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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2024, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
Dott.ssa Valentina Frongia Giudice rel. est.
Dott.ssa Luisa Rosetti Giudice
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1532/2024 promosso da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Parte_1
Tristani n. 4/G, presso lo studio dell'avv. Stefania Carta, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore – QUESTURA Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;
CP_2
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto che il Tribunale di Cagliari Parte_1
voglia:
- accertare e dichiarare che nel caso di specie sussiste un divieto di espulsione conformemente al disposto dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di all'ottenimento di un permesso per protezione Parte_1
speciale ex art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
1 A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto:
- di essere residente in Italia da circa 20 anni;
- di essere giunto per la prima volta nel territorio italiano nell'anno 2005, e di aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nell'anno 2012;
- di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel 2015 e di non averlo ottenuto a causa delle difficoltà avute nel raggiungimento del reddito minimo richiesto,
- di vivere attualmente a Olbia, dove svolge regolare attività lavorativa presso la ditta
“Senegal Yacht di Dieme Amara”;
- di parlare la lingua italiana e di essere perfettamente integrato nel suo contesto sociale di riferimento.
Il ricorrente ha soggiunto che:
- in data 19.10.2023 presentava a mezzo PEC alla Questura di un'istanza volta CP_2 all'accertamento nei suoi confronti di un divieto di espulsione ex art. 19, comma 1.1, d.lgs.
n. 286/1998 e al contestuale rilascio di un permesso di soggiorno;
- in data 10.11.2023, la Questura di rispondeva all'istanza sostenendo che a seguito CP_2 delle modifiche introdotte con il c.d. Decreto Cutro “non è più possibile presentare istanza di protezione speciale direttamente al Questore”; senza emanare formalmente un decreto di rigetto dell'istanza.
***
Con comparsa in data 24.06.2024 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, che ha contestato la proponibilità e il fondamento delle avverse domande.
In particolare, l'amministrazione ha dedotto che:
- in data 23.11.2018, veniva decretato dal Questore di Sassari il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo al quale è seguito il decreto di allontanamento che, notificato tramite affissione all'albo comunale del comune di Olbia, non veniva impugnato al competente TAR;
- in data 14.01.2020, veniva notificata al ricorrente l'espulsione dal territorio nazionale predetta emessa dal Prefetto di Sassari, con relativo ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni dalla notifica. Di tali provvedimenti è stata confermata l'efficacia dal Giudice di Pace di CP_2
- in data 18.10.2023, perveniva presso gli uffici della Questura a mezzo PEC, da parte dell'Avv. Pier Michele Marchetti, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in assenza dello straniero interessato, con la quale si chiedeva di valutare delle cause di inespellibilità;
- in data 10.11.2023, la Questura di ha risposto al Legale, informandolo che l'istanza CP_2
volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale formulata dall'istante, a
2 seguito della riforma disposta dal c.d. Decreto Cutro, ossia il D.L. 20/2023 convertito in
Legge 50/2023, non poteva più essere presentata alla Questura, che non è più
l'amministrazione competente al predetto rilascio.
L'amministrazione resistente ha evidenziato la conformità dell'operato della alla Controparte_3 normativa vigente, rilevando come l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia stata avanzata dal ricorrente successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, c.d.
Decreto Cutro, il quale, modificando il comma 1.2 dell'art. 19 TUI, ha abrogato la possibilità per lo straniero di rivolgersi direttamente alla Questura al fine di ottenere il predetto titolo di soggiorno, di conseguenza privando tale amministrazione del potere di valutare le istanze di protezione speciale.
Conseguentemente alla modifica intervenuta, il ministero resistente ha osservato inoltre che, la stessa domanda, non può essere decisa nel merito direttamente dall'Autorità giurisdizionale, senza che sia stato avviato e concluso – preventivamente – il procedimento amministrativo presso la
Commissione territoriale, organo amministrativo divenuto competente, evidenziandone dunque l'inammissibilità in parte qua.
In conclusione, il ha chiesto di dichiarare l'avversa domanda inammissibile e comunque CP_1
infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
***
Con decreto del 25.03.2024 il Giudice ha fissato l'udienza al 04.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
La domanda di parte ricorrente è inammissibile.
Si osserva invero che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale, senza in previo esperimento della fase amministrativa. Si ricorda, sul punto, che ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 25/2008, l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia di riconoscimento della protezione internazionale è subordinato all'esito negativo del procedimento amministrativo, non potendo tale tutela attivarsi in presenza di un potere attribuito dalla legge all'autorità amministrativa e da essa non ancora esercitato (art. 34, comma 2, c.p.a.), come nella fattispecie in esame, ove l'amministrazione ha rifiutato di esaminare l'istanza.
Si deve osservare che il ricorrente ha compiutamente documentato di aver tentato, invano, di presentare la propria domanda di protezione speciale presso la Questura di trasmettendo la CP_2
relativa manifestazione di volontà a mezzo PEC, con richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda (v. PEC del 19.10.2023 in atti - doc. 1 allegato al ricorso introduttivo). Tale manifestazione di volontà è stata ricevuta e valutata dalla Questura di la CP_2
quale, tuttavia, con PEC del 10.11.2023 (in atti), ha rifiutato di fissare un appuntamento e procedere alla formalizzazione della domanda, giustificando tale rifiuto in questi termini “a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni in L. n. 50 del 5 maggio
3 2023 (cd. Decreto Cutro), sono stati modificati i presupposti della protezione speciale oltre che le caratteristiche del relativo permesso di soggiorno. In riferimento a tali norme, si rende noto che non
è più possibile presentare l'istanza di protezione speciale direttamente al Questore”.
In merito giova rilevare che la legge 50/2023, di conversione del d.l. 20/2023, entrata in vigore il
06.05.2023, ha soppresso il secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2., del d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva che “nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”, dunque eliminando la previsione della possibilità di domandare e di ottenere direttamente presso il Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti di legge.
Va tuttavia considerato come le modifiche apportate dal d.l. 20/2023, in particolare all'art. 7, e dalla relativa legge di conversione 50/2023 - pur abrogando il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) espressamente contemplavano tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dar luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare - non abbiano tuttavia modificato il primo e il secondo periodo del comma
1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020). Anche all'esito delle ultime modifiche, dunque, tale norma continua a prevedere tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno, sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali ovvero a subire tortura o trattamenti inumani e degradanti - in attuazione del principio di diritto internazionale cogente di non refoulement, espresso tra gli altri strumenti internazionali dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dall'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo nell'interpretazione ormai da tempo affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a partire da
ECtHR, Soering v. the United Kingdom, n. 14038/88 del 7 luglio 1989) - , sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso l'obbligo di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di
4 svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”
(Cass. n. 28162/23).
Ciò premesso, considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni in L. n. 50 del 5 maggio 2023 (cd. Decreto Cutro), non è più possibile presentare l'istanza di protezione speciale direttamente al Questore, il richiedente asilo ha la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale (art. 6 del D.lgs. n. 25 del 2008), essendo ancora previsto nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale dall'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, che “
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Per le motivazioni sopra espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs 286/1998;
2) condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida CP_1 in euro 1.453,00 per compensi d'avvocato, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 22/11/2024 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
Il Giudice estensore
(Valentina Frongia)
Il Presidente
(Maria Grazia Cabitza)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
Dott.ssa Valentina Frongia Giudice rel. est.
Dott.ssa Luisa Rosetti Giudice
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1532/2024 promosso da:
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Parte_1
Tristani n. 4/G, presso lo studio dell'avv. Stefania Carta, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore – QUESTURA Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;
CP_2
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto che il Tribunale di Cagliari Parte_1
voglia:
- accertare e dichiarare che nel caso di specie sussiste un divieto di espulsione conformemente al disposto dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di all'ottenimento di un permesso per protezione Parte_1
speciale ex art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
1 A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto:
- di essere residente in Italia da circa 20 anni;
- di essere giunto per la prima volta nel territorio italiano nell'anno 2005, e di aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nell'anno 2012;
- di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel 2015 e di non averlo ottenuto a causa delle difficoltà avute nel raggiungimento del reddito minimo richiesto,
- di vivere attualmente a Olbia, dove svolge regolare attività lavorativa presso la ditta
“Senegal Yacht di Dieme Amara”;
- di parlare la lingua italiana e di essere perfettamente integrato nel suo contesto sociale di riferimento.
Il ricorrente ha soggiunto che:
- in data 19.10.2023 presentava a mezzo PEC alla Questura di un'istanza volta CP_2 all'accertamento nei suoi confronti di un divieto di espulsione ex art. 19, comma 1.1, d.lgs.
n. 286/1998 e al contestuale rilascio di un permesso di soggiorno;
- in data 10.11.2023, la Questura di rispondeva all'istanza sostenendo che a seguito CP_2 delle modifiche introdotte con il c.d. Decreto Cutro “non è più possibile presentare istanza di protezione speciale direttamente al Questore”; senza emanare formalmente un decreto di rigetto dell'istanza.
***
Con comparsa in data 24.06.2024 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, che ha contestato la proponibilità e il fondamento delle avverse domande.
In particolare, l'amministrazione ha dedotto che:
- in data 23.11.2018, veniva decretato dal Questore di Sassari il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo al quale è seguito il decreto di allontanamento che, notificato tramite affissione all'albo comunale del comune di Olbia, non veniva impugnato al competente TAR;
- in data 14.01.2020, veniva notificata al ricorrente l'espulsione dal territorio nazionale predetta emessa dal Prefetto di Sassari, con relativo ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni dalla notifica. Di tali provvedimenti è stata confermata l'efficacia dal Giudice di Pace di CP_2
- in data 18.10.2023, perveniva presso gli uffici della Questura a mezzo PEC, da parte dell'Avv. Pier Michele Marchetti, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in assenza dello straniero interessato, con la quale si chiedeva di valutare delle cause di inespellibilità;
- in data 10.11.2023, la Questura di ha risposto al Legale, informandolo che l'istanza CP_2
volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale formulata dall'istante, a
2 seguito della riforma disposta dal c.d. Decreto Cutro, ossia il D.L. 20/2023 convertito in
Legge 50/2023, non poteva più essere presentata alla Questura, che non è più
l'amministrazione competente al predetto rilascio.
L'amministrazione resistente ha evidenziato la conformità dell'operato della alla Controparte_3 normativa vigente, rilevando come l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia stata avanzata dal ricorrente successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, c.d.
Decreto Cutro, il quale, modificando il comma 1.2 dell'art. 19 TUI, ha abrogato la possibilità per lo straniero di rivolgersi direttamente alla Questura al fine di ottenere il predetto titolo di soggiorno, di conseguenza privando tale amministrazione del potere di valutare le istanze di protezione speciale.
Conseguentemente alla modifica intervenuta, il ministero resistente ha osservato inoltre che, la stessa domanda, non può essere decisa nel merito direttamente dall'Autorità giurisdizionale, senza che sia stato avviato e concluso – preventivamente – il procedimento amministrativo presso la
Commissione territoriale, organo amministrativo divenuto competente, evidenziandone dunque l'inammissibilità in parte qua.
In conclusione, il ha chiesto di dichiarare l'avversa domanda inammissibile e comunque CP_1
infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
***
Con decreto del 25.03.2024 il Giudice ha fissato l'udienza al 04.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
La domanda di parte ricorrente è inammissibile.
Si osserva invero che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale, senza in previo esperimento della fase amministrativa. Si ricorda, sul punto, che ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 25/2008, l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia di riconoscimento della protezione internazionale è subordinato all'esito negativo del procedimento amministrativo, non potendo tale tutela attivarsi in presenza di un potere attribuito dalla legge all'autorità amministrativa e da essa non ancora esercitato (art. 34, comma 2, c.p.a.), come nella fattispecie in esame, ove l'amministrazione ha rifiutato di esaminare l'istanza.
Si deve osservare che il ricorrente ha compiutamente documentato di aver tentato, invano, di presentare la propria domanda di protezione speciale presso la Questura di trasmettendo la CP_2
relativa manifestazione di volontà a mezzo PEC, con richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda (v. PEC del 19.10.2023 in atti - doc. 1 allegato al ricorso introduttivo). Tale manifestazione di volontà è stata ricevuta e valutata dalla Questura di la CP_2
quale, tuttavia, con PEC del 10.11.2023 (in atti), ha rifiutato di fissare un appuntamento e procedere alla formalizzazione della domanda, giustificando tale rifiuto in questi termini “a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni in L. n. 50 del 5 maggio
3 2023 (cd. Decreto Cutro), sono stati modificati i presupposti della protezione speciale oltre che le caratteristiche del relativo permesso di soggiorno. In riferimento a tali norme, si rende noto che non
è più possibile presentare l'istanza di protezione speciale direttamente al Questore”.
In merito giova rilevare che la legge 50/2023, di conversione del d.l. 20/2023, entrata in vigore il
06.05.2023, ha soppresso il secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2., del d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva che “nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”, dunque eliminando la previsione della possibilità di domandare e di ottenere direttamente presso il Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti di legge.
Va tuttavia considerato come le modifiche apportate dal d.l. 20/2023, in particolare all'art. 7, e dalla relativa legge di conversione 50/2023 - pur abrogando il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) espressamente contemplavano tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dar luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare - non abbiano tuttavia modificato il primo e il secondo periodo del comma
1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020). Anche all'esito delle ultime modifiche, dunque, tale norma continua a prevedere tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno, sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali ovvero a subire tortura o trattamenti inumani e degradanti - in attuazione del principio di diritto internazionale cogente di non refoulement, espresso tra gli altri strumenti internazionali dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dall'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo nell'interpretazione ormai da tempo affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a partire da
ECtHR, Soering v. the United Kingdom, n. 14038/88 del 7 luglio 1989) - , sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso l'obbligo di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di
4 svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”
(Cass. n. 28162/23).
Ciò premesso, considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni in L. n. 50 del 5 maggio 2023 (cd. Decreto Cutro), non è più possibile presentare l'istanza di protezione speciale direttamente al Questore, il richiedente asilo ha la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale (art. 6 del D.lgs. n. 25 del 2008), essendo ancora previsto nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale dall'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, che “
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Per le motivazioni sopra espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento del diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs 286/1998;
2) condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida CP_1 in euro 1.453,00 per compensi d'avvocato, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 22/11/2024 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
Il Giudice estensore
(Valentina Frongia)
Il Presidente
(Maria Grazia Cabitza)
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