Versione
18 febbraio 1992
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2 maggio 2001
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Art. 2. 1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre ((e marine)) .
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre ((e marine)) .
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/09/2005 n. 127 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 13 settembre 2005 · 0.6926008
Con l\'istanza di interpello specificato in oggetto, concernente l\'esatta applicazione dell\'art. 32 del TUIR e\' stato esposto il seguente QUESITO L\'istante, XX, titolare dell\'omonima ditta individuale, premesso che svolge l\'attivita\' di mitilicoltura in acque marine e che, ai fini fiscali, determina il proprio reddito in base al metodo analitico dei costi e dei ricavi, chiede di conoscere quale trattamento fiscale debba essere applicato sui redditi che il medesimo ritrae dall\'esercizio della propria attivita\', alla luce delle modifiche legislative di novella dell\'art. 2135 c.c., le quali hanno ricompreso tra le attivita\' agricole anche l\'attivita\' di …
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Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2003, n. 7091Provvedimento: […] agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 102. […]Leggi di più...
- interessi relativi a mutui agrari·
- applicabilità al mutuo peschereccio·
- deducibilita' ex art. 10, primo comma, lett. c), del d.p.r. n. 917 del 1986, nel testo originario·
- applicabilita' al mutuo peschereccio·
- deducibilità ex art. 10, primo comma, lett. c), del d.p.r. n. 917 del 1986, nel testo originario·
- esclusione·
- esclusione.·
- determinazione dei redditi e delle perdite·
- oneri deducibili·
- base imponibile·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.)·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- tributi erariali diretti