TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2602/2021, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'avv.
Francesco Gulina, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Frignano, via Sant'Antonio Abate n. 8, presso lo studio dell'avv. Umberto Di Tella, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 784/2021 (RG: 2271/2021) emanato dal Tribunale di Grosseto in data 8.11.2021 in favore della società , per un credito di € 49,282,02 Controparte_1
pagina 1 di 5 derivante dal mancato pagamento di quattro fatture emesse nell'anno 2017 per lavori di ristrutturazione e ampliamento eseguiti presso un cantiere sito nel Comune di Magliano in Toscana, rispetto ai quali la committenza avrebbe corrisposto un solo acconto di €
2.648,98 a gennaio 2019.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, riferendo d'essere stata costretta nell'agosto del 2017 ad allontanare l'impresa dal cantiere a fronte delle ripetute manchevolezze nell'esecuzione delle opere e, vistasi recapitare le fatture azionate in monitorio, d'aver promosso un procedimento di ATP esitato con l'accertamento del valore Co delle opere realizzate da al netto dei costi necessari a emendare i vizi riscontrati (€
75.103,94) e degli acconti pagati alla ditta (€ 65.000,00), di talché il successivo pagamento dell'importo di € 2.648,98 avrebbe dovuto intendersi pienamente satisfattivo delle pretese avversarie, considerato peraltro due errori valutativi commessi dal CTU a scapito della committenza.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza riservata del 10.5.2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente, previa acquisizione del fascicolo di ATP, e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente va ribadita la totale irrilevanza delle prove orali articolate dalla convenuta nella II memoria istruttoria, poiché vertenti su fatti pacifici o comunque non dirimenti ai fini del decidere.
Ciò posto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Dalla documentazione versata in atti, affiora l'esistenza di un rapporto contrattuale sorto fra le società e a novembre 2016 avente a oggetto la Parte_2 Controparte_1 ristrutturazione di un fabbricato esistente ubicato in Magliano in Toscana, al corrispettivo di € 42.750,00 scontato ad 35.000,00, e la costruzione di una rimessa attrezzi in ampliamento di detto fabbricato, al corrispettivo di € 60.336,18 scontato ad € 55.000,00
(all.ti 1-4 della citazione).
pagina 2 di 5 L'appaltatrice ha agito in monitorio per vedersi corrispondere la somma Controparte_1 di € 49,282,02 derivante dal mancato pagamento di quattro fatture emesse nell'anno
2017, segnalando d'aver ricevuto un semplice acconto dalla proprietà di € 2.648,98 a gennaio 2019 (all.ti 1 e 2 del ricorso).
Ella, tuttavia, ha omesso di riferire che nel mese di novembre 2017, a seguito di contestazioni reciproche scaturite fra i contraenti (all.ti 5 e 6 della citazione), la committenza depositò un ricorso per ATP teso ad accertare lo stato delle opere eseguite, la determinazione dei costi necessari al ripristino e, conseguentemente, l'eventuale credito residuo dell'impresa (all. 7 della citazione).
Occorre allora prendere le mosse dalla relazione tecnica depositata dal CTU a conclusione del procedimento a cognizione sommaria, tenuto che la consulenza tecnica d'ufficio realizzata in sede di accertamento tecnico preventivo costituisce elemento di prova
(atipico) liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in uno con il restante compendio probatorio di causa, pur essendo priva di efficacia di prova privilegiata (cfr. Cass. n. 8946/2023).
D'altro canto, giova rammentare che, sebbene la CTU non costituisca in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, essa può tuttavia assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. ex plurimis Cass. n. 1020/06): nel caso di specie, il tipo di verifiche demandante al tecnico - ossia l'accertamento delle opere realizzate dalla convenuta rispetto ai computi metrici firmati dalle parti e dei difetti delle stesse, con stima dei costi di ripristino - si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere, anche alla luce dell'esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.
Stando così le cose, il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale (salvo quanto si dirà infra), atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nella fattispecie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici pagina 3 di 5 di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/11). Non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dai difensori le quali, peraltro, appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali - anche, si ribadisce, all'esito delle repliche formulate dal CTU alle osservazioni dei periti di parte - e dovendo rilevarsi che le critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/05).
Ebbene, a conclusione dell'incarico peritale, il CTU ha stimato il valore delle opere realizzate da società ingiungente nella somma pari ad € 75.103,94 oltre IVA, al netto dei costi necessari per provvedere al ripristino di quelle viziate ammontanti ad € 11.681,46,
e verificato altresì gli acconti già pagati alla ditta in corso di rapporto, ascendenti ad €
65.000,00 oltre IVA (pag. 34 della relazione all.ti 11-15 della citazione).
Nell'odierno giudizio, le parti non hanno efficacemente scalfito la portata della consulenza, di modo da giustificare un supplemento dell'indagine peritale, essendosi per lo più concentrare su errori valutativi commessi dal perito di natura giuridica.
Benvero, in disparte dell'obiezione mossa dall'attrice sull'erronea opzione del CTU di preferire una soluzione palliativa alla “tamponatura della rimessa attrezzi” rispetto alla sua integrale demolizione e ricostruzione, con sottostima dei costi di ripristino di €
7.160,74 - valutazione condivisibilmente espressa dal CTU in ragione dalla minor invasività dell'intervento, avuto comunque riguardo al livello di comfort acustico e termico del locale, non certo paragonabile a quello di un edificio residenziale -, le uniche due contestazioni sollevate dalle parti hanno interessato la scontistica concordata per i lavori programmati nel 2016 (18% per la ristrutturazione e 8% per la rimessa) applicata dal consulente alle lavorazioni extra-contratto pacificamente realizzate dall'appaltatrice:
- l'opponente pretende di estendere detta scontistica a tutte le lavorazioni extra- contratto, anziché a parte di esse (già previste nel computo iniziale o ad esse assimilabili), con una decurtazione del credito dell'impresa di ulteriori € 1.668,31;
- l'opposta, viceversa, eccepisce l'inapplicabilità della scontistica, in quanto ancorata alla circostanza, mai verificatasi, del naturale completamento delle opere.
Le argomentazioni dell'attrice appaiono maggiormente condivisibili, se non altro per la lacunosa difesa assunta dalla convenuta in merito a una prospettata, ma indimostrata, decadenza di controparte dallo sconto ipotizzatole per le opere de quibus.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto esposto, e rettificando la compensazione impropria già effettuata dal
CTU, si traggono quindi le seguenti conclusioni: il credito maturato da Controparte_1 rispetto alle opere eseguite, al netto dei costi di rispristino e dell'ulteriore decurtazione della somma di € 1.668,31 per la scontistica concordata alle opere extra-contratto, assommano ad € 73.435,63 oltre IVA al 10%, e quindi al totale di € 80.779,19; gli importi già versati dalla committenza sono pari ad € 73.684,98 inclusa IVA;
il credito residuo in capo ad è stimabile in € 7.094,21, maggiorato degli interessi Controparte_1 legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese del procedimento monitorio rimangono in capo a chi le ha anticipate, mentre quelle dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri minimi di cui al DM 55/2014, stante l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto, e tenendo conto del credito effettivamente riconosciuto alla società opposta
(criterio del “decisum”).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2021 (RG:
2271/2021) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 8.11.2021;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 7.094,21, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 12.3.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2602/2021, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'avv.
Francesco Gulina, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Frignano, via Sant'Antonio Abate n. 8, presso lo studio dell'avv. Umberto Di Tella, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso monitorio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 784/2021 (RG: 2271/2021) emanato dal Tribunale di Grosseto in data 8.11.2021 in favore della società , per un credito di € 49,282,02 Controparte_1
pagina 1 di 5 derivante dal mancato pagamento di quattro fatture emesse nell'anno 2017 per lavori di ristrutturazione e ampliamento eseguiti presso un cantiere sito nel Comune di Magliano in Toscana, rispetto ai quali la committenza avrebbe corrisposto un solo acconto di €
2.648,98 a gennaio 2019.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, riferendo d'essere stata costretta nell'agosto del 2017 ad allontanare l'impresa dal cantiere a fronte delle ripetute manchevolezze nell'esecuzione delle opere e, vistasi recapitare le fatture azionate in monitorio, d'aver promosso un procedimento di ATP esitato con l'accertamento del valore Co delle opere realizzate da al netto dei costi necessari a emendare i vizi riscontrati (€
75.103,94) e degli acconti pagati alla ditta (€ 65.000,00), di talché il successivo pagamento dell'importo di € 2.648,98 avrebbe dovuto intendersi pienamente satisfattivo delle pretese avversarie, considerato peraltro due errori valutativi commessi dal CTU a scapito della committenza.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza riservata del 10.5.2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente, previa acquisizione del fascicolo di ATP, e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente va ribadita la totale irrilevanza delle prove orali articolate dalla convenuta nella II memoria istruttoria, poiché vertenti su fatti pacifici o comunque non dirimenti ai fini del decidere.
Ciò posto, si ritiene in diritto che l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Dalla documentazione versata in atti, affiora l'esistenza di un rapporto contrattuale sorto fra le società e a novembre 2016 avente a oggetto la Parte_2 Controparte_1 ristrutturazione di un fabbricato esistente ubicato in Magliano in Toscana, al corrispettivo di € 42.750,00 scontato ad 35.000,00, e la costruzione di una rimessa attrezzi in ampliamento di detto fabbricato, al corrispettivo di € 60.336,18 scontato ad € 55.000,00
(all.ti 1-4 della citazione).
pagina 2 di 5 L'appaltatrice ha agito in monitorio per vedersi corrispondere la somma Controparte_1 di € 49,282,02 derivante dal mancato pagamento di quattro fatture emesse nell'anno
2017, segnalando d'aver ricevuto un semplice acconto dalla proprietà di € 2.648,98 a gennaio 2019 (all.ti 1 e 2 del ricorso).
Ella, tuttavia, ha omesso di riferire che nel mese di novembre 2017, a seguito di contestazioni reciproche scaturite fra i contraenti (all.ti 5 e 6 della citazione), la committenza depositò un ricorso per ATP teso ad accertare lo stato delle opere eseguite, la determinazione dei costi necessari al ripristino e, conseguentemente, l'eventuale credito residuo dell'impresa (all. 7 della citazione).
Occorre allora prendere le mosse dalla relazione tecnica depositata dal CTU a conclusione del procedimento a cognizione sommaria, tenuto che la consulenza tecnica d'ufficio realizzata in sede di accertamento tecnico preventivo costituisce elemento di prova
(atipico) liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in uno con il restante compendio probatorio di causa, pur essendo priva di efficacia di prova privilegiata (cfr. Cass. n. 8946/2023).
D'altro canto, giova rammentare che, sebbene la CTU non costituisca in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, essa può tuttavia assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. ex plurimis Cass. n. 1020/06): nel caso di specie, il tipo di verifiche demandante al tecnico - ossia l'accertamento delle opere realizzate dalla convenuta rispetto ai computi metrici firmati dalle parti e dei difetti delle stesse, con stima dei costi di ripristino - si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere, anche alla luce dell'esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.
Stando così le cose, il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale (salvo quanto si dirà infra), atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nella fattispecie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici pagina 3 di 5 di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/11). Non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dai difensori le quali, peraltro, appaiono orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali - anche, si ribadisce, all'esito delle repliche formulate dal CTU alle osservazioni dei periti di parte - e dovendo rilevarsi che le critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/05).
Ebbene, a conclusione dell'incarico peritale, il CTU ha stimato il valore delle opere realizzate da società ingiungente nella somma pari ad € 75.103,94 oltre IVA, al netto dei costi necessari per provvedere al ripristino di quelle viziate ammontanti ad € 11.681,46,
e verificato altresì gli acconti già pagati alla ditta in corso di rapporto, ascendenti ad €
65.000,00 oltre IVA (pag. 34 della relazione all.ti 11-15 della citazione).
Nell'odierno giudizio, le parti non hanno efficacemente scalfito la portata della consulenza, di modo da giustificare un supplemento dell'indagine peritale, essendosi per lo più concentrare su errori valutativi commessi dal perito di natura giuridica.
Benvero, in disparte dell'obiezione mossa dall'attrice sull'erronea opzione del CTU di preferire una soluzione palliativa alla “tamponatura della rimessa attrezzi” rispetto alla sua integrale demolizione e ricostruzione, con sottostima dei costi di ripristino di €
7.160,74 - valutazione condivisibilmente espressa dal CTU in ragione dalla minor invasività dell'intervento, avuto comunque riguardo al livello di comfort acustico e termico del locale, non certo paragonabile a quello di un edificio residenziale -, le uniche due contestazioni sollevate dalle parti hanno interessato la scontistica concordata per i lavori programmati nel 2016 (18% per la ristrutturazione e 8% per la rimessa) applicata dal consulente alle lavorazioni extra-contratto pacificamente realizzate dall'appaltatrice:
- l'opponente pretende di estendere detta scontistica a tutte le lavorazioni extra- contratto, anziché a parte di esse (già previste nel computo iniziale o ad esse assimilabili), con una decurtazione del credito dell'impresa di ulteriori € 1.668,31;
- l'opposta, viceversa, eccepisce l'inapplicabilità della scontistica, in quanto ancorata alla circostanza, mai verificatasi, del naturale completamento delle opere.
Le argomentazioni dell'attrice appaiono maggiormente condivisibili, se non altro per la lacunosa difesa assunta dalla convenuta in merito a una prospettata, ma indimostrata, decadenza di controparte dallo sconto ipotizzatole per le opere de quibus.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto esposto, e rettificando la compensazione impropria già effettuata dal
CTU, si traggono quindi le seguenti conclusioni: il credito maturato da Controparte_1 rispetto alle opere eseguite, al netto dei costi di rispristino e dell'ulteriore decurtazione della somma di € 1.668,31 per la scontistica concordata alle opere extra-contratto, assommano ad € 73.435,63 oltre IVA al 10%, e quindi al totale di € 80.779,19; gli importi già versati dalla committenza sono pari ad € 73.684,98 inclusa IVA;
il credito residuo in capo ad è stimabile in € 7.094,21, maggiorato degli interessi Controparte_1 legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese del procedimento monitorio rimangono in capo a chi le ha anticipate, mentre quelle dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri minimi di cui al DM 55/2014, stante l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto, e tenendo conto del credito effettivamente riconosciuto alla società opposta
(criterio del “decisum”).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2021 (RG:
2271/2021) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 8.11.2021;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 7.094,21, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 12.3.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 5 di 5