Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6115 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06115/2025REG.PROV.COLL.
N. 02755/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2755 del 2025, proposto da
SA LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Cavasola, Marco Iannacci, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Cavasola in Roma, via Agostino Depretis n. 86;
contro
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno Piombino Portoferraio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 276/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno Piombino Portoferraio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Società S.T.P. Servizi Turistici e Parcheggi di LI IS & C. SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Marco Iannacci e Riccardo Farnetani;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento:
- del provvedimento del Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, n.121 del 27 giugno 2024, di aggiudicazione alla società SA LI spa della procedura afferente all’assentimento in concessione di un’area demaniale marittima di complessivi mq. 5.454,30 ubicata lungo la via della Cinta Esterna del porto di Livorno, da destinare a parcheggio pubblico a pagamento aperto 24 ore su 24;
- del provvedimento del Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale di Livorno n.174 del 20 agosto 2024 col quale viene imposto alla S.T.P. Servizi Turistici e Parcheggi di LI IS & C. SA in esecuzione dei provvedimenti di gara e della Delibera del Comitato di Gestione, la consegna in favore dell’aggiudicataria AB LI spa delle aree oggetto di gara a partire dal 1 ottobre 2024.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La ricorrente, S.T.P. Servizi turistici e parcheggi di LI IS & C. SA (società LI), era titolare della concessione di un’area demaniale marittima di complessivi mq. 5.454,30 sita presso la Via della Cinta esterna del porto di Livorno, concessione quadriennale rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, in data 17 settembre 2020, finalizzata alla gestione del parcheggio ivi ubicato.
Approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2023 di tale concessione demaniale, la ricorrente ha presentato istanza di rinnovo per un periodo di altri quattro anni, decorrenti dal 1° gennaio 2024.
L’istanza è stata oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del Reg. Cod. Nav. e sono pervenute all’Autorità Portuale manifestazioni di interesse da parte di altri tre soggetti.
Conseguentemente l’Autorità Portuale ha adottato il provvedimento n. 30 del 7 febbraio 2024 con il quale è stata definita la procedura comparativa, di cui all’art. 37, comma 3, del R.D. n. 327/1942 (Codice della navigazione), per l’assentimento in concessione della medesima area demaniale marittima, allo scopo di utilizzarla quale parcheggio pubblico a pagamento aperto 24 ore su 24.
Al fine di determinare l’offerente che desse maggiori “garanzie di proficua utilizzazione” della concessione, l’Autorità ha fatto ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica.
In particolare, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica (lettera A) sono costituiti:
1) dal “Valore aggiunto della proposta gestionale – A.1” articolato a sua volta in quattro subcriteri: A. Interventi di miglioramento del sedime e dell’area di parcheggio (max 15 punti);
B. Servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta (max 30 punti);
C. Misure volte ad assicurare la sicurezza della zona di parcheggio (max 10 punti);
D. Piano di pulizia e manutenzione ordinaria programmata delle aree (max 5 punti);
2) dalla “Maggiore garanzia di proficua utilizzazione della concessione – A.2”, articolato a sua volta in due sub-criteri.
In relazione all’offerta economica (lettera B), essa, nella previsione della lex specialis, “è costituita dall’indicazione del prezzo complessivo netto offerto con attribuzione massima di punti 30. L’elemento prezzo è costituito dall’aumento percentuale sulla somma posta a base di gara di cui al punto 2”, somma pari ad € 41.750,00.
Secondo l’art.4 della lettera d’invito “per la valutazione dell’offerta si provvederà all’attribuzione del punteggio per i criteri di cui al punto precedente, alla lettera “A” (Offerta tecnica) e alla lettera “B” (Offerta economica). Per l’offerta tecnica (valutazione degli elementi qualitativi) si procederà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio o sub-criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara”. Ed ancora: “4.2 – Valutazione Offerta Tecnica ammissibilità proposta. Sarà considerata valida l’offerta il cui risultato tecnico riferito ai criteri, come in precedenza descritti, raggiunga il valore minimo di 55 punti o comunque un giudizio complessivo calcolato con un coefficiente medio di 0.60 di valutazione”.
L’art. 6 disciplina invece le modalità di formulazione dell’offerta e la documentazione da presentare, stabilendo che vi debba essere una “Relazione tecnico progettuale con indicate le proposte per ciascuno dei criteri previsti come in precedenza descritti, debitamente sottoscritta dall’offerente e nel caso di interventi di sistemazione, da un tecnico abilitato”.
All’esito della procedura, alla quale hanno preso parte quattro soggetti, con provvedimento del 27 giugno 2024, n. 121, l’Autorità ha ritenuto che l’offerta presentata da SA LI S.p.A. – alla quale è stato attribuito un punteggio di 79 punti (49 per offerta tecnica e 30 per offerta economica), a fronte dei 76,01 punti (56 per offerta tecnica e 20,01 per offerta economica) della società LI, concessionaria uscente - dia maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
2. Preliminarmente il Tar ha respinto l’eccezione d’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, essendo infondato l’assunto per cui, trattandosi di una procedura di affidamento di un pubblico servizio, ai sensi degli artt. 119, co. 1 lett. a) e 120 c.p.a., si applicherebbe il termine dimidiato di 30 giorni.
La procedura in oggetto non riguarda, infatti, un affidamento di un appalto o di una concessione di servizi, bensì l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima adibita a parcheggio pubblico.
Tale procedura è stata indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, esclusivamente per le finalità e con le forme previste dall’art. 37 del Codice della navigazione, al fine di selezionare il beneficiario che possa garantire l’uso più proficuo dell’area demaniale in oggetto. Peraltro, nella legge di gara non vi sono riferimenti al Codice dei contratti ma solo al Codice di navigazione e al suo regolamento attuativo, le cui norme hanno orientato tutta la procedura, a partire dalla pubblicazione dell’istanza della LI di rinnovo della sua licenza per l’occupazione dell’area demaniale marittima in questione.
Il termine d’impugnazione dell’atto conclusivo della procedura comparativa in questione, che ha dunque la forma e la sostanza di una “licitazione privata” ai sensi dell’articolo 37, terzo comma, del Codice della Navigazione, è perciò quello ordinario come peraltro indicato nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il Tar ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente ha censurato l’errata valutazione della propria offerta con riferimento al criterio “A.1 - B. Servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta”, per il quale la Commissione, a fronte di un punteggio massimo previsto di 30 punti, ha attribuito lo stesso punteggio di 24 punti alla ricorrente e alla controinteressata.
Infatti, l’offerta della ricorrente LI è di poco superiore al costo attuale del parcheggio, ed è pari ad una tariffa oraria di 0,50 centesimi all’ora; viceversa SA LI ha offerto una tariffa base oraria di 1,50 euro, pari al triplo della prima.
La differenza è significativa ed è ancor più evidente, come osservato dalla difesa della LI, se traslata sul piano dei ricavi annui complessivi.
Invero, se pure non appaia che la lex specialis per come congegnata comporti una significativa commistione fra elementi di natura economica ed offerta tecnica, nondimeno non si può negare l’esistenza di un rapporto fra i maggiori ricavi e la possibilità per la concorrente di proporre un’offerta in rialzo sul canone maggiormente competitiva; il che avrebbe dovuto indurre la Commissione ad un esame particolarmente attento del profilo tariffario.
Il tutto peraltro si ripercuoterebbe in danno dell’utente medio che dovrebbe pagare una tariffa tripla, con un risultato contrastante con lo spirito del bando che è quello di salvaguardare l’interesse dei cittadini (residenti, lavoratori pendolari e turisti che si imbarcano sulle navi) a poter agevolmente fruire di uno spazio di parcheggio pubblico posto in posizione strategica, ovvero in un’area di cerniera tra “Ambito Portuale” e “Città” e nelle vicinanze del centro cittadino.
D’altra parte il Tar ha osservato che con la previsione di un punteggio massimo di 30 punti (di gran lunga il più alto fra tutti i punteggi previsti per i vari sub-criteri dell’offerta tecnica), la legge di gara, nella predisposizione dei criteri di selezione del beneficiario della concessione, ha inteso assegnare prevalenza al profilo dell’offerta tecnica afferente proprio le agevolazioni tariffarie, e ciò in coerenza con il suddetto obiettivo di orientare la “più proficua utilizzazione” dell’area demaniale in questione in favore dell’utenza, e in considerazione degli interessi pubblici “non riconducibili esclusivamente ad una rilevanza meramente economica” dello sfruttamento dell’area (v. provvedimento dell’AdSP n. 30 del 7 febbraio 2024).
Secondo il Tar anche allargando lo sguardo dalla tariffa oraria base al complessivo piano tariffario dell’aggiudicataria, si ricava che le tariffe agevolate e gli sconti da questa praticati e dedicate a categorie di utenti o collegate alle modalità di acquisto, non compensano, se non in rari casi, il divario permanente fra i prezzi praticati dalla stessa, sia pure in maniera diversificata, e quelli invece praticati dalla LI prevalentemente sulla base della sola tariffa oraria (si veda il prospetto prodotto dalla ricorrente all’allegato n. 9).
Dunque il Tar ha ritenuto non comprensibile quale sarebbe la vantaggiosità dei “servizi aggiuntivi” all’utenza e degli sconti proposti dalla SA se comunque la tariffa proposta dalla LI rimane la più bassa nelle più varie ipotesi, compresa la lunga sosta, tranne che per alcuni acquisti on line di soste per sei o sette giorni o per gli abbonamenti mensili invernali (ma si tratterebbe di ipotesi residuali).
Per il resto anche la ricorrente, similmente alla controinteressata, propone in favore dell’utenza lo sconto sul noleggio delle bici elettriche, nonché l’installazione di pannelli solari per ricaricare le auto e le bici elettriche.
Pertanto il Tar ha ritenuto irragionevole e contrastante con lo spirito del bando l’attribuzione, da parte della Commissione, ad entrambe le candidate dello stesso punteggio di 24 punti in relazione al parametro in questione.
Invece, se la proposta da parte della SA dei “servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta” è stata valutata con il giudizio di buono (coefficiente 0.80), quella della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata come ottima (coefficiente 1) e dunque con l’assegnazione di 30 punti.
Ciò che permetterebbe alla ricorrente di colmare lo scarto di 2,9 punti fra i due punteggi finali e di sopravanzare in graduatoria la controinteressata.
Oppure, sempre per ipotesi, mantenendo il giudizio di buono (24 punti) alla LI, la SA avrebbe dovuto ottenere il giudizio di adeguato (0,60) e quindi un punteggio pari a 18, anche in tal caso con il conseguente superamento della “prova di resistenza” da parte della LI.
Pertanto, in conseguenza dell’accoglimento della censura in esame, la Commissione dovrà provvedere alla riassegnazione dei punteggi con riferimento al sub-criterio A.1-B.
Le ulteriori censure sono state respinte o ritenute assorbite dal Tar.
4. Parte appellante lamenta che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a. per tardività della notificazione, avvenuta oltre il termine di 30 giorni previsto per il rito speciale appalti.
Secondo parte appellante l’affidamento presenta una preponderanza assoluta di elementi riconducibili alla concessione del servizio pubblico di parcheggio.
Richiama l’art. 180 del d. lgs. n° 36/2023, secondo cui “i contratti misti che contengono elementi delle concessioni di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte”.
La sentenza appellata sarebbe errata laddove nega che la procedura possa qualificarsi come “affidamento di servizio pubblico”.
5. Propone poi le seguenti censure di merito che sono condivise dall’Autorità, costituitasi nel giudizio d’appello.
Con riferimento alle censure di merito parte appellante ritiene che la Commissione doveva valutare la validità e completezza dei servizi offerti all’utenza, mentre la tariffa oraria base non era oggetto di valutazione. AB, nella propria offerta, ha previsto numerosi servizi e agevolazioni tariffarie per l’utenza quali:
• tariffe agevolate e scontistiche dedicate a diverse categorie di utenti (occasionali, residenti, lavoratori, camper);
• abbonamenti per residenti e lavoratori con ulteriore agevolazione tariffaria per l’abbonamento nel periodo invernale;
• agevolazioni per i clienti di attività ristorative (Dinner Pass, Lunch Pass con tariffe fisse nelle fasce orarie dei pasti);
• agevolazioni per i clienti delle strutture ricettive (alberghi, B&B, Case vacanze) con tariffa giornaliera fissa;
• sconto del -15% sulla tariffa oraria per i clienti delle attività commerciali;
• tariffe agevolate per l’acquisto online, con scontistiche direttamente proporzionali alla durata della sosta (i.e. più giorni di sosta, più alto lo sconto) dedicato a croceristi e viaggiatori.
Inoltre, l’offerta di AB era accompagnata da uno “studio di confronto” tra le tariffe di sosta in vigore nelle aree limitrofe al parcheggio e quelle proposte dalla medesima AB, dal quale risultava la convenienza delle tariffe offerte da quest’ultima.
Secondo parte appellante l’offerta della controinteressata S.T.P. sarebbe basata unicamente su di una tariffa oraria “base” molto bassa, ma - a differenza di quella di AB - non sviluppa alcuna proposta in favore dell’utenza (residenti, commercianti, occasionali, crocieristi, albergatori ecc.), né servizi aggiuntivi.
La Commissione, ai sensi dell’art. 4 della Lettera di invito, ha valutato entrambe le offerte sopra brevemente descritte (come visto molto differenti tra loro) con il giudizio di “Buono”, ritenendole entrambe valide e complete e attribuendo il coefficiente di 0,80, cui corrisponde un punteggio pari a (30x0,80=)24 punti.
Secondo parte appellante il T.A.R. si sarebbe sostituito illegittimamente ed inammissibilmente all’Amministrazione nel valutare se l’offerta di AB garantisca o meno la “proficua utilizzazione” della concessione, valutazione, questa, non censurabile in sede di legittimità se non per evidenti illogicità e/o travisamento dei fatti, non riscontrabili nella specie.
Il Tar avrebbe trasformato la procedura in una gara al massimo ribasso sulla tariffa base oraria, senza tenere in alcun tutte le altre componenti del piano tariffario.
Parte appellante lamenta che l’asserita illogicità del giudizio “Buono” attribuito dai Commissari all’offerta di AB o a quella di S.T.P. doveva essere dimostrata (dalla ricorrente in primo grado e dal Giudice nella pronuncia gravata) in relazione agli elementi delle offerte singolarmente considerate e non, come invece risulta dall’impianto motivazionale della Sentenza n. 267/2025 in relazione al confronto tra le due offerte.
Risulterebbe del tutto logico e razionale che la Commissione abbia valorizzato, da un lato, la completezza, varietà e competitività dell’offerta di AB e, dall’altro, la bassa tariffa oraria offerta da S.T.P.
Lamenta che il Tar abbia sindacato il giudizio della Commissione sull’elemento A1-B sulla base del solo dato della tariffa oraria base, dato in realtà esterno a tale valutazione, e non vengono considerati i servizi offerti all’utenza.
Fa presente che il piano tariffario elaborato da AB è strutturato proprio per disincentivare l’utilizzo della tariffa base, riservata a un numero limitato di utenti “occasionali”, incentivando, quindi, la rotazione all’interno del parcheggio e il suo utilizzo da parte delle categorie “agevolate”.
Evidenzia che AB ha offerto un canone in rialzo sulla base d’asta (41.750,00 Euro) pari a (41.750,00+100%=) 83.500,00 Euro, maggiore di poco più di 13.000,00 Euro rispetto a quanto offerto da S.T.P. (pari a 41750+67%=69.722,5 Euro).
Parte appellante censura la motivazione della sentenza appellata secondo cui “anche allargando lo sguardo dalla tariffa oraria base al complessivo piano tariffario dell’aggiudicataria, si ricava che le tariffe agevolate e le scontistiche da questa praticate e dedicate a categorie di utenti o collegate alle modalità di acquisto, non compensano, se non in rari casi, il divario permanente fra i prezzi praticati dalla stessa, sia pure in maniera diversificata, e quelli invece praticati dalla LI prevalentemente sulla base della sola tariffa oraria (si veda il prospetto prodotto dalla ricorrente all’allegato n. 9). Dunque non si comprende quale sarebbe la vantaggiosità dei “servizi aggiuntivi” all’utenza e delle scontistiche proposte dalla SA se comunque la tariffa proposta dalla LI rimane la più bassa nelle più varie ipotesi, compresa la lunga sosta, tranne che per alcuni acquisti on line di soste per sei o sette giorni o per gli abbonamenti mensili invernali (ma si tratterebbe di ipotesi residuali)”
Secondo parte appellante il Tar avrebbe valutato unicamente un documento di parte, omettendo qualsivoglia autonoma valutazione delle due offerte dalla cui valutazione, autonoma e non fuorviata dal documento di S.T.P., emerge, invece, che il trattamento più favorevole (soprattutto per residenti e lavoratori, maggiori utilizzatori del parcheggio) è proprio quello previsto nell’offerta di AB.
Parte appellante deduce che a parità di servizio offerto l’abbonamento di S.T.P. ha un costo mensile 30 di 45 Euro e un costo annuale per l’utente pari a (45x12=) 540 Euro; mentre AB prevede due abbonamenti differenziati (50 Euro al mese nei cinque mesi estivi maggio-settembre e 30 Euro al mese nei sette mesi invernali ottobre-aprile per un costo mensile medio pari a 38 Euro ed un costo di abbonamento annuale pari a (50x5 + 30x7=) 460 Euro.
A parità di servizio (possibilità di fruire del parcheggio h24 per tutto l’anno) gli abbonamenti di AB sarebbero quindi più convenienti per i residenti ed anche per “i lavoratori” (categoria alla quale S.T.P. non dedica alcuna agevolazione tariffaria!) rispetto a quelli di S.T.P. consentendo un risparmio di 80 euro (in termini assoluti) ossia il 15% in meno (in termini percentuali).
Quanto invece ai “turisti che si imbarcano sulle navi” - considerando che il Porto di Livorno collega la terraferma a Corsica, Sardegna e Francia - la casistica evidentemente più probabile è quella di viaggi superiori ai 5 giorni, per cui le tariffe applicate per tale tipologia di soste sarebbe più favorevole nell’offerta di AB.
AB nella propria offerta ha considerato:
- clienti di hotel e strutture alberghiere con tariffa giornaliera pari a 10 Euro, (uguale alla tariffa giornaliera S.T.P.);
- acquisto online su piattaforma web e applicazioni, con sconti che aumentano proporzionalmente alla durata della sosta, ideale per croceristi e viaggiatori; la tariffa scende fino 9,75 Euro al giorno per soste di sei giorni, 9 Euro al giorno per soste di sette giorni e di 7 Euro al giorno per soste superiori ai sette giorni (inferiori alla tariffa giornaliera S.T.P.);
- 15% di sconto sulla tariffa oraria per i clienti di attività commerciali.
Di contro, S.T.P. non ha previsto alcuna agevolazione per le specifiche
categorie dei lavoratori, clienti di strutture alberghiere, croceristi e viaggiatori via nave ecc. né servizi di prenotazione via web e app.
Risulterebbe quindi evidente che l’offerta di AB comprendesse “servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta” più completi rispetto a quelli offerti da S.T.P. e, pertanto, l’attribuzione del medesimo punteggio alle due offerte si dimostra, semmai, “generosa” in favore della S.T.P., rimanendo esclusi, in ogni caso, profili di manifesta illogicità o irrazionalità della valutazione della Commissione.
Parte appellante contesta la motivazione della sentenza appellata secondo cui “se la proposta da parte della SA dei “servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta” è stata valutata con il giudizio di buono (coefficiente 0.80), quella della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata come ottima (coefficiente 1) e dunque con l’assegnazione di 30 punti. Ciò che permetterebbe alla ricorrente di colmare lo scarto di 2,9 punti fra i due punteggi finali e di sopravanzare in graduatoria la controinteressata. Oppure, sempre per ipotesi, mantenendo il giudizio di buono (24 punti) alla LI, la SA avrebbe dovuto ottenere il giudizio di adeguato (0,60) e quindi un punteggio pari a 18, anche in tal caso con il conseguente superamento della “prova di resistenza” da parte della LI”.
Lamenta che tali statuizioni svuoterebbero di contenuto il nuovo giudizio che solo apparentemente il Giudice demanda alla Commissione cui indica, in realtà, un percorso quasi obbligato! Questo comporterebbe una doppia violazione della discrezionalità amministrativa della stessa: la prima, rispetto alle valutazioni già effettuate (di cui si è detto ai precedenti motivi di ricorso), la seconda addirittura rispetto alle nuove valutazioni da effettuare da parte della Commissione.
6. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di tardività del ricorso proposto in primo grado contenuta nell’atto d’appello.
Il collegio condivide la motivazione della sentenza appellata secondo cui deve essere respinta l’eccezione d’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, essendo infondato l’assunto per cui, trattandosi di una procedura di affidamento di un pubblico servizio, ai sensi degli artt. 119, co. 1 lett. a) e 120 c.p.a., si applicherebbe il termine dimidiato di 30 giorni.
La procedura in oggetto non riguarda, infatti, un affidamento di un appalto o di una concessione di servizi, bensì l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima adibita a parcheggio pubblico.
Tale procedura è stata indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, esclusivamente per le finalità e con le forme previste dall’art. 37 del Codice della navigazione, al fine di selezionare il beneficiario che possa garantire l’uso più proficuo dell’area demaniale in oggetto. Peraltro, nella legge di gara non vi sono riferimenti al Codice dei contratti ma solo al Codice di navigazione e al suo regolamento attuativo, le cui norme hanno orientato tutta la procedura, a partire dalla pubblicazione dell’istanza della LI di rinnovo della sua licenza per l’occupazione dell’area demaniale marittima in questione.
Ne consegue che, come affermato dal Tar, il termine d’impugnazione dell’atto conclusivo della procedura comparativa in questione, che ha dunque la forma e la sostanza di una “licitazione privata” ai sensi dell’articolo 37, terzo comma, del Codice della Navigazione, è perciò quello ordinario come peraltro indicato nel provvedimento di aggiudicazione.
Il collegio osserva pertanto che il termine dimidiato di 30 giorni di cui al combinato degli artt. 119 e 120 Cod. proc. amm., non trova applicazione in relazione alle procedure di assegnazione di beni demaniali, quale il parcheggio ubicato nell’area portuale, bensì solo per quelle "concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture", ex art. 119, comma 1, lett. a), Cod. proc. amm. (così Consiglio di Stato V n° 7893 del 22 agosto 2023).
Parte appellante non ha poi proposto davanti al TAR un ricorso incidentale per impugnare la lex specialis nella parte in cui qualifica la procedura come affidamento di concessione di bene demaniale e non come concessione di servizi, con ciò prestando acquiescenza alla qualificazione che la stazione appaltante ha dato della gara e del suo oggetto.
Inoltre le problematiche relative alla qualificazione della concessione, cui fa riferimento parte appellante potrebbero, in astratta ipotesi, determinare la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 del cod. del proc. amm. secondo cui il giudice può disporre anche d’ufficio la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.
Anche in tale prospettiva non potrebbe essere dunque dichiarata la tardività del ricorso proposto in primo grado.
7. Nel merito l’appello principale è infondato.
Il Tar ha correttamente ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente ha censurato l’errata valutazione della propria offerta con riferimento al criterio “A.1 - B. Servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta”, per il quale la Commissione, a fronte di un punteggio massimo previsto di 30 punti, ha attribuito lo stesso punteggio di 24 punti alla ricorrente e alla controinteressata.
Infatti, l’offerta della ricorrente LI è di poco superiore al costo attuale del parcheggio, ed è pari ad una tariffa oraria di 0,50 centesimi all’ora; viceversa SA LI ha offerto una tariffa base oraria di 1,50 euro, pari al triplo della prima.
La differenza è significativa ed è ancor più evidente, come osservato dalla difesa della LI, se traslata sul piano dei ricavi annui complessivi.
Invero, se pure non appaia che la lex specialis, per come congegnata, comporti una significativa commistione fra elementi di natura economica ed offerta tecnica, nondimeno non si può negare l’esistenza di un rapporto fra i maggiori ricavi e la possibilità per la concorrente di proporre un’offerta in rialzo sul canone maggiormente competitiva; il che avrebbe dovuto indurre la Commissione ad un esame particolarmente attento del profilo tariffario.
Il tutto peraltro si ripercuoterebbe in danno dell’utente medio che dovrebbe pagare una tariffa tripla, con un risultato contrastante con lo spirito del bando che è quello di salvaguardare l’interesse dei cittadini (residenti, lavoratori pendolari e turisti che si imbarcano sulle navi) a poter agevolmente fruire di uno spazio di parcheggio pubblico posto in posizione strategica, ovvero in un’area di cerniera tra “Ambito Portuale” e “Città” e nelle vicinanze del centro cittadino.
D’altra parte il Tar ha puntualmente osservato che con la previsione di un punteggio massimo di 30 punti (di gran lunga il più alto fra tutti i punteggi previsti per i vari sub-criteri dell’offerta tecnica), la legge di gara, nella predisposizione dei criteri di selezione del beneficiario della concessione, ha inteso assegnare prevalenza al profilo dell’offerta tecnica afferente proprio le agevolazioni tariffarie, e ciò in coerenza con il suddetto obiettivo di orientare la “più proficua utilizzazione” dell’area demaniale in questione in favore dell’utenza, e in considerazione degli interessi pubblici “non riconducibili esclusivamente ad una rilevanza meramente economica” dello sfruttamento dell’area.
Dunque il Tar ha ritenuto non comprensibile quale sarebbe la vantaggiosità dei “servizi aggiuntivi” all’utenza e degli sconti proposti dalla SA se comunque la tariffa proposta dalla LI rimane la più bassa nelle più varie ipotesi, compresa la lunga sosta, tranne che per alcuni acquisti on line di soste per sei o sette giorni o per gli abbonamenti mensili invernali (ma si tratterebbe di ipotesi residuali).
Parte appellante lamenta che il Tar si sia sostituito alla stazione appaltante nella valutazione delle tariffe anche con riferimento al complessivo piano tariffario dell’aggiudicataria, da cui il Tar ha ricavato che le tariffe agevolate e gli sconti da questa praticati e dedicate a categorie di utenti o collegate alle modalità di acquisto, non compensano, se non in rari casi, il divario permanente fra i prezzi praticati dalla stessa, sia pure in maniera diversificata, e quelli invece praticati dalla LI prevalentemente sulla base della sola tariffa oraria.
Il Tar ha fatto riferimento alla circostanza che anche la ricorrente, similmente alla controinteressata, propone in favore dell’utenza lo sconto sul noleggio delle bici elettriche, nonché l’installazione di pannelli solari per ricaricare le auto e le bici elettriche.
Pertanto il Tar ha ritenuto irragionevole e contrastante con lo spirito del bando l’attribuzione, da parte della Commissione, ad entrambe le candidate dello stesso punteggio di 24 punti in relazione al parametro in questione.
Invece, ha motivato il Tar, se la proposta da parte della SA dei “servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta” è stata valutata con il giudizio di buono (coefficiente 0.80), quella della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata come ottima (coefficiente 1) e dunque con l’assegnazione di 30 punti.
Ciò che permetterebbe alla ricorrente di colmare lo scarto di 2,9 punti fra i due punteggi finali e di sopravanzare in graduatoria la controinteressata.
Oppure, sempre per ipotesi, mantenendo il giudizio di buono (24 punti) alla LI, la SA avrebbe dovuto ottenere il giudizio di adeguato (0,60) e quindi un punteggio pari a 18, anche in tal caso con il conseguente superamento della “prova di resistenza” da parte della LI.
Il collegio ritiene che il Tar non abbia travalicato i confini nel valutare la legittimità dell’aggiudicazione impugnata in primo grado.
Costituisce infatti dato pacifico e incontroverso che la tariffa oraria base della LI è di 0,50 mentre quella di SA è pari a 1,50 Euro.
Ne consegue che l’attribuzione dello stesso punteggio attribuito dalla Commissione in relazione al subcriterio A.1B “Servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta” non era giustificato perché la Commissione non poteva prescindere dal notevole divario riscontrato relativamente alla tariffa base.
Di ciò sembra essere consapevole la stessa parte appellante che a pagina 26 dell’appello fa presente che il piano tariffario elaborato da AB è strutturato proprio per disincentivare l’utilizzo della tariffa base, riservata a un numero limitato di utenti “occasionali”, incentivando, quindi, la rotazione all’interno del parcheggio e il suo utilizzo da parte delle categorie “agevolate”.
Nemmeno può essere condiviso l’atto d’appello nella parte in cui il Tar si sarebbe indebitamente sostituito alla Commissione che dovrà riesaminare l’aggiudicazione.
Infatti il Tar ha inteso fare delle ipotesi di attribuzione di punteggio in relazione alla valutazione dell’interesse a ricorrere di LI e così ha accertato che LI può, in astratta ipotesi, ottenere l’aggiudicazione, restando comunque riservata alla Commissione l’attribuzione del punteggio a SA e LI in sede di riesame con idonea motivazione.
L’appello principale deve pertanto essere respinto.
L’appello incidentale è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000 in solido a carico di SA e dell’Autorità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna in solido parte appellante e l’Autorità al pagamento delle spese dell’appello a favore della controinteressata LI nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO