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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 427 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 30/05/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. CRISTIANO GIUSEPPE e per l' l'avv. Rossitto Rina , in sostituzione dell'avv. TESTA ANTONELLA CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa ed in particolare l'avv. Cristiano dichiara che il proprio assistito non ha pagato la sanzione rideterminata insistendo per l'annullamento delle ordinanze impugnate e in particolare insiste nella assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/81 stante la mancata prova della notifica degli atti prodromici ( accertamenti/diffide). L'avv. Rossitto contesta l'applicabilità dell'art. 14 citato alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 20:00 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 427/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. CRISTIANO GIUSEPPE, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivano Marcedone e Antonella
Testa, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/02/2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso tre ordinanze ingiunzione notificategli da : l'ordinanza ingiunzione n. n. OI- CP_1
001592236, fondata su atto di accertamento prot. n. 2100.28/12/2018.0594362 del CP_1
16/01/2019, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre spese, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017;
l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-001792374, fondata su atto di accertamento prot. n. CP_1
2100.22/08/2019.0410186 del 13/09/2019, veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.000,00, oltre spese, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018; l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-002156083, fondata su atto di accertamento prot. n. 2100.12/06/2018.0263490 del 11/07/2020, veniva CP_1
2 ingiunto il pagamento della somma di € 14.766,20 oltre spese, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016.
Tutte per l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. A sostegno della opposizione il ricorrente ha eccepito l'omessa e/o invalida notifica dei prodromici atti di accertamento e contestazione della violazione
CP_ asseritamente notificati dall' la tardività della contestazione della violazione per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981; la carenza di motivazione.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva ha contestato l'eccezione di omessa previa notifica degli atti di accertamento depositando in relazione all'ordinanza-ingiunzione opposta n.002145083 una diffida notificata il 11/07/2020, in relazione alla O.I. n.
001592236 una diffida notificata il 16/1/2019, in relazione alla ordinanza l'O.I. n.
001792374 una diffida notificata l'11/1/2023; ha sostenuto l'inapplicabilità alla disciplina in esame dell'art. 14 della L. n.681/89 art. 14 della L. n.681/89 rilevando che, ove fosse ritenuto applicabile, tale termine non è comunque decorso in quanto il dies a quo del termine deve essere individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie culminato nell'atto di accertamento. Infine, sosteneva la legittimità della sanzione irrogata nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore. Infine ha dedotto che l' , alla luce CP_2
dello ius superveniens costituito dal D.L. n.48/2023 – in ottica di interpretazione in bonam partem, quindi con efficacia retroattiva – ha provveduto a ricalcolare le sanzioni in misura ridotta sulla base dei nuovi criteri. Applicando i nuovi parametri normativi, tuttavia, nessuna rideterminazione favorevole è intervenuta per l'O.I. 002145083 il cui importo rimane, dunque, invariato. Per le altre due, invece, ha allegato i provvedimenti di rideterminazione in melius della sanzione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Con le note autorizzate il ricorrente ha contestato di non avere mai ricevuto le diffide
CP_ indicate da nella sua memoria ed ha evidenziato la mancata prova della notifica.
3 Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve essere affrontata per la sua portata assorbente l'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981.
Al riguardo questo decidente, in continuità con l'orientamento espresso in precedenti pronunce di merito (cfr., sentenze tribunale di Siracusa, e sentenze del tribunale di Catania ex multis sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 n. 888/2023 emessa il giorno
8.3.2023, n. 904/2023 pubbl. il 03/03/2023) e confermato dalla Corte di appello di Catania con la recente pronuncia n. 1004/2024 del 22.11.2024, ritiene applicabile alla fattispecie in esame il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge 689/1981. Può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle cui condivisibili motivazioni esposte in tali citate pronunce, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale. Come evidenziato nei richiamati precedenti “…va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1(…. ), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
4 L'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Alla luce della normativa applicabile e della interpretazione preferibile, deve dunque ritenersi nel caso di specie che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai sensi CP_2 dell'art. 14 della l. n. 689/1981 .
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato
5 come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti CP_2 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a CP_1
fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, gli anni 2016,
2017 e 2018 deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti non è stata fornita prova della regolare notifica degli atti di accertamento prodromici alle impugnate ordinanze ingiunzione. Infatti, per l'atto di accertamento Protocollo .2100.12/06/2018.0263490 manca prova notifica;
per l'atto CP_1
di accertamento Protocollo .2100.28/12/2018.0594362 manca prova della notifica;
CP_1
l'atto di accertamento Protocollo .2100.28/12/2018.0594362 relativo all'ordinanza CP_1
001592236 è stato notificato il 16.01.2019, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data
6.2.2016. Come è stato osservato “anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche CP_2
alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (Tribunale Catania Sez. Lavoro Sentenza n. 904 del 03/032023 e n. 1655 del
21.04.2023) .
Il ricorso deve essere accolto per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione, assorbite tutte le altre questioni.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e CP_1
liquidate come in dispositivo considerato il valore della causa in ragione degli importi delle sanzioni sì come dall' rideterminati, compensi in applicazione dei parametri di cui al CP_1
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- annulla le ordinanze ingiunzione opposte. OI-001592236, OI-001792374 , n. OI-
002156083;
- pone a carico dell' e liquida in favore della parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in euro 2700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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