Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza breve 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 14/07/2025, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 34, co.5, 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4342 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale Provinciale Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- dell’estratto del verbale del gruppo di lavoro operativo del 03.09.2024 (allegato n. 1) dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 12 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Premesso che la ricorrente è genitore esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS- nato a -OMISSIS-, affetto da “-OMISSIS-” e per tale patologia riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di cui all’art. 3 co.3 della L. n. 104/92”.
il minore de quo ha frequentato, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe -OMISSIS-, del corso “NORMALE TESDESCO”, della Scuola Secondaria di I° Grado presso l’istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-.
Con il P.E.I. elaborato per il minore in data 30.05.2024 per l’a.s. 2024/2025, l’Istituto scolastico di provenienza ha proposto per l’anno successivo l’assegnazione di 30 ore di sostegno scolastico specializzato (all. 4 del ric.). Tuttavia con l’impugnato Verbale del gruppo di lavoro operativo del 03.09.2024 (all. 2 del ric.), il dirigente dell’’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato al minore solo 12 ore di sostegno settimanale, che il genitore lamenta essere del tutto insufficienti, avuto riguardo alla patologia di cui egli soffre nonché all’orario scolastico settimane pari a 30 ore;
Rammentato che con ordinanza n. 2166 del 30 ottobre 2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare, contestualmente fissando per la verifica dell’ottemperanza all’ordinanza stessa, la camera di consiglio del 5 marzo 2025, così motivando:
“(…) Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;”
Rilevato che co nota di passaggio in decisione del 27.02.2025 il procuratore costituito per la ricorrente informava il Collegio che rappresenta che l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”ha adempiuto alla riportata ordinanza cautelare, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna alle spese ed attribuzione a sé medesimo in quanto antistatario;
su tali conclusioni, vista la predetta istanza, la causa passava in decisione previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio, come da verbale, in ordine all’eventuale definizione con sentenza in forma semplificata ex art 60, c.p.a.;
Ritenuto che a fronte della netta affermazione della difesa della ricorrente, contenuta nella richiesta di passaggio in decisione del 27 gennaio 2025, a termini della quale “’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in esecuzione dell’ordinanza n. 02166/2024 REG.PROV.CAU., emessa dal TAR CAMPANIA NAPOLI il 30.10.2024, ha disposto l’integrazione delle ore di sostegno scolastico specializzato”, il Collegio debba sussumere la res iudicanda nell’appropriato istituto della cessazione della materia del contendere, la quale si produce allorché, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. “risult[i] pienamente soddisfatta” nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente;
Considerato inoltre che, avendo la difesa attorea espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, deve il Collegio procedere all’accertamento della fondatezza del ricorso nel merito, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente;
Orbene, nel merito dell’azione, ai fini della richiesta pronuncia di condanna alle spese di lite sub specie di “soccombenza virtuale”, denota il Collegio che il provvedimento impugnato (all. 2 del ricorso) di assegnazione al minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno (12) risulta carente di motivazione rapportata alla peculiarità della patologia sofferta dal minore - particolarmente grave ai sensi dell’art. 3, co.3, L. n. 104/1992 - e alla necessità del correlato idoneo numero di ore di sostegno scolastico necessario a garantire al medesimo il diritto all’integrazione e alla congrua fruizione del servizio pubblico di istruzione, apparendo il citato provvedimento, ancorato alla sola considerazione dell’organico dei docenti;
Ne consegue che deve opinarsi che il ricorso, notificato e depositato il 19 settembre 2024, abbia avuto efficienza causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, di assegnazione al minore per cui è causa, di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale, come preteso dalla parte ricorrente con il ricorso in epigrafe e disposto con l’ordinanza cautelare n. 2166 del 30 ottobre 2024, ragion per cui può acclararsi e pronunciarsi la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente, sub specie di c.d. soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritenuto, conseguentemente, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., e che l’Amministrazione scolastica resistente vada condannata a pagare alla ricorrente delle spese di lite, incluse quelle afferenti la fase cautelare esitata con l’emissione dell’ordinanza n. 2166/2024, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Ciro Santonicola antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.