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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NZ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha servizio pre-ruolo
ATA scuole pronunciato la seguente paritarie
NZ
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4248/2024 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
N. 4248/24 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 04.04.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento servizio pre-ruolo ATA scuole paritarie”;
CRONOLOGICO e vertente N. _______________ tra rappresentata e difesa dagli avv.ti E. Izzo e V. Parte_1 REPERTORIO
Vitolo in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente N. _______________ Pt_ n. 031/2025 av. domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza G.
Mazzini, n. 4;
Discusso nel termine
Ricorrente del 04.04.2025 con scambio di note scritte e ex art. 221 legge n. 77/20
in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal Dirigente dott. M. Minella e dal
Deposito minuta
Funzionario dott.ssa C.S. Alfano, elettivamente domiciliato presso _________________
l'Ufficio X in Salerno, Località Fuorni, Via Monticelli;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4228/24 R.G. Amendola c/o pag. 1 Controparte_1 §§§
Nel termine del giorno 04.04.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 04.08.2024 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva, “previa eventuale disapplicazione decreto del Direttore dell'ATP di Salerno, n.
16864 del 20.07.2023, del Bando n.18835 del 26/04/2023 – art 2 punto
2.2 lettera c), della nota 4 delle tabelle di valutazione allegate all'o.m./2009, nella parte in cui limitano la partecipazione della ricorrente al concorso per soli titoli per l'inserimento nelle graduatorie
ATA 2023/24, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto paritario IA IA di Amalfi negli anni 2008/2009 e 2009/2010 pari a mesi 17 e, conseguentemente, condannarsi il di Salerno ad inserire la ricorrente nella CP_3
graduatoria ATA 24 mesi 2023/24 e di conseguenza nelle graduatorie degli anni successivi , con il punteggio alla stessa spettante sulla base dei titoli e del servizio dichiarati”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio il resistente, il quale CP_1
impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei
Giudizio n. 4248/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 04.04.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Invero, va richiamato l'orientamento già espresso dall'adito Tribunale in subiecta materia, tra l'altro con la sentenza emessa in data 19.04.2023 nel giudizio n. 6583/22 R.G. (richiamata dallo stesso resistente CP_1
nella memoria di costituzione), le cui argomentazioni, esaurienti e condivisibili, vengono in toto richiamate in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò
(a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una
Giudizio n. 4248/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Controparte_1 determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, seguendo le argomentazioni svolte dal Tribunale adito nella richiamata sentenza, nella medesima ipotesi di esclusione graduatoria permanente ATA 24 mesi a.s. 2022/2023 per mancanza del requisito di accesso, servizio svolto in scuole paritarie, va evidenziato che: “……………………………..Ebbene, alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, l'asserita illegittimità della previsione del bando di concorso nella parte in cui stabilisce il requisito del possesso di un'anzianità di servizio di due anni maturata nelle scuole statali - e non anche in quelle paritarie - per contrasto con la L. n. 62 del 2000 e gli artt. 3 del testo costituzionale non può in alcun modo configurarsi.
Ne' appare possibile applicare al personale ATA il richiamato D.L. n.
255 del 2001, art. 2, comma 2, come convertito dalla L. n. 333 del 2001, dal momento che – come chiarito nella stessa richiamata sentenza della
Consulta - si tratta di una norma eccezionale e che, pertanto, non può essere applicata analogicamente a destinatari diversi da quelli ivi individuati. La specifica questione della pretesa equiparazione tra il servizio prestato in scuole statali e quello prestato in istituti paritari dal personale amministrativo è, in verità, stata già affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, con argomentazioni che il giudicante reputa di dover pienamente condividere, ha ritenuto di escludere l'applicazione del D.L. n. 255/2001 al personale ATA, in quanto si tratterebbe di norma eccezionale non estensibile al di fuori dei casi espressamente contemplati e perché la differenziazione di punteggio troverebbe la sua ratio nelle differenze di accesso al lavoro tra scuola
Giudizio n. 4248/24 R.G. Amendola c/o pag. 4 Controparte_1 statale e scuola non statale
Al riguardo la giurisprudenza ha così evidenziato che "non è applicabile al personale ATA l'art. 2, comma 2 d.l. n. 255 del 2001, conv. con l. n.
333 del 2001, in base al quale i servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. n. 62 del 2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La norma ha infatti carattere eccezionale e trova applicazione solo per le ipotesi ivi specificamente previste, tenuto anche conto della diversità del contenuto delle prestazioni svolte dal personale ATA rispetto a quelle del personale docente" (cfr Consiglio di Stato, sez. VI ,
07/01/2008 , n. 6; sentenze n. 10052/2022 del 16 novembre 2022 e n.
9262/2022 del 27 ottobre 2022; Consiglio di Stato sez. VII, 25/01/2023,
(ud. 06/12/2022, dep. 25/01/2023), n.881).
Merita quindi condivisione la tesi sostenuta dalla P.A. convenuta, secondo la quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, il servizio prestato presso la scuola paritaria, e quindi alle dipendenze di un diverso e privato datore di lavoro, non può che rimanere privo di effetti nel calcolo dell'anzianità di servizio” (cfr., tra le altre, anche
Corte di Appello Salerno, sentenza n. 297/24, emessa in data 01.07.2024 nel giudizio n. 525/23 R.G., menzionata dalla parte resistente, con la quale, nella medesima fattispecie “valutazione del servizio svolto presso scuole paritarie al fine dell'inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi”, la Corte d'Appello ha accolto la tesi dell'Amministrazione, rigettando l'appello di controparte, affermando che “…al riguardo, come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, “La specifica questione della pretesa equiparazione tra il servizio prestato in scuole statali e quello prestato in istituti paritari dal personale amministrativo è, in verità, stata già affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, con argomentazioni che il giudicante reputa di dover pienamente condividere, ha ritenuto di escludere l'applicazione del D.L. n. 255/2001 al personale ATA, in quanto si tratterebbe di norma eccezionale non
Giudizio n. 4248/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 estensibile al di fuori dei casi espressamente contemplati e perché la differenziazione di punteggio troverebbe la sua ratio nelle differenze di accesso al lavoro tra scuola statale e scuola non statale. Al riguardo la giurisprudenza ha così evidenziato che "non è applicabile al personale
ATA l'art. 2, comma 2 d.l. n. 255 del 2001, conv. con l. n. 333 del 2001, in base al quale i servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. n. 62 del 2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La norma ha infatti carattere eccezionale e trova applicazione solo per le ipotesi ivi specificamente previste, tenuto anche conto della diversità del contenuto delle prestazioni svolte dal personale ATA rispetto a quelle del personale docente”).
Peraltro, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato la non equiparabilità tra il servizio prestato in scuole statali e il servizio prestato in scuole paritarie: “Invero, in ordine alla equiparabilità tra attività svolta presso istituzioni pubbliche e private, la giurisprudenza del
Consiglio di Stato ha già avuto modo di escludere l'assoluta automatica parificazione tra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali (Cons. St., sez. VI, nn. 2717/2020 e
4770/2020).
Ciò in quanto non appare irragionevole e illogico e quindi lesivo del principio di uguaglianza che il punteggio in questione non sia calcolato in relazione a coloro che hanno prestato servizio presso enti non statali, essendo le modalità di selezione dei docenti nei citati enti fondato su criteri non concorsuali con la conseguente sussistenza di una differenza tra le funzioni svolte presso l'uno e l'altro istituto (Tar Lazio, sentenza n.12568/2022).
Occorre considerare sul punto che la giurisprudenza del Consiglio di
Stato, con riferimento alle procedure concorsuali, ha costantemente ritenuto legittima la differenziazione tra attività svolta presso scuole paritarie e statali ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale.
Giudizio n. 4248/24 R.G. Amendola c/o pag. 6 Controparte_1 Analoghe conclusioni possono trarsi anche con riferimento al punteggio, giustificando la relativa ratio con riferimento alle procedure selettive previste in un caso e nell'altro nonché con riferimento alla diversa disciplina e regolamentazione che caratterizza il corpo amministrativo e docente in un caso e nell'altro.
A quanto precede si aggiunga che con art. 2, secondo comma, secondo periodo, D.L. 255 del 2001, “il legislatore ha dettato una norma palesemente eccezionale, in quanto attribuisce ad un titolo di servizio maturato presso istituzioni private lo N. 01713/2020 REG.RIC. stesso valore dell'analogo titolo, maturato presso la pubblica amministrazione.
La giustificazione della misura può essere rinvenuta nel complessivo disegno di parificazione dell'attività di insegnamento, ovunque prestata, espresso nella legge 10 marzo 2000, n. 62.
Nel quadro di tale riforma il legislatore, anche al fine di unificare la qualità del servizio in questione, ovunque sia prestato, ha successivamente inserito anche la clausola, di cui all'art. 2, secondo comma, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 20 agosto 2001, n. 333, sopra citato.” (Consiglio di Stato, sez. VI,
(ud. 16/10/2007) 07-01-2008, n. 6).
Ciò posto, la norma - che riveste natura eccezionale- non consente la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi disciplinate (Consiglio di
Stato, n. 6, cit.). Inoltre, nell'attuale sistema, non è individuabile una totale assimilazione/ parificazione di trattamento giuridico, tra
“personale docente” (e assimilato) e “non docente”, tra cui il personale
ATA (TAR Campania Napoli, ex multis, sentenza n. 03672/2022). In tal senso depongono, in via generale, la l. 30 luglio 1973, n. 477 che distingue, i fini del riordinamento di ruoli, l'attività di docenza (e assimilate), da quella dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi ed il successivo D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, dedicato alle “norme sullo stato giuridico del [solo] personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche”. La stessa legge 10 marzo
Giudizio n. 4248/24 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1
2000, n. 62 (che ammette le scuole paritarie private alla prestazione del servizio pubblico dell'istruzione), all'art. 1, comma 4, laddove elenca i requisiti di ordine funzionale e strutturale attraverso i quali accertare l'idoneità delle scuole paritarie ad organizzare corsi corrispondenti all'offerta formativa delineata dagli ordinamenti generali dell'istruzione ha dettato una specifica previsione per il [solo] personale impegnato nella docenza (e nella dirigenza), senza riferimento alcuno al personale incaricato dello svolgimento di altre attività (vd. art. 1, comma 4, lett.h))
(cfr., in proposito, n. 717 N. 01713/2020 REG.RIC. del CP_4
2007). Ciò posto, non appare allora priva di ragionevole giustificazione la volontà espressa dalla contestata disposizione di privilegiare soggetti che hanno acquisito una determinata professionalità, oggettivamente connessa ad un precedente rapporto intercorso con scuole o istituzioni statali (T.A.R. Napoli n. 717, cit) (cfr. Tar Campania, Sezione Salerno, n.
2856/22, emessa in data 20.10.2022).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della particolare complessità della normativa e del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 04.08.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
Giudizio n. 4248/24 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Controparte_1
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno in data 04.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4248/24 R.G. Amendola c/o pag. 9 Controparte_1