Sentenza 8 giugno 2007
Massime • 1
La sentenza che declina la propria competenza trattandosi di controversia devoluta ad arbitri non contiene alcun accertamento vincolante in ordine alla giuridica esistenza e alla validità della clausola compromissoria, essendo rimessa agli arbitri la verifica della regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2007, n. 13508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13508 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE OR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Valesio, n. 1, presso lo studio dell'avv. Pace Eugenio, unitamente all'avv. Walter Mangano che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALCARA LI FUSI, in persona del sindaco Dott. Vasi Antonino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi, n. 8, presso l'avv. Caravella Mauro, unitamente all'avv. Santo Vincenzo Trovato che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 439 pubblicata il 19 settembre 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2007 dal Relatore Cons. Dr. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Walter Mangano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1995 l'arch. ER OR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il Comune di Alcara Li Fusi per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 78.262.320 a titolo di compenso per la progettazione dei lavori di rifacimento della rete fognante che gli era stata affidata con delibera di giunta del 28 giugno 1990 e contestuale approvazione dello schema di disciplinare sottoscritto dal tecnico incaricato. Con sentenza del 20 ottobre 1996 il tribunale declinava la propria competenza trattandosi di controversia devoluta al collegio arbitrale secondo le previsioni dell'art. 19 del disciplinare. Costituito il collegio arbitrale, il Comune di Alcara Li Fusi veniva condannato, con lodo del 3 giugno 1999, al pagamento della somma di L. 77.495.040.
Il lodo veniva impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Messina che, con sentenza del 1 luglio - 19 settembre 2002, ne dichiarava la nullità senza passare alla fase rescissoria del giudizio. Osservava la Corte che il contratto di prestazione d'opera dedotto in giudizio a fondamento delle pretese creditorie azionate dall'attore era nullo per difetto di sottoscrizione del sindaco del Comune di Alcara Li Fusi essendo irrilevante a tal fine l'approvazione preventiva del disciplinare da parte della giunta municipale che non aveva alcun potere di rappresentanza del Comune nei confronti della controparte privata. Rilevava che tale nullità si trasmetteva alla clausola compromissoria per mancanza della forma scritta richiesta a pena di nullità dall'art. 808 cod. proc. civ., e non poteva ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale, come ritenuto dall'attore, poi che il giudice originariamente adito aveva declinato la propria competenza senza svolgere alcun accertamento circa la giuridica esistenza e la validità della clausola compromissoria, sicché nessuna preclusione impediva al giudice dell'impugnazione del lodo di rilevarne la nullità con il conseguente accertamento della carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale senza possibilità di passaggio alla fase rescissoria del giudizio.
Contro la sentenza ricorre per cassazione l'arch. OR ER con tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Alcara Li Fusi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1325 cod. civ., in relazione all'art.360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, e si censura la sentenza impugnata per aver escluso nella specie la valida formazione della volontà negoziale per effetto dell'approvazione da parte della giunta municipale del Comune di Alcara Li Fusi dello schema di disciplinare trasmesso preventivamente al professionista e da lui sottoscritto per accettazione.
La censura è destituita di fondamento poiché nei contratti della Pubblica Amministrazione debbono essere osservati a pena di nullità i requisiti della forma scritta e quello della contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti contraenti, parte che per i Comuni è rappresentata dal sindaco, unico organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente; a tale regola può farsi eccezione per i soli contratti conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, per i quali è consentita la stipulazione per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ipotesi che peraltro nella specie non ricorre.
Correttamente, perciò, la sentenza impugnata ha dichiarato la giuridica inesistenza di ogni contratto tra il Comune e l'arch. ER poiché la mera approvazione da parte della giunta municipale di uno schema di disciplinare sottoscritto dal professionista ha natura di atto ad efficacia soltanto interna con funzione meramente autorizzatoria del contratto nei confronti dell'organo legittimato a esprimere all'esterno la volontà del Comune, e cioè del sindaco perché provveda al perfezionamento del contratto d'opera professionale da redigere per iscritto e in unico contesto nella forma pubblica amministrativa disciplinata dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16, restando esclusa ogni manifestazione di volontà
implicita e ogni possibilità di conclusione per fatti concludenti mediante inizio dell'esecuzione (da ultimo: Cass. 26 gennaio 2006, n. 1702; 26 gennaio 2007, n. 1752). Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso il giudicato sulla competenza del collegio arbitrale formatosi a seguito della mancata impugnazione della pronuncia declinatoria della competenza del giudice originariamente adito, il quale aveva fondato la sua pronuncia sul dettato del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47, come sostituito dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 16, secondo cui la competenza arbitrale poteva essere esclusa solo con apposita clausola del bando di gara ovvero del contratto concluso a trattativa privata.
La censura - che deve intendersi come rivolta, in via subordinata, al superamento dell'affermazio - posta a fondamento della pronuncia impugnata secondo cui l'inesistenza giuridica del contratto travolgerebbe la clausola compromissoria e impedirebbe il passaggio alla fase rescissoria del giudizio - è destituita di fondamento poiché la norma che esclude la facoltà per le parti di derogare alla competenza arbitrale come previsto dal testo previgente della norma censurata, impedisce al giudice adito di decidere la controversia per la rinuncia delle parti alla giurisdizione ordinaria ma non comporta alcun accertamento vincolante in ordine alla giuridica esistenza e alla validità della clausola compromissoria restando rimessa agli arbitri la verifica della regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti poiché la mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza da luogo soltanto a giudicato formale che preclude la riproposizione della questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un diverso processo promosso dalle parti dinanzi a un giudice diverso e, meno che mai, nel giudizio arbitrale che non costituisce prosecuzione del giudizio instaurato dinanzi a giudice,incompetente, ma da luogo ad una definizione negoziale della lite ed alla improcedibilità della domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria a seguito della rinunzia delle parti alla giurisdizione.
Con il terzo motivo, avente natura ulteriormente subordinata, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 808 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che l'inesistenza giuridica del contratto dedotto in giudizio travolgerebbe anche la clausola compromissoria inserita nel disciplinare, in quanto la validità della clausola compromissoria dovrebbe formare oggetto di valutazione autonoma rispetto la contratto cui essa si riferisce.
La censura non può trovare accoglimento poiché il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto nel quale essa è inserita presuppone pur sempre l'avvenuta stipulazione di un contratto, ancorché viziato e perciò insuscettibile di produrre effetti tra le parti. Nella specie, come già evidenziato, nessun contratto è stato stipulato poiché la clausola compromissoria risulta inserita in uno schema di disciplinare sottoscritto dal professionista ed approvato dalla giunta municipale e cioè da un organo del tutto sfornito del potere di vincolare il Comune nei confronti del professionista poiché il contratto di prestazione d'opera avrebbe dovuto essere successivamente stipulato tra il sindaco debitamente autorizzato e il professionista e, conseguentemente, non esiste alcuna clausola compromissoria che possa investire gli arbitri del potere di decidere la controversia previa delibazione della validità della clausola compromissoria.
Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la totale carenza di poteri del collegio arbitrale a causa della inesistenza del contratto e la impossibilità di passare alla fase rescissoria del giudizio. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto con la conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007