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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2014
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 11.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della udienza dell'11.06.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 2167 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2014 deciso e vertente t r a nata a [...] il [...] CF: rappresentanta e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dagli avvocati Antonio Andria e Daniela Andria presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno in via Santi Martiri Salernitani, 24.
- Attore -
e
(P.I.: (già , in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rapp.ti pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio CRESCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore in Via Matteotti, 46.
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis CPC adiva il tribunale di Salerno assumendo che in Parte_1 data 21 novembre 2009 in Battipaglia, alla Via del Centenario, il motociclo Piaggio liberty targato X3RTP8 di proprietà di sul quale l'istante viaggiava quale terza trasportata, veniva investito CP_3 dall'autovettura Citroen C3 targata DC016HT di proprietà di A seguito dell'investimento, CP_4
pagina 1 di 9 l'istante rovinava al suolo e riportava gravi lesioni alla gamba e al piede destro nonché contusioni per il corpo;
trasportata presso l'ospedale Santa Maria della speranza di Battipaglia, veniva sottoposta a intervento chirurgico con diagnosi definitiva di frattura 3 distale gamba sinistra. Assumeva la ricorrente di aver riportato dei postumi invalidanti quantificati nella misura del 14%.
L'istante deduceva di aver inviato rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 141
d.lgs 209/2005 alla (già a seguito della quale veniva Controparte_1 Controparte_5 sottoposta a visita medico legale dal fiduciario della compagnia il quale, riconoscendo il nesso causale tra l'evento e lesioni, quantificava i postumi nella misura del 9% per cui veniva offerta la somma di € 24.500,00 oltre compensi professionali. Tale somma veniva accettata in acconto del maggior avere in quanto ritenuta dall'istante inadeguata rispetto al reale pregiudizio subito. Successivamente l'istante depositava ricorso ex
696 bis CPC all'esito del quale il CTU nominato dal Tribunale accertava l'invalidità permanente nella misura del 12%, oltre che 50 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% ed ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% oltre a un danno alla capacità lavorativa lieve pari al 25%. Ciò nonostante, la compagnia assicurativa non effettuava alcuna offerta e per tali motivi la ricorrente chiedeva al tribunale la condanna della società al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti detratta la somma offerta prima del giudizio oltre di valutazione secondo i dati Istat e con interessi legali sulle somme rivalutate. Vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda posto che, secondo la resistente, la richiesta di risarcimento avanzata dall'istante era incompleta mancando l'indicazione del reddito dell'entità delle lesioni subite e l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione del danneggiato.
Eccepiva inoltre la nullità del ricorso per genericità delle circostanze di fatto in cui si sarebbe verificato l'evento nonché indeterminatezza dei danni subiti. Eccepiva ancora la cessata materia del contendere visto l'avvenuto integrale pagamento del danno subito da sulla base dell'unico Parte_1 accertamento condivisibile dall'assicurazione pari al 9% di danno biologico riconosciuto dal fiduciario della medesima compagnia. Eccepiva inoltre, la nullità dell'accertamento tecnico preventivo perchè posto in essere in violazione del contraddittorio ed in assenza della resistente compagnia che non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atp. Richiedeva inoltre, il mutamento del rito alla luce dell'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo posto che, secondo la compagnia assicurativa, la richiesta della ricorrente non poteva essere decisa con un rito sommario ma necessitava di una cognizione piena consistente in una adeguata e congrua prova in sede di merito anche a mezzo di CTU medico legale.
Eccepiva infine l'inammissibilità della procedura prevista dall'art 141 CDA posto che dalle indagini epletate sarebbe emersa l'esclusiva reponsabilità del veicolo antagonista Citroen tg. DC016HT idonea ad assurgere a “caso fortuito” e quindi ad escludere la tutela rafforzata prevista dal citato articolo 141 cda. pagina 2 di 9 Acquisita la documentazione esibita ed allegata, espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ciò posto, ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente le eccezioni di improcedibilità e improponibilità della domanda sono infondate e vanno pertanto rigettate.
L'art. dell'art 145 C.d.A. introduce la possibilità per il danneggiato di agire in giudizio contro la compagnia assicurativa dopo che siano decorsi 60 giorni in caso di danno alle cose, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno dell'invio della richiesta di risarcimento. Ebbene, dall'analisi della documentazione prodotta, risulta che l'attore ha regolarmente inviato alla compagnia assicurativa la messa in mora corredata da tutta la documentazione medica, compreso il certificato di avvenuta guarigione.
Va pertanto affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata da Parte_1 nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt, 145 ss dlgs 209/2005, con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge ed utili per la definizione stragiudiziale del sinistro;
(cfr costituzione in mora allegata alla produzione attorea). In ogni caso, la società assicuratrice ha preso perfetta cognizione di tutti gli elementi relativi al sinistro ed ai danni ad esso conseguenti, avendo sottoposto l'istante a visita tramite il proprio fiduciario ed avendo formulato all'esito un'offerta di risarcimento in favore dell'attrice.
Quanto all'eccezione di inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 141 CDA, sollevata dalla convenuta compagnia sulla base della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3, la stessa è infondata e va quindi rigettata, posto che la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista non configura il “caso fortuito” escludente la procedura di indennizzo prevista dalla disposizione normativa in commento.
Merita di essere segnalato che, dopo la nota pronuncia SSUU n. 35318/22, la Suprema Corte con la sentenza n. 899 del 08-05-2023, ha affermato che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni si applica anche in caso di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista rispetto a quello a bordo del quale era il trasportato essendogli attributia la facolta' di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto), prescindendo dall'accertamento della responsabilita' del vettore stesso e del conducente del veicolo antagonista.
Sempre preliminarmente, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
pagina 3 di 9 E' opportuno precisare che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel caso di specie, pertanto, non può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
posto che, dalla prospettazione dei fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, potrebbe
[...] configurarsi la sua responsabilità.
Passando all'esame nel merito della lite, ritiene questo giudicante che la fattispecie oggetto di causa rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 141 Codice delle assicurazioni secondo cui, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il trasportato deve rivolgere la sua richiesta risarcitoria, in caso di sinistro, al proprio vettore ed alla relativa assicurazione, a prescindere da qualsiasi responsabilità, al cui accertamento il trasportato non è più tenuto.
Giova inoltre ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc ( cfr. Cass. Civ.
N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
Orbene, nel caso di specie non è contestato il verificarsi del sinistro, ritenendo sufficiente, benchè sfornita del carattere di fede privilegiata ex art 2700, il Verbale di Polizia Stradale da cui si evince che gli ufficiali e agenti di P.G. e , comandanti di servizio, su disposizione della S.O., si recavano Per_1 Per_2 in via del Centenario, incrocio con via Silvio Pellico (Battipaglia) ed accertavano che i veicoli coinvolti nel sinistro stradale erano già stati rimossi e che le due ragazze a bordo del ciclomotore erano già state pagina 4 di 9 trasportate in ospedale. Accertavano, inoltre, che le auto coinvolte erano la Citroen C3 TG. DC016HT condotta da e il ciclomotore 50 tg. X3RTP8 condotto da ed a CP_4 Controparte_6 Persona_3 bordo del quale viaggiava come trasportata l'attrice Parte_1
Alla stregua dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio ed esaminata la documentazione versata in atti dalle parti, si evidenzia che l'attrice ha assolto l'onere di provare il coinvolgimento del motoveicolo Piaggio 50 tg. X3RTP8 su cui viaggiava nel sinsitro per cui è causa. CP_6
Ritiene questo giudicante che gli accertamenti operati dai verbalizzanti intervenuti sul posto, dopo il sinistro, risulta convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, in particolare, nella parte in cui è stato accertato che “…che le auto coinvolte erano la Citroen C3 TG. DC016HT condotta da e il CP_4 ciclomotore Piaggio liberty 50 tg. X3RTP8 condotto da ed a bordo del quale viaggiava come trasportata Persona_3
l'attrice .” Parte_1
Inoltre, tale accertamento cosi come effettuato, ad avviso di questo Giudice, assume valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., rispetto alla circostanza della “coinvolgimento della Citroen C3 TG.
DC016HT e del ciclomotore 50 tg. X3RTP8 nonché della circostanza che l'attrice viaggiava Controparte_6 quale trasprtata a bordo del . Controparte_6
Invero, l'atto pubblico costituisce una prova legale, vincolando la valutazione del giudice e non lasciandogli alcuna discrezionalità nella decisione riguardante i fatti provati. Il documento fa "piena prova" della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e del fatto che le dichiarazioni delle parti siano avvenute in sua presenza tuttavia tale efficacia probatoria non si estende al vero e proprio contenuto delle dichiarazioni delle parti che possono perciò essere impugnate con la querela di falso.
Dal contenuto del suddetto verbale unitamente alle deduzioni delle parti, anche in considerazione della non contestazione da parte della compagnia assicurativa in ordine al verificarsi del sinistro, è possibile affermare che il motoveicolo Piaggio Liberty tg. X3RTP8, nelle circostanze di tempo e di luogo suesposte, rimaneva coinvolto in un sinsitro stradale con l'autovettura Citroen C3 DC016HT e che l'attrice viaggiava quale terza trasportata su detto motoveicolo e riportava lesioni a seguito di tale sinistro.
Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine ex art. 1227 c.c., in ordine al contributo causale dell'attrice nella determinazione delle conseguenze patite, stante un suo comportamento contra legem perpetrato in violazione dell'art. 170 Cda in quanto viaggiava quale trasportata su un motoveicolo non omologato al trasporto di persone.
Secondo la normativa vigente, più in particolare, con il completamento delle modifiche all'art. 97 del Codice della strada, nel certificato di circolazione può essere indicato che per il veicolo è previsto il posto per il passeggero. L'Art. 170 CDS, inoltrre, stabilisce, tra le altre cose, che è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente sui ciclomotori, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni. pagina 5 di 9 Ciò posto, l'attrice, al momento del sinistro (21 novembre 2009) la conducente aveva più di Per_3 sedici anni (essendo nata ad [...] 1993) e pertanto non era alla stessa precluso il trasporto di persone sul motoveicolo.
Appurata quindi la verificazione del sinsitro ed il coinvolgimento del su cui l'attrice Controparte_6 viaggiava quale trasportata, occorre ora indagare sul nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite dall'attore, nonché l'entità dei danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro.
Va però, in via preliminare, precisato che la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ausiliario nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., per quanto non possa essere automaticamente utilizzata come CTU nel successivo processo di cognizione, può tuttavia essere prodotta come prova documentale nel giudizio di cognizione ed il giudice può attribuire alla stessa valore probatorio rientrando nella propria libera valutazione.
La consulenza tecnica in un ATP ex art. 696 bis c.p.c. ha valore di prova atipica e, pur non essendo vincolato, il Giudice può prenderla in considerazione (Cass. Civ. sez III n. 15906/2019) ai fini della decisione in coordinamento con gli art. 61 e ss c.p.c. ed alla luce della Giurisprudenza della Cassazione, purchè venga garantito il contraddittorio tra le parti.
La convenuta compagnia di assicurazioni eccepisce di non aver mai ricevuto il ricorso ATP in violazione del principio del contraddittorio;
tuttavia quanto eccepito dalla convenuta compagnia di assicurazioni risulta smentito dalla documentazione versata in atti da cui risulta che il ricorso ex art. 696 bis cpc introduttivo del giudizio R.G. 3334/12 e il pedissequo provvedimento di nomina di CTU con l'affidamento dell'incarico peritale e la fissazione dell'inizio operazioni, veniva regolarmente notificato alla come attestato dall'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario. Appurato, dunque, che Controparte_2 la consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito dell'ATP 696 bis cpc si è svolta nel pieno principio del contraddittorio tra le parti, ritiene questo giudice che le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, in uno all'accertamento espletato dal fiduciario della compagnia assicurativa siano sufficienti ad accertare il nesso causale posto che il Dott. CTU nominato nell'ambito del Persona_4 procedimento ATP 696 bis c.p.c., ha stabilito : “a conclusione di quanto esposto ed in risposta ai quesiti che ha posto la S.V., affermo che da quanto è stato osservato dallo studio della documentazione sanitaria e dai rilievi anamnesici, il 21 novembre 2009 l'attore avrebbe riportato, in seguito al sinistro in oggetto, frattura ossea gamba sinistra trattata chirurgicamente mediante chiodo endomidollare. Attualmente come retaggio di questo trauma egli lamenta dolore alla gamba sinistra e difficoltà alla marcia prolungata. Precedentemente ha sempre goduto di buona salute non subendo mai traumi locorigionali.
Passando all'analisi del quantum debeatur, il giudicante, alla luce delle considerazioni suesposte, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il nominato ctu Dott. nell'ambito del Per_4 procedimento ATP 696 bis c.p.c. il quale, ha accertato che: L'inabilità temporanea totale al valore del 100% ha pagina 6 di 9 avuto la stessa durata della malattia 50 giorni. L'inabilità temporanea parziale al valore medico del 75% ha avuto una durata di 30 giorni. L'inabilità temporanea parziale al valore medio del 50% ha avuto una durata di 30 giorni. Per quanto attiene al danno permanente allo stato e residuato il seguente postumi dolori arto inferiore sinistro soprattutto sotto carico, esiti cicatriziali, deambulazione irregolare con tendenza alla estroversione del piede sinistro. Tali postumi tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'evento traumatico sono da considerarsi stabilizzati. Il danno biologico derivato inteso nel suo significato più completo di compromissione degli integrità psicofisica può essere valutato nella misura del 12%. Incidono sulla capacità lavorativa generica nella misura lieve del 25%”.
Ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale applica le tabelle milanesi, potendo trovare applicazione la tabella per le lesioni macro permanenti applicabile in caso di lesioni discendenti da sinistro causato da circolazione stradale di autoveicoli;
per cui il risarcimento dovuto viene indicato nel seguente prospetto
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Danno biologico risarcibile € 31.656,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 40.519,00 Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 55.397,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.062,50
Spese mediche € 1.846,98
Totale generale: € 52.428,48 Totale con personalizzazione massima € 67.306,48
Per quanto l'incidenza sulla capacità lavorativa generica valga anche nella fattispecie concreta quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla esclusione dal risarcimento del lamentato danno alla capacità lavorativa specifica nel caso in cui il danneggiato non provi con successo di aver atteso o di attendere in futuro a determinate prestazioni lavorative divenute precluse a seguito dell'occorso (cfr. pagina 7 di 9 Cass. Civ. Sez. III, 09/11/2021, n. 32649: “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensi del danno patrimoniale. L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso. Allorquando trattisi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere un'incidenza della lesione sull'attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica.
Ciò posto, nel caso di specie la prova della debenza del danno alla capacità lavorativa specifica è mancata non avendo l'attore provato di aver svolto attività produttiva di reddito al momento del sinistro e, dunque, di aver subito un pregiudizio di natura patrimoniale legato al mancato guadagno o diminuzione di guadagno futuro in conseguenza del fatto dannoso.
Tuttavia, alla luce della giovane età del danneggiato e della sofferenza patita, ritiene questo giudicante di dover riconoscere la personalizzazione pari al 47% del danno biologico.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto (21.11.2009), via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed Parte_2 eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dall'attore e per l'effetto, accertato che riportava lesioni personali in occasione del sinistro occorso in data 21.11.2009 Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro € 42.806,48, pari Parte_1 all'importo di € 67.306,48 detratta la somma già versata di € 24.500,00 oltre interessi e rivalutazione computati come in parte motiva;
pagina 8 di 9 - condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro € 7.500,00 per competenze, ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Salerno
11.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 11.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della udienza dell'11.06.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 2167 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2014 deciso e vertente t r a nata a [...] il [...] CF: rappresentanta e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dagli avvocati Antonio Andria e Daniela Andria presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno in via Santi Martiri Salernitani, 24.
- Attore -
e
(P.I.: (già , in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rapp.ti pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio CRESCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore in Via Matteotti, 46.
Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis CPC adiva il tribunale di Salerno assumendo che in Parte_1 data 21 novembre 2009 in Battipaglia, alla Via del Centenario, il motociclo Piaggio liberty targato X3RTP8 di proprietà di sul quale l'istante viaggiava quale terza trasportata, veniva investito CP_3 dall'autovettura Citroen C3 targata DC016HT di proprietà di A seguito dell'investimento, CP_4
pagina 1 di 9 l'istante rovinava al suolo e riportava gravi lesioni alla gamba e al piede destro nonché contusioni per il corpo;
trasportata presso l'ospedale Santa Maria della speranza di Battipaglia, veniva sottoposta a intervento chirurgico con diagnosi definitiva di frattura 3 distale gamba sinistra. Assumeva la ricorrente di aver riportato dei postumi invalidanti quantificati nella misura del 14%.
L'istante deduceva di aver inviato rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 141
d.lgs 209/2005 alla (già a seguito della quale veniva Controparte_1 Controparte_5 sottoposta a visita medico legale dal fiduciario della compagnia il quale, riconoscendo il nesso causale tra l'evento e lesioni, quantificava i postumi nella misura del 9% per cui veniva offerta la somma di € 24.500,00 oltre compensi professionali. Tale somma veniva accettata in acconto del maggior avere in quanto ritenuta dall'istante inadeguata rispetto al reale pregiudizio subito. Successivamente l'istante depositava ricorso ex
696 bis CPC all'esito del quale il CTU nominato dal Tribunale accertava l'invalidità permanente nella misura del 12%, oltre che 50 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% ed ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% oltre a un danno alla capacità lavorativa lieve pari al 25%. Ciò nonostante, la compagnia assicurativa non effettuava alcuna offerta e per tali motivi la ricorrente chiedeva al tribunale la condanna della società al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni subiti detratta la somma offerta prima del giudizio oltre di valutazione secondo i dati Istat e con interessi legali sulle somme rivalutate. Vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improponibilità ed inammissibilità della domanda posto che, secondo la resistente, la richiesta di risarcimento avanzata dall'istante era incompleta mancando l'indicazione del reddito dell'entità delle lesioni subite e l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione del danneggiato.
Eccepiva inoltre la nullità del ricorso per genericità delle circostanze di fatto in cui si sarebbe verificato l'evento nonché indeterminatezza dei danni subiti. Eccepiva ancora la cessata materia del contendere visto l'avvenuto integrale pagamento del danno subito da sulla base dell'unico Parte_1 accertamento condivisibile dall'assicurazione pari al 9% di danno biologico riconosciuto dal fiduciario della medesima compagnia. Eccepiva inoltre, la nullità dell'accertamento tecnico preventivo perchè posto in essere in violazione del contraddittorio ed in assenza della resistente compagnia che non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atp. Richiedeva inoltre, il mutamento del rito alla luce dell'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo posto che, secondo la compagnia assicurativa, la richiesta della ricorrente non poteva essere decisa con un rito sommario ma necessitava di una cognizione piena consistente in una adeguata e congrua prova in sede di merito anche a mezzo di CTU medico legale.
Eccepiva infine l'inammissibilità della procedura prevista dall'art 141 CDA posto che dalle indagini epletate sarebbe emersa l'esclusiva reponsabilità del veicolo antagonista Citroen tg. DC016HT idonea ad assurgere a “caso fortuito” e quindi ad escludere la tutela rafforzata prevista dal citato articolo 141 cda. pagina 2 di 9 Acquisita la documentazione esibita ed allegata, espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ciò posto, ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente le eccezioni di improcedibilità e improponibilità della domanda sono infondate e vanno pertanto rigettate.
L'art. dell'art 145 C.d.A. introduce la possibilità per il danneggiato di agire in giudizio contro la compagnia assicurativa dopo che siano decorsi 60 giorni in caso di danno alle cose, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno dell'invio della richiesta di risarcimento. Ebbene, dall'analisi della documentazione prodotta, risulta che l'attore ha regolarmente inviato alla compagnia assicurativa la messa in mora corredata da tutta la documentazione medica, compreso il certificato di avvenuta guarigione.
Va pertanto affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata da Parte_1 nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt, 145 ss dlgs 209/2005, con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge ed utili per la definizione stragiudiziale del sinistro;
(cfr costituzione in mora allegata alla produzione attorea). In ogni caso, la società assicuratrice ha preso perfetta cognizione di tutti gli elementi relativi al sinistro ed ai danni ad esso conseguenti, avendo sottoposto l'istante a visita tramite il proprio fiduciario ed avendo formulato all'esito un'offerta di risarcimento in favore dell'attrice.
Quanto all'eccezione di inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 141 CDA, sollevata dalla convenuta compagnia sulla base della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Citroen C3, la stessa è infondata e va quindi rigettata, posto che la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista non configura il “caso fortuito” escludente la procedura di indennizzo prevista dalla disposizione normativa in commento.
Merita di essere segnalato che, dopo la nota pronuncia SSUU n. 35318/22, la Suprema Corte con la sentenza n. 899 del 08-05-2023, ha affermato che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni si applica anche in caso di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista rispetto a quello a bordo del quale era il trasportato essendogli attributia la facolta' di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto), prescindendo dall'accertamento della responsabilita' del vettore stesso e del conducente del veicolo antagonista.
Sempre preliminarmente, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
pagina 3 di 9 E' opportuno precisare che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel caso di specie, pertanto, non può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
posto che, dalla prospettazione dei fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, potrebbe
[...] configurarsi la sua responsabilità.
Passando all'esame nel merito della lite, ritiene questo giudicante che la fattispecie oggetto di causa rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 141 Codice delle assicurazioni secondo cui, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il trasportato deve rivolgere la sua richiesta risarcitoria, in caso di sinistro, al proprio vettore ed alla relativa assicurazione, a prescindere da qualsiasi responsabilità, al cui accertamento il trasportato non è più tenuto.
Giova inoltre ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc ( cfr. Cass. Civ.
N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
Orbene, nel caso di specie non è contestato il verificarsi del sinistro, ritenendo sufficiente, benchè sfornita del carattere di fede privilegiata ex art 2700, il Verbale di Polizia Stradale da cui si evince che gli ufficiali e agenti di P.G. e , comandanti di servizio, su disposizione della S.O., si recavano Per_1 Per_2 in via del Centenario, incrocio con via Silvio Pellico (Battipaglia) ed accertavano che i veicoli coinvolti nel sinistro stradale erano già stati rimossi e che le due ragazze a bordo del ciclomotore erano già state pagina 4 di 9 trasportate in ospedale. Accertavano, inoltre, che le auto coinvolte erano la Citroen C3 TG. DC016HT condotta da e il ciclomotore 50 tg. X3RTP8 condotto da ed a CP_4 Controparte_6 Persona_3 bordo del quale viaggiava come trasportata l'attrice Parte_1
Alla stregua dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio ed esaminata la documentazione versata in atti dalle parti, si evidenzia che l'attrice ha assolto l'onere di provare il coinvolgimento del motoveicolo Piaggio 50 tg. X3RTP8 su cui viaggiava nel sinsitro per cui è causa. CP_6
Ritiene questo giudicante che gli accertamenti operati dai verbalizzanti intervenuti sul posto, dopo il sinistro, risulta convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, in particolare, nella parte in cui è stato accertato che “…che le auto coinvolte erano la Citroen C3 TG. DC016HT condotta da e il CP_4 ciclomotore Piaggio liberty 50 tg. X3RTP8 condotto da ed a bordo del quale viaggiava come trasportata Persona_3
l'attrice .” Parte_1
Inoltre, tale accertamento cosi come effettuato, ad avviso di questo Giudice, assume valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., rispetto alla circostanza della “coinvolgimento della Citroen C3 TG.
DC016HT e del ciclomotore 50 tg. X3RTP8 nonché della circostanza che l'attrice viaggiava Controparte_6 quale trasprtata a bordo del . Controparte_6
Invero, l'atto pubblico costituisce una prova legale, vincolando la valutazione del giudice e non lasciandogli alcuna discrezionalità nella decisione riguardante i fatti provati. Il documento fa "piena prova" della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e del fatto che le dichiarazioni delle parti siano avvenute in sua presenza tuttavia tale efficacia probatoria non si estende al vero e proprio contenuto delle dichiarazioni delle parti che possono perciò essere impugnate con la querela di falso.
Dal contenuto del suddetto verbale unitamente alle deduzioni delle parti, anche in considerazione della non contestazione da parte della compagnia assicurativa in ordine al verificarsi del sinistro, è possibile affermare che il motoveicolo Piaggio Liberty tg. X3RTP8, nelle circostanze di tempo e di luogo suesposte, rimaneva coinvolto in un sinsitro stradale con l'autovettura Citroen C3 DC016HT e che l'attrice viaggiava quale terza trasportata su detto motoveicolo e riportava lesioni a seguito di tale sinistro.
Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine ex art. 1227 c.c., in ordine al contributo causale dell'attrice nella determinazione delle conseguenze patite, stante un suo comportamento contra legem perpetrato in violazione dell'art. 170 Cda in quanto viaggiava quale trasportata su un motoveicolo non omologato al trasporto di persone.
Secondo la normativa vigente, più in particolare, con il completamento delle modifiche all'art. 97 del Codice della strada, nel certificato di circolazione può essere indicato che per il veicolo è previsto il posto per il passeggero. L'Art. 170 CDS, inoltrre, stabilisce, tra le altre cose, che è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente sui ciclomotori, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni. pagina 5 di 9 Ciò posto, l'attrice, al momento del sinistro (21 novembre 2009) la conducente aveva più di Per_3 sedici anni (essendo nata ad [...] 1993) e pertanto non era alla stessa precluso il trasporto di persone sul motoveicolo.
Appurata quindi la verificazione del sinsitro ed il coinvolgimento del su cui l'attrice Controparte_6 viaggiava quale trasportata, occorre ora indagare sul nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite dall'attore, nonché l'entità dei danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro.
Va però, in via preliminare, precisato che la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ausiliario nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., per quanto non possa essere automaticamente utilizzata come CTU nel successivo processo di cognizione, può tuttavia essere prodotta come prova documentale nel giudizio di cognizione ed il giudice può attribuire alla stessa valore probatorio rientrando nella propria libera valutazione.
La consulenza tecnica in un ATP ex art. 696 bis c.p.c. ha valore di prova atipica e, pur non essendo vincolato, il Giudice può prenderla in considerazione (Cass. Civ. sez III n. 15906/2019) ai fini della decisione in coordinamento con gli art. 61 e ss c.p.c. ed alla luce della Giurisprudenza della Cassazione, purchè venga garantito il contraddittorio tra le parti.
La convenuta compagnia di assicurazioni eccepisce di non aver mai ricevuto il ricorso ATP in violazione del principio del contraddittorio;
tuttavia quanto eccepito dalla convenuta compagnia di assicurazioni risulta smentito dalla documentazione versata in atti da cui risulta che il ricorso ex art. 696 bis cpc introduttivo del giudizio R.G. 3334/12 e il pedissequo provvedimento di nomina di CTU con l'affidamento dell'incarico peritale e la fissazione dell'inizio operazioni, veniva regolarmente notificato alla come attestato dall'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario. Appurato, dunque, che Controparte_2 la consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito dell'ATP 696 bis cpc si è svolta nel pieno principio del contraddittorio tra le parti, ritiene questo giudice che le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, in uno all'accertamento espletato dal fiduciario della compagnia assicurativa siano sufficienti ad accertare il nesso causale posto che il Dott. CTU nominato nell'ambito del Persona_4 procedimento ATP 696 bis c.p.c., ha stabilito : “a conclusione di quanto esposto ed in risposta ai quesiti che ha posto la S.V., affermo che da quanto è stato osservato dallo studio della documentazione sanitaria e dai rilievi anamnesici, il 21 novembre 2009 l'attore avrebbe riportato, in seguito al sinistro in oggetto, frattura ossea gamba sinistra trattata chirurgicamente mediante chiodo endomidollare. Attualmente come retaggio di questo trauma egli lamenta dolore alla gamba sinistra e difficoltà alla marcia prolungata. Precedentemente ha sempre goduto di buona salute non subendo mai traumi locorigionali.
Passando all'analisi del quantum debeatur, il giudicante, alla luce delle considerazioni suesposte, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il nominato ctu Dott. nell'ambito del Per_4 procedimento ATP 696 bis c.p.c. il quale, ha accertato che: L'inabilità temporanea totale al valore del 100% ha pagina 6 di 9 avuto la stessa durata della malattia 50 giorni. L'inabilità temporanea parziale al valore medico del 75% ha avuto una durata di 30 giorni. L'inabilità temporanea parziale al valore medio del 50% ha avuto una durata di 30 giorni. Per quanto attiene al danno permanente allo stato e residuato il seguente postumi dolori arto inferiore sinistro soprattutto sotto carico, esiti cicatriziali, deambulazione irregolare con tendenza alla estroversione del piede sinistro. Tali postumi tenuto conto del tempo ormai trascorso dall'epoca dell'evento traumatico sono da considerarsi stabilizzati. Il danno biologico derivato inteso nel suo significato più completo di compromissione degli integrità psicofisica può essere valutato nella misura del 12%. Incidono sulla capacità lavorativa generica nella misura lieve del 25%”.
Ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale applica le tabelle milanesi, potendo trovare applicazione la tabella per le lesioni macro permanenti applicabile in caso di lesioni discendenti da sinistro causato da circolazione stradale di autoveicoli;
per cui il risarcimento dovuto viene indicato nel seguente prospetto
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni Percentuale di invalidità permanente 12% Punto danno biologico € 2.851,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Danno biologico risarcibile € 31.656,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 40.519,00 Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 55.397,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.062,50
Spese mediche € 1.846,98
Totale generale: € 52.428,48 Totale con personalizzazione massima € 67.306,48
Per quanto l'incidenza sulla capacità lavorativa generica valga anche nella fattispecie concreta quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla esclusione dal risarcimento del lamentato danno alla capacità lavorativa specifica nel caso in cui il danneggiato non provi con successo di aver atteso o di attendere in futuro a determinate prestazioni lavorative divenute precluse a seguito dell'occorso (cfr. pagina 7 di 9 Cass. Civ. Sez. III, 09/11/2021, n. 32649: “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensi del danno patrimoniale. L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso. Allorquando trattisi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere un'incidenza della lesione sull'attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica.
Ciò posto, nel caso di specie la prova della debenza del danno alla capacità lavorativa specifica è mancata non avendo l'attore provato di aver svolto attività produttiva di reddito al momento del sinistro e, dunque, di aver subito un pregiudizio di natura patrimoniale legato al mancato guadagno o diminuzione di guadagno futuro in conseguenza del fatto dannoso.
Tuttavia, alla luce della giovane età del danneggiato e della sofferenza patita, ritiene questo giudicante di dover riconoscere la personalizzazione pari al 47% del danno biologico.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto (21.11.2009), via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed Parte_2 eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dall'attore e per l'effetto, accertato che riportava lesioni personali in occasione del sinistro occorso in data 21.11.2009 Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro € 42.806,48, pari Parte_1 all'importo di € 67.306,48 detratta la somma già versata di € 24.500,00 oltre interessi e rivalutazione computati come in parte motiva;
pagina 8 di 9 - condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro € 7.500,00 per competenze, ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Salerno
11.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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