TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA TE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11347/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...]
E
, Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Donatella Rossi
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in
Monte TR (RM) in data 29 giugno 1985.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 1996 con decreto di omologazione del 29 luglio 1996 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “Il signor e la signora Parte_2 Parte_1
vivranno con mutuo e reciproco rispetto;
Per_
nulla a provvedere sul mantenimento di , nel frattempo divenuto
maggiorenne ed autosufficiente economicamente;
nulla a provvedere sul mantenimento dei coniugi essendo questi
economicamente indipendenti;
nulla a provvedere sulla casa coniugale disponendo, i coniugi, di una
propria abitazione;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/06/1985, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11347/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte
TR (RM) in data 29 giugno 1985 tra nata a [...] Parte_1 il 9 dicembre 1959 e , nato a [...] il [...], Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monte
TR al n. 30, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 1985, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA TE TT AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA TE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11347/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...]
E
, Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Donatella Rossi
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in
Monte TR (RM) in data 29 giugno 1985.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 1996 con decreto di omologazione del 29 luglio 1996 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “Il signor e la signora Parte_2 Parte_1
vivranno con mutuo e reciproco rispetto;
Per_
nulla a provvedere sul mantenimento di , nel frattempo divenuto
maggiorenne ed autosufficiente economicamente;
nulla a provvedere sul mantenimento dei coniugi essendo questi
economicamente indipendenti;
nulla a provvedere sulla casa coniugale disponendo, i coniugi, di una
propria abitazione;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29/06/1985, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11347/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte
TR (RM) in data 29 giugno 1985 tra nata a [...] Parte_1 il 9 dicembre 1959 e , nato a [...] il [...], Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monte
TR al n. 30, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 1985, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA TE TT AR EN