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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2193 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Mirra, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Rinaldi in CP_1 C.F._2
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 settembre
2024. Il P.M. ha concluso per la conferma delle condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 9 giugno 2022, proponeva nei confronti di Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito CP_1
concordatario in San Giorgio del Sannio in data 31 marzo 2007 (atto n. 4 parte II seria A-anno 2007 dei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio del Sannio) e dal quale erano nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Il ricorrente deduceva che, intrapreso il giudizio di separazione personale dei coniugi, il procedimento era stato definito con decreto del 11.11.2019 di omologa delle seguenti condizioni congiunte:
-le figlie erano affidate ad entrambi i genitori
-la era autorizzata a trasferire la residenza e il domicilio presso altra abitazione unitamente CP_1
alle figlie minori le quali erano collocate presso la nuova abitazione della madre;
-il si obbligava a corrispondere a un assegno mensile di € 850,00 per il Parte_1 CP_1
mantenimento delle due figlie, oltre al rimborsare il 50% delle spese straordinarie;
-le parti concordavano che l'assegno per il nucleo familiare sarebbe stato incassato interamente dal
, nel mentre riguardo alle detrazioni fiscali per le figlie a carico ne avrebbero beneficiato Parte_1
entrambi i coniugi al 50%;
-erano compiutamente disciplinate le modalità di esercizio di visita del padre in due fine settimana al mese e con incontri infrasettimanali, nonché la previsione della permanenza delle figlie minori presso il padre in occasione delle festività e nel periodo estivo.
Il ricorrente asseriva che, dall'epoca della omologa della separazione e fino a tutt'oggi, i coniugi avevano cessato ogni comunione, sia morale che materiale;
non avevano mai più convissuto e nemmeno si erano incontrati, per cui era impossibile la ricostruzione della loro comunione materiale e spirituale e, pertanto, sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel ricorso introduttivo evidenziava la necessità di una modifica delle Parte_1 condizioni della separazione riguardo all'entità dell'assegno per mantenimento delle due figlie, fissato con la separazione consensuale nell'importo di € 850,00 mensili, e ne chiedeva la riduzione ad € 440,00.
Il ricorrente, in merito, esponeva che aveva liberamente stabilito la propria residenza CP_1
in San Giorgio del Sannio dove viveva, sin dal 5/2/2020, unitamente alle figlie e Per_2 Per_1
ed a sua madre;
che, per effetto dell'introduzione dell'assegno unico universale, Persona_3
egli non percepiva più gli assegni familiari di € 300,00 mensili e l'assegno unico universale erogato
2 dall'INPS, per entrambe le figlie minori, dell'importo complessivo di € 410,00 era percepito interamente da . CP_1
Si deduceva, pertanto, che la , oltre al proprio stipendio, percepiva mensilmente l'assegno di CP_1 mantenimento per le due figlie di € 850,00 ed € 410,00 a titolo di assegno unico universale per un importo complessivo di € 1260,00; che, inoltre, la resistente beneficiava della presenza, nel proprio nucleo familiare, di sua madre la quale era titolare di reddito;
che la , Persona_3 CP_1
comunque, mensilmente gli versava la metà dell'assegno unico universale per l'importo di €
205,00.
Tanto premesso, il ricorrente asseriva che vi erano i presupposti per ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento a suo carico tenuto conto tra l'altro che, di fatto, le figlie minori trascorrevano con il padre quasi la metà dei giorni della settimana, per cui erano maturi i tempi per prevedere che le due figlie fossero collocate a settimane alterne presso entrambi i genitori.
Il ricorrente, quindi, chiedeva:
1) rideterminare la collocazione delle figlie presso ciascun genitore a settimane alterne e per
l'intera settimana, ferme restando le altre pedisseque condizioni stabilite nell'accordo di separazione (festività natalizie, periodo estivo, etc);
2) rideterminare la statuizione sull'assegno che il ricorrente dovrà erogare alla resistente per le figlie nella misura di € 440,00 (€ 850,00 - € 410,00);
3) stabilire che le bambine trascorreranno con il padre i 15 giorni nel mese di agosto ad anni alternati dal 1° al 15 e dal 16 al 31;
4) stabilire che le bambine trascorreranno con il padre l'ultima settimana del mese di giugno e la terza settimana del mese di luglio di ciascun anno;
5) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati anche da parte della Sig.ra Per_3
convivente ed appartenente al medesimo nucleo familiare di;
[...] CP_1
6) condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale: CP_1
-aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-si opponeva alla collocazione delle figlie minori presso ciascun genitore a settimane alterne e per l'intera settimana in quanto tale assetto sarebbe stato di pregiudizio per le figlie minori;
-si opponeva alla riduzione dell'assegno previsto a carico del per il mantenimento delle Parte_1
due figlie;
3 -avanzava in proprio favore domanda di assegno divorzile, prudenzialmente indicato per l'importo di 150,00 mensili, argomentando di trovarsi in una condizione di indigenza economica e di poter contare su un reddito esiguo, pari ad € 9.280,00 annui, e di dovere sostenere le spese di locazione della propria abitazione.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 2 febbraio 2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente fissava altra udienza per l'audizione delle figlie minori, stante il contrasto tra le parti in merito alla loro collocazione.
All'udienza del 15 marzo 2023 il Presidente procedeva all'ascolto delle minori ed Per_1 [...]
. Per_4
Con ordinanza pronunciata alla successiva udienza del 26 aprile 2023 il Presidente confermava la disciplina già statuita in sede di separazione consensuale e, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore.
Le parti si costituivano davanti al G.I. con il deposito dei rispettivi scritti difensivi nei quali ribadivano le precedenti conclusioni.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuto superfluo procedere all'attività istruttoria, la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 1.12.1970 n. 898, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto depositato in data
11.11.2019 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale tra i coniugi nel procedimento n. 4866/2017. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 23.10.2019 per un tempo superiore a sei mesi
(art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla pronuncia di cessazione del matrimonio, devono seguono le ulteriori statuizioni relative alla collocazione delle figlie minori, al loro mantenimento e alla domanda di assegno divorzile avanzata da . CP_1
-la collocazione delle figlie minori.
Allo stato le due figlie minori e sono collocate presso la madre, come concordato Per_1 Per_2
tra le parti con le condizioni della separazione consensuale.
4 nel ricorso introduttivo e con la successiva memoria depositata nella Parte_1
fase presidenziale ha chiesto la collocazione paritaria di entrambe le figlie presso i due genitori a settimane alterne.
La si è opposta deducendo che le minori avevano trovato una loro serenità nella nuova CP_1
abitazione con la madre e che tale cambiamento sarebbe stato pregiudizievole per il benessere delle figlie, le quali sarebbero state costrette a continui “traslochi settimanali” del proprio vestiario e dei libri.
Orbene, in sede di audizione le minori e hanno manifestato la volontà di non Per_1 Per_2 mutare l'attuale loro collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e hanno riferito che per loro sarebbe faticoso “stare sette giorni da papà e sette giorni da mamma”.
In considerazione delle volontà espressa dalle minori, il ricorrente ha espressamente Parte_1
rinunciato alla domanda di modifica della collocazione della prole.
Ne consegue che devono essere confermati l'affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori, la loro collocazione prevalente presso la madre e la disciplina già vigente della frequentazione del padre con le minori
-il mantenimento delle minori.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno che egli è obbligato a versare a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle minori, fissato con la separazione consensuale
[...] nell'importo di € 850,00 mensili.
A sostegno di tale istanza il ricorrente ha evidenziato che vi sarebbe stato un peggioramento delle proprie disponibilità economiche rispetto all'epoca della separazione.
In proposito, il ricorrente ha dedotto che con le condizioni della separazione consensuale, risalenti al settembre 2019, era stato concordato che egli avrebbe incassato per intero gli assegni per il nucleo familiare;
che per effetto l'entrata in vigore del nuovo “assegno unico universale”, il quale era percepito per intero da , il proprio stipendio mensile di circa € 1500,00 era stato CP_1
ridotto dell'importo di circa € 340,00 che, in precedenza, egli percepiva a titolo di assegni familiari.
Il ha dedotto, pertanto, che essendo onerato del pagamento dell'assegno di € 850,00 Parte_1
mensili per il mantenimento dei figli, egli poteva disporre per sé della modica somma mensile di circa € 310,00; che, invece, la situazione economica della era migliorata atteso che, oltre CP_1 all'assegno di mantenimento, ella percepiva l'assegno unico universale erogato dall'INPS di €
443,00 mensili.
Nella memoria integrativa, il ha evidenziato inoltre che, in virtù delle condizioni della Parte_1
separazione consensuale, le figlie erano presso di lui per ben 14/16 giorni al mese durante i quali
5 egli provvedeva ad ogni esigenza delle minori, ragione per cui sarebbe stato opportuno disporre che ciascun genitore provvedesse autonomamente al mantenimento delle figlie, senza alcun onere ulteriore per l'altro genitore.
Tale evidenza fattuale imporrebbe, secondo il ricorrente, il totale azzeramento dell'assegno di mantenimento posto che le figlie già vivono concretamente per metà mese con la madre e metà mese con il padre.
Tanto premesso, il ricorrente, considerato che anche la ha un proprio reddito e può contare CP_1 anche sull'apporto della propria madre, ha chiesto al Tribunale:
-di stabilire che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento delle figlie durante la permanenza presso di sé, senza onere alcuno dell'uno verso l'altro;
-in via meramente subordinata di rideterminare l'entità dell'assegno di mantenimento per le figlie, nella misura di € 300,00 mensili.
Entrambe le domande sono infondate.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter c.c. stabilisce, inoltre, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame il Tribunale ritiene, in primo luogo, che non è meritevole di accoglimento la domanda con la quale il chiede, sostanzialmente, di revocare l'assegno posto a suo carico Parte_1
per il mantenimento delle minori.
Deve, infatti, essere considerato che, come emerge dalla busta paga in atti, percepisce una CP_1
retribuzione mensile di circa 500/600 euro mensili, significativamente inferiore allo stipendio di circa € 1550,00/1600,00 del (cfr. estratti conto di ), ed è inoltre Parte_1 Parte_1
gravata del canone di locazione della propria abitazione di € 400,00 mensile. Diversamente il ricorrente vive nella ex casa familiare di sua proprietà.
Tali elementi giustificano la conferma dell'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della prole, sebbene le figlie frequentino assiduamente il padre, sia nei fine settimana alternati sia durante la settimana. Deve in merito sottolinearsi che è senza dubbio più
6 gravoso e più dispendioso l'onere di mantenimento e di cura quotidiana della prole a carico del genitore collocatario.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che non sussistono i presupposti nemmeno per disporre la riduzione di tale assegno atteso che, sostanzialmente, non è mutata la situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione in cui il si impegnò a versare per il mantenimento delle Parte_1 minori € 850 mensili.
Dalla documentazione bancaria emerge che , dipendente pubblico con Parte_2
contratto a tempo indeterminato, nell'anno 2024 ha percepito uno stipendio mensile di circa
1600,00. Inoltre è pacifico nonché documentato che la versa ogni mese al circa € CP_1 Parte_1
220,00 pari alla metà dell'assegno unico universale che ella percepisce dall'INPS per le due figlie minori.
Alla luce di tali elementi, non emerge alcun peggioramento delle condizioni reddituali del Parte_1 per cui non sussistono i presupposti per la riduzione dell'assegno di mantenimento della prole a suo carico. Va considerato, tra l'altro, l'aumento delle esigenze della prole rispetto all'epoca della separazione, risalente al 2019, che è notoriamente legato alla crescita dei figli e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cassazione n. 13664/2022).
In conclusione, deve essere confermato l'assegno mensile di € 850,00 che Controparte_2
è obbligato a versare alla a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie
[...] CP_1 minori (€ 425,00 per ciascuna figlia).
-sulla domanda di assegno divorzile avanzata in proprio favore da . CP_1
A sostegno della domanda la resistente ha dedotto che, durante la vita matrimoniale, si era dedicata alla famiglia, alle figlie e al lavoro rinunciando a qualsiasi aspirazione personale, senza contare sul supporto del marito il quale aveva sempre imposto la sua volontà, in ogni aspetto della vita familiare e coniugale, e le aveva lasciato i compiti più faticosi della gestione familiare.
La ha sostenuto che il marito l'aveva persino costretta, poco dopo il concepimento della CP_1
seconda figlia , ad abbandonare la propria attività lavorativa di addetta alla contabilità, da lei Per_2
già svolta prima del matrimonio, in uno studio commerciale di San Giorgio del Sannio (BN) ove percepiva uno stipendio mensile di € 1100,00; che nel 2015, cresciuta la figlia , pur di Per_2
reinserirsi nel mondo del lavoro, aveva accettato di lavorare come bracciante agricola (attività non confacente al proprio titolo di studio di ragioniera) presso una società cooperativa con sede in San
Giorgio del Sannio per la misera paga di circa 700,00 mensili;
che, pertanto, proprio grazie al suo sacrificio, il marito aveva potuto svolgere sia l'attività lavorativa presso la scuola, come tecnico di laboratorio, sia l'attività pomeridiana di giardiniere accrescendo le sue entrate personali.
7 La ha dedotto che, proprio in considerazione dell'apporto che ella aveva dato alla crescita CP_1
patrimoniale del marito e della propria attuale indigente condizione economica, vi fossero i presupposti per la previsione di un assegno divorzile.
Orbene, l'assegno divorzile è ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento
(cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte ha affermato che la spettanza dell'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza può essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. 2 e
29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
8 La verifica e la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
La regola di giudizio che -ispirata al canone dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica degli ex coniugi, in affermazione della funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, destinata a valere in ordine sia al riconoscimento che alla quantificazione ( Cassazione SU n. 18287/2018 e Cassazione n. 5603/2020) - vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi.
Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, infatti,
l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale ( Cassazione n. 24250/2021)
Occorre, tuttavia, considerare che la giurisprudenza di legittimità in pronunce recenti ha espresso dei principi riguardo all'onere probatorio allorchè si controverte del diritto all'assegno divorzile.
Ed invero la composizione della nuova regola di giudizio riguardo alla funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico- reddituale degli ex coniugi ( cfr Cassazione civile sez. I, 03/12/2021 n.38362).
Ciò premesso, nel caso in esame si osserva che dal certificato storico del Centro per l'Impiego di
Benevento, datato 24.2.2023, emerge che ha intrattenuto rapporto di lavoro alle CP_1
dipendenze del Centro Servizi Aziendali s.r.l., come addetta alla contabilità, dal giugno 2001 sino alla data 31 gennaio 2010. Risulta che il rapporto di lavoro è cessato in data 31.1.2010 per
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
9 Alla luce di tali risultanze deve osservarsi che non è stata fornita la prova che la sia stata CP_1
costretta dal marito ad abbandonare il proprio lavoro subito dopo il concepimento della seconda figlia nata il [...]. Per_2
Risulta, infatti, che già un anno prima della nascita della figlia , non svolgeva Per_2 CP_1 più l'attività lavorativa di addetta alla contabilità e che il rapporto di lavoro cessò a seguito di licenziamento del datore di lavoro e non per dimissioni volontarie della . CP_1
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che non è stata raggiunta la prova che l'attuale squilibrio reddituale tra i coniugi sia stato determinato del sacrificio sopportato da durante la vita CP_1 matrimoniale e dalle sue rinunce ad un'attività lavorativa più qualificante e più reddittizia.
Dalla certificazione del Centro per l'Impiego emerge che ha ripreso a svolgere attività CP_1
lavorativa nel 2015 prima come operatore socio-assistenziale e poi come bracciante agricola.
E' documentato che la svolga l'attività lavorativa anche attualmente. CP_1
Pertanto, nel caso di specie, il riconoscimento dell'assegno divorzile non trova la sua giustificazione neppure in ragione della funzione assistenziale di tale assegno.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha sottolineato che ove non siano stati dimostrati i presupposti di fatto per il riconoscimento di un assegno di divorzio, avente funzione perequativa-compensativa, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cassazione civile 11/10/2024
n.26520).
Nel caso di specie non si ravvisano tali presupposti in quanto , sebbene abbia un CP_1
reddito mensile modesto, svolge attività lavorativa a tempo indeterminato, per cui, considerato il contributo fornito dal marito al mantenimento delle due figlie, ha comunque mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile va respinta.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da Parte_1 nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale della resistente, con l'intervento del CP_1
P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giorgio del Sannio, in data 31 marzo 2007, tra (nato a Sant'Angelo a [...] in data [...]) Parte_1
10 e (nata a [...] in data [...]) trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune (atto n. 4, parte II , serie A- anno 2007);
-conferma le condizioni della separazione consensuale riguardo all'affido condiviso delle figlie minori, al loro collocamento presso la madre e alla disciplina della frequentazione delle minori con il padre, nonché riguardo all'assegno mensile di € 850,00 a carico di a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-respinge la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
-compensa le spese processuali;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giorgio del Sannio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Benevento 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
,
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2193 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Mirra, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Rinaldi in CP_1 C.F._2
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 settembre
2024. Il P.M. ha concluso per la conferma delle condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 9 giugno 2022, proponeva nei confronti di Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito CP_1
concordatario in San Giorgio del Sannio in data 31 marzo 2007 (atto n. 4 parte II seria A-anno 2007 dei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio del Sannio) e dal quale erano nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Il ricorrente deduceva che, intrapreso il giudizio di separazione personale dei coniugi, il procedimento era stato definito con decreto del 11.11.2019 di omologa delle seguenti condizioni congiunte:
-le figlie erano affidate ad entrambi i genitori
-la era autorizzata a trasferire la residenza e il domicilio presso altra abitazione unitamente CP_1
alle figlie minori le quali erano collocate presso la nuova abitazione della madre;
-il si obbligava a corrispondere a un assegno mensile di € 850,00 per il Parte_1 CP_1
mantenimento delle due figlie, oltre al rimborsare il 50% delle spese straordinarie;
-le parti concordavano che l'assegno per il nucleo familiare sarebbe stato incassato interamente dal
, nel mentre riguardo alle detrazioni fiscali per le figlie a carico ne avrebbero beneficiato Parte_1
entrambi i coniugi al 50%;
-erano compiutamente disciplinate le modalità di esercizio di visita del padre in due fine settimana al mese e con incontri infrasettimanali, nonché la previsione della permanenza delle figlie minori presso il padre in occasione delle festività e nel periodo estivo.
Il ricorrente asseriva che, dall'epoca della omologa della separazione e fino a tutt'oggi, i coniugi avevano cessato ogni comunione, sia morale che materiale;
non avevano mai più convissuto e nemmeno si erano incontrati, per cui era impossibile la ricostruzione della loro comunione materiale e spirituale e, pertanto, sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel ricorso introduttivo evidenziava la necessità di una modifica delle Parte_1 condizioni della separazione riguardo all'entità dell'assegno per mantenimento delle due figlie, fissato con la separazione consensuale nell'importo di € 850,00 mensili, e ne chiedeva la riduzione ad € 440,00.
Il ricorrente, in merito, esponeva che aveva liberamente stabilito la propria residenza CP_1
in San Giorgio del Sannio dove viveva, sin dal 5/2/2020, unitamente alle figlie e Per_2 Per_1
ed a sua madre;
che, per effetto dell'introduzione dell'assegno unico universale, Persona_3
egli non percepiva più gli assegni familiari di € 300,00 mensili e l'assegno unico universale erogato
2 dall'INPS, per entrambe le figlie minori, dell'importo complessivo di € 410,00 era percepito interamente da . CP_1
Si deduceva, pertanto, che la , oltre al proprio stipendio, percepiva mensilmente l'assegno di CP_1 mantenimento per le due figlie di € 850,00 ed € 410,00 a titolo di assegno unico universale per un importo complessivo di € 1260,00; che, inoltre, la resistente beneficiava della presenza, nel proprio nucleo familiare, di sua madre la quale era titolare di reddito;
che la , Persona_3 CP_1
comunque, mensilmente gli versava la metà dell'assegno unico universale per l'importo di €
205,00.
Tanto premesso, il ricorrente asseriva che vi erano i presupposti per ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento a suo carico tenuto conto tra l'altro che, di fatto, le figlie minori trascorrevano con il padre quasi la metà dei giorni della settimana, per cui erano maturi i tempi per prevedere che le due figlie fossero collocate a settimane alterne presso entrambi i genitori.
Il ricorrente, quindi, chiedeva:
1) rideterminare la collocazione delle figlie presso ciascun genitore a settimane alterne e per
l'intera settimana, ferme restando le altre pedisseque condizioni stabilite nell'accordo di separazione (festività natalizie, periodo estivo, etc);
2) rideterminare la statuizione sull'assegno che il ricorrente dovrà erogare alla resistente per le figlie nella misura di € 440,00 (€ 850,00 - € 410,00);
3) stabilire che le bambine trascorreranno con il padre i 15 giorni nel mese di agosto ad anni alternati dal 1° al 15 e dal 16 al 31;
4) stabilire che le bambine trascorreranno con il padre l'ultima settimana del mese di giugno e la terza settimana del mese di luglio di ciascun anno;
5) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati anche da parte della Sig.ra Per_3
convivente ed appartenente al medesimo nucleo familiare di;
[...] CP_1
6) condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale: CP_1
-aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-si opponeva alla collocazione delle figlie minori presso ciascun genitore a settimane alterne e per l'intera settimana in quanto tale assetto sarebbe stato di pregiudizio per le figlie minori;
-si opponeva alla riduzione dell'assegno previsto a carico del per il mantenimento delle Parte_1
due figlie;
3 -avanzava in proprio favore domanda di assegno divorzile, prudenzialmente indicato per l'importo di 150,00 mensili, argomentando di trovarsi in una condizione di indigenza economica e di poter contare su un reddito esiguo, pari ad € 9.280,00 annui, e di dovere sostenere le spese di locazione della propria abitazione.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 2 febbraio 2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente fissava altra udienza per l'audizione delle figlie minori, stante il contrasto tra le parti in merito alla loro collocazione.
All'udienza del 15 marzo 2023 il Presidente procedeva all'ascolto delle minori ed Per_1 [...]
. Per_4
Con ordinanza pronunciata alla successiva udienza del 26 aprile 2023 il Presidente confermava la disciplina già statuita in sede di separazione consensuale e, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore.
Le parti si costituivano davanti al G.I. con il deposito dei rispettivi scritti difensivi nei quali ribadivano le precedenti conclusioni.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuto superfluo procedere all'attività istruttoria, la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 1.12.1970 n. 898, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto depositato in data
11.11.2019 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale tra i coniugi nel procedimento n. 4866/2017. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 23.10.2019 per un tempo superiore a sei mesi
(art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla pronuncia di cessazione del matrimonio, devono seguono le ulteriori statuizioni relative alla collocazione delle figlie minori, al loro mantenimento e alla domanda di assegno divorzile avanzata da . CP_1
-la collocazione delle figlie minori.
Allo stato le due figlie minori e sono collocate presso la madre, come concordato Per_1 Per_2
tra le parti con le condizioni della separazione consensuale.
4 nel ricorso introduttivo e con la successiva memoria depositata nella Parte_1
fase presidenziale ha chiesto la collocazione paritaria di entrambe le figlie presso i due genitori a settimane alterne.
La si è opposta deducendo che le minori avevano trovato una loro serenità nella nuova CP_1
abitazione con la madre e che tale cambiamento sarebbe stato pregiudizievole per il benessere delle figlie, le quali sarebbero state costrette a continui “traslochi settimanali” del proprio vestiario e dei libri.
Orbene, in sede di audizione le minori e hanno manifestato la volontà di non Per_1 Per_2 mutare l'attuale loro collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e hanno riferito che per loro sarebbe faticoso “stare sette giorni da papà e sette giorni da mamma”.
In considerazione delle volontà espressa dalle minori, il ricorrente ha espressamente Parte_1
rinunciato alla domanda di modifica della collocazione della prole.
Ne consegue che devono essere confermati l'affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori, la loro collocazione prevalente presso la madre e la disciplina già vigente della frequentazione del padre con le minori
-il mantenimento delle minori.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno che egli è obbligato a versare a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle minori, fissato con la separazione consensuale
[...] nell'importo di € 850,00 mensili.
A sostegno di tale istanza il ricorrente ha evidenziato che vi sarebbe stato un peggioramento delle proprie disponibilità economiche rispetto all'epoca della separazione.
In proposito, il ricorrente ha dedotto che con le condizioni della separazione consensuale, risalenti al settembre 2019, era stato concordato che egli avrebbe incassato per intero gli assegni per il nucleo familiare;
che per effetto l'entrata in vigore del nuovo “assegno unico universale”, il quale era percepito per intero da , il proprio stipendio mensile di circa € 1500,00 era stato CP_1
ridotto dell'importo di circa € 340,00 che, in precedenza, egli percepiva a titolo di assegni familiari.
Il ha dedotto, pertanto, che essendo onerato del pagamento dell'assegno di € 850,00 Parte_1
mensili per il mantenimento dei figli, egli poteva disporre per sé della modica somma mensile di circa € 310,00; che, invece, la situazione economica della era migliorata atteso che, oltre CP_1 all'assegno di mantenimento, ella percepiva l'assegno unico universale erogato dall'INPS di €
443,00 mensili.
Nella memoria integrativa, il ha evidenziato inoltre che, in virtù delle condizioni della Parte_1
separazione consensuale, le figlie erano presso di lui per ben 14/16 giorni al mese durante i quali
5 egli provvedeva ad ogni esigenza delle minori, ragione per cui sarebbe stato opportuno disporre che ciascun genitore provvedesse autonomamente al mantenimento delle figlie, senza alcun onere ulteriore per l'altro genitore.
Tale evidenza fattuale imporrebbe, secondo il ricorrente, il totale azzeramento dell'assegno di mantenimento posto che le figlie già vivono concretamente per metà mese con la madre e metà mese con il padre.
Tanto premesso, il ricorrente, considerato che anche la ha un proprio reddito e può contare CP_1 anche sull'apporto della propria madre, ha chiesto al Tribunale:
-di stabilire che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento delle figlie durante la permanenza presso di sé, senza onere alcuno dell'uno verso l'altro;
-in via meramente subordinata di rideterminare l'entità dell'assegno di mantenimento per le figlie, nella misura di € 300,00 mensili.
Entrambe le domande sono infondate.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter c.c. stabilisce, inoltre, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame il Tribunale ritiene, in primo luogo, che non è meritevole di accoglimento la domanda con la quale il chiede, sostanzialmente, di revocare l'assegno posto a suo carico Parte_1
per il mantenimento delle minori.
Deve, infatti, essere considerato che, come emerge dalla busta paga in atti, percepisce una CP_1
retribuzione mensile di circa 500/600 euro mensili, significativamente inferiore allo stipendio di circa € 1550,00/1600,00 del (cfr. estratti conto di ), ed è inoltre Parte_1 Parte_1
gravata del canone di locazione della propria abitazione di € 400,00 mensile. Diversamente il ricorrente vive nella ex casa familiare di sua proprietà.
Tali elementi giustificano la conferma dell'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della prole, sebbene le figlie frequentino assiduamente il padre, sia nei fine settimana alternati sia durante la settimana. Deve in merito sottolinearsi che è senza dubbio più
6 gravoso e più dispendioso l'onere di mantenimento e di cura quotidiana della prole a carico del genitore collocatario.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che non sussistono i presupposti nemmeno per disporre la riduzione di tale assegno atteso che, sostanzialmente, non è mutata la situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione in cui il si impegnò a versare per il mantenimento delle Parte_1 minori € 850 mensili.
Dalla documentazione bancaria emerge che , dipendente pubblico con Parte_2
contratto a tempo indeterminato, nell'anno 2024 ha percepito uno stipendio mensile di circa
1600,00. Inoltre è pacifico nonché documentato che la versa ogni mese al circa € CP_1 Parte_1
220,00 pari alla metà dell'assegno unico universale che ella percepisce dall'INPS per le due figlie minori.
Alla luce di tali elementi, non emerge alcun peggioramento delle condizioni reddituali del Parte_1 per cui non sussistono i presupposti per la riduzione dell'assegno di mantenimento della prole a suo carico. Va considerato, tra l'altro, l'aumento delle esigenze della prole rispetto all'epoca della separazione, risalente al 2019, che è notoriamente legato alla crescita dei figli e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cassazione n. 13664/2022).
In conclusione, deve essere confermato l'assegno mensile di € 850,00 che Controparte_2
è obbligato a versare alla a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie
[...] CP_1 minori (€ 425,00 per ciascuna figlia).
-sulla domanda di assegno divorzile avanzata in proprio favore da . CP_1
A sostegno della domanda la resistente ha dedotto che, durante la vita matrimoniale, si era dedicata alla famiglia, alle figlie e al lavoro rinunciando a qualsiasi aspirazione personale, senza contare sul supporto del marito il quale aveva sempre imposto la sua volontà, in ogni aspetto della vita familiare e coniugale, e le aveva lasciato i compiti più faticosi della gestione familiare.
La ha sostenuto che il marito l'aveva persino costretta, poco dopo il concepimento della CP_1
seconda figlia , ad abbandonare la propria attività lavorativa di addetta alla contabilità, da lei Per_2
già svolta prima del matrimonio, in uno studio commerciale di San Giorgio del Sannio (BN) ove percepiva uno stipendio mensile di € 1100,00; che nel 2015, cresciuta la figlia , pur di Per_2
reinserirsi nel mondo del lavoro, aveva accettato di lavorare come bracciante agricola (attività non confacente al proprio titolo di studio di ragioniera) presso una società cooperativa con sede in San
Giorgio del Sannio per la misera paga di circa 700,00 mensili;
che, pertanto, proprio grazie al suo sacrificio, il marito aveva potuto svolgere sia l'attività lavorativa presso la scuola, come tecnico di laboratorio, sia l'attività pomeridiana di giardiniere accrescendo le sue entrate personali.
7 La ha dedotto che, proprio in considerazione dell'apporto che ella aveva dato alla crescita CP_1
patrimoniale del marito e della propria attuale indigente condizione economica, vi fossero i presupposti per la previsione di un assegno divorzile.
Orbene, l'assegno divorzile è ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento
(cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte ha affermato che la spettanza dell'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza può essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. 2 e
29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
8 La verifica e la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
La regola di giudizio che -ispirata al canone dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica degli ex coniugi, in affermazione della funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, destinata a valere in ordine sia al riconoscimento che alla quantificazione ( Cassazione SU n. 18287/2018 e Cassazione n. 5603/2020) - vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi.
Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, infatti,
l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale ( Cassazione n. 24250/2021)
Occorre, tuttavia, considerare che la giurisprudenza di legittimità in pronunce recenti ha espresso dei principi riguardo all'onere probatorio allorchè si controverte del diritto all'assegno divorzile.
Ed invero la composizione della nuova regola di giudizio riguardo alla funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico- reddituale degli ex coniugi ( cfr Cassazione civile sez. I, 03/12/2021 n.38362).
Ciò premesso, nel caso in esame si osserva che dal certificato storico del Centro per l'Impiego di
Benevento, datato 24.2.2023, emerge che ha intrattenuto rapporto di lavoro alle CP_1
dipendenze del Centro Servizi Aziendali s.r.l., come addetta alla contabilità, dal giugno 2001 sino alla data 31 gennaio 2010. Risulta che il rapporto di lavoro è cessato in data 31.1.2010 per
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
9 Alla luce di tali risultanze deve osservarsi che non è stata fornita la prova che la sia stata CP_1
costretta dal marito ad abbandonare il proprio lavoro subito dopo il concepimento della seconda figlia nata il [...]. Per_2
Risulta, infatti, che già un anno prima della nascita della figlia , non svolgeva Per_2 CP_1 più l'attività lavorativa di addetta alla contabilità e che il rapporto di lavoro cessò a seguito di licenziamento del datore di lavoro e non per dimissioni volontarie della . CP_1
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che non è stata raggiunta la prova che l'attuale squilibrio reddituale tra i coniugi sia stato determinato del sacrificio sopportato da durante la vita CP_1 matrimoniale e dalle sue rinunce ad un'attività lavorativa più qualificante e più reddittizia.
Dalla certificazione del Centro per l'Impiego emerge che ha ripreso a svolgere attività CP_1
lavorativa nel 2015 prima come operatore socio-assistenziale e poi come bracciante agricola.
E' documentato che la svolga l'attività lavorativa anche attualmente. CP_1
Pertanto, nel caso di specie, il riconoscimento dell'assegno divorzile non trova la sua giustificazione neppure in ragione della funzione assistenziale di tale assegno.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha sottolineato che ove non siano stati dimostrati i presupposti di fatto per il riconoscimento di un assegno di divorzio, avente funzione perequativa-compensativa, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cassazione civile 11/10/2024
n.26520).
Nel caso di specie non si ravvisano tali presupposti in quanto , sebbene abbia un CP_1
reddito mensile modesto, svolge attività lavorativa a tempo indeterminato, per cui, considerato il contributo fornito dal marito al mantenimento delle due figlie, ha comunque mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile va respinta.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da Parte_1 nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale della resistente, con l'intervento del CP_1
P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giorgio del Sannio, in data 31 marzo 2007, tra (nato a Sant'Angelo a [...] in data [...]) Parte_1
10 e (nata a [...] in data [...]) trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune (atto n. 4, parte II , serie A- anno 2007);
-conferma le condizioni della separazione consensuale riguardo all'affido condiviso delle figlie minori, al loro collocamento presso la madre e alla disciplina della frequentazione delle minori con il padre, nonché riguardo all'assegno mensile di € 850,00 a carico di a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-respinge la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
-compensa le spese processuali;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giorgio del Sannio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Benevento 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
,
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