Articolo 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 102
Articolo 1Articolo 3
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18 febbraio 1992
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2 maggio 2001
Art. 2. 1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre ((e marine)) .
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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