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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 15/10/2025 al n. 2575/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Garofalo
E
nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Carlo Garofalo
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 18/02/2025, Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data
25.06.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al N. 85, Parte
II , Serie A, Anno 2009).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia il 01.09.2010, le parti hanno indicato Persona_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 18.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra in uno con tutti gli arredi;
Controparte_1
c) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese - a mezzo Parte_1 Controparte_1 bonifico bancario sulle coordinate già note o quelle diverse che saranno comunicate – un assegno di mantenimento di euro 200,00 (duecento/00) per la figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT. L'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% caduno;
d) le spese straordinarie (così come intese secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale) nell'interesse della figlia sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
e) finché il sig. avrà la residenza nella casa coniugale contribuirà nella misura del 50% Parte_1 al pagamento della Pt_2 h) Il diritto di visita e di tenere con sé i figli, anche a ragione dell'affidamento condiviso, è così regolato: - la figlia avrà la residenza nella casa coniugale in quanto il collocamento prevalente sarà presso la madre;
il padre porta tenerla con se per due week-end al mese, dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 18:00 della domenica, Durante la settimana salvo diverso accordo tra i coniugi da raggiungersi di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative ed a quelle scolastiche della minore, il padre potrà tenere con se la figlia dalle ore 18:30 alle ore 21:00 nei giorni del martedì e del giovedì;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante le ferie estive per due settimane, salvo diverso miglior accordo tra i coniugi;
- per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza. La figlia starà con il padre dal 21 al 27 dicembre mentre rimarrà con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi per gli anni successivi al primo saranno tra i coniugi invertiti e comunque salvo diverso miglior accordo tra i coniugi.
- per le feste pasquali il padre terrà con sé la figlia un anno il venerdì, il sabato e la domenica di
Pasqua e l'anno successivo il lunedì in albis ed il martedì e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi da raggiungersi di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative e o della figlia;
- la figlia trascorrerà altresì con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo. Lo stesso avverrà per la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico della figlia, entrambi i genitori presidieranno ai festeggiamenti.
l) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione o l'istruzione della prole.
m) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per
l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio.
n) I coniugi si impegnano a comportarsi in maniera tale da non ledere l'onore ed il decoro reciproco, impegnandosi a non far frequentare alla figlia gli eventuali rispettivi compagni salvo diversa volontà dell'altro coniuge.
o) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso della minore con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese di lite compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio ad Acerra il CP_1
25/06/2009 (atto n. 85, parte II, serie A, anno 2009);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente alla minore;
CP_1
- determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento della minore da porsi a carico del sig.
e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1 CP_1 annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 15/10/2025 al n. 2575/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Garofalo
E
nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Carlo Garofalo
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 18/02/2025, Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data
25.06.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al N. 85, Parte
II , Serie A, Anno 2009).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia il 01.09.2010, le parti hanno indicato Persona_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 18.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra in uno con tutti gli arredi;
Controparte_1
c) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese - a mezzo Parte_1 Controparte_1 bonifico bancario sulle coordinate già note o quelle diverse che saranno comunicate – un assegno di mantenimento di euro 200,00 (duecento/00) per la figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT. L'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% caduno;
d) le spese straordinarie (così come intese secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale) nell'interesse della figlia sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
e) finché il sig. avrà la residenza nella casa coniugale contribuirà nella misura del 50% Parte_1 al pagamento della Pt_2 h) Il diritto di visita e di tenere con sé i figli, anche a ragione dell'affidamento condiviso, è così regolato: - la figlia avrà la residenza nella casa coniugale in quanto il collocamento prevalente sarà presso la madre;
il padre porta tenerla con se per due week-end al mese, dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 18:00 della domenica, Durante la settimana salvo diverso accordo tra i coniugi da raggiungersi di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative ed a quelle scolastiche della minore, il padre potrà tenere con se la figlia dalle ore 18:30 alle ore 21:00 nei giorni del martedì e del giovedì;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante le ferie estive per due settimane, salvo diverso miglior accordo tra i coniugi;
- per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza. La figlia starà con il padre dal 21 al 27 dicembre mentre rimarrà con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi per gli anni successivi al primo saranno tra i coniugi invertiti e comunque salvo diverso miglior accordo tra i coniugi.
- per le feste pasquali il padre terrà con sé la figlia un anno il venerdì, il sabato e la domenica di
Pasqua e l'anno successivo il lunedì in albis ed il martedì e così via ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi da raggiungersi di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative e o della figlia;
- la figlia trascorrerà altresì con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo. Lo stesso avverrà per la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico della figlia, entrambi i genitori presidieranno ai festeggiamenti.
l) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione o l'istruzione della prole.
m) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per
l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio.
n) I coniugi si impegnano a comportarsi in maniera tale da non ledere l'onore ed il decoro reciproco, impegnandosi a non far frequentare alla figlia gli eventuali rispettivi compagni salvo diversa volontà dell'altro coniuge.
o) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso della minore con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese di lite compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio ad Acerra il CP_1
25/06/2009 (atto n. 85, parte II, serie A, anno 2009);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente alla minore;
CP_1
- determina in euro 200,00 il contributo al mantenimento della minore da porsi a carico del sig.
e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_1 CP_1 annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca