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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1175/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AN AP, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 29/07/2022 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 283/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente, invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2
e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92 a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ,ininterrottamente o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con riconoscimento dei benefici connessi”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), a seguito del Persona_2
deposito di nuova documentazione sanitaria, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
04/03/2022, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: ““Esiti di quadrantectomia mammella sinistra (2015) e di dissezione ascellare per carcinoma duttale infiltrante (G1,pT1a,N0,M0), seguita da ciclo di radioterapia, in attuale ormonoterapia e follow-up negativo per ripresa malattia. Moderata ipostenia dell'arto superiore sinistro. Depressione maggiore con sintomatologia psicotica. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una percentuale d'invalidità pari al 79,5% a decorrere dall'aprile 2022, ma non i presupposti per la condizione di disabilità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 L.
104/92.
Orbene, la domanda merita solo parziale accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2 quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi
Pag. 2 di 4 sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile d'assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario in relazione alla sola invalidità.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta, nonché in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
Le spese relative alla CTU, relativamente ad entrambe le fasi del procedimento, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1
soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 52 comma 2 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a [...] Parte_1 il 08/03/1965], si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a far data dall'APRILE 2022, e NON si trova nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1175/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AN AP, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 29/07/2022 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 283/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente, invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2
e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92 a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ,ininterrottamente o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con riconoscimento dei benefici connessi”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), a seguito del Persona_2
deposito di nuova documentazione sanitaria, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
04/03/2022, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: ““Esiti di quadrantectomia mammella sinistra (2015) e di dissezione ascellare per carcinoma duttale infiltrante (G1,pT1a,N0,M0), seguita da ciclo di radioterapia, in attuale ormonoterapia e follow-up negativo per ripresa malattia. Moderata ipostenia dell'arto superiore sinistro. Depressione maggiore con sintomatologia psicotica. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una percentuale d'invalidità pari al 79,5% a decorrere dall'aprile 2022, ma non i presupposti per la condizione di disabilità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 L.
104/92.
Orbene, la domanda merita solo parziale accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2 quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi
Pag. 2 di 4 sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile d'assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario in relazione alla sola invalidità.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta, nonché in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
Le spese relative alla CTU, relativamente ad entrambe le fasi del procedimento, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1
soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 52 comma 2 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a [...] Parte_1 il 08/03/1965], si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a far data dall'APRILE 2022, e NON si trova nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla integrazione di CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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