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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1125 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. RONDANI FILIPPO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv. VANACORE GIORGIO
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione cartella di pagamento crediti CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2024, proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella esattoriale n.02220240011075986000 notificata via pec in data 19.04.2024 con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.715,36, oltre spese di notifica, in favore dell'
[...] [...]
[...]
[...]
[...] a titolo di contributi Controparte_1
asseritamente dovuti e mai versati in relazione alle annualità dal 2015 al 2018.
A sostegno deduceva: a) la mancata specifica indicazione nella cartella impugnata degli importi ingiunti anche a titolo di sanzioni ed interessi e dei relativi conteggi dai quali avrebbero dovuto essere sottratti i contributi versati a seguito della rateizzazione già concessa (e successivamente revocata) per complessivi € 2.288,16; b) l'intervenuta prescrizione del credito azionato posto che l'ente creditore aveva omesso di interrompere il decorso del termine quinquennale non essendo a tal fine sufficienti le comunicazioni effettuate con il mero deposito nel Cassetto previdenziale dell'assicurato ed essendo stato comunicato il primo atto interruttivo a mezzo pec solo di data
19.09.2023.
Chiedeva poi di valutare, sotto il profilo dell'abuso del diritto, il comportamento dell'ente che aveva dapprima agito monitoriamente per un credito di circa € 26.000,00 riferito agli anni 2005/2014 e contemporaneamente aveva fatto iscrivere a ruolo una cartella esattoriale per le residue annualità
2015/2018, con conseguente duplicazione di giudizi e spese conseguenti. L'Ente aveva poi rifiutato ogni soluzione conciliativa imponendo alla lavoratrice di versare l'intera somma in una unica soluzione senza tenere in considerazione la sua limitata disponibilità economica.
Concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di dichiarare nulla e/o priva di efficacia la cartella opposta e condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e denunciando a tal fine: a) CP_1
l'inammissibilità dei vizi attinenti la cartella esattoriale che avrebbero dovuto essere proposti nel termine di 20 giorni dalla notifica della stessa;
b) l'inammissibilità del ricorso per omessa produzione in giudizio della notifica della cartella impugnata;
c) la regolarità dei conteggi in base alle norme regolamentari richiamate sia dei contributi che delle sanzioni e degli interessi applicati;
d) il mancato decorso del termine di prescrizione ritualmente interrotto con diffida del 4.08.2021
(all. 3 e 3bis) e con diffida del 11.12.2021(all.4) entrambe inviate a mezzo pec, tenuto conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo Covid, delle comunicazioni inserite nel Cassetto previdenziale dell'iscritta e della richiesta presentata dalla stessa in data
14.02.2019 per la rateizzazione dei crediti maturati.
3. Con note di trattazione scritta, parte ricorrente rilevava l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità volta che l'opposizione era stata presentata nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella regolarmente prodotta al doc. 9 del fascicolo telematico restando a carico della parte convenuta l'onere di produrre la relata di notifica della stessa sollevando eccezione di
2 intempestività dell'opposizione ex art. 2997 comma II c.c.; per il resto si riportava al ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.
Parte convenuta, preso atto che, nelle more, alla prima udienza, era stata disposta la revoca della sospensiva già concessa inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza, concludeva riportandosi alla memoria di costituzione.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. In via preliminare si osserva che alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti i vizi formali dell'atto impugnato (mancata dettagliata esposizione in cartella dei conteggi).
L'opposizione non è dunque tempestiva con riferimento ai motivi qualificabili quali opposizione agli atti in quanto è stata proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, mentre per i motivi qualificabili quali opposizione ex art. 615 va ritenuta la deducibilità, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite 22080/2017).
3.2. Quanto alla inammissibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica dell'atto impugnato, si osserva come la cartella impugnata sia stata prodotta al doc.9 del ricorso e che non essendo state sollevate eccezioni con riferimento all'avvenuta corretta notifica dell'atto, atteso che la stessa ricorrente afferma di averla ricevuta in data 19.04.2024 via pec (circostanza non contestata dall'ente convenuto), la mancata produzione in giudizio della relata di notifica non determina il denunciato vizio di inammissibilità del ricorso.
3.3. Nel merito, si osserva, in primo luogo, che il credito qui contestato attiene ad annualità (2015-
2018) diverse) da quelle richieste in via monitoria da 2012-2014 non rientranti nel piano CP_1
di rateizzazione già concesso e rimasto inadempiuto), sicché del tutto eccentriche si palesano le difese sollevate con riferimento alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e conseguente abuso del processo da parte dell'ente convenuto.
In secondo luogo, il credito azionato ha ad oggetto contributi, oltre interessi e sanzioni (come da norme regolamentari puntualmente richiamate da parte convenuta), in relazione ai quali la stessa parte ricorrente aveva richiesto un piano di rateizzazione (doc.12 memoria da cui risulta il riconoscimento di un debito per capitale, interessi e sanzioni pari ad € 23.690,58) che le era stato concesso in data 17.12.2021 (doc.2ricorso) solo in minima parte adempiuto (doc. 3 ricorso versamento di 7 mensilità per un totale di € 2.288,16) e che, per tale ragione, le veniva revocato
3 dall'ente, che, con provvedimento del 19.09.2023 (4 ricorso), le comunicava la sussistenza di un credito residuo (e quindi al netto di quanto già versato, in replica alle eccezioni formulate sul punto da parte ricorrente) di € 23.152,12 di cui € 17.140,15 per contributi ed € 6.011,97 a titolo di interessi (doc. 3 ricorso), invitandola a provvedere al relativo pagamento nel termine di 30 giorni.
Ciò posto, si ritiene dunque che il deposito dell'istanza di rateizzazione del credito del 14.02.2019, avanzata senza che risulti la formulazione da parte della ricorrente di alcuna riserva, ed i successivi pagamenti parziali costituiscano promessa di pagamento e riconoscimento del debito azionato, riconoscimento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., “dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
Spettava, quindi, alla ricorrente dimostrare l'inesistenza del debito contributivo, prova che però non
è stata neppure offerta.
Inoltre, le istanze di rateizzazione, oltre che integrare atti interruttivi della prescrizione, implicano rinuncia alla stessa, in quanto incompatibili con la volontà di valersi di essa, e ciò ai sensi dell'art. 2937 c.c..
Ne consegue infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in euro 1.850,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Chiara Desenzani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. RONDANI FILIPPO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv. VANACORE GIORGIO
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione cartella di pagamento crediti CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2024, proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella esattoriale n.02220240011075986000 notificata via pec in data 19.04.2024 con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.715,36, oltre spese di notifica, in favore dell'
[...] [...]
[...]
[...]
[...] a titolo di contributi Controparte_1
asseritamente dovuti e mai versati in relazione alle annualità dal 2015 al 2018.
A sostegno deduceva: a) la mancata specifica indicazione nella cartella impugnata degli importi ingiunti anche a titolo di sanzioni ed interessi e dei relativi conteggi dai quali avrebbero dovuto essere sottratti i contributi versati a seguito della rateizzazione già concessa (e successivamente revocata) per complessivi € 2.288,16; b) l'intervenuta prescrizione del credito azionato posto che l'ente creditore aveva omesso di interrompere il decorso del termine quinquennale non essendo a tal fine sufficienti le comunicazioni effettuate con il mero deposito nel Cassetto previdenziale dell'assicurato ed essendo stato comunicato il primo atto interruttivo a mezzo pec solo di data
19.09.2023.
Chiedeva poi di valutare, sotto il profilo dell'abuso del diritto, il comportamento dell'ente che aveva dapprima agito monitoriamente per un credito di circa € 26.000,00 riferito agli anni 2005/2014 e contemporaneamente aveva fatto iscrivere a ruolo una cartella esattoriale per le residue annualità
2015/2018, con conseguente duplicazione di giudizi e spese conseguenti. L'Ente aveva poi rifiutato ogni soluzione conciliativa imponendo alla lavoratrice di versare l'intera somma in una unica soluzione senza tenere in considerazione la sua limitata disponibilità economica.
Concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di dichiarare nulla e/o priva di efficacia la cartella opposta e condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e denunciando a tal fine: a) CP_1
l'inammissibilità dei vizi attinenti la cartella esattoriale che avrebbero dovuto essere proposti nel termine di 20 giorni dalla notifica della stessa;
b) l'inammissibilità del ricorso per omessa produzione in giudizio della notifica della cartella impugnata;
c) la regolarità dei conteggi in base alle norme regolamentari richiamate sia dei contributi che delle sanzioni e degli interessi applicati;
d) il mancato decorso del termine di prescrizione ritualmente interrotto con diffida del 4.08.2021
(all. 3 e 3bis) e con diffida del 11.12.2021(all.4) entrambe inviate a mezzo pec, tenuto conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo Covid, delle comunicazioni inserite nel Cassetto previdenziale dell'iscritta e della richiesta presentata dalla stessa in data
14.02.2019 per la rateizzazione dei crediti maturati.
3. Con note di trattazione scritta, parte ricorrente rilevava l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità volta che l'opposizione era stata presentata nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella regolarmente prodotta al doc. 9 del fascicolo telematico restando a carico della parte convenuta l'onere di produrre la relata di notifica della stessa sollevando eccezione di
2 intempestività dell'opposizione ex art. 2997 comma II c.c.; per il resto si riportava al ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.
Parte convenuta, preso atto che, nelle more, alla prima udienza, era stata disposta la revoca della sospensiva già concessa inaudita altera parte con il decreto di fissazione dell'udienza, concludeva riportandosi alla memoria di costituzione.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. In via preliminare si osserva che alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti i vizi formali dell'atto impugnato (mancata dettagliata esposizione in cartella dei conteggi).
L'opposizione non è dunque tempestiva con riferimento ai motivi qualificabili quali opposizione agli atti in quanto è stata proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, mentre per i motivi qualificabili quali opposizione ex art. 615 va ritenuta la deducibilità, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite 22080/2017).
3.2. Quanto alla inammissibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica dell'atto impugnato, si osserva come la cartella impugnata sia stata prodotta al doc.9 del ricorso e che non essendo state sollevate eccezioni con riferimento all'avvenuta corretta notifica dell'atto, atteso che la stessa ricorrente afferma di averla ricevuta in data 19.04.2024 via pec (circostanza non contestata dall'ente convenuto), la mancata produzione in giudizio della relata di notifica non determina il denunciato vizio di inammissibilità del ricorso.
3.3. Nel merito, si osserva, in primo luogo, che il credito qui contestato attiene ad annualità (2015-
2018) diverse) da quelle richieste in via monitoria da 2012-2014 non rientranti nel piano CP_1
di rateizzazione già concesso e rimasto inadempiuto), sicché del tutto eccentriche si palesano le difese sollevate con riferimento alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e conseguente abuso del processo da parte dell'ente convenuto.
In secondo luogo, il credito azionato ha ad oggetto contributi, oltre interessi e sanzioni (come da norme regolamentari puntualmente richiamate da parte convenuta), in relazione ai quali la stessa parte ricorrente aveva richiesto un piano di rateizzazione (doc.12 memoria da cui risulta il riconoscimento di un debito per capitale, interessi e sanzioni pari ad € 23.690,58) che le era stato concesso in data 17.12.2021 (doc.2ricorso) solo in minima parte adempiuto (doc. 3 ricorso versamento di 7 mensilità per un totale di € 2.288,16) e che, per tale ragione, le veniva revocato
3 dall'ente, che, con provvedimento del 19.09.2023 (4 ricorso), le comunicava la sussistenza di un credito residuo (e quindi al netto di quanto già versato, in replica alle eccezioni formulate sul punto da parte ricorrente) di € 23.152,12 di cui € 17.140,15 per contributi ed € 6.011,97 a titolo di interessi (doc. 3 ricorso), invitandola a provvedere al relativo pagamento nel termine di 30 giorni.
Ciò posto, si ritiene dunque che il deposito dell'istanza di rateizzazione del credito del 14.02.2019, avanzata senza che risulti la formulazione da parte della ricorrente di alcuna riserva, ed i successivi pagamenti parziali costituiscano promessa di pagamento e riconoscimento del debito azionato, riconoscimento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., “dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
Spettava, quindi, alla ricorrente dimostrare l'inesistenza del debito contributivo, prova che però non
è stata neppure offerta.
Inoltre, le istanze di rateizzazione, oltre che integrare atti interruttivi della prescrizione, implicano rinuncia alla stessa, in quanto incompatibili con la volontà di valersi di essa, e ciò ai sensi dell'art. 2937 c.c..
Ne consegue infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in euro 1.850,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Chiara Desenzani
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