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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1302/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) C.F. , elettivamente domiciliata in Catania via Caronda n. 333, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato RAPISARDA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , C.F._2
CONVENUTO
(C.F. ), domiciliata in VIA OLIVETO Controparte_2 C.F._3
SCAMMACCA N.17 CATANIA;
rappresentata e difesa dall'avv. MARINO SEBASTIANO giusta procura in atti.
1 INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27/01/2022, , premettendo di essere figlia di Parte_1
chirurgo in pensione affetto da “depressione maggiore grave”, ha chiesto Controparte_1
la interdizione del padre, con nomina di se stessa quale tutore provvisorio o, in subordine, della moglie dell'interdicendo , nonché - in caso di mancato accoglimento della Persona_1
domanda di interdizione - la nomina in via provvisoria come amministratore di sostegno di se stessa o di . Persona_1
Nel merito, la ricorrente ha esposto che ha manifestato un deterioramento Controparte_1
delle condizioni di salute dall'anno 2009/2010, con conseguente incapacità dello stesso di occuparsi dell'ingente patrimonio familiare, con atti potenzialmente lesivi di eccessiva prodigalità
e di depauperamento dello stesso, mentre da ultimo sarebbe stato diagnosticato in capo all'interdicendo un “declino cognitivo di verosimile natura degenerativa vasculopatia cerebrale
cronica, pregressa riferito fenomeni di fibrillazione atriale”.
Si è costituita nel procedimento , sorella dell'interdicendo, esponendo che sul Controparte_2
conto bancario dell'interdicendo sono confluiti nel tempo gli stipendi, l'indennità di buonuscita,
indennità di risarcimento da parte dell'ospedale per licenziamento ingiustificato, quota di eredità
dei genitori in denaro (€. 35.000 cadauno) e dei proventi di vendita della casa ereditata (€.
47.500,00 cadauno), sia infine i proventi di circa due anni di affitto ed evidenziando che vi sarebbe stato l'azzeramento del conto corrente da parte della moglie e della figlia, che avrebbero emesso
2 ciascuna in proprio favore un assegno di euro 250.000,00. La parte intervenuta ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della interdizione, ritenendo più
adeguata l'amministrazione di sostegno e precisando che sarebbe opportuno individuare un soggetto esterno al nucleo familiare.
ha chiesto di rigettare la domanda di interdizione nei confronti del fratello Controparte_2
; nel caso di interdizione, di provvedere alla nomina di soggetti (tutore e Controparte_1
protutore) esterni al nucleo familiare e, infine, qualora si ravvisi l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno come richiesto, di provvedere alla rimessione del presente procedimento al Giudice tutelare per la nomina di un A.d.S. esterno al nucleo familiare.
Nel corso del procedimento è stato sentito l'interdicendo , che ha risposto a Controparte_1
tutte le domande e ha depositato dichiarazione di non volere rapporti con la sorella e la nipote.
Sostituito il giudice istruttore al quale era assegnato in un primo momento il procedimento, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termine per scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero si è espresso in senso contrario all'accoglimento della domanda di interdizione, chiedendo che si proceda per l'amministrazione di sostegno.
Ciò premesso, pur in presenza di una menomazione fisica e in parte psichica come quella in esame
(declino cognitivo, depressione, vasculopatia cerebrale), il Collegio ritiene la non sussistenza delle condizioni per pronunciare l'interdizione.
Infatti, l'art. 1 della legge 9.1.2006, n. 6, illustrando la finalità della legge che ha introdotto istituto dell'amministrazione di sostegno, chiarisce che scopo della nuova normativa è quello di assicurare la migliore tutela ai soggetti interessati, cercando di ridurre al minimo la limitazione della loro capacità di agire e ciò ancorché il soggetto sia totalmente privo di autonomia.
3 Il nuovo art. 404 c.c., del resto, prevede che il soggetto inabile (per infermità fisica o psichica)
ancorché si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno. Il tutto è confermato dal nuovo testo dell'art. 414 c.c., il quale, diversamente dal testo precedente (che imponeva l'interdizione per le persone in stato di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi),
ammette che la misura in questione sia adottata “quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione”.
In dottrina, si è osservato come la rappresentanza o l'assistenza della persona con disabilità devono essere davvero eccezionali, espressamente giustificate in relazione a singole e straordinarie situazioni o atti e conformi ai principi di necessità e proporzionalità, mentre occorre dare primario rilievo all'art. 409 c.c., comma 1, ove si prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Da quanto detto, il criterio per applicare la misura di protezione più adatta non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità; in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2021 n.
21985: “l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne
sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica
funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non
soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427
c.c.. Pertanto rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno
va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di
4 impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla
maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla
sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle
suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per
conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e
la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Poiché gli interventi previsti dalla legge sono orientati a tutelare le persone prive di autonomia e non a svalutarle nella loro personalità e dignità, la scelta tra le tre misure di protezione possibili
(interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno) va operata optando per la meno invasiva ed umiliante, se del caso valorizzando le capacità residue del soggetto.
Tornando al caso di specie, si osserva che ha risposto in modo consapevole Controparte_1
alle domande formulategli in occasione della audizione da parte del giudice ed ha indicato nella figlia il soggetto idoneo a gestire il suo patrimonio. Parte_1
Tuttavia, si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso (segnatamente, all. 5) risulta che la ricorrente e (rispettivamente figlia e moglie Parte_1 Persona_2
dell'interdicendo) in data 25/112021 hanno “accettato” l'intero importo del conto corrente della
Banca Credem di Corso Sicilia da parte dell'interdicendo, precisando in scrittura privata dalle stesse sottoscritta che “In caso di avversità o di malattia, le sottoscritte si impegnano a provvedere
a tutte le spese necessarie per le sue necessità o malattia”.
Tale circostanza è così chiarita in ricorso: “In preda a continue crisi il Dott. CP_1
manifestava una costante paura di essere derubato e così, a fine novembre 2021, la ricorrente e la
5 madre trasferirono una ingente somma prelevandola con due diversi assegni ed investendola per
dare tranquillità al padre/marito, che la moglie riuscì a rassicurare consegnandogli la scrittura in
allegato 5, dalla stessa manoscritta”.
Tale circostanza è stata evidenziata anche dalla intervenuta , che ha infatti Controparte_2
richiesto – nell'interesse del fratello – la nomina di soggetto esterno al nucleo familiare quale tutore, protutore o amministratore di sostegno.
La circostanza che somme ingenti di denaro siano state percepite (e per quanto consta allo stato non restituite) dalla ricorrente e dalla moglie del determina la impossibilità di individuare CP_1
in una delle due predette figure il soggetto adeguato a curarne, anche in via provvisoria, gli interessi patrimoniali, atteso che tra le azioni di porre in essere presumibilmente vi sono anche quelle volte alla restituzione di quanto in precedenza prelevato di esclusiva spettanza di
[...]
. Controparte_1
Tenuto conto della richiesta avanzata in corso di causa dalla parte ricorrente di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, può procedersi in conformità ai sensi dell'art. 418 comma
3 c.c. che richiama il quarto comma dell'art. 405 c.c., specificando che la nomina di amministratore di sostegno provvisorio – in attesa delle determinazioni del giudice tutelare e limitatamente allo stretto necessario – può essere disposta con riferimento agli atti relativi alla conservazione del patrimonio del soggetto, ivi inclusi i conti correnti bancari o postali attualmente o in precedenza intestati, nonché con riguardo agli atti indispensabili per la gestione delle esigenze di salute dello stesso.
Per quanto evidenziato, si ritiene di individuare in soggetto esterno al nucleo familiare l'amministratore di sostegno provvisorio.
6 Tenuto conto della natura della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1302/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
rigetta la domanda di interdizione di formulata da;
Controparte_1 Parte_1
nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nato a [...] il Controparte_1
10.09.1953, l'avv. Maria Corsaro, con riferimento agli atti relativi alla conservazione del patrimonio del soggetto, ivi inclusi i conti correnti bancari o postali, nonché con riguardo agli atti indispensabili per la gestione delle esigenze di salute dello stesso;
dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Catania, per quanto di competenza;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Catania, il giorno 4/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1302/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) C.F. , elettivamente domiciliata in Catania via Caronda n. 333, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato RAPISARDA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , C.F._2
CONVENUTO
(C.F. ), domiciliata in VIA OLIVETO Controparte_2 C.F._3
SCAMMACCA N.17 CATANIA;
rappresentata e difesa dall'avv. MARINO SEBASTIANO giusta procura in atti.
1 INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 27/01/2022, , premettendo di essere figlia di Parte_1
chirurgo in pensione affetto da “depressione maggiore grave”, ha chiesto Controparte_1
la interdizione del padre, con nomina di se stessa quale tutore provvisorio o, in subordine, della moglie dell'interdicendo , nonché - in caso di mancato accoglimento della Persona_1
domanda di interdizione - la nomina in via provvisoria come amministratore di sostegno di se stessa o di . Persona_1
Nel merito, la ricorrente ha esposto che ha manifestato un deterioramento Controparte_1
delle condizioni di salute dall'anno 2009/2010, con conseguente incapacità dello stesso di occuparsi dell'ingente patrimonio familiare, con atti potenzialmente lesivi di eccessiva prodigalità
e di depauperamento dello stesso, mentre da ultimo sarebbe stato diagnosticato in capo all'interdicendo un “declino cognitivo di verosimile natura degenerativa vasculopatia cerebrale
cronica, pregressa riferito fenomeni di fibrillazione atriale”.
Si è costituita nel procedimento , sorella dell'interdicendo, esponendo che sul Controparte_2
conto bancario dell'interdicendo sono confluiti nel tempo gli stipendi, l'indennità di buonuscita,
indennità di risarcimento da parte dell'ospedale per licenziamento ingiustificato, quota di eredità
dei genitori in denaro (€. 35.000 cadauno) e dei proventi di vendita della casa ereditata (€.
47.500,00 cadauno), sia infine i proventi di circa due anni di affitto ed evidenziando che vi sarebbe stato l'azzeramento del conto corrente da parte della moglie e della figlia, che avrebbero emesso
2 ciascuna in proprio favore un assegno di euro 250.000,00. La parte intervenuta ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della interdizione, ritenendo più
adeguata l'amministrazione di sostegno e precisando che sarebbe opportuno individuare un soggetto esterno al nucleo familiare.
ha chiesto di rigettare la domanda di interdizione nei confronti del fratello Controparte_2
; nel caso di interdizione, di provvedere alla nomina di soggetti (tutore e Controparte_1
protutore) esterni al nucleo familiare e, infine, qualora si ravvisi l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno come richiesto, di provvedere alla rimessione del presente procedimento al Giudice tutelare per la nomina di un A.d.S. esterno al nucleo familiare.
Nel corso del procedimento è stato sentito l'interdicendo , che ha risposto a Controparte_1
tutte le domande e ha depositato dichiarazione di non volere rapporti con la sorella e la nipote.
Sostituito il giudice istruttore al quale era assegnato in un primo momento il procedimento, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termine per scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero si è espresso in senso contrario all'accoglimento della domanda di interdizione, chiedendo che si proceda per l'amministrazione di sostegno.
Ciò premesso, pur in presenza di una menomazione fisica e in parte psichica come quella in esame
(declino cognitivo, depressione, vasculopatia cerebrale), il Collegio ritiene la non sussistenza delle condizioni per pronunciare l'interdizione.
Infatti, l'art. 1 della legge 9.1.2006, n. 6, illustrando la finalità della legge che ha introdotto istituto dell'amministrazione di sostegno, chiarisce che scopo della nuova normativa è quello di assicurare la migliore tutela ai soggetti interessati, cercando di ridurre al minimo la limitazione della loro capacità di agire e ciò ancorché il soggetto sia totalmente privo di autonomia.
3 Il nuovo art. 404 c.c., del resto, prevede che il soggetto inabile (per infermità fisica o psichica)
ancorché si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno. Il tutto è confermato dal nuovo testo dell'art. 414 c.c., il quale, diversamente dal testo precedente (che imponeva l'interdizione per le persone in stato di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi),
ammette che la misura in questione sia adottata “quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione”.
In dottrina, si è osservato come la rappresentanza o l'assistenza della persona con disabilità devono essere davvero eccezionali, espressamente giustificate in relazione a singole e straordinarie situazioni o atti e conformi ai principi di necessità e proporzionalità, mentre occorre dare primario rilievo all'art. 409 c.c., comma 1, ove si prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Da quanto detto, il criterio per applicare la misura di protezione più adatta non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità; in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2021 n.
21985: “l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne
sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica
funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non
soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427
c.c.. Pertanto rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno
va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di
4 impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla
maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla
sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle
suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per
conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e
la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Poiché gli interventi previsti dalla legge sono orientati a tutelare le persone prive di autonomia e non a svalutarle nella loro personalità e dignità, la scelta tra le tre misure di protezione possibili
(interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno) va operata optando per la meno invasiva ed umiliante, se del caso valorizzando le capacità residue del soggetto.
Tornando al caso di specie, si osserva che ha risposto in modo consapevole Controparte_1
alle domande formulategli in occasione della audizione da parte del giudice ed ha indicato nella figlia il soggetto idoneo a gestire il suo patrimonio. Parte_1
Tuttavia, si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso (segnatamente, all. 5) risulta che la ricorrente e (rispettivamente figlia e moglie Parte_1 Persona_2
dell'interdicendo) in data 25/112021 hanno “accettato” l'intero importo del conto corrente della
Banca Credem di Corso Sicilia da parte dell'interdicendo, precisando in scrittura privata dalle stesse sottoscritta che “In caso di avversità o di malattia, le sottoscritte si impegnano a provvedere
a tutte le spese necessarie per le sue necessità o malattia”.
Tale circostanza è così chiarita in ricorso: “In preda a continue crisi il Dott. CP_1
manifestava una costante paura di essere derubato e così, a fine novembre 2021, la ricorrente e la
5 madre trasferirono una ingente somma prelevandola con due diversi assegni ed investendola per
dare tranquillità al padre/marito, che la moglie riuscì a rassicurare consegnandogli la scrittura in
allegato 5, dalla stessa manoscritta”.
Tale circostanza è stata evidenziata anche dalla intervenuta , che ha infatti Controparte_2
richiesto – nell'interesse del fratello – la nomina di soggetto esterno al nucleo familiare quale tutore, protutore o amministratore di sostegno.
La circostanza che somme ingenti di denaro siano state percepite (e per quanto consta allo stato non restituite) dalla ricorrente e dalla moglie del determina la impossibilità di individuare CP_1
in una delle due predette figure il soggetto adeguato a curarne, anche in via provvisoria, gli interessi patrimoniali, atteso che tra le azioni di porre in essere presumibilmente vi sono anche quelle volte alla restituzione di quanto in precedenza prelevato di esclusiva spettanza di
[...]
. Controparte_1
Tenuto conto della richiesta avanzata in corso di causa dalla parte ricorrente di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, può procedersi in conformità ai sensi dell'art. 418 comma
3 c.c. che richiama il quarto comma dell'art. 405 c.c., specificando che la nomina di amministratore di sostegno provvisorio – in attesa delle determinazioni del giudice tutelare e limitatamente allo stretto necessario – può essere disposta con riferimento agli atti relativi alla conservazione del patrimonio del soggetto, ivi inclusi i conti correnti bancari o postali attualmente o in precedenza intestati, nonché con riguardo agli atti indispensabili per la gestione delle esigenze di salute dello stesso.
Per quanto evidenziato, si ritiene di individuare in soggetto esterno al nucleo familiare l'amministratore di sostegno provvisorio.
6 Tenuto conto della natura della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1302/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
rigetta la domanda di interdizione di formulata da;
Controparte_1 Parte_1
nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nato a [...] il Controparte_1
10.09.1953, l'avv. Maria Corsaro, con riferimento agli atti relativi alla conservazione del patrimonio del soggetto, ivi inclusi i conti correnti bancari o postali, nonché con riguardo agli atti indispensabili per la gestione delle esigenze di salute dello stesso;
dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Catania, per quanto di competenza;
compensa le spese processuali.
Così deciso a Catania, il giorno 4/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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