TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39637, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1
presente giudizio dall'Avv. Raul Carosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Roma, in via Quintilio Varo n.112; parte attrice contro
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n.12; parte convenuta
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo intervenuto
e nei confronti di
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
1 2
FATTO
premetteva di essere nipote ed erede dei sig.ri e Parte_1 Persona_1
. Parte attrice narrava, altresì, che era stato arrestato il Parte_2 Persona_1
21.04.1944, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz il 26.06.1944 ed era morto il 06.03.1945 a Flossenburg;
era stato arrestato il 21.02.1944, Parte_2
instradato per Auschwitz il 05.04.1944 e deceduto in data 10.11.1944.
L'attore agiva per il risarcimento dei danni subiti dagli zii, e Persona_1 [...]
, in conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità posti in essere Pt_2
dai Nazisti, nonché per il danno da perdita parentale da lui stesso patito. A riprova dei fatti narrati, il Sig. allegava la seguente documentazione: il Pt_1
provvedimento di riconoscimento della pensione di guerra, la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, il “Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-
1945” di , la pubblicazione “Ricerca della Fondazione Centro di Persona_2 documentazione ebraica contemporanea”, il “Il libro della Shoah italiana” di nonché i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma. In Persona_3
conclusione, parte attrice chiedeva di dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma e la responsabilità delle convenute per il danno materiale e morale subito personalmente e dai de cuius a causa della persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio e, per l'effetto, condannare le convenute ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a
€200.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In data 12.12.2023, parte attrice depositava memoria ex art.183, comma VI c.p.c. nella quale chiedeva l'emissione di un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dell'estratto di nascita, del certificato di morte dei familiari deportati e del certificato storico di stato di famiglia e della famiglia anagrafica al fine di dimostrare la parentela dell'attore con , CP_4 CP_5 Pt_1
e . Ai fini della ricerca della prova, parte attrice
[...] CP_6 CP_7
chiedeva contestualmente e/o in alternativa, la richiesta di informazioni alla
2 3
Pubblica Amministrazione (nel caso specifico, il Comune di Roma) competente sui medesimi punti sopra indicati, ai sensi dell'art.213 c.p.c. In subordine, il Sig.
chiedeva l'escussione della testimonianza della sig.ra Parte_1 Tes_1 sul seguente capitolo di prova: “Vero che accompagnava il sig.
[...] Pt_1
presso gli uffici anagrafici preposti del Comune di Roma e che
[...]
l'impiegato addetto riferiva di non poter ricercare certificati anagrafici così vecchi poiché non meccanizzati e siti in archivi di difficile reperimento”.
In data 4.09.2024, si costituivano in giudizio la Controparte_2
e il i quali eccepivano, in via
[...] Controparte_3
preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Le parti convenute contestavano la quantificazione del danno operata
[...]
dalla parte attrice ed eccepivano il difetto di prova circa la qualità di erede.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dall'attore a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che avrebbe potuto ottenere se non fosse incorso nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quanto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge
10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
Infine, le parti convenute chiedevano la riunione della causa a quella iscritta al n.r.g. 39648/22 (Giudice Dott. Tanferna) anch'essa pendente tra le medesime parti.
In conclusione, l'Avvocatura chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito de quo in data
[...]
antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) rigettare nel merito le Controparte_2
domande, in quanto infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede dell'attore rispetto ai propri zii nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in subordine, procedere alla quantificazione delle poste di
3 4
danno risarcibili secondo quanto esposto nella comparsa;
d) in via ancora più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
All'udienza del 16.09.2024, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
il difensore della parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione;
l'Avvocatura dello Stato precisava le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta. I difensori chiedevano che la causa fosse decisa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di dirimere la presente controversia, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel
2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione,
4 5
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, dunque, il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione sugli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
5 6
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di jus congens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass.,
n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della
6 7
irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11 della Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).
Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto
(cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Peraltro, si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo e, dunque, imprescrittibili anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli: “I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili”. A tale riguardo, la Cassazione nella sentenza n. 11047 del 07/02/2013 ha affermato che: “il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti”. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n.
251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo (cfr. Cass. Pen. n. 2856 del 1967; n.341 del 1969; n.41964 del 2009).
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei nazisti commessi in
7 8
danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nella sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando il discorso della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post- bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Il Sig. ha agito in giudizio, iure hereditatis, per il risarcimento dei Parte_1 danni patiti dagli zii, e , in seguito alla loro Persona_1 Parte_2
deportazione e uccisione e, iure proprio, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita parentale da lui stesso subita. In particolare, era stato arrestato il 21.04.1944, deportato nel campo di Persona_1
sterminio di Auschwitz il 26.06.1944 ed era morto il 06.03.1945 a Flossenburg;
era stato arrestato il 21.02.1944, instradato per Auschwitz il Parte_2
05.04.1944 dal Campo di raccolta di Fossoli ed era deceduto in data 10.11.1944.
Parte attrice afferma di essere il nipote di e e di agire Persona_1 Parte_2
in qualità di loro erede. Al fine di provare la sua qualità di erede, il Sig. Pt_1
allega la seguente documentazione:
[...]
1) atto di nascita di dal quale risulta che egli è figlio di Parte_1 Per_4
[...]
2) atto di nascita di dal quale risulta che quest'ultima è figlia di Per_4
ed Per_5 Persona_6
3) atto di nascita di dal quale risulta che egli è figlio di ed Parte_2 Per_5
Persona_6
4) certificato di morte di;
Parte_2
5) atto di nascita di dal quale risulta che egli è figlio di ed Persona_1 Per_5
Persona_6
8 9
6) certificato di morte di Persona_1
7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale l'attore afferma di essere nipote ed erede di
; Parte_2
8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale l'attore afferma di essere nipote ed erede di
Persona_1
D) Il difetto di prova circa la legittimazione attiva dell'attore.
Il Sig. dichiara di essere nipote ed erede legittimo di Parte_1 Persona_1
e e agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento iure Parte_2
hereditatis per i danni non patrimoniali patiti da costoro, quando ancora erano in vita, a causa della loro deportazione e uccisione. Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì come erede, in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo a soggetti diversi, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno, la parte avrebbe dovuto dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), preliminarmente di essere subentrata in quanto erede nella posizione degli originari titolari del diritto azionato.
Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art.2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI,
10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha fornito la prova dei decessi di e , Persona_1 Parte_2
allegando i rispettivi certificati di morte, nonché del legame di parentela (zio-
9 10
nipote) intercorrente tra lo stesso e le vittime dei crimini contro l'umanità di cui è causa. In particolare, l'attore ha fornito la prova di essere figlio di la Per_4
quale a sua volta era sorella di e . Persona_1 Parte_2
Tuttavia, al fine di rivendicare un diritto iure hereditatis, occorre provare, altresì, la qualità di erede. A tale riguardo, l'attore si limita ad allegare unicamente due autocertificazioni emesse ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 nelle quali afferma che tanto quanto non hanno Persona_1 Parte_2
lasciato testamento e che gli unici eredi legittimi sono quelli riportati nell'autodichiarazione, i quali hanno capacità giuridica di agire e succedere e non sono incorsi in cause di indegnità. Tra gli eredi elencati nelle predette autodichiarazioni figurano, oltre all'attore stesso, anche i figli degli altri fratelli delle vittime: , , e Persona_7 Per_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
(tutti nipoti ex frate degli stessi).
[...]
Come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta autodichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018,
n.11276; Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede in capo a . Infine, si osserva che ai fini della Parte_1
prova di tale qualità non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di
Roma, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti da e in seguito Persona_1 Parte_2
alla loro deportazione e uccisione ad opera dei Nazisti. Sempre sul tema
10 11
l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, della terza sezione civile della Corte di
Cassazione, ha stabilito che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (ex multis,
Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
Proprio per tali ragioni, non sono stati acquisiti d'ufficio ex art.210 c.c. l'estratto di nascita, il certificato di morte dei familiari deportati e il certificato storico di stato di famiglia e della famiglia anagrafica, così come era stato richiesto da parte attrice. Invero, il presupposto essenziale del suddetto ordine di esibizione è rappresentato dalla rilevanza probatoria dei documenti richiesti ai fini della risoluzione della controversia. Tale requisito non ricorre nel caso di specie in quanto gli stessi avrebbero potuto provare unicamente il rapporto di parentela dell'attore con i sigg.ri , , e CP_4 CP_5 Parte_1 CP_6
, ma non la sua qualità di erede la quale risulta affermata unicamente CP_7
nelle succitate autodichiarazioni non aventi, come detto, alcun valore probatorio specifico.
Dalla qualità di parente, invero, non discende automaticamente la qualità di erede, soprattutto nel caso in cui non si tratti di soggetto successibile ex lege come il figlio, bensì di un nipote nei confronti dello zio. La qualità di erede si acquista unicamente attraverso l'accettazione dell'eredità che deve avvenire nel termine di
10 anni dalla morte del de cuius.
A ciò si aggiunge che l'attore ha agito, iure hereditatis, per l'intero danno patito dagli zii, senza dimostrare né la propria qualità di erede né di essere l'unico successore, affermando piuttosto nelle già menzionate autodichiarazioni la presenza di altri coeredi rimasti estranei al presente giudizio.
In conclusione, posto che nel caso in esame l'attore non ha provato la asserita qualità di erede né di né di , questo giudice rileva il Persona_1 Parte_2
difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per i
11 12
danni subiti dagli zii dell'attore in conseguenza dei crimini contro l'umanità commessi nei loro confronti dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
E) Il danno da perdita parentale.
In secondo luogo, occorre esaminare la pretesa relativa al risarcimento del danno subito iure proprio dall'attore in seguito alla perdita parentale degli zii, Per_1
e .
[...] Parte_2
In particolare, per quanto riguarda i nipoti, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale. Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria.
Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà. In particolare, si riporta quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento al danno da perdita parentale conseguente alla morte dello zio: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020,
n.5452).
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio da per la morte Parte_1 degli zii. Invero, sebbene l'attore fosse in vita nel momento in cui e Persona_1
sono venuti a mancare, questi ultimi sono morti rispettivamente il Parte_2
12 13
6.03.1945 e il 25.01.1945, quando l'attore aveva soltanto due anni, essendo nato – come risulta dal certificato di nascita allegato - il 13.09.1943. A ciò si aggiunge che il danno si presume tanto maggiore quanto più costante e assidua sia stata la frequentazione tra vittima e superstiti. Nel caso di specie, la morte precoce delle vittime quando il nipote aveva solo pochi anni di età ha impedito l'istaurarsi di una relazione tale da determinare un effettivo e costante sostegno morale la cui perdita possa essere considerata idonea a determinare uno stravolgimento della vita dello stesso, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Da tali considerazioni discende che non risulta provata l'esistenza di un danno risarcibile iure proprio in favore dell'attore per la perdita parentale derivante dalla morte degli zii. Dunque, anche la domanda di risarcimento avanzata iure proprio da per la perdita parentale è rigettata. Parte_1
F) Sull'eccezione di connessione ex art.40 c.p.c.
Avuto riguardo, infine, alla richiesta – avanzata dall'Avvocatura dello Stato - di riunione del presente procedimento a quello pendente presso questo Tribunale tra le medesime parti, si osserva quanto segue. Il secondo comma dell'art.40 c.p.c. prevede che: “La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata
d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente
l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse”. Nel presente giudizio, la prima udienza di comparizione era fissata per il 27.02.2023 ed era stata poi rinviata al 23.10.2023 al fine di perfezionare la notifica nei confronti della
Germania. La e il Controparte_2 Controparte_3
(terzo intervenuto) si sono costituiti in giudizio in data 4.09.2024 e,
[...]
pertanto, oltre il termine ultimo per eccepire la connessione tra cause di cui all'art.40, II comma c.p.c.
Si osserva, comunque, che le due cause in questione – sebbene pendenti tra i medesimi soggetti – hanno ad oggetto un petitum diverso in quanto quella avente n.r.g.39648/2022 attiene alla richiesta di risarcimento del danno per le persecuzioni subite in prima persona dall'odierno attore, quando era neonato, in seguito all'applicazione nei suoi confronti delle leggi razziali nonché ai tentativi
13 14
di rastrellamento operati dai Tedeschi sul territorio italiano. Pertanto, l'istanza di riunione del presente procedimento a quello avente n.r.g.39648/2022 è rigettata.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede nonché alla oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno da lui proposta iure hereditatis;
b) rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore iure proprio;
c) spese di lite compensate.
Roma, 5.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39637, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1
presente giudizio dall'Avv. Raul Carosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Roma, in via Quintilio Varo n.112; parte attrice contro
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n.12; parte convenuta
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo intervenuto
e nei confronti di
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
1 2
FATTO
premetteva di essere nipote ed erede dei sig.ri e Parte_1 Persona_1
. Parte attrice narrava, altresì, che era stato arrestato il Parte_2 Persona_1
21.04.1944, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz il 26.06.1944 ed era morto il 06.03.1945 a Flossenburg;
era stato arrestato il 21.02.1944, Parte_2
instradato per Auschwitz il 05.04.1944 e deceduto in data 10.11.1944.
L'attore agiva per il risarcimento dei danni subiti dagli zii, e Persona_1 [...]
, in conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità posti in essere Pt_2
dai Nazisti, nonché per il danno da perdita parentale da lui stesso patito. A riprova dei fatti narrati, il Sig. allegava la seguente documentazione: il Pt_1
provvedimento di riconoscimento della pensione di guerra, la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, il “Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-
1945” di , la pubblicazione “Ricerca della Fondazione Centro di Persona_2 documentazione ebraica contemporanea”, il “Il libro della Shoah italiana” di nonché i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma. In Persona_3
conclusione, parte attrice chiedeva di dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma e la responsabilità delle convenute per il danno materiale e morale subito personalmente e dai de cuius a causa della persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio e, per l'effetto, condannare le convenute ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a
€200.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In data 12.12.2023, parte attrice depositava memoria ex art.183, comma VI c.p.c. nella quale chiedeva l'emissione di un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dell'estratto di nascita, del certificato di morte dei familiari deportati e del certificato storico di stato di famiglia e della famiglia anagrafica al fine di dimostrare la parentela dell'attore con , CP_4 CP_5 Pt_1
e . Ai fini della ricerca della prova, parte attrice
[...] CP_6 CP_7
chiedeva contestualmente e/o in alternativa, la richiesta di informazioni alla
2 3
Pubblica Amministrazione (nel caso specifico, il Comune di Roma) competente sui medesimi punti sopra indicati, ai sensi dell'art.213 c.p.c. In subordine, il Sig.
chiedeva l'escussione della testimonianza della sig.ra Parte_1 Tes_1 sul seguente capitolo di prova: “Vero che accompagnava il sig.
[...] Pt_1
presso gli uffici anagrafici preposti del Comune di Roma e che
[...]
l'impiegato addetto riferiva di non poter ricercare certificati anagrafici così vecchi poiché non meccanizzati e siti in archivi di difficile reperimento”.
In data 4.09.2024, si costituivano in giudizio la Controparte_2
e il i quali eccepivano, in via
[...] Controparte_3
preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Le parti convenute contestavano la quantificazione del danno operata
[...]
dalla parte attrice ed eccepivano il difetto di prova circa la qualità di erede.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dall'attore a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che avrebbe potuto ottenere se non fosse incorso nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quanto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge
10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
Infine, le parti convenute chiedevano la riunione della causa a quella iscritta al n.r.g. 39648/22 (Giudice Dott. Tanferna) anch'essa pendente tra le medesime parti.
In conclusione, l'Avvocatura chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito de quo in data
[...]
antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) rigettare nel merito le Controparte_2
domande, in quanto infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede dell'attore rispetto ai propri zii nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in subordine, procedere alla quantificazione delle poste di
3 4
danno risarcibili secondo quanto esposto nella comparsa;
d) in via ancora più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
All'udienza del 16.09.2024, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
il difensore della parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione;
l'Avvocatura dello Stato precisava le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta. I difensori chiedevano che la causa fosse decisa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di dirimere la presente controversia, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel
2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione,
4 5
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, dunque, il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione sugli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
5 6
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di jus congens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass.,
n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della
6 7
irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11 della Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).
Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto
(cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Peraltro, si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo e, dunque, imprescrittibili anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli: “I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili”. A tale riguardo, la Cassazione nella sentenza n. 11047 del 07/02/2013 ha affermato che: “il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti”. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n.
251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo (cfr. Cass. Pen. n. 2856 del 1967; n.341 del 1969; n.41964 del 2009).
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei nazisti commessi in
7 8
danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nella sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando il discorso della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post- bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Il Sig. ha agito in giudizio, iure hereditatis, per il risarcimento dei Parte_1 danni patiti dagli zii, e , in seguito alla loro Persona_1 Parte_2
deportazione e uccisione e, iure proprio, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita parentale da lui stesso subita. In particolare, era stato arrestato il 21.04.1944, deportato nel campo di Persona_1
sterminio di Auschwitz il 26.06.1944 ed era morto il 06.03.1945 a Flossenburg;
era stato arrestato il 21.02.1944, instradato per Auschwitz il Parte_2
05.04.1944 dal Campo di raccolta di Fossoli ed era deceduto in data 10.11.1944.
Parte attrice afferma di essere il nipote di e e di agire Persona_1 Parte_2
in qualità di loro erede. Al fine di provare la sua qualità di erede, il Sig. Pt_1
allega la seguente documentazione:
[...]
1) atto di nascita di dal quale risulta che egli è figlio di Parte_1 Per_4
[...]
2) atto di nascita di dal quale risulta che quest'ultima è figlia di Per_4
ed Per_5 Persona_6
3) atto di nascita di dal quale risulta che egli è figlio di ed Parte_2 Per_5
Persona_6
4) certificato di morte di;
Parte_2
5) atto di nascita di dal quale risulta che egli è figlio di ed Persona_1 Per_5
Persona_6
8 9
6) certificato di morte di Persona_1
7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale l'attore afferma di essere nipote ed erede di
; Parte_2
8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale l'attore afferma di essere nipote ed erede di
Persona_1
D) Il difetto di prova circa la legittimazione attiva dell'attore.
Il Sig. dichiara di essere nipote ed erede legittimo di Parte_1 Persona_1
e e agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento iure Parte_2
hereditatis per i danni non patrimoniali patiti da costoro, quando ancora erano in vita, a causa della loro deportazione e uccisione. Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì come erede, in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo a soggetti diversi, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno, la parte avrebbe dovuto dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), preliminarmente di essere subentrata in quanto erede nella posizione degli originari titolari del diritto azionato.
Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art.2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI,
10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha fornito la prova dei decessi di e , Persona_1 Parte_2
allegando i rispettivi certificati di morte, nonché del legame di parentela (zio-
9 10
nipote) intercorrente tra lo stesso e le vittime dei crimini contro l'umanità di cui è causa. In particolare, l'attore ha fornito la prova di essere figlio di la Per_4
quale a sua volta era sorella di e . Persona_1 Parte_2
Tuttavia, al fine di rivendicare un diritto iure hereditatis, occorre provare, altresì, la qualità di erede. A tale riguardo, l'attore si limita ad allegare unicamente due autocertificazioni emesse ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 nelle quali afferma che tanto quanto non hanno Persona_1 Parte_2
lasciato testamento e che gli unici eredi legittimi sono quelli riportati nell'autodichiarazione, i quali hanno capacità giuridica di agire e succedere e non sono incorsi in cause di indegnità. Tra gli eredi elencati nelle predette autodichiarazioni figurano, oltre all'attore stesso, anche i figli degli altri fratelli delle vittime: , , e Persona_7 Per_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
(tutti nipoti ex frate degli stessi).
[...]
Come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta autodichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018,
n.11276; Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede in capo a . Infine, si osserva che ai fini della Parte_1
prova di tale qualità non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di
Roma, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti da e in seguito Persona_1 Parte_2
alla loro deportazione e uccisione ad opera dei Nazisti. Sempre sul tema
10 11
l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, della terza sezione civile della Corte di
Cassazione, ha stabilito che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (ex multis,
Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
Proprio per tali ragioni, non sono stati acquisiti d'ufficio ex art.210 c.c. l'estratto di nascita, il certificato di morte dei familiari deportati e il certificato storico di stato di famiglia e della famiglia anagrafica, così come era stato richiesto da parte attrice. Invero, il presupposto essenziale del suddetto ordine di esibizione è rappresentato dalla rilevanza probatoria dei documenti richiesti ai fini della risoluzione della controversia. Tale requisito non ricorre nel caso di specie in quanto gli stessi avrebbero potuto provare unicamente il rapporto di parentela dell'attore con i sigg.ri , , e CP_4 CP_5 Parte_1 CP_6
, ma non la sua qualità di erede la quale risulta affermata unicamente CP_7
nelle succitate autodichiarazioni non aventi, come detto, alcun valore probatorio specifico.
Dalla qualità di parente, invero, non discende automaticamente la qualità di erede, soprattutto nel caso in cui non si tratti di soggetto successibile ex lege come il figlio, bensì di un nipote nei confronti dello zio. La qualità di erede si acquista unicamente attraverso l'accettazione dell'eredità che deve avvenire nel termine di
10 anni dalla morte del de cuius.
A ciò si aggiunge che l'attore ha agito, iure hereditatis, per l'intero danno patito dagli zii, senza dimostrare né la propria qualità di erede né di essere l'unico successore, affermando piuttosto nelle già menzionate autodichiarazioni la presenza di altri coeredi rimasti estranei al presente giudizio.
In conclusione, posto che nel caso in esame l'attore non ha provato la asserita qualità di erede né di né di , questo giudice rileva il Persona_1 Parte_2
difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda di risarcimento proposta iure hereditatis per i
11 12
danni subiti dagli zii dell'attore in conseguenza dei crimini contro l'umanità commessi nei loro confronti dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
E) Il danno da perdita parentale.
In secondo luogo, occorre esaminare la pretesa relativa al risarcimento del danno subito iure proprio dall'attore in seguito alla perdita parentale degli zii, Per_1
e .
[...] Parte_2
In particolare, per quanto riguarda i nipoti, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale. Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria.
Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà. In particolare, si riporta quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento al danno da perdita parentale conseguente alla morte dello zio: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020,
n.5452).
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio da per la morte Parte_1 degli zii. Invero, sebbene l'attore fosse in vita nel momento in cui e Persona_1
sono venuti a mancare, questi ultimi sono morti rispettivamente il Parte_2
12 13
6.03.1945 e il 25.01.1945, quando l'attore aveva soltanto due anni, essendo nato – come risulta dal certificato di nascita allegato - il 13.09.1943. A ciò si aggiunge che il danno si presume tanto maggiore quanto più costante e assidua sia stata la frequentazione tra vittima e superstiti. Nel caso di specie, la morte precoce delle vittime quando il nipote aveva solo pochi anni di età ha impedito l'istaurarsi di una relazione tale da determinare un effettivo e costante sostegno morale la cui perdita possa essere considerata idonea a determinare uno stravolgimento della vita dello stesso, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Da tali considerazioni discende che non risulta provata l'esistenza di un danno risarcibile iure proprio in favore dell'attore per la perdita parentale derivante dalla morte degli zii. Dunque, anche la domanda di risarcimento avanzata iure proprio da per la perdita parentale è rigettata. Parte_1
F) Sull'eccezione di connessione ex art.40 c.p.c.
Avuto riguardo, infine, alla richiesta – avanzata dall'Avvocatura dello Stato - di riunione del presente procedimento a quello pendente presso questo Tribunale tra le medesime parti, si osserva quanto segue. Il secondo comma dell'art.40 c.p.c. prevede che: “La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata
d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente
l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse”. Nel presente giudizio, la prima udienza di comparizione era fissata per il 27.02.2023 ed era stata poi rinviata al 23.10.2023 al fine di perfezionare la notifica nei confronti della
Germania. La e il Controparte_2 Controparte_3
(terzo intervenuto) si sono costituiti in giudizio in data 4.09.2024 e,
[...]
pertanto, oltre il termine ultimo per eccepire la connessione tra cause di cui all'art.40, II comma c.p.c.
Si osserva, comunque, che le due cause in questione – sebbene pendenti tra i medesimi soggetti – hanno ad oggetto un petitum diverso in quanto quella avente n.r.g.39648/2022 attiene alla richiesta di risarcimento del danno per le persecuzioni subite in prima persona dall'odierno attore, quando era neonato, in seguito all'applicazione nei suoi confronti delle leggi razziali nonché ai tentativi
13 14
di rastrellamento operati dai Tedeschi sul territorio italiano. Pertanto, l'istanza di riunione del presente procedimento a quello avente n.r.g.39648/2022 è rigettata.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede nonché alla oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno da lui proposta iure hereditatis;
b) rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore iure proprio;
c) spese di lite compensate.
Roma, 5.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
14