Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/04/2025, n. 7989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7989 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05379/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI AR, RE AV, RO AN, RI TE, LL FO, NN HI, IO ET, IE PI, MA AR, AT MI, SS NI, SU CE, AR CC, LO AL IO, MA ET LA, IO IT, RE CU, NR NI, AN NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per l'annullamento in parte qua della Delibera del Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 2.8.2019 con la quale è stato approvato in via definitiva il P.T.P.R. e relativi allegati. Delibera pubblicata sul BUR Lazio n. 13 del 13.02.20.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 20/9/2021:
- per l'annullamento della Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 56 del 10.06.2021 con la quale è stato nuovamente approvato il P.T.P.R., e relativi allegati nella parte che interessa i beni dei ricorrenti, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità della delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, con relativi allegati, pubblicata sul B.U.R. Lazio n.13 del 13.02.2020, recante approvazione del P.T.P.R., impugnata dai ricorrenti con il ricorso introduttivo, nonché la successiva delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 56 del 10.06.2021, con cui è stato nuovamente approvato il P.T.P.R., la quale, nella parte che interessa i beni della ricorrente, forma oggetto di impugnazione con atto per motivi aggiunti depositato in giudizio il 20 settembre 2021.
2. – Si dolgono i ricorrenti – tutti proprietari di terreni, con annesse costruzioni di civile abitazione, siti in loc. “ Castel de Ceveri ”, nell’ambito di una zona posta a poca distanza dal centro abitato di Formello, zona che costituirebbe un nucleo insediativo ad alto grado di edificazione, dotato di tutte le opere di urbanizzazione, legittimamente realizzato negli anni passati a seguito di rilascio di regolari permessi di costruire, prima della istituzione del cd. Parco di Veio – dell’avvenuta ricomprensione dell’area in questione, nell’anno 2007, all’interno della perimetrazione del suddetto Parco, inclusione dalla quale derivano “ tutte le gravi limitazioni di ordine paesaggistico-ambientali, e quindi di carattere urbanistico, imposte sia dalla legge istitutiva che dalla L.R. 24/1998 ”.
2.1. – Contestano, in particolare, l’assoggettamento del comprensorio di interesse all’art. 27 delle N.T.A. del P.T.P.R., cioè alla disciplina propria del “ paesaggio degli insediamenti urbani ”, costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione, per effetto della quale - ai sensi del citato art. 27 - per gli abitati ad uso residenziale è consentita soltanto la “ riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, con la promozione della qualità dell’architettura degli insediamenti urbani ”, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro conservativo e gli ampliamenti inferiori al 20%. Per qualsiasi altro intervento, purché ammissibile – osservano – deve essere redatto il SIP (Studio Inserimento Paesaggistico) a garanzia della qualità di intervento.
2.2. – Ne deducono l’illegittimità per:
-“[v] iolazione ed errata applicazione degli artt. 21 – 22 – 23 -136 q L.R. 24/98. Violazione ed errata applicazione dell’art. 142, 2 c., D.Lgs.vo 42/04 in riferimento a quanto previsto dal D.L. 312/1985. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti ” (motivo sub 1), valorizzando la risalenza temporale del complesso immobiliare e la sua anteriorità al 1985 – data di riferimento per la verifica dell’applicabilità all’area della normativa di tutela dei beni paesaggistici ex d.lgs. n. 42/04 – e, sul piano fattuale il rilievo che “[I] l Comprensorio è abitato da circa 700-800 residenti ed è dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e come tale è assimilabile ad una zona quantomeno B secondo le previsioni del D.M. 2.4.68 n. 1444 ”, elementi che, secondo quanto affermato, escluderebbero l’operatività del cit . art. 27 del P.T.P.R.;
- l’incongruità della motivazione dalla Regione posta a sostegno del rigetto delle proposte di modifica del Piano avanzate dai ricorrenti in sede di osservazioni (motivo sub 2);
- la ritenuta contraddittorietà del comportamento regionale “ ove si consideri che, senza alcuna specifica motivazione, in alcuni altri casi le Osservazioni dei privati sono state accolte ” (motivo sub 3).
3. – La Regione Lazio si è costituita in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’irricevibilità, per tardività, dei motivi aggiunti, in ogni caso chiedendo la reiezione del compendio impugnatorio siccome a suo avviso privo di fondamento.
4. – All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025 la controversia, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso introduttivo è improcedibile essendo intervenuta in corso di giudizio la riapprovazione del P.T.P.R., proprio con DCR 5/2021, impugnata con motivi aggiunti, ad esito della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2020, la quale ha accertato la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non spettava al Consiglio regionale approvare la deliberazione n. 5 del 2019 senza il previo coinvolgimento del MiBACT.
6. – Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va rigettato, potendosi prescindere dalla disamina dell’eccepita irricevibilità – peraltro insussistente, dovendosi computare il dies a quo dell’impugnazione del nuovo Piano dalla scadenza del termine di 15 giorni consecutivi della pubblicazione nel B.U.R. e non, come prospettato dalla Regione, dal 1° giorno di pubblicazione.
7. – Nel merito delle doglianze agitate dai ricorrenti, in disparte la genericità della censura sub 3, la quale va disattesa siccome sprovvista di qualsivoglia allegazione a supporto della dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa, va posto in risalto come il rigetto delle osservazioni e la motivazione sottesa alla contestata scelta pianificatoria della Regione trovino conforto e discendano in via diretta dalle statuizioni contenute nell’art. 9, comma 2, delle norme del P.T.P.R., ai sensi del quale non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
7.1. – Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle condizioni sopra indicate sub a), b) e c).
7.1.1. – È vero, in primis , che il Comprensorio Urbanistico di Castel de Ceveri non è stato classificato dallo strumento urbanistico comunale in zona B di cui al DM 1444/68 (la circostanza è incontestata posto che gli stessi ricorrenti, nell’atto per motivi aggiunti, affermano che il Comprensorio “ è assimilabile ” ad una zona quantomeno B secondo le previsioni del D.M. 2.4.68 n. 1444).
7.1.2. – In ogni caso, va soggiunto, anche qualora fosse stato classificato dallo strumento urbanistico comunale in zona B di cui al DM 1444/68, il comprensorio di interesse dei ricorrenti non sarebbe stato escluso dal regime vincolistico, ricadendo esso, come accennato, nel perimetro del “ Parco di Veio ”, con conseguente applicabilità dell’art. 142 comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/04, che richiama espressamente “ i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ”.
7.2. – Nemmeno può essere condiviso il denunciato deficit motivazionale del rigetto delle osservazioni giacché, sebbene in modo stringato (“non pertinente in quanto osservazione riferita a procedimenti diversi dalla formazione del PTPR. L’inserimento in zona B, ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444, rientra infatti nella facoltà della pianificazione comunale e non del PTPR ”), risultano chiaramente enunciate le ragioni ostative che valgono a fondarlo ed è pertanto ricavabile l’ iter logico che ha condotto la P.A. ad assumere la determinazione reiettiva, non essendo evidentemente ammissibile una subordinazione della tutela paesaggistica alle esigenze di pianificazione urbanistica.
8. – In conclusione, nessuno dei mezzi di censura spiegati dalla ricorrente appare idoneo a “ scalfire ” il giudizio discrezionale tecnico elaborato dalla Regione, occorrendo rammentare, da ultimo, che quello in contestazione è un provvedimento che costituisce tipica espressione di ampia discrezionalità, sub specie di discrezionalità tecnica, recando valutazioni e apprezzamenti connotati da un certo margine di opinabilità (ex plurimis T.A.R. Roma, sez. II-S, 17/12/2024, n. 22884) e che, nella specie, non emergono, per quanto sinteticamente osservato, profili di illogicità ovvero travisamenti fattuali ovvero, ancora, gravi carenze sul piano istruttorio (T.A.R. Roma, sez. II-quater, 9.12.2024, n. 22213).
9. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 20 settembre 2021.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese e competenze di giudizio nei confronti della Regione Lazio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Tito Aru |
IL SEGRETARIO