Articolo 2 della Legge 10 maggio 1970, n. 255
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1970
Art. 2.
Gli studi e gli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sono demandati ad una apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro.
Tale commissione puo' provvedere ad effettuare e far effettuare indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo 1.
Per i fini di cui al precedente comma possono essere stipulate convenzioni con enti o professionisti.
Per i compiti e le attivita' di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, l'Amministrazione dei lavori pubblici puo' provvedere anche a trattativa privata o in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti norme.
Entrata in vigore il 31 maggio 1970