 149. Nel merito: dichiarare l'appello proposto dal sig. Parte_1 comunque improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile per tutti i motivi meglio precisati
e dedotti in narrativa - con ogni opportuna e necessaria statuizione – e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
e, conseguentemente, respingere integralmente lo stesso. Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Milano – Sezione Sesta Civile – Giudice Dott.ssa Ilarietti, pubblicata in data 18.09.2024 con il n. 8110/2024. Con rifusione delle spese di giudizio”; Per l'appellata Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi meglio espositi in narrativa, con riferimento e alla nullità della citazione, ed all'accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; - rigettare in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. , Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espressi e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata n 8110/2024 del Tribunale di Milano R.G. n. 44783/2022 pubblicata e notificata in data 18.09.2024 e ciò per tutti i motivi sopra esposti, da aversi qui integralmente riprodotti e trascritti. IN OGNI CASO: Sono confermate le conclusioni rassegnate in primo grado conclusioni che vengono per completezza riportate di seguito: IN VIA PRELIMINARE: solo laddove ritenuto opportuno e possibile nella presente fase del giudizio, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione al suddetto non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Nell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e sempre previa valutazione di opportunità di cui sopra, pronunciare ex art. 186ter c.p.c. ordinanza immediatamente esecutiva al pagamento di € 193.184,46= a favore di oltre Controparte_3 agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: sempre previa la citata valutazione di opportunità e possibilità, stante l'attuale fase del giudizio, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 648 pagina 2 di 12 c.p.c., in quanto l'opposizione al suddetto non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, con riferimento al solo importo di € 64.894,20 per canoni di leasing “scaduti” e insoluti dal 01.10.2014 al 01.05.2015 oltre ad interessi convenzionali di mora;
ovvero, nell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, pronunciare ex art. 186ter c.p.c. ordinanza immediatamente esecutiva al pagamento di € 64.894,20 = a favore di oltre Controparte_3 agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia. IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA: stante l'avvenuto subentro della società intervenuta nelle ragioni di credito dell'opposta, disporre l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_5
respingere tutte le domande ed eccezioni, formulate anche in
[...] via preliminare e subordinata e riconvenzionale, dall'opponente relative all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, emesso dal Tribunale di Milano, e, di conseguenza, confermare e convalidare a tutti gli effetti il medesimo decreto ingiuntivo;
NEL MERITO, IN SUBORDINE: condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto in favore a favore di e/o, in ogni caso, al pagamento dell'importo di € Controparte_3
193.184,46 oltre agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, o di quella maggiore o minore somma, oltre interessi, che risulterà in corso di causa in virtù del contratto di leasing dedotto in giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa, compensi, oltre CPA e IVA e ogni consequenziale accessorio come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA: con ogni espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, di produrre, dedurre, capitolare e quant'altro, senza riserva ed eccezione alcuna. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa, compensi, oltre
CPA e IVA e ogni consequenziale accessorio come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
8110/2024, notificata in data 18.9.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta nei confronti di Controparte_6 e con l'intervento in giudizio della cessionaria del credito entrambe
[...] Controparte_3 rappresentate da Controparte_2
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo n. 14538/2022, emesso il 1.9.2022, è stato chiesto e ottenuto da per il complessivo importo di euro 193.184,46 nei confronti di Controparte_4
- e della società nonché di – in forza di una Parte_1 Controparte_7 Parte_2 fideiussione rilasciata dall'opponente in data 4.6.2009 a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal contratto di leasing n. 00925926/001 stipulato dalla (di cui era socio) CP_7 Parte_1 con (fusa in a sua volta fuso per incorporazione in Parte_3 Controparte_8 CP_4
).
[...]
Dagli atti e documenti versati nel giudizio di primo grado si evince, quale dato pacifico, che la concedente, con lettera dell'11.6.2015, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 14a) del testo contrattuale sottoscritto dalle parti comunicando a la Controparte_7 risoluzione di diritto del contratto stante il mancato pagamento dei canoni scaduti a decorrere dal mese di ottobre del 2014 per l'importo complessivo di euro 58.892,66, contestualmente intimando il pagamento di tale somma anche al garante (v. doc. n. 11-11 quater Parte_1 del fascicolo del monitorio). Successivamente, ovvero più di sette anni dopo, ha chiesto e ottenuto il D.I. Controparte_4 opposto del complessivo importo di euro 193.184,46.
Per quanto qui di specifico interesse - non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente – Asta pagina 3 di 12 ha dedotto (p. 7 dell'atto di citazione in opposizione) l'eccessività delle somme Pt_1 richieste con il ricorso per ingiunzione sotto un duplice profilo: da un lato per avere la concedente opposta richiesto dopo molti anni somme, a titolo di canoni di locazione scaduti, diverse e ben più alte rispetto all'importo indicato nella comunicazione stragiudiziale di risoluzione del contratto;
dall'altro per non aver decurtato dal quantum richiesto all'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene, così applicando “una penale evidentemente eccessiva, qualora non bilanciata dal c.d. “patto di deduzione”. Ha richiamato l'art. 15 delle condizioni generali di contratto e dedotto la malafede di , rimasta contumace nel giudizio Controparte_4 di primo grado.
, costituitasi quale successore a titolo particolare nel credito azionato in via CP_3 monitoria in forza di intervenuta cessione cd. “in blocco” ex art. 58 TUB, ha così replicato alle eccezioni sollevate da da un lato, ha rilevato che l'importo complessivo ingiunto Parte_1 pari a € 193.184,46 risultava dall'estratto conto prodotto da al 6.06.2022 Controparte_4 allegato al ricorso per ingiunzione, ed era composto per € 64.894,20 dalla somma dei canoni di leasing scaduti e insoluti dal 1.10.2014 al 1.05.2015 oltre ad interessi convenzionali di mora, e per € 128.290,26 dalla somma delle spese anticipate dalla società di leasing per la
“conservazione per il tempo necessario alla vendita” del bene, ovvero per il rimborso di spese, imposte e tasse connessi alla stipula, l'esecuzione e la risoluzione del contratto di leasing, ex art. 17 c.g.c. e fatturate all'utilizzatore (come da dettaglio degli importi fatturati indicati a p. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta di ); dall'altro, ha evidenziato che CP_3 il credito azionato dalla società di leasing attraverso il ricorso per ingiunzione era relativo, quanto ai canoni, ai soli importi scaduti ed insoluti, senza comprendere i canoni a scadere né il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, così che doveva ritenersi del tutto inconferente il richiamo dell'opponente alla clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto.
Ha poi sottolineato che il bene immobile non era ancora stato venduto anche in quanto mai restituito dall'utilizzatrice, riservandosi “di agire in futuro, a seguito della ricollocazione del bene locato, per il pagamento altresì dei predetti canoni a scadere maggiorati dell'importo di riscatto finale, al netto di quanto sarà ricavato dalla vendita del bene”. L'opponente, all'udienza del 9.5.2023, ha contestato la comparsa di costituzione dell'opposta evidenziando come avesse fatto riferimento, al fine di giustificare l'ammontare CP_3 dell'importo ingiunto, “in gran parte a presunte e ingenti spese per la conservazione del bene in alcun modo non documentate, non provate né dovute”, e si è opposta alla concessione della provvisoria esecutorietà del D.I.. Con ordinanza del 15.6.2023 il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà: “rilevato che non può essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto posto che il medesimo è stato ottenuto sulla base della falsa allegazione che gli importi richiesti, risolto il contratto, erano relativi a canoni scaduti, laddove, per contro, dalla comparsa di costituzione emerge che parte rilevante del credito ingiunto è riferito a fatture emesse a diverso titolo (IMU e spese) non dedotte nel decreto ingiuntivo. Rilevato che neppure può essere accolta la richiesta ingiunzionale ex art 186 ter cpc posto che in relazione alla emissione delle fatture di cui sopra non sono prodotti i giustificativi …”. Nel merito, e con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha invece integralmente rigettato l'opposizione proposta da così motivando sulle specifiche questioni di Parte_1 interesse (p. 4 e ss): “quanto alle contestazioni sulla entità degli importi, deve osservarsi che sono infondate le contestazioni sulla congruità della penale dalla quale non sarebbe stato detratto il valore di mercato del bene, così come previsto dal contratto e come dalla medesima argomentato facendo riferimento a Cass. 28022/2021. Sul punto deve osservarsi che l'importo richiesto con decreto ingiuntivo non ricomprende i canoni a scadere, bensì i canoni scaduti al momento della risoluzione contrattuale, pari a 58.892,66 e già oggetto di richiesta nel momento pagina 4 di 12 della risoluzione e, come ha precisato parte opposta nella comparsa di costituzione la ulteriore somme portate dalle fatture prodotte come doc 7,8,9, 10,11,13,14,15 emesse successivamente alla risoluzione del contratto a titolo di riaddebito IMU e spese condominiali. Tali importi documentati dalle fatture prodotte con la comparsa di costituzione risultano peraltro ben contabilizzati nell'estratto conto prodotto in sede monitoria come doc 12. A seguito di tali precisazioni puntualmente documentate dalle fatture indicate, nessuna contestazione ha svolto la parte opponente nella propria memoria 183 6 co n. 1, limitandosi a ribadire che dai canoni a scadere dovevano essere detratto l'importo corrispondente al valore del bene. Quanto alla deduzione che tali importi, relativi alla conservazione del bene sarebbero di pertinenza della diversa società Tatoiine Lease co srl, la stessa deve essere disattesa posto che la cessione del presente credito è avvenuta nel 2022, allorchè il bene era ancora nella disponibilità di
[...]
in capo alla quale è maturato il credito relativo alla manutenzione del bene, poi CP_4 oggetto di cessione. Mentre il bene non risulta ancora restituito (così come ribadito da parte opposta a pag 3 della comparsa conclusionale punto 1.5, senza alcuna contestazione da parte opponente) e il concedente non è stato in condizioni di procedere alla vendita, il valore del bene andrà a detrarsi dai canoni a scadere, non risultando in alcun modo suffragata da alcun elemento probatorio la deduzione che il valore del bene residuo (al netto del riscatto parziale avvenuto e documentato dalla produzione sub 8 e 9 del fascicolo monitorio ) abbia un valore superiore al credito derivante dal valore capitale dei canoni a scadere. Il decreto deve pertanto essere confermato”.
2. A sostegno dell'impugnazione in esame articola due motivi di censura. Parte_1 Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto interamente provato il credito azionato da in via monitoria, anche con riguardo Controparte_4 alle presunte “spese anticipate dalla società di leasing per la “conservazione per il tempo necessario alla vendita” del bene” e solo sulla base delle fatture (di rimborso) emesse dalla stessa concedente. Censura quindi la sentenza del Tribunale per aver ritenuto provato il credito di euro 128.290,26 quale rimborso spese condominiali, consortili ed IMU-Tasi in relazione all'immobile oggetto del contratto di leasing, rilevando che le stesse risultano solo documentate, ma non provate, unicamente da “stampe di, asserite, fatture emesse da o addirittura da Controparte_1
nei confronti della con causale “Spese Parte_4 Controparte_9 Oneri Consortili CONSORZIO BONIFICA NR.5 TOSCANA COSTA QUOTA”, “Recupero IMU/TASI - SALDO IMU 2020” o “PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SCADUTE” senza nessun'altra indicazione di un collegamento con il bene immobile oggetto del contratto risolto (cfr. docc. nn. da 7 a 15 di controparte)”, e quindi dalla stessa documentazione che aveva depositato all'atto della sua costituzione in giudizio e che il Tribunale aveva CP_3 ritenuto inidonea ai fini di prova di larga parte del credito azionato in via monitoria. Ha poi sottolineato l'appellante che “non corrisponde, invece, al vero che parte opponente non abbia “contestato” la carenza probatoria relativamente alla, nuova, domanda di rimborso delle spese successive alla risoluzione del contratto”, in quanto già all'udienza del 9.5.2023 erano state sollevate specifiche contestazioni circa la carenza di prova delle somme richieste in pagamento dall'opposta a titolo di spese di conservazione del bene, documentate unicamente dalla fatture allegate alla comparsa di costituzione. Ha ancora evidenziato che nemmeno in seguito controparte mai aveva depositato documentazione comprovante tali spese, come
“bilanci condominiali, bollettini di pagamento o altro, limitandosi invece ad allegare (anche in questo caso presunte) fatture, di riaddebito, emesse nei confronti dell'ex utilizzatore con causali del tutto generiche e in alcun modo riconducibili all'immobile oggetto del contratto di leasing”. Per tali motivi, l'appellante chiede che - in riforma della sentenza gravata – venga parzialmente revocato il D.I. e rigettata la domanda di pagamento della somma di € 128.290,26 richiesta dalla pagina 5 di 12 concedente a titolo di rimborso di presunte spese di conservazione del bene immobile oggetto del contratto di leasing. Con il secondo motivo di gravame ripropone la tesi della condotta abusiva della Parte_1 concedente per aver preteso il pagamento dei canoni scaduti e delle spese di conservazione del bene dopo 7 anni dalla risoluzione del contratto di locazione finanziaria, e senza decurtare il valore di mercato del bene immobile al tempo della risoluzione.
Afferma l'appellante che “Nessuna somma può essere dovuta alla controparte a titolo di canoni insoluti o di spese di conservazione del bene per il tempo necessario alla vendita, giacché la parte opposta non ha mai, tempestivamente, dedotto, né tanto meno provato, di non essere stata in grado di procedere alla tempestiva vendita del bene immobile nell'arco temporale di più di 7 anni dall'intimata risoluzione del contratto. Nella totale assenza di deduzioni sul punto, si doveva e si doveva e si deve ritenere che la parte concedente abbia optato per la “ritenzione” del bene e non per la sua vendita a terzi”. Chiede pertanto che il decreto ingiuntivo venga integralmente revocato nulla essendo dovuto,
a suo dire, a parte appellata.
3. si è costituita in data 12.2.2025 eccependo la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto dell'appello proposto da
Parte_1
si è costituita il 10.2.2025 eccependo l'inammissibilità dell'appello per nullità CP_3 dell'atto di citazione (p. 11) “per vizio della vocatio in ius, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e ciò stante l'avvenuta violazione dell'art. 163 c.p.c. come richiamato dall'art. 342 c.p.c., in assenza dell'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata in atti;
infatti, alla data della notifica non era ancora stato emesso il Decreto correttivo Cartabia con precisazione del termine di venti giorni. Inoltre risulta omessa l'indicazione del termine per la proposizione dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. La nullità della citazione non può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio delle appellate (o meglio solo di alcune fra le stesse) e determina l'inammissibilità dell'appello”, o ai sensi dell'art. 342/348 bis c.p.c., in subordine il suo rigetto nel merito per infondatezza. All'udienza del 20.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che l'appellante non ha censurato i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado - sui quali si è pertanto formato il giudicato formale – con cui sono state rigettate dal Tribunale l'eccezione di incompetenza territoriale, di nullità della fideiussione rilasciata in favore di e di avvenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. dall'azione Controparte_7 promossa nei confronti del garante.
Va disattesa l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dall'appellata per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 7) c.p.c.. CP_3
Occorre premettere che, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022, sussisteva un difetto di coordinamento tra gli artt. 343 c.p.c. e 166 c.p.c. – norma, quest'ultima, applicabile in forza del richiamo previsto dal comma 1 dell'art. 347 c.p.c. - per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Per quest'ultimo, infatti, l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado, portato a settanta giorni. Appare tuttavia preferibile ritenere che, anche nell'appello soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 149/2022, l'invito all'appellato a costituirsi in giudizio debba far riferimento al termine pagina 6 di 12 di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, trattandosi dell'interpretazione maggiormente in linea con il complessivo impianto normativo e con l'intenzione del legislatore esplicitata nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022.
In primo luogo, infatti, posto che pacificamente il termine a comparire ex art. 342 comma 3
c.p.c. ben può essere anche di soli novanta giorni liberi, sarebbe lesivo del diritto di difesa dell'appellato invitarlo a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, come sostiene lasciando di fatto all'appellato stesso poco più di venti giorni per approntare CP_3 le proprie tesi difensive. In secondo luogo, l'art. 343 comma 1 c.p.c. prevedeva, nel testo risultante dalla riforma operata dal D.lgs. n. 49/2022, che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”, e sarebbe quindi illogico ritenere che l'appellato fosse onerato di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, potesse proporre il proprio appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione”, Ancora, lo stesso art. 343, comma 1, disponeva che, nel predetto termine di venti giorni, potesse essere depositata la “comparsa di risposta”, e la relazione illustrativa ribadiva che quello in questione era il termine “per il deposito della comparsa di costituzione”. Tali problematiche interpretative risultano oggi superate in quanto, con il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato nella G.U. l'11.11.2024, sono state introdotte “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”. Per quanto qui di interesse, all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione
o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 -bis, secondo comma» sono state sostituite dalle seguenti “nel termine previsto dall'articolo 347”, mentre, all'articolo 347 c.p.c., il primo comma è stato sostituito dal seguente “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 -bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”. E' stato quindi eliminato il richiamato difetto di coordinamento e indicato un unico termine – di giorni venti prima della prima udienza - per la costituzione in giudizio dell'appellato e per la proposizione dell'appello incidentale, ad ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione di cui si è dato conto. Non rileva, in senso contrario alla tesi della nullità dell'atto di citazione prospettata da CP_3 che il cd. “decreto correttivo Cartabia” non fosse ancora stato emesso alla data della notifica della presente impugnazione, atteso che, per quanto detto, si ritiene che anche nell'appello soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 149/2022 e prima delle più recenti modifiche, l'invito all'appellato a costituirsi in giudizio dovesse far riferimento al termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione. Nell'atto di citazione in appello è, infine, specificato che la costituzione oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza “implicherà le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c.”. Ne consegue in definitiva il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata da parte appellata.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata per aver ceduto il proprio credito, dopo l'intervenuta emissione del decreto Controparte_4 ingiuntivo, in favore di ex art. 58 TUB. CP_3 Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata pagina 7 di 12 da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” (tra le tante v. Cass., ord. n. 15905/2018).
Nel caso di specie, è rimasta contumace nel giudizio di primo grado introdotto Controparte_4 da con l'opposizione a D.I., nel quale si è costituita la sola cessionaria del credito Parte_1
; inoltre, alcuna estromissione della cedente – peraltro chiesta dalla convenuta CP_3 costituita solo in sede di precisazione delle conclusioni e solo “in via preliminare ulteriormente subordinata” – è mai stata disposta dal Tribunale, così che, correttamente, l'atto di impugnazione è stato proposto dal soccombente sia nei confronti di Parte_1 CP_4
(alienante) sia nei confronti di (successore a titolo particolare), vertendosi
[...] CP_3 in ipotesi di litisconsorzio necessario (si veda anche Cass., n. 18483/2006 “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio”; nello stesso senso v. Cass., n. 1535 e 4486 del 2010).
Nel merito va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, che è infondato e va disatteso. L'appellante sostiene che dall'importo ingiunto debba essere detratto il valore di mercato del bene immobile all'epoca della risoluzione di diritto del contratto, e chiede la revoca integrale del D.I. opposto affermando che tale valore (nemmeno indicato) è superiore al credito della concedente la quale avrebbe quindi agito in malafede violando l'art. 15 delle condizioni generali contrattuali e scegliendo deliberatamente di non procedere alla vendita del bene concesso in leasing. La prospettazione dell'appellante è infondata in quanto nel presente giudizio la concedente ha agito in via monitoria, previa risoluzione di diritto del contratto di leasing intimata in via stragiudiziale ex art. 14a) delle condizioni generali, per chiedere il pagamento dei canoni scaduti alla data dell'11.6.2015 per l'importo di euro 58.892,66; non ha invece chiesto, come pure avrebbe potuto fare in forza dell'art. 15.2, il risarcimento del danno pari “alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale”, unico caso in cui, per espressa disposizione contrattuale, era previsto l'accredito in favore dell'utilizzatrice dell'importo ricavato dalla concedente, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell'immobile. Ne deriva che la pretesa di di ottenere la decurtazione dal credito ingiunto di tale Parte_1 ipotetico importo non trova fondamento giuridico, e ciò anche a prescindere dall'ulteriore considerazione per la quale, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, l'immobile concesso in leasing non era ancora stato restituito. Rileva la Corte sul punto che nessuna delle due parti ha saputo o voluto indicare in modo chiaro per quale ragione il bene sia rimasto per tutti questi anni nella disponibilità dell'utilizzatrice, ma tale circostanza è ininfluente per quanto detto e potrà semmai rilevare in un futuro diverso giudizio laddove decida di agire per ottenere il pagamento dei canoni scaduti CP_3 successivamente alla risoluzione del contratto e degli ulteriori importi indicati nella penale contrattuale di cui all'art. 15. Nel presente giudizio, in cui come detto non è stato chiesto il pagamento di tali somme, ogni ulteriore considerazione svolta dall'appellante sulla pretesa violazione dell'art. 15 è pertanto pagina 8 di 12 ultronea e irrilevante, così come tutte le contrapposte argomentazioni tese ad addebitare la responsabilità per la mancata restituzione del bene all'una o all'altra parte contrattuale. In definitiva, il secondo motivo di appello va rigettato e il D.I. opposto va confermato sia pure, come di seguito si dirà, con riferimento al solo importo corrispondente alla somma dei canoni di locazione rimasti insoluti alla data dell'11.6.2015 e in relazione ai quali ha Controparte_4 risolto in via stragiudiziale il vincolo contrattuale.
Va invece accolto il primo motivo di appello in quanto l'ulteriore importo di euro 128.290,26 oggetto di ingiunzione non è dovuto da non avendone l'opposta provato la Parte_1 debenza.
Sul punto la sentenza del Tribunale non è condivisibile e va riformata. Ed invero, fin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha Parte_1 dedotto l'eccessività e l'erroneità delle somme ingiunte, in quanto più elevate rispetto a quelle per le quali ha intimato la risoluzione del contratto e, quindi, ingiustificate;
Controparte_4 successivamente alle allegazioni della convenuta opposta, l'opponente ha poi tempestivamente contestato, all'udienza del 9.5.2023, la carenza di prova dell'importo di euro 128.290,26 richiesto in pagamento a titolo di spese di conservazione del bene, osservando come tali spese non fossero debitamente documentate e contestando nello specifico la valenza probatoria delle fatture a tal fine richiamate da e prodotte in atti. CP_3
Anche a seguito delle contestazioni sollevate dall'opponente, del resto, il Tribunale, con chiara motivazione, ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto stante la mancata prova di larga parte del credito ingiunto. Ciò detto - e ribadito che l'ulteriore importo di euro 128.290,26 oggetto di ingiunzione non è stato chiesto dalla creditrice opposta a titolo di canoni di locazione a scadere o di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale - ha sostenuto, con la comparsa di CP_3 costituzione (p. 6) e nel prosieguo del giudizio, che la somma indicata si riferirebbe a “spese anticipate dalla società di leasing per la “conservazione per il tempo necessario alla vendita” del bene (ex c. 138, art. 1, L. n. 124/2017 - ovvero in altre parole: per il rimborso di spese, imposte e tasse connessi alla stipula, l'esecuzione e la risoluzione del contratto di leasing, ex art. 17 c.g.c.), e fatturate all'utilizzatore (e quindi mai rimborsate da alcuno degli obbligati), come da seguente dettaglio degli importi fatturati e insoluti oltre ad interessi di mora da contratto”. La creditrice opposta ha richiamato, per giustificare la debenza della somma di euro 128.290,26, le fatture prodotte (non nel fascicolo monitorio ma) all'atto della sua costituzione in giudizio sub. doc. da nn. 7 a 15, che a suo dire proverebbero la fondatezza dell'intera pretesa creditoria in forza dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Ritiene la Corte che tale prospettazione non sia fondata e non possa essere accolta. L'art. 17 richiamato da parte appellata prevede che “tutte le spese e i costi riguardanti l'immobile e l'attività in esso esercitata – quali, ad esempio, le spese condominiali, le utenze e le forniture – anche se derivanti da disposizioni della pubblica autorità, saranno sostenute dall'utilizzatore che si obbliga a rimborsarle alla concedente qualora questa le avesse anticipate … oltre a quanto sopra previsto tutte le spese … imposte e tasse afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti non abbiano al momento la possibilità di quantificare l'ammontare, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia concernenti l'immobile, la sua realizzazione, il suo uso, la sua proprietà, la sua conservazione e destinazione, sono a carico esclusivo dell'utilizzatrice. Qualora tali esborsi vengano assolti dalla concedente, l'utilizzatore si obbliga a rimborsarne il controvalore, oltre Iva se dovuta, con valuta pari a quella dell'esborso sostenuto dalla concedente, dietro semplice richiesta scritta …”. Ora, l'appellata, che richiama la citata clausola contrattuale sostenendo che parte delle somme ingiunte le siano dovute in quanto costi da essa anticipati e sostenuti per la “conservazione” pagina 9 di 12 dell'immobile oggetto di leasing, avrebbe dovuto quantomeno allegare e chiarire per quale ragione, e per ben sette anni dall'intimata risoluzione del contratto, non abbia agito per ottenere, anche tramite ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il rilascio del bene. Se è indubbio, infatti, che l'utilizzatrice era tenuta all'immediata restituzione del complesso immobiliare una volta risolto il vincolo contrattuale, è altrettanto vero che l'inerzia della concedente, protratta per un così lungo arco temporale, non può essere fatta ricadere interamente sull'utilizzatrice al fine di addebitare alla stessa costi di gestione e conservazione dell'immobile locato. Ma ciò che va soprattutto sottolineato, e che assume a parere della Corte rilievo assorbente, è che per espressa previsione della clausola di cui all'art. 17 c.g.c. la concedente avrebbe avuto diritto ad ottenere dall'utilizzatrice il rimborso delle spese qui allegate solo laddove avesse provato di averle effettivamente anticipate e quindi sostenute. Invece la creditrice opposta non ha provato che le somme esposte nelle fatture prodotte in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado – molte delle quali come si dirà con causali non comprensibili –, emesse nei confronti dell'opponente, si riferiscano a esborsi realmente sostenuti e quindi a costi che devono restare a carico di per previsione contrattuale Parte_1 ha infatti prodotto solo le fatture, ma alcun altro documento giustificativo a supporto CP_3 della propria domanda di pagamento. In particolare, le fatture nn. 7 e 8 hanno quale causale “rimborso-recupero spese condominiali” asseritamente sostenute dalla società di leasing, ma non è stato prodotto alcunchè che dimostri sia l'esattezza degli importi richiesti – quali bilanci o delibere condominiali – sia soprattutto i versamenti effettuati da in favore del condominio. L'appellata ha sostenuto Controparte_4 non essere necessaria la giustificazione di tali spese e del saldo delle stesse, in quanto
“diversamente, infatti, , consorzio e avrebbero agito contro la concedente CP_10 CP_11 per il recupero coattivo delle spese stesse”, ma si tratta all'evidenza di argomento inconferente e in contrasto con l'art. 17, in forza del quale l'utilizzatrice era tenuta al rimborso, tra l'altro, delle spese condominiali alla concedente solo qualora quest'ultima le avesse effettivamente anticipate, e di ciò non vi è alcuna prova in atti. Le fatture da nn. 9 a 12 riportano tutte, quale causale, “recupero spese oneri consortili di cui al
“Consorzio bonifica 5 Toscana Costa”, e non è dato nemmeno comprendere a quali spese, previste in contratto, esse si riferiscano, posto che non vi alcun riferimento, neanche nel citato art. 17, a tale Consorzio e ad ipotetiche spese/quote gravanti sull'utilizzatrice in relazione al contratto di leasing oggetto di causa. Infine, le ultime tre fatture prodotte e richiamate da doc. da nn. 13 a 15, riportano CP_3 quale causale “recupero somme” per anticipo, saldo o riaddebito IMU, ma anche sul punto la creditrice opposta non ha prodotto nessun ulteriore documento che comprovi i relativi esborsi e che possa quindi giustificare, unitamente alla singola fattura emessa nei confronti dell'utilizzatrice, la richiesta di pagamento avanzata in via monitoria. In ultimo, non è condivisibile l'argomentazione del Tribunale, che ha ritenuto provata la debenza di tali somme sulla base dell'estratto conto prodotto da nel fascicolo Controparte_4 del monitorio, trattandosi di documento di provenienza e formazione unilaterale inidoneo – in assenza di ulteriori prove documentali – ai fini invocati dall'opposta.
In definitiva, nessuna delle somme integranti l'importo di euro 128.290,26, oggetto di ingiunzione, è dovuta da parte appellante per difetto di prova della pretesa creditoria azionata in giudizio da . Controparte_4 In riforma della sentenza impugnata, va quindi parzialmente accolta l'opposizione a D.I. proposta in primo grado da con revoca dello stesso e condanna dell'odierno Parte_1 appellante a pagare, in favore dell'opposta, la minor somma di euro 64.894,20 (ovvero euro 193.184,46 meno euro 128.290,26), corrispondente alla somma dei canoni di leasing scaduti e insoluti dal 1.10.2014 al 1.05.2015 oltre interessi convenzionali di mora.
pagina 10 di 12 5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite e del consistente ridimensionamento della pretesa creditoria dell'opposta, vanno compensate nella misura dei 2/3 e poste, per la restante quota di 1/3, a carico di Parte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa in base al decisum – da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi in primo e secondo grado, applicando i valori minimi per la sola fase di trattazione in appello in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8110/2024, notificata in data 18.9.2024, Pt_1 così provvede:
- IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta in primo grado da e, per Parte_1 l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14538/2022, emesso il 1.9.2022, mai dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposta il Parte_1 CP_3 minor importo di euro 64.894,20 rispetto a quello oggetto di ingiunzione;
- DICHIARA compensate tra le parti, nella misura dei 2/3, le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
, della restante misura di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_3 che liquida in complessivi euro 4.701,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte Parte_1 appellata, della restante misura di 1/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.052,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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