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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Laura Laureti Consigliere all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e della camera di consiglio in data 14 luglio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1848/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_1
Viale Olimpio 15, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tommaso Traetta 28 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gargiulo che lo rappresenta e difende come da mandato conferito su foglio separato ed allegato in calce al ricorso ( CF . ) e che dichiara C.F._1 di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo di pec: ovvero al seguente numero di fax: 081.553.52.87 Email_1
APPELLANTE
E
con Controparte_1 sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 621/2023 depositata il 31 gennaio 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.03.2022 -premesso di essere stato Parte_1 dipendente della dove era stato assunto in data 24 novembre Controparte_2
1997 a seguito della incorporazione , da parte di questa, della;
di Controparte_3 avere riscosso una serie di successi lavorativi , sino al raggiungimento, nel gennaio del 2006, della qualifica apicale di Dirigente Centrale;
di aver sottoscritto, nel mese di aprile 2015, un verbale di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del Lavoro competente al fine di 2
salvaguardare il proprio posto di lavoro di cui si prospettava la precarietà con crescenti pressioni psicologiche, giunte sino al livello di vessazioni, tanto che da essere poi costretto alle dimissioni;
di essere stato trasferito, a far data dall'aprile del 2017, presso la sede di
Pomigliano d'Arco, nel ruolo di responsabile di centro PMI;
di essere stato sostanzialmente condannato all'inattività con contestuali minacce di risoluzione del rapporto di lavoro, ritenuto eccessivamente oneroso dal datore di lavoro;
di avere ricevuto il compito di supervisionare l'attività degli addetti alla filiale di Pomigliano che tuttavia lo ignoravano;
di avere subito tali condotte sino alle dimissioni rassegnate in data 1 dicembre 2018- lamentava di essere stato costretto a sottoporsi a cure psichiatriche e ad affrontare la patologia gastrica quali conseguenze della condotta mobbizzante tenuta dalla dirigenza dell'Azienda.
Deduceva la natura professionale della malattia professionale a causa del comportamento doloso o almeno negligente del datore di lavoro con una menomazione della propria integrità fisica in percentuale superiore al 16% .
Tanto dedotto in fatto ed in diritto il ricorrente chiedeva al Tribunale di: 1) accertare e dichiarare che l'evento occorso al ricorrente e descritto in atti integra l'ipotesi di malattia professionale e per l'effetto 2) determinata la misura dell'inabilità permanente in una percentuale superiore del 16% condanni l' alla costituzione della rendita in suo favore CP_1 dalla data dell'evento -In subordine, in misura comunque superiore al 6% condanni l' CP_1 convenuto al pagamento della relativa indennità a titolo di danno biologico in favore dell'istante. Vinte le spese di lite ed attribuzione al sottoscritto procuratore.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda CP_1 di cui invocava il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli rilevata la genericità delle deduzioni difensive e la conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata, rigettava la domanda proposta dal , compensando le spese di lite. Parte_1
Con ricorso depositato il 24.07.2023 l'odierno appellante ha censurato la sentenza lamentandone l'erroneità con unico ed articolato motivo.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 10.03.2025.
Con ordinanza emessa a seguito della camera di consiglio, la Corte ha disposto il rinvio al 14.07.2025, in prosieguo di trattazione scritta, al fine di acquisire nel giusto formato la prova della notifica all' , non costituito in giudizio. CP_1
All'esito dell'acquisizione della prova della notificazione, infine, la causa è stata riservata in decisione e decisa nei termini di seguito espressi. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si rileva, infatti, che non vi è prova della natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente perché non vi è stata precisa allegazione e prova delle presunte vessazioni perpetrate dal datore di lavoro.
Appare opportuno rammentare che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento;
è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lavoro, ord. 12.05.2025 n. 12518).
A ciò si aggiunga che nei giudizi relativi al demansionamento e al mobbing, il lavoratore deve fornire specifici elementi documentali e circostanziati che attestino le mansioni svolte, il loro mutamento e la condotta vessatoria del datore di lavoro.
Nel caso in esame, in assoluta assonanza con quanto affermato dal primo giudice, la
Corte ritiene che tale prova non sia emersa documentalmente e che la prova costituenda richiesta dall'appellante non potesse essere ammessa per la natura dei capitoli formulati.
Poiché l'appellante ha censurato la mancata ammissione della prova orale appare opportuno trascrivere i capitoli di prova che avrebbero dovuto corroborare il (generico) assunto difensivo. Ebbene, dalla lettura del ricorso emerge che i capitoli erano i seguenti: - vero che il ricorrente ha dovuto sottoscrivere in corso di rapporto un verbale di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del Lavoro competente, nell'aprile del 2015, prospettatagli come unica possibilità di salvaguardare il proprio posto di lavoro messo in pericolo dalla crisi aziendale che aveva interessato la Banca
-vero che aveva subito crescenti pressioni psicologiche, giunte sino al livello di vessazioni, tanto che è stato costretto alle dimissioni, in particolare ,e cioè che a far data dall'aprile del 2017 il ricorrente era stato trasferitopresso la sede di Pomigliano d'Arco, nel ruolo di responsabile di centro PMI , senza far nulla .
-vero che era volontà del datore di lavoro tendere alla risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente , risoluzione che veniva continuamente minacciata, stante, si diceva, l'eccessivo costo del suo rapporto di lavoro e l'impossibilità di ricollocare il Dirigente Centrale Marco 4
in una posizione confacente alle sue competenze (cfr. pag. 3 del ricorso in Parte_1 appello).
Ebbene, i capitoli di prova -come ben rilevato dal primo giudice- sono completamente privi di riferimenti a situazioni precise ed a circostanze specifiche e si risolvono in una richiesta di valutazioni che non competono ai testi. Il testimone deve addurre al giudizio fatti;
deve arricchire il materiale probatorio attraverso il racconto di esperienze contestualizzate nel tempo, con l'indicazione degli autori delle condotte. Nel caso in esame, non solo le presunte condotte vessatorie sono delineate in modo generico, ma anche i soggetti dai quali sarebbero state compiute restano privi di identificazione.
Quanto al secondo aspetto dei motivi di appello, attraverso il quale l'appellante confuta quanto affermato dal giudice di prime cure circa il ruolo da esso istante svolto presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, è appena il caso di osservare che lo stesso Parte_1 ha affermato che gli era stato affidato il compito di supervisionare le attività degli addetti allo stabilimento. Ebbene, a fronte di un ruolo di responsabilità egli si è limitato a lamentare che in realtà nessuno lo consultava e tutti i dipendenti lo lasciavano inattivo. Tale deduzione non può fondare le doglianze prospettate perché è chiaro che il compito di supervisore non può che comprendere l'iniziativa di colui cui è affidato. Non può certo ipotizzarsi che il controllato si rivolga al controllore per segnalargli eventuali lacune del proprio operato: è il supervisore che deve adottare le opportune iniziative al riguardo. Ebbene, il nulla ha riferito Parte_1 circa richieste inevase o rifiuti oppostigli da specifici dipendenti, limitandosi a prospettare un generico clima di disinteresse che non può certo essere idoneo a connotare gli estremi del mobbing o dello straining.
In conclusione, le censure sollevate dall'appellante -ripetitive e generiche, ai limiti dell'inammissibilità- devono essere disattese.
L'appello deve quindi essere respinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P. Q. M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 14 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente 5
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Laura Laureti Consigliere all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e della camera di consiglio in data 14 luglio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1848/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_1
Viale Olimpio 15, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tommaso Traetta 28 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gargiulo che lo rappresenta e difende come da mandato conferito su foglio separato ed allegato in calce al ricorso ( CF . ) e che dichiara C.F._1 di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo di pec: ovvero al seguente numero di fax: 081.553.52.87 Email_1
APPELLANTE
E
con Controparte_1 sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 621/2023 depositata il 31 gennaio 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.03.2022 -premesso di essere stato Parte_1 dipendente della dove era stato assunto in data 24 novembre Controparte_2
1997 a seguito della incorporazione , da parte di questa, della;
di Controparte_3 avere riscosso una serie di successi lavorativi , sino al raggiungimento, nel gennaio del 2006, della qualifica apicale di Dirigente Centrale;
di aver sottoscritto, nel mese di aprile 2015, un verbale di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del Lavoro competente al fine di 2
salvaguardare il proprio posto di lavoro di cui si prospettava la precarietà con crescenti pressioni psicologiche, giunte sino al livello di vessazioni, tanto che da essere poi costretto alle dimissioni;
di essere stato trasferito, a far data dall'aprile del 2017, presso la sede di
Pomigliano d'Arco, nel ruolo di responsabile di centro PMI;
di essere stato sostanzialmente condannato all'inattività con contestuali minacce di risoluzione del rapporto di lavoro, ritenuto eccessivamente oneroso dal datore di lavoro;
di avere ricevuto il compito di supervisionare l'attività degli addetti alla filiale di Pomigliano che tuttavia lo ignoravano;
di avere subito tali condotte sino alle dimissioni rassegnate in data 1 dicembre 2018- lamentava di essere stato costretto a sottoporsi a cure psichiatriche e ad affrontare la patologia gastrica quali conseguenze della condotta mobbizzante tenuta dalla dirigenza dell'Azienda.
Deduceva la natura professionale della malattia professionale a causa del comportamento doloso o almeno negligente del datore di lavoro con una menomazione della propria integrità fisica in percentuale superiore al 16% .
Tanto dedotto in fatto ed in diritto il ricorrente chiedeva al Tribunale di: 1) accertare e dichiarare che l'evento occorso al ricorrente e descritto in atti integra l'ipotesi di malattia professionale e per l'effetto 2) determinata la misura dell'inabilità permanente in una percentuale superiore del 16% condanni l' alla costituzione della rendita in suo favore CP_1 dalla data dell'evento -In subordine, in misura comunque superiore al 6% condanni l' CP_1 convenuto al pagamento della relativa indennità a titolo di danno biologico in favore dell'istante. Vinte le spese di lite ed attribuzione al sottoscritto procuratore.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda CP_1 di cui invocava il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli rilevata la genericità delle deduzioni difensive e la conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata, rigettava la domanda proposta dal , compensando le spese di lite. Parte_1
Con ricorso depositato il 24.07.2023 l'odierno appellante ha censurato la sentenza lamentandone l'erroneità con unico ed articolato motivo.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 10.03.2025.
Con ordinanza emessa a seguito della camera di consiglio, la Corte ha disposto il rinvio al 14.07.2025, in prosieguo di trattazione scritta, al fine di acquisire nel giusto formato la prova della notifica all' , non costituito in giudizio. CP_1
All'esito dell'acquisizione della prova della notificazione, infine, la causa è stata riservata in decisione e decisa nei termini di seguito espressi. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si rileva, infatti, che non vi è prova della natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente perché non vi è stata precisa allegazione e prova delle presunte vessazioni perpetrate dal datore di lavoro.
Appare opportuno rammentare che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento;
è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lavoro, ord. 12.05.2025 n. 12518).
A ciò si aggiunga che nei giudizi relativi al demansionamento e al mobbing, il lavoratore deve fornire specifici elementi documentali e circostanziati che attestino le mansioni svolte, il loro mutamento e la condotta vessatoria del datore di lavoro.
Nel caso in esame, in assoluta assonanza con quanto affermato dal primo giudice, la
Corte ritiene che tale prova non sia emersa documentalmente e che la prova costituenda richiesta dall'appellante non potesse essere ammessa per la natura dei capitoli formulati.
Poiché l'appellante ha censurato la mancata ammissione della prova orale appare opportuno trascrivere i capitoli di prova che avrebbero dovuto corroborare il (generico) assunto difensivo. Ebbene, dalla lettura del ricorso emerge che i capitoli erano i seguenti: - vero che il ricorrente ha dovuto sottoscrivere in corso di rapporto un verbale di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del Lavoro competente, nell'aprile del 2015, prospettatagli come unica possibilità di salvaguardare il proprio posto di lavoro messo in pericolo dalla crisi aziendale che aveva interessato la Banca
-vero che aveva subito crescenti pressioni psicologiche, giunte sino al livello di vessazioni, tanto che è stato costretto alle dimissioni, in particolare ,e cioè che a far data dall'aprile del 2017 il ricorrente era stato trasferitopresso la sede di Pomigliano d'Arco, nel ruolo di responsabile di centro PMI , senza far nulla .
-vero che era volontà del datore di lavoro tendere alla risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente , risoluzione che veniva continuamente minacciata, stante, si diceva, l'eccessivo costo del suo rapporto di lavoro e l'impossibilità di ricollocare il Dirigente Centrale Marco 4
in una posizione confacente alle sue competenze (cfr. pag. 3 del ricorso in Parte_1 appello).
Ebbene, i capitoli di prova -come ben rilevato dal primo giudice- sono completamente privi di riferimenti a situazioni precise ed a circostanze specifiche e si risolvono in una richiesta di valutazioni che non competono ai testi. Il testimone deve addurre al giudizio fatti;
deve arricchire il materiale probatorio attraverso il racconto di esperienze contestualizzate nel tempo, con l'indicazione degli autori delle condotte. Nel caso in esame, non solo le presunte condotte vessatorie sono delineate in modo generico, ma anche i soggetti dai quali sarebbero state compiute restano privi di identificazione.
Quanto al secondo aspetto dei motivi di appello, attraverso il quale l'appellante confuta quanto affermato dal giudice di prime cure circa il ruolo da esso istante svolto presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, è appena il caso di osservare che lo stesso Parte_1 ha affermato che gli era stato affidato il compito di supervisionare le attività degli addetti allo stabilimento. Ebbene, a fronte di un ruolo di responsabilità egli si è limitato a lamentare che in realtà nessuno lo consultava e tutti i dipendenti lo lasciavano inattivo. Tale deduzione non può fondare le doglianze prospettate perché è chiaro che il compito di supervisore non può che comprendere l'iniziativa di colui cui è affidato. Non può certo ipotizzarsi che il controllato si rivolga al controllore per segnalargli eventuali lacune del proprio operato: è il supervisore che deve adottare le opportune iniziative al riguardo. Ebbene, il nulla ha riferito Parte_1 circa richieste inevase o rifiuti oppostigli da specifici dipendenti, limitandosi a prospettare un generico clima di disinteresse che non può certo essere idoneo a connotare gli estremi del mobbing o dello straining.
In conclusione, le censure sollevate dall'appellante -ripetitive e generiche, ai limiti dell'inammissibilità- devono essere disattese.
L'appello deve quindi essere respinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P. Q. M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater,
DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 14 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente 5
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano