Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 274/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 274/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] - Parte_1 C.F._1
ora Lamezia Terme - in data 13.11.1966, elettivamente domiciliata in via Federico Nicotera n. 100,
LAMEZIA TERME (CZ), presso lo studio dell'Avv. BONADDIO ROSSELLA – CF
- dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente - contro
– CF - nato a [...] - ora Lamezia Terme - in Controparte_1 C.F._3
data 22.08.1963, elettivamente domiciliato in via Anile n. 18, LAMEZIA TERME (CZ), presso lo studio dell'avv. GIOIELLO ANNALISA – CF - dal quale è rappresentato e C.F._4
difeso giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12/03/2025, la sig.ra Parte_1
chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con alle seguenti condizioni: “- DISPORRE a carico del signor e in Controparte_1 CP_1
favore della RA un assegno divorzile pari ad euro 600,00 (seicento/00) così come concordato Pt_1 dai coniugi in fase di separazione”.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: di aver contratto matrimonio, in data 28.09.1985, con trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (atto n. 74, parte II, Controparte_1 seria A, anno 1985) e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, e oggi entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con Decreto di Omologa del 03.02.2023, emesso nell'ambito del giudizio recante il n. 1352/2022 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate e che, dalla data di separazione, la convivenza non era più ripresa;
che, il sig. non aveva mai corrisposto la somma mensile di euro 600,00 come CP_1 stabilito nel decreto di omologa;
che, la ricorrente ha sempre lavorato nell'attività familiare senza percepire uno stipendio.
Si costituiva in giudizio il quale deduceva che - nel corso degli anni - era diminuito il Controparte_1 proprio reddito e con esso il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e pertanto chiedeva “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto il 28.09.1895 a Lamezia Terme (CZ), 74 parte 2 serie A, anno Pt_2
1985 tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) stabilire in favore della SI.ra
un assegno divorzile pari ad euro 350,00. Con vittoria di spese e competenze Parte_1 di giudizio”.
In data 13.06.2025, entrambe le parti, depositavano istanza di sostanziale mutamento del rito, chiedendo al
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto alle seguenti e concordate condizioni: 1) Il signor corrisponderà in favore della RA un CP_1 Pt_1 assegno divorzile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo sarà versato a partire dal mese successivo alla data di emissione della sentenza di divorzio. 2) Le spese ed i compensi legali relativi al presente procedimento si ritengono compensati tra le parti.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'udienza del 17.06.2025 – tenutasi in forma cartolare, per effetto dell'istanza congiunta mirata alla trasformazione del rito, il Presidente del Tribunale - in qualità di giudice delegato alla trattazione della controversia precedentemente nominato - tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al collegio.
Il PM sin dalla data del 15 aprile 2025 esprimeva parere favorevole alle condizioni in oggetto.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 28.09.1985, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano 3
presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 11.10.2022 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1352.2022 RG e che, in data 03.02.2023, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 11 ottobre 2022; data di deposito del presente ricorso: 12 marzo 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite depositavano, in data 13.06.2025, apposita istanza di mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare;
dunque, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 15 aprile 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro chiesto ed indicato congiuntamente dalle parti nell'istanza di trasformazione del rito (vedi condizioni sub 2; in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 274 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da
[...]
– CF - nata a [...] - ora Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme - in data 13.11.1966, avverso – CF - nato a Controparte_1 C.F._3
Nicastro - ora Lamezia Terme - in data 22.08.1963; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede: 4
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data in data 28.09.1985 (atto n. 74, parte II, serie A, Uff.
1, anno 1985), alle seguenti condizioni, successivamente ed in corso di giudizio concordate tra le parti, come da accordo depositato in data 13.06.2025 e che sono del seguente tenore:
“1) Il signor corrisponderà in favore della RA un assegno divorzile pari ad euro CP_1 Pt_1
350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo sarà versato a partire dal mese successivo alla data di emissione della sentenza di divorzio. 2) Le spese ed i compensi legali relativi al presente procedimento si ritengono compensati tra le parti.”;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 74, parte II, seria A, uff. 1, anno 1985 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)