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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7862 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN BE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11257/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARA RATTI Parte_1 P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale Montenero, 66
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO CP_1 C.F._1
RA CO presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto
CONVENUTO
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
RL BA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza
Sant'Ambrogio, 16
ER MA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così provvedere: In via principale:
• accertato e dichiarato l'inadempimento professionale o inesatto adempimento al mandato professionale da parte del Dott. per i motivi di cui in CP_1 narrativa, condannarlo al risarcimento del danno patito da pari ad Parte_1
€ 90.218,38 o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
• rigettare le domande avversarie;
In via subordinata
• nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della debenza di somme di denaro dalla al Dott. dichiarare che nulla è dovuto in Parte_1 CP_1 forza della compensazione con il credito vantato dalla società opponente a titolo di risarcimento del danno. In via istruttoria: a) Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del Dott. sui CP_1 seguenti capitoli di prova dal n. 1) al n. 11): 1. “Vero che il Sig. – legale rappresentante della – Pt_2 Parte_1
Le conferiva incarico, a far data dal 1998, in relazione alla tenuta della contabilità e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali e di tutti gli adempimenti fiscali periodici relativi alla società?”; 2. “vero che, tra le altre attività, Lei si occupava anche della redazione dei bilanci della
”; Parte_1
3. “vero che nell'anzidetta attività di redazione dei bilanci, gli immobili di proprietà della – meglio identificati in atti cfr. doc. 4 – venivano da Lei indicati come Parte_1
c.d. “immobili merce” vale a dire destinati alla vendita e non condotti in locazione?”;
4. “vero che i requisiti per accedere al beneficio di esenzione dal pagamento dell'Imu, ai sensi della normativa al tempo vigente, erano i seguenti: che l'immobile fosse destinato alla vendita, che i lavori fossero terminati, che fosse assente un contratto di locazione?”;
5. “vero che in relazione ai sopra detti immobili, possedeva, al Parte_1 tempo, i requisiti per godere del beneficio di esenzione dal pagamento dell'Imu, come al punto che precede?”;
6. “vero che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale era – oltre ai requisiti di cui ai punti che precedono – la presentazione di apposita dichiarazione al pagina 2 di 15 Comune di competenza attestante il possesso dei requisiti con identificazione catastale degli immobili cui il beneficio si applica?”; 7. “vero che Lei ometteva di informare il Sig. del fatto che la società possedeva Pt_2
i requisiti per godere del beneficio di esenzione dal pagamento dell'Imu?”;
8. “vero che Lei ometteva di informare il della necessità di presentare la Pt_2 dichiarazione di cui al punto 5) per godere del beneficio di esenzione?”;
9. “vero che Lei ometteva di presentare la dichiarazione di cui al punto 5)?”;
10. “vero che – in relazione alle annualità 2015, 2016, 2017, 2020 e 2021 – Lei effettuava il pagamento dell'Imu per in alcuni casi parziale, Parte_1 utilizzando in compensazione il credito d'imposta maturato dalla società?” (si rammostri al convenuto docc. 14 – 17);
11. “vero che Lei si occupava per conto di di comunicare al Parte_1
Comune di Casatenovo lo stato dei lavori di costruzione degli immobili, la vendita degli stessi e comunicazione delle rimanenze, da ultimo con missiva del novembre 2021?” (si rammostri al convenuto doc. 18). b) si chiede l'ammissione della prova testimoniale della Sig.ra Testimone_1 domiciliata presso il Comune di Casatenovo sui seguenti capitoli di prova, dal n. 12) al n. 24):
12. “vero che Lei lavora presso l'Ufficio Tributi del Comune di Casatenovo?”;
13. “vero che nel mese di dicembre 2021, il Sig. – legale rappresentante della Pt_2
- si recava presso il Suo ufficio chiedendo chiarimenti in merito Parte_1 alla situazione di cui al pagamento dell'Imu da parte della società?”;
14. “vero che Lei informava il della sussistenza di un beneficio fiscale di Pt_2 esenzione dal pagamento dell'Imu cui la società avrebbe potuto accedere in relazione agli immobili meglio identificati in atti, trattandosi di “immobili merce”?;
15. “vero che Lei informava il che in relazione alla posizione della Pt_2 [...] era stata omessa la presentazione della dichiarazione necessaria per Parte_1 usufruire del beneficio di esenzione?”;
16. “vero che Lei informava il che risultava ormai impossibile accedere al Pt_2 beneficio anzidetto, in difetto di presentazione della relativa dichiarazione nei termini di legge?”;
17. “vero che era la prima volta che il si recava presso il Suo ufficio per Pt_2 discutere dell'argomento?”;
18. “vero che Lei consegnava al un prospetto del dovuto e del versato da parte Pt_2 di a titolo di Imu per gli anni in discorso? (si rammostrino al teste Parte_1
i docc. 6 – 13); 19. “vero che tale prospetto riproduce fedelmente la situazione debitoria attuale della società nei confronti del Comune di Casatenovo?”;
pagina 3 di 15 20. “vero che la somma dovuta da al Comune di Casatenovo a Parte_1 saldo dell'Imu ancora dovuta è pari ad € 39.959,00, come riportato nel prospetto elaborato dal Comune di Casatenovo? (si rammostrino al teste i docc. 6 – 13);
21. “vero che quanto alle annualità 2020/2021 il Comune di Casatenovo richiedeva il versamento dell'Imu?”;
22. “vero che il versamento dell'Imu da parte della per le Parte_1 annualità 2015, 2016, 2017, 2020 e 2021 era avvenuto tramite compensazione del credito d'imposta vantato dalla società?”;
23. “vero che la somma complessiva versata a titolo di Imu da parte della per Parte_1 gli anni in discorso ammonta ad € 35.317,00, come riportato nel prospetto elaborato dal Comune di Casatenovo?” (si rammostrino al teste i docc. 6 – 13).
24. “vero che era il Dott. ad occuparsi – per conto della CP_1 [...]
– di comunicare al Comune di Casatenovo lo stato avanzamento lavori degli Parte_1 immobili di proprietà della società, vendita degli stessi e rimanenze?” (si rammostri al teste il doc. 18). Con vittoria di spese, diritti e onorari. Tutti con distrazione.”
CONVENUTO:
“Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta, così giudicare, In via principale:
− rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata:
− per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente una qualche responsabilità del Dott. dichiarare la Compagnia Assicurativa “ CP_1 Controparte_2
, tenuta a manlevare lo stesso da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante
[...] dal presente giudizio e, conseguentemente, obbligata a versare all'attore qualsiasi somma fosse tenuto a corrispondere a controparte. In via riconvenzionale:
− condannare la al pagamento dell'importo di € 10.713,65 Parte_1 relativo al saldo dei compensi ancora dovuti per l'attività espletata sino alla data di rimessione del mandato. In via istruttoria:
−
pagina 4 di 15 si reitera l'istanza di interpello del dott. legale rappresentante della Pt_2 [...]
sul seguente capitolo: “Vero che il signor telefonava al dott. Parte_1 Pt_2 nel pomeriggio del 5 novembre 2021 chiedendo di inoltrare al Comune di CP_1
Casatenovo la documentazione dalla quale risultava che l'iscrizione contabile e bilancistica delle palazzine transitava tra le rimanenze, al fine di richiedere lo stralcio della pratica IMU presso il Comune di Casatenovo?” richiesto a prova contraria nella memoria n.
3. In ogni caso
− con vittoria di spese e compensi di lite.”
ER MA
“ Voglia il Giudice Unico designato: nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dal dott. nei Parte_3 confronti di , previo rigetto delle domande svolte nei suoi Controparte_2 confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità imputabili al dott. in relazione ai fatti dedotti nel CP_1 presente giudizio. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei confronti di , CP_1 Controparte_2 statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione, compresi il limite del secondo rischio, franchigie e massimali. Spese e compensi professionali rifusi.”
pagina 5 di 15
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il commercialista chiedendone la CP_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa dell'inadempimento professionale di quest'ultimo, relativo alla gestione della contabilità della società, con particolare riferimento agli adempimenti relativi all'IMU.
A sostegno delle domande proposte, parte attrice ha dedotto:
- che da circa vent'anni il dott. cura la contabilità e gli CP_1
adempimenti fiscali della Parte_1
- che il 28.10.2021 riceveva la notifica di Parte_1
un'ingiunzione di pagamento per l'importo di € 14.941,38 a titolo di IMU non versata per l'anno 2014 (oltre a relativa sanzione per omesso versamento e spese di notifica), in relazione alle villette edificate dalla società nel Comune di
Casatenovo;
- che, a seguito di alcune verifiche presso l'Ufficio Tributi del Comune di
Casatenovo, emergeva che il dott. non aveva mai presentato CP_1
dichiarazione di esenzione dal versamento dell'IMU, oltre che alcuni versamenti parziali IMU per le annualità 2015 al 2021 per una somma complessiva di €
35.317,00;
- che si tratta di imposte che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la società avrebbe potuto non versare, in virtù del beneficio di esenzione di cui avrebbe potuto godere a fronte di specifica e tempestiva dichiarazione, trattandosi di merci destinate alla vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, come riformato dall'art. 2, comma 2, del pagina 6 di 15 D.L. 31 agosto 2013 e successive modifiche;
- che a fronte del parziale pagamento dell'IMU per le annualità 2015 –
2021 risultano altresì dovuti da i relativi importi a saldo, Parte_1
per una somma complessiva di € 39.959,00, oltre interessi e sanzioni.
2. Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1
contestandone la fondatezza, e chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia Assicurativa ” per Controparte_2 essere da questa manlevato in caso di condanna.
In via subordinata riconvenzionale, il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice al versamento della somma di € 10.713,65 relativa al saldo dei compensi ancora dovuti per l'attività espletata sino alla data di rimessione del mandato.
In particolare, il convenuto ha dedotto:
- di aver assistito la dal 1998 al 20.1.2022, data della Parte_1
revoca del mandato;
- che non ha mai assunto l'impegno di occuparsi della dichiarazione IMU e, nello specifico, della dichiarazione di esenzione, avendo assunto solo l'incarico di provvedere alla redazione del bilancio e delle dichiarazioni dei redditi, come dimostrerebbe la revoca del mandato inviatagli dalla con Parte_1
l'intimazione di restituire i documenti, senza alcun riferimento inerente alla documentazione IMU;
- che la pretesa risarcitoria risulta arbitraria e in nessun modo provata alla luce del fatto che i prospetti IMU prodotti dalla controparte risultano errati e incompleti.
3. Si è costituita la terza chiamata che, associandosi a Controparte_2
tutte le argomentazioni difensive svolte dal dott. chiede il rigetto CP_1
pagina 7 di 15 delle domande dell'attrice, nonché, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia, di condannare
[...]
nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di CP_2
assicurazione, compresi il limite del secondo rischio, franchigie e massimali.
4. La causa, all'esito dell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto,
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Il thema decidendum verte sull'inadempimento del dott. alle CP_1
obbligazioni da lui assunte con il conferimento del mandato professionale e sulla sussistenza del conseguente diritto al risarcimento del danno patito dall'attrice.
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda, pare opportuno ribadire che la responsabilità professionale del commercialista è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente.
Si tratta, infatti, di una responsabilità da inadempimento contrattuale che trova la sua fonte nell'incarico conferito e alla quale si applicano gli ormai consolidati principi generali enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 30.10.2001, n.
13533 in tema di allegazione e onere della prova.
In particolare, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso al creditore istante sarà sufficiente “la mera pagina 8 di 15 allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (v. Cass. ss.uu. n. 13533/2001).
Con particolare riferimento alla materia della responsabilità professionale del commercialista, il cliente che lamenti un danno per inesatto adempimento del mandato professionale deve provare, oltre al conferimento dell'incarico, il danno patito, l'inadeguata prestazione professionale resa, secondo il canone di diligenza di cui all' art. 1176, secondo comma c.c., e il nesso causale tra detto negligente comportamento e il danno lamentato.
Appare quindi evidente che il presupposto per far valere la responsabilità professionale per inadempimento è che sia stato conferito un mandato professionale.
Si tratta di un presupposto imprescindibile che, nel caso concreto, viene contestato dal convenuto, proprio in relazione alle prestazioni professionali per le quali agisce la Parte_1
In citazione, l'attrice sostiene che il dott. aveva ricevuto l'incarico di CP_1
curare la contabilità e gli adempimenti fiscali della Parte_1
Il convenuto sostiene tuttavia che tale incarico non ricomprendeva gli adempimenti relativi all'IMU.
In assenza di un mandato scritto, l'accertamento di tale circostanza deve necessariamente muovere dall'analisi della documentazione in atti, relativa ai rapporti tra le parti e alla natura della documentazione predisposta dal convenuto, per desumerne l'ambito delle prestazioni dovute dal commercialista, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la
[...]
e Parte_1 CP_1 pagina 9 di 15 6. All'esito dell'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che l'attrice non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
In particolare, l'attrice sostiene che l'incarico di gestire la contabilità della società comprende anche gli adempimenti relativi all'IMU.
Tuttavia, tale circostanza non è suffragata da riscontri documentali.
Difatti, come si è detto, non vi è traccia documentale del conferimento espresso di tale incarico e, nella revoca inviata al professionista in data 20.1.2022 (doc.4 di parte convenuta), l'attrice menziona esclusivamente l'incarico relativo “alle gestioni della contabilità” e chiede la restituzione della documentazione contabile e fiscale relativa alla società “al fine di inviare l'Unico 2021 dei redditi 2020 e anche il modello IRAP sempre riferito all'anno 2020, non ancora presentati dal vostro Studio”.
A supporto dell'esistenza dell'incarico professionale relativo alle dichiarazioni
IMU, l'attrice ha richiesto di ammettere l'interrogatorio formale del convenuto il quale, tuttavia, nulla ha ammesso, ribadendo che gli adempimenti contestati non rientravano nel suo incarico professionale.
Anche i docc. 14 - 17 prodotti dall'attrice in terza memoria aventi ad oggetto modelli F24 (con IMU compensata) risultano del tutto irrilevanti ai fini qui considerati.
In primo luogo, in quanto, sebbene venga indicato il codice fiscale del dott. come intermediario che ha effettuato l'invio telematico, non risulta CP_1
alcuna indicazione che consenta di individuare il contribuente a cui si riferiscono, ovvero l'intestatario del cassetto fiscale da cui sono stati estratti. In secondo luogo, in quanto fanno riferimento esclusivamente alle annualità 2015,
2016, 2020 e 2021, mentre nessun F24 viene prodotto per gli anni 2014, 2017,
2018 e 2019. Va comunque precisato che, se anche tale documentazione fosse corroborata dall'indicazione del contribuente intestatario, la stessa potrebbe pagina 10 di 15 costituire, tutt'al più, un mero indizio che, senza ulteriori prove (es. lettera d'incarico, e-mail, calcoli, comunicazioni), non consente di ritenere in maniera certa e univoca che l'incarico includesse anche la domanda di esenzione IMU.
Anche se non si può tener conto della e-mail del 21.5.2019, allegata quale doc.4, dal convenuto alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n.2
(nella quale rivolgendosi al legale rappresentante della San OL CP_1
Costruzioni OR Minelle, chiede: “Ciao OR, ti occupi tu dell'IMU e della TASI di San OL e tua, giusto?”) in quanto l'attrice ha contestato di averla ricevuta, sarebbe spettato comunque a quest'ultima fornire la prova del conferimento dell'incarico.
Tuttavia, nessuna prova è stata fornita da parte attrice.
Per completezza, va detto che non è stata fornita prova neppure della sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito di beneficiare dell'esenzione: la
[...]
non ha precisato, né documentalmente provato, quali siano gli Parte_1
immobili interessati dall'esenzione, né i relativi dati catastali, né la sussistenza degli eventuali requisiti per l'esenzione IMU per tutti gli anni oggetto del giudizio (dal 2014-2021).
Ne deriva che i sopra richiamati principi di solidarietà sociale e collaborazione che comunque permeano e delineano l'area delle obbligazioni esigibili da ciascuna delle parti contraenti, trovano specifica applicazione nella fattispecie in esame dove è costante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle
Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio
pagina 11 di 15 inadempimento” (Sez. 5 - , Sentenza n. 21560 del 31/07/2024).
Nel caso di specie, non ci si trova di fronte a un privato cittadino, estraneo alla normativa in esame, quanto piuttosto a una società di costruzioni, preposta proprio, per stessa ammissione dell'attrice, alla costruzione e rivendita dei beni.
Ne consegue che è logicamente lecito attendersi che l'impresa che operi nel settore abbia quanto meno la possibilità di conoscere la normativa amministrativa e fiscale che regolamenta l'andamento delle operazioni a cui per espressa previsione statutaria è preposta l'attività prevalente se non addirittura esclusiva della società in questione.
Logico corollario di quanto sin qui affermato è che l'affidamento di un incarico di assistenza fiscale conferito al convenuto non può in alcun modo esimere la stessa società costruttrice dalla verifica degli adempimenti fiscali necessari per poter beneficiare delle agevolazioni normativamente previste.
Tale considerazione è tanto più evidente se si considera che la stessa previsione normativa imputa allo stesso soggetto passivo l'onere di presentare la suddetta dichiarazione di esonero.
Essendo pertanto esigibile dalla stessa società costruttrice un onere di vigilanza e controllo e non essendo stato allegato alcun comportamento fraudolento a carico del convenuto, viene logicamente esclusa qualsivoglia responsabilità a carico del convenuto.
Tutti gli elementi di prova sopra evidenziati, rendono evidente la sussistenza di un comportamento del dott. conforme ai principi di buona fede e CP_1
diligenza nell'adempimento delle obbligazioni pattuite che, sulla scorta dei principi sopra enunciati, avrebbe imposto, un comportamento parimente diligente ad opera della società attrice.
E invero, nell'ottica di valorizzare il comportamento complessivo di entrambe le parti contraenti al fine di valutare l'esistenza in concreto di un inadempimento in pagina 12 di 15 capo a una di esse, si evidenzia che l'attrice non ha orientato la propria condotta ai precetti generali sopra richiamati nell'ambito di una prospettiva collaborativa sicuramente esigibile.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata.
7. Il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro 10.531,75, come da “fattura pro forma” del 18 gennaio 2022 (doc. 3 convenuto).
La ha contestato la pretesa creditoria del convenuto in Parte_1
quanto “la parcella ha valore di prova privilegiata ai soli fini della pronuncia dell'ingiunzione di pagamento, ma non anche nel giudizio che si instaura con
l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come - evidentemente - nei giudizi a cognizione ordinaria” (Cass. civ. n. 736 /2000 e anche Cass. civ. 14556/2024).
Ciò posto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve ritenersi infondata e va quindi rigettata.
La Corte di Cassazione ha stabilito il principio che “la parcella corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste;
al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia pagina 13 di 15 carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico;
Cass. 25.6.2003, n. 10150” (Cass. 28744 del 2020, cfr. Cass.
11.1.2016, n. 230; Cass. 15.2.2010, n. 3463; Cass. 30.7.2004, n. 14556).
Nel caso di specie, non solo la parcella non è corredata dal parere dell'Ordine professionale di appartenenza, ma non vi è neppure prova che il dott. CP_1
abbia comunicato tale documento alla società attrice. Del resto, il convenuto, a fronte di specifica contestazione, non ha fornito le prove necessarie a fondare la propria pretesa creditoria, e il fatto che sono stati versati degli acconti non ha un significato di per sé univoco e non dimostra il riconoscimento da parte dell'attrice che le somme indicate sono dovute nel loro importo complessivo.
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale.
8. Resta altresì assorbita, in considerazione della reiezione della domanda risarcitoria dispiegata dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata.
9. Stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio vanno compensate tra la parte attrice e la parte convenuta.
Per il principio della soccombenza, l'attrice dovrà rifondere alla terza chiamata le spese di lite, avendo dato causa alla sua chiamata in garanzia. Tali spese si liquidano come da dispositivo, conformemente ai parametri medi fissati dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta tutte le domande svolte dalla Parte_1
pagina 14 di 15 b) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
c) compensa le spese di lite tra l'attrice e il convenuto;
d) condanna la parte attrice a rifondere alla terza chiamata le spese Controparte_2
di lite, liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Milano, 18.10.2025
Il giudice
NN BE
pagina 15 di 15