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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2021 R.G.,
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Intilisano;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
Giuseppe Rossitto e Salvatore Calendoli;
APPELLATA
E CONTRO
1 (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Veronica Saitta;
APPELLATA
E CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
); C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2014 conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la esponendo che a Controparte_1 seguito di un pregresso intervento chirurgico – eseguito in quel di Messina - di impianto di protesi al ginocchio sinistro, risultata infetta, si era ricoverato presso la casa di cura convenuta al fine di sottoporsi ad un intervento di rimozione della protesi e di impianto di uno spaziatore, in attesa di installare, in un secondo momento, la nuova protesi;
che l'intervento era stato eseguito dal dottor il quale, previa rimozione Controparte_3
della vecchia protesi, aveva invece proceduto alla immediata installazione di una nuova protesi, nell'unico contesto operatorio.
Assumeva che da tale errata scelta chirurgica erano derivati danni gravissimi, atteso che l'infezione si era radicata nell'articolazione tanto che, dopo essersi sottoposto a terapia iperbarica ed aver subito – presso altre strutture sanitarie - ben sei interventi di revisione e rimozione della protesi, aveva dovuto ricorrere alla immobilizzazione definitiva dell'arto, non essendo più possibile l'impianto di nuove protesi.
Riferiva che la negligenza del medico della struttura convenuta era propriamente riconducibile al fatto che questi, piuttosto che effettuare, siccome previsto, l'intervento in due tempi (rimozione della protesi ed installazione di uno spaziatore, successiva terapia antibiotica per debellare definitivamente l'infezione e successivo intervento di installazione della nuova protesi) aveva preferito, nonostante l'evidente presenza dello stato settico, effettuare la sostituzione con un unico intervento, senza prima eliminare le cause
2 dell'infezione.
Chiedeva la condanna della casa di cura al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, rappresentati questi ultimi dalle spese sostenute.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo che la responsabilità era da addebitarsi ai medici della struttura che aveva in precedenza operato l'attore, cagionando l'infezione; che nessuna responsabilità era ravvisabile nell'operato dei medici di essa casa di cura;
che, in ogni caso, non era stata dedotta quale causa dei danni la responsabilità propria di essa convenuta, avendo l'attore censurato la sola condotta del il quale CP_3 operava all'interno della struttura sanitaria nell'ambito di una attività di tipo libero professionale.
Chiedeva, a ciò autorizzata, di chiamare in causa ed Controparte_3 [...]
Il primo di essi, perché venisse condannato a tenerla indenne da tutte Controparte_2 le somme che, a qualsiasi titolo, fosse stata condannata a pagare in favore dell'attore; la seconda, per essere da essa manlevata in caso di condanna, in forza della polizza che assicurava il rischio della responsabilità civile presso terzi.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese Controparte_2
avversarie e la copertura del rischio dedotto, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.
Con sentenza n. 1941/201 del 29 aprile 2021 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e compensava fra tutte le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza, che poneva definitivamente a carico del . Parte_1
Il soccombente ha interposto appello sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_4
riproponendo, per il caso di condanna, la domanda nei confronti di e Controparte_3
della compagnia assicuratrice.
Si è pure costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame e della domanda riproposta nei propri confronti.
Nel corso del giudizio è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica espletata nel precedente grado.
Disposta la sostituzione del relatore originario, trasferito ad altro ufficio giudiziario, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_3
giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante assume che il primo giudice ha omesso ogni esame sulla domanda afferente il danno per l'avvenuta esecuzione di un intervento chirurgico diverso rispetto a quello concordato, e dunque in difetto di consenso informato;
che esso attore, lungi dal proporre domanda di risarcimento del danno da lesione al diritto dell'autodeterminazione, aveva rappresentato la violazione degli obblighi informativi in relazione eziologica rispetto alla lesione del danno alla salute.
Con il secondo motivo viene censurato il ragionamento del primo giudice, laddove ha escluso la sussistenza del comportamento colposo del medico della struttura convenuta, erroneamente ritenendo inesistente il nesso causale fra la detta condotta ed il danno lamentato.
A dire dell'appellante, non soltanto era errata la tipologia dell'intervento effettuato, pure diverso rispetto a quello programmato, ma era stata altresì negligente la condotta dei sanitari nelle fasi anteriore e successiva all'intervento, per non aver curato l'infezione di cui esso era affetto. Parte_1
I motivi, che si esaminano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati, nel senso di cui si dirà.
Deve innanzitutto osservarsi che - posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019, n.
28985; Cass. 4/11/2020, n. 24471) - nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito -
e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente
4 quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
Ora, nel caso di specie, ciò che rileva in senso assorbente è l'erroneità della scelta chirurgica adottata e la mancata adozione delle cure necessarie all'eliminazione dell'infezione, che costituivano propriamente l'oggetto dell'obbligazione contratta.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse provato che l'esecuzione in due tempi avrebbe guarito l'infezione, né che l'intervento effettivamente eseguito aveva aggravato o generato una nuova infezione, o che esso non era stato correttamente eseguito.
Ha precisato il Tribunale che l'infezione manifestatasi dopo il primo impianto rientrava nell'ambito delle cd. infezioni ritardate, generalmente dovute ad una contaminazione perioperatoria con germi a bassa virulenza;
che, considerato che all'esame obiettivo non veniva evidenziata la presenza di fistole e la scintigrafia non aveva evidenziato la presenza di necrosi dei tessuti, tenuto conto dei fattori di rischio del paziente (età, sovrappeso e rischio anestesiologico), era stata corretta l'indicazione all'intervento di rimozione della protesi e reimpianto della nuova nello stesso atto operatorio;
che il fallimento della revisione di protesi effettuata presso la CP_1
non poteva essere imputata alla mancata effettuazione dell'intervento in due
[...]
tempi, essendo tale tipologia di operazione gravata da un alto tasso di recidive per infezioni non facilmente debellabili.
, l'accertamento espletato nel presente grado di giudizio (la cui nullità per CP_5
“non aver risposto alle osservazioni nei termini dati” è stata eccepita tardivamente dalla
, in seno alla comparsa conclusionale) ha consentito di accertare la piena CP_1 responsabilità dei sanitari della nell'occorso. Controparte_1
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, infatti, sono esenti da vizi, danno piena risposta alle osservazioni dei consulenti di parte e sono in definitiva pienamente condivise dalla Corte, dovendosi precisare che la rinnovazione della consulenza è stata disposta in ragione della superficialità dell'accertamento eseguito in punto di nesso causale nel primo grado di giudizio (la consulenza esperita nel giudizio di primo grado è utilizzabile, infatti, limitatamente all'accertamento della percentuale di invalidità pregressa in capo al , per come si dirà infra). Parte_1
Premesso che il aveva fatto ricorso alle cure della struttura appellata per Parte_1
essere sottoposto ad intervento di revisione della protesi infetta, il collegio peritale ha precisato che “L'infezione rappresenta la più grave complicanza di una protesi articolare.
5 La sua incidenza varia, dallo 0,6% al 4,5% dei primi impianti, con un ulteriore incremento nelle revisioni. La diagnosi d'infezione protesica non è sempre facile ed è la conclusione di un percorso multimodale, che si articola nella fase anamnestico-clinica, la valutazione degli indici bioumorali di flogosi e le tecniche d'immagine (dalla radiografia tradizionale alla scintigrafia trifasica e con granulociti marcati, la SPECT, la PET, ma soprattutto
l'ecografia). In realtà risulta di fondamentale importanza, non solo per la conferma diagnostica, ma anche per un corretto trattamento antibiotico generale e locale,
l'identificazione del o dei batteri responsabili;
dunque è preponderante il ruolo dell'agoaspirazione articolare, il cui valore è arricchito dalla conta dei leucociti polimorfonucleati nel liquido sinoviale”.
Hanno riferito i consulenti tecnici d'ufficio che due sono i possibili trattamenti di revisione: il trattamento in due tempi (cd. two stage) – che rappresenta oggi il gold standard nella terapia della maggior parte delle infezioni protesiche, tanto che numerose pubblicazioni riportano percentuali di guarigione pari all'80-90% con questa metodica - comporta la rimozione della protesi, il posizionamento, facoltativo, di uno spaziatore in cemento, un trattamento antibiotico di circa 6-8 settimane e quindi il posizionamento di una nuova protesi;
la tecnica cd. one stage (revisione in un tempo), che è possibile attuare solo se si conosce il germe responsabile dell'infezione.
In quest'ultimo caso è previsto un singolo intervento di rimozione dell'impianto abbinato ad una bonifica chirurgica accurata e reimpianto protesico, protetto con un rivestimento antibatterico o con cemento antibiotato per abbassare il rischio di recidiva di infezione.
La tecnica one stage ha i vantaggi teorici di una singola anestesia, ospedalizzazione più breve, meno costi e funzionalità migliore.
Hanno tuttavia precisato i consulenti tecnici d'ufficio che la one-stage rappresenta una valida opzione chirurgica in caso di infezione peri-protesica ritardata o cronica solo nel caso “in cui sia stato isolato il germe patogeno responsabile del processo infettivo e questo sia sensibile agli antibiotici, il paziente non appartenga a categorie a rischio ed abbia subito soltanto un pregresso intervento chirurgico.
In caso di revisione settica, il tasso di guarigione si aggira al 75% secondo i dati disponibili in letteratura”.
Ora, se oggi il trattamento di revisione e reimpianto in due tempi deve essere considerato il gold standard, nel 2008, data dell'intervento chirurgico al quale fu sottoposto il , entrambe le tecniche erano validamente utilizzate, purché, nel caso in cui Parte_1
6 fosse effettuata la revisione in one stage, fosse possibile debellare l'infezione prima dell'intervento.
In particolare, nel caso di tecnica one stage è necessario, ora come allora: praticare l'isolamento preoperatorio del germe responsabile dell'infezione e, nel caso di germe facilmente debellabile, procedere con la terapia antibiotica, effettuando l'intervento solo all'esito della cura;
indi, procedere con l'intervento one stage effettuando la sinoviectomia subtotale e l'impianto di protesi ancorata con cemento antibiotato (ossia antibiotico a largo spettro a cui sia sensibile il germe responsabile dell'infezione); infine, praticare una massiva terapia antibiotica mirata, eseguita sulla scorta dell'antibiogramma.
Nel caso di specie, i c.t.u. hanno accertato che la condotta negligente dei sanitari della è consistita nel fatto che “non è stato per nulla effettuato Controparte_1
nessuno di questi passaggi fondamentali.
Infatti si è operato senza conoscere il germe responsabile (ma solo in base ad una scintigrafia ossea).
Non risulta in cartella la somministrazione di nessun tipo di antibiotico né perioperatorio né post-operatorio.
Non è stato utilizzato cemento antibiotato. (…)
Non sono neppure stati richieste nelle analisi di laboratorio i basilari indici di flogosi, quali VES e PCR.
Tale condotta, del tutto censurabile, dimostra una superficialità da parte del chirurgo operatore e una totale disattesa delle linee guida”.
Privo di pregio, alla luce di sì compiuto accertamento, si appalesa quanto affermato dalla a proposito del fatto che non era possibile identificare il germe Controparte_1 responsabile dell'infezione, atteso che, in tal caso, i sanitari non avrebbero dovuto optare per l'intervento one stage, risultando dunque assolutamente errata siffatta scelta chirurgica.
Parimenti infondato è il rilievo dell'avvenuta somministrazione di terapia antibiotica che, all'evidenza, non essendo mirata all'eliminazione del germe responsabile – siccome mai riscontrato – si palesava inutile.
Giova rilevare, inoltre, che non risulta nella cartella clinica l'utilizzo del cemento antibiotato.
Ed è proprio a causa di tale negligente condotta che, in base al criterio del più probabile che non, il ha dovuto fare ricorso ai numerosi interventi successivi, Parte_1
con probabilità di successo enormemente ridotte rispetto al primo intervento di revisione
7 male eseguito presso la appellata, fino al definitivo blocco dell'articolazione CP_1
(cd. artrodesi).
Con il terzo motivo viene ribadita la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nei limiti del cd. danno differenziale.
Il motivo è fondato.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato che la condizione di anchilosi in cui si trova l'articolazione del , in riferimento ai barémes generalmente utilizzati nella Parte_1
pratica medico legale, configura una menomazione della integrità psicofisica del soggetto valutabile nella misura del 25%.
Devesi tenere conto, nella liquidazione del dovuto, che il danno preesistente di cui il soffriva a causa della patologia che lo affliggeva al ginocchio era quantificabile Parte_1
nella misura del 13% (così è indicato nella relazione di c.t.u. del primo grado di giudizio, con accertamento che può qui essere confermato, non sussistendo elementi di senso diverso), mentre il danno complessivo finale derivato a causa della condotta colposa dei medici della struttura appellata è pari, come detto, al 25%, dovendosi nella specie effettuare il calcolo del danno cd. differenziale, stante il rapporto di concorrenza fra la patologia preesistente e l'aggravamento dovuto alla colpa medica, siccome suggerito dalla più recente giurisprudenza (in particolare, da Cass. n. 28986/2019, Cass. n. 2126/2024), ovverosia calcolando il differenziale dei valori monetari.
È dovuto, inoltre, il danno da invalidità temporanea.
Sul punto, i consulenti nominati nel presente grado di giudizio hanno accertato che “il periodo di danno biologico temporaneo assoluto è stato di 260 giorni, ed il successivo periodo di danno biologico temporaneo al 50% è stato di successivi giorni 250”.
Tuttavia, l'appellante non soltanto non censura quanto sostenuto dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado a proposito del fatto che il danno da invalidità temporanea andasse quantificato in giorni 130 al 100%, giorni 80 al 75% e giorni 120 al
50%, ma nell'atto di appello indica nei detti periodi, e con le dette percentuali, l'invalidità temporanea sofferta, così di fatto limitando la propria domanda.
Deve conseguentemente riconoscersi entro tali limiti il danno da invalidità temporanea.
Chiede, inoltre, l'appellante che si faccia luogo alla cd. personalizzazione del danno.
Sul punto, osserva la Corte che in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento previsto dal criterio equitativo uniforme adottato con le tabelle milanesi può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
8 anomale e affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano, infatti, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, posto che al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana e dunque della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali.
La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste dunque in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
E tuttavia, essa abbisogna di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età e condizioni di salute (v. Cass. nn. 24227/2022, 12046/2021,
27380/2020, 28988/2019, 27482/2018).
Nel caso di specie, non risulta tempestivamente allegato (siccome non contenuto né nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. volta alla precisazione delle domande), alcun elemento che possa condurre a ritenere sussistenti situazioni del tutto anomale e peculiari quali conseguenza del danno prodotto, né l'attore ha dimostrato l'esistenza di ulteriori ragioni per l'invocato aumento (la prova dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., secondo termine, è del tutto inidonea al fine auspicato), mentre la sottoposizione ai diversi interventi chirurgici è stata considerata sotto l'aspetto della invalidità temporanea e sotto tale profilo è oggetto di liquidazione.
Viene richiesto, altresì, il danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute a causa del danno verificatosi.
Tale danno va riconosciuto nella misura di €. 3.348,94, dovendosi escludere le spese di viaggio siccome afferenti a documentazione confusamente prodotta, che non può con certezza ricondursi all'evento dannoso per la mancata specifica indicazione, nelle ricevute, delle date e delle tratte dei voli cui esse si riferirebbero;
le spese per l'acquisto di farmaci, che non è possibile collegare all'evento dedotto;
le spese che la parte avrebbe comunque sostenuto (buoni pasto), quelle sostenute da terzi e quelle eccessive o superflue (perché afferenti maggiori confort nelle prestazioni di tipo alberghiero) o perché la documentazione
9 non è leggibile.
Conclusivamente, la , applicate le tabelle milanesi oggi in Controparte_1 vigore per la liquidazione del danno non patrimoniale e considerata l'età del danneggiato
(69 anni), deve essere condannata al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo di: €. 69.677,00 a titolo di danno differenziale (dato dalla differenza dei valori monetari €. 102.572,00 ed €. 32.895,00); €. 28.750,00 per invalidità temporanea;
€.
3.348,94 per danno patrimoniale, e dunque di complessivi €. 101.775,94, da devalutarsi alla data dell'evento (23 aprile 2008) e rivalutarsi alla data odierna, con l'applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno.
Deve essere rigettata la domanda proposta dalla nei confronti Controparte_1
di contumace, al quale non risulta neppure notificata la comparsa di Controparte_3
risposta contenente la domanda in questione.
Entrando comunque nel merito della questione, osserva la Corte che la domanda nei confronti del era così formulata: “nel denegato caso di accertamento di CP_3
comportamenti colposi da parte del Dott. e/o di ritenuta sussistenza Controparte_3 di qualsiasi responsabilità a carico della ura convenuta per l'operato dello stesso CP_1 medico, condannare il Dott. (…) a tenere indenne la Controparte_6 CP_1 convenuta dall'obbligo di pagamento di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, questa fosse tenuta a pagare a parte attrice”.
Ora, atteso che la domanda attrice era stata proposta esclusivamente nei confronti della , e non del medico, sicché nei confronti di costui non poteva operare il CP_1 principio dell'estensione automatica della domanda, in virtù della natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio, che necessariamente lega il medico alla struttura, avrebbe dovuto la proporre apposita domanda di regresso nei confronti del CP_1
e non certamente domanda di rivalsa al fine di essere tenuta indenne per il caso di CP_3
condanna.
È noto, infatti, che l'obbligazione della struttura e del medico è sempre solidale, siccome è noto come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità
10 prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn.
28987/2019, 16488/2017).
Dunque, proprio la natura solidale dell'obbligazione e l'impossibilità di scindere la responsabilità – nei termini anzidetti – del medico e della struttura esclude in nuce la possibilità di estendere automaticamente la domanda svolta dall'attore nei confronti del terzo, non soffrendo la responsabilità solidale della struttura appellata eccezioni per il sol fatto che il non fosse lavoratore subordinato, ma legato da un contratto d'opera CP_3
professionale.
Va escluso, inoltre, che possa sussistere il diritto dell'azienda alla rivalsa integrale nei confronti del detto medico.
Ed invero, per orientamento che non vi è ragione di contraddire, in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (v.
Cass. n. 28987/2019).
Infatti, i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055
c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di regresso sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi sul
11 concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (per tutte, v. Cass. n.
29218/2017).
E poiché tanto a norma dell'art. 2055, comma terzo, c.c., quanto a mente dell'art. 1298 c.c. vige la presunzione iuris tantum di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, spetta al solvens di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento.
In questa cornice, richiamando quanto sopra detto a proposito della responsabilità solidale della struttura (tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c.), unitamente a quella del medico cui è addebitabile la condotta colposa, ne consegue, per come afferma la Suprema Corte, la “impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa”.
Soluzione, questa, che incontra il suo limite laddove si manifesti un evidente iato tra
(grave e straordinaria) malpractice e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente.
Pertanto, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del solvens dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
E in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3.
Ora, tornando al caso di specie, poiché l'operato del si inserisce pur sempre CP_3
12 nell'ambito del richiamato programma condiviso di tutela della salute, cui la struttura è obbligata, la non può esercitare la rivalsa sul medico, che dunque Controparte_1
non deve tenerla indenne per il caso di condanna.
È, invece, inammissibile, siccome proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., la domanda di regresso formulata nei confronti del non avendo tempestivamente chiesto la Casa di Cura appellata la CP_3
graduazione delle diverse colpe e non avendo essa esercitato alcuna azione di regresso.
Quest'ultima, del resto, non può ritenersi implicitamente proposta nella semplice richiesta
“in via estremamente gradata, nell'ipotesi di attribuzione di qualsiasi responsabilità alla
convenuta per i fatti in narrativa, (di) ridurre l'ammontare del risarcimento CP_1 dovuto all'attore in misura proporzionale al comportamento colposo effettivamente addebitabile alla stessa”. E ciò, proprio in forza dell'inapplicabilità del CP_1
principio di estensione automatica della domanda al terzo.
Fondata, invece, è la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti CP_1
della compagnia di assicurazione.
Al riguardo, assume che l'evento dedotto in giudizio non rientra fra quelli CP_2 oggetto dell'assicurazione poiché la polizza inter partes stipulata comprende la
“responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Ente assicurato inseriti nei libri obbligatori esclusa quella dei medici non dipendenti”, e nelle condizioni generali di assicurazione è previsto che “le garanzie non comprendono i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi di avvalga nell'esercizio della propria attività”.
Epperò, nel caso di specie oggetto della condanna non è la responsabilità civile personale del medico che ha eseguito l'intervento, bensì la responsabilità civile verso terzi e per fatto proprio della assicurata (oggi, , già CP_1 Controparte_1 CP_7
. Rischio, questo, oggetto della polizza in atti, nella quale si legge che l'assicurazione
[...]
è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli assistiti e gli ospiti, nella sua qualità di esercente di casa di cura, comprendente l'attività di “chirurgia ortopedica”, e dunque propriamente l'attività di cui si discute.
Conseguentemente, la compagnia di assicurazione dovrà tenere indenne la
[...]
da quanto la stessa è condannata a pagare in favore del . CP_1 Parte_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
13 difensiva effettivamente svolta.
Le spese liquidate in favore del si distraggono in favore del procuratore Parte_1
antistatario che ne ha fatto richiesta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente al rapporto con CP_3
che non ha svolto attività difensiva.
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1941/2021 in data 29 aprile 2021 del Tribunale di Catania,
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 dell'importo di €. 101.775,94, da devalutarsi alla data dell'evento (23 aprile 2008) e rivalutarsi sino alla data odierna, con l'applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno;
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
CP_3
- Condanna a rifondere, in favore di , Controparte_1 Parte_1 le spese di entrambi i gradi, che liquida in €. 14.000,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €. 14.300,00 per compensi del presente grado di giudizio, oltre ad
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; distrae le spese in favore dell'avv. Paolo Intilisano;
- Pone definitivamente le spese di c.t.u., siccome liquidate con separati provvedimenti,
a carico della Controparte_1
- Condanna a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1 di quanto questa è tenuta a pagare – anche a titolo di spese legali – in virtù
[...]
della presente sentenza;
- Condanna a rifondere, in favore di Controparte_2 [...]
le spese di entrambi i gradi, che liquida in €. 7.200,00 per compensi Controparte_1
per ciascun grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
16 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
14 (Marcella Murana)
(Nicola La Mantia)
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