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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2024 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa NN Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 296/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in NA (NO), Viale Francesco Baracca n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carlo Meraviglia del Foro di Verbania che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Enrico Cialdini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Renata Diana che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marzia Fabiani per procura in atti,
Appellato
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Verbania n. 301/2023 pubblicata il 07/09/2023, resa con decisione del 10/08/2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 361/2017 avente per oggetto scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12/12/2024:
“disporre l'obbligo a carico del sig. di provvedere al Controparte_1 mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascuno di essi, nei seguenti termini: a) versando alla sig.ra in via anticipata entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mes decorrenza dalla data della domanda, l'assegno mensile non inferiore a € 18.000,00 (€ 6.000,00 per ciascun figlio), rivalutabile ex indici Istat costo della vita, prima rivalutazione giugno 2018 (base giugno 2017); b) pagando e/o rimborsando il 100% delle spese mediche, dentistiche e ortodontiche, scolastiche (rette, iscrizione, libri, gite, materiale di cancelleria, eventuali ripetizioni e ogni altra occorrenza richiesta dalla scuola o dall'Università), ludico-ricreative (campus estivi, viaggi-studio, master e stage, anche all'estero) e sportive (incluso abbigliamento tecnico, concorsi ippici e attrezzature, mantenimento e gestione dei cavalli) dei figli;
c) disporre l'obbligo a carico del sig. di versare alla Controparte_1 sig.ra la data della Parte_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno divorzile, l'importo non inferiore a € 30.000,00 mensili, rivalutabile ex indici Istat costo della vita. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a. e 15% rimborso forfetario sugli onorari, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, a norma dell'art. 356 c.p.c., disporre l'assunzione delle seguenti prove:
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018, dal n. 11) al n. 25), nonché dal n. 31) al Parte_1
n. 57) al n. 66), con tutti i testi ivi indicati;
2. ammettere la Signora a prova contraria sui capitoli di Parte_1 prova avversari ammes nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018 Parte_1
e con quelli indicati nella memoria ex art 1 c.p.c. depositata dalla difesa in data 22 ottobre 2018; Parte_1
3. ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova n. 4), 5), 13), 14), 15), 16), 32), 33), 34), 35), 40), 41), 42), 43), 44) e 47), per interpello, per interrogatorio formale e per testi, già formulati a prova diretta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018, Parte_1 nonché i capitoli di prova nn. 73) e 74) for raria nella memoria ex art 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositata dalla difesa in data 22 Parte_1 ottobre 2018, con tutti i testi indicati nella memoria ma, n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 2 ottobre 2018 e con quelli Parte_1 indicati nella memoria ex art 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositata dalla difesa in data 22 ottobre 2018; Parte_1 rt. 210 c.p.c., al Signor di depositare una Controparte_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi e ai sensi di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale specificare: a) tutte le fonti di reddito disponibili, in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da patrimonio, rendite finanziarie ecc.), elencando i redditi percepiti a vario titolo negli ultimi 20 anni;
b) i redditi netti annui relativi agli ultimi venti anni;
c) i conti correnti, quote sociali, depositi titoli, fondi di investimento, assicurazioni e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio, carte di credito, cassette di sicurezza, di cui sia o sia stato intestatario, anche per interposta persona, ovvero di cui il medesimo abbia avuto la disponibilità, in Italia e/o all'estero anche come soggetto delegato a operare, allegandone gli estratti conto negli ultimi 20 anni;
d) gli importi spesi mensilmente con le carte di credito a lui intestate e/o cointestate e/o da lui utilizzate e/o a lui addebitate relative agli ultimi 20 anni;
e) le proprietà immobiliari di cui è stato titolare dalla data del matrimonio e di cui attualmente è proprietario, in Italia e all'estero, direttamente o indirettamente, indicandone la tipologia, l'ubicazione, la natura, l'estensione, l'anno e il prezzo d'acquisto, l'attuale destinazione e l'eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi;
f) eventuali voluntary disclosure presentate;
g) le partecipazioni societarie, le relative cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione e l'indicazione di quelle di cui sia o sia stato Consigliere, Presidente del CdA, Amministratore pro tempore, indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, benefits, bonus, liquidazioni negli ultimi 20 anni, allegandone la relativa documentazione;
h) la proprietà di beni mobili registrati, in particolare autovetture, motocicli e imbarcazioni, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
i) i contratti di locazione/leasing stipulati in Italia e/o all'estero; j) l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione;
k) i rapporti di collaborazione domestica e per la manutenzione del giardino, con l'indicazione del relativo compenso;
5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di produrre in giudizio Controparte_1 copia integrale del proprio passaporto, are la frequenza e la destinazione dei suoi viaggi all'estero;
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle banche, oppure, in subordine, al Signor CP_1 la produzione in giudizio della documentazione bancaria relativ
[...]
, e/o portafogli finanziari, e/o depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza di cui il ricorrente sia (o sia stato negli ultimi venti anni) intestatario e/o cointestatario in Italia o all'estero o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità, e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi 20 anni, con particolare riguardo ai seguenti istituti di credito:
- Banca Regionale Europea, Filiale di NA (con particolare riferimento al c/c n. 10398);
- Banca Popolare di Novara, Filiale di NA e Lesa;
- Banca Popolare di Intra, Agenzia 0030;
- UBI Banca, filiale di Angera;
- UBI Banca, filiale di NA;
- Banca UBS di Lugano, Agno e Zug;
- Credit Suisse Group di Zurigo, Zug, Dubai e di Hong Kong;
- Hind Sight Investment Management di Hong Kong;
- Banca Morgan LE e Co. di Londra;
- Banca DM HS e Co. di Londra;
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di produrre in giudizio Controparte_1 copia degli estratti conto degli ultimi ve arte di credito, anche societarie e/o prepagate, a lui intestate e/o cointestate o comunque da lui utilizzate;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio di tutti i Controparte_1 contratti di assicurazione di qualsiasi natura e specie, da lui sottoscritti, con dettaglio degli eventuali beneficiari;
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., a nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore Delegato e Consigliere, l'esibizione in giudizio dei Modelli Unici S.C., dei bilanci, dei libri sociali, dei verbali di assemblea, dei conti correnti e/o dei conti titoli, di eventuali contratti di finanziamento/leasing, nonché di tutta l'ulteriore documentazione non rinvenibile in pubblici registri, a far data dalla sua costituzione, relativi alla società di famiglia CP_2
10. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., l'Avv. Carlo Meraviglia alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite da
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), e dalle società da lui anche indirettamente partecipate negli ultimi C.F._1
e al di fuori di un rapporto continuativo;
11. giusta l'incompatibilità tra il reddito dichiarato da e gli Controparte_1 impegni economici da lui assunti già con il verbale di separazione, nonché con il tenore di vita che continua a riservarsi, considerato il patrimonio societario, finanziario, mobiliare e immobiliare a lui direttamente e indirettamente riferibile, disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia e all'estero, dell'obbligato al mantenimento nato a [...]
Stresa, il 20 agosto 1962 (C.F. nore di CodiceFiscale_1 vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio (anche societario) e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da
[...]
nonché di porre in essere tutti gli accertamenti necessari Controparte_1 redditività delle società da lui anche indirettamente partecipate, anche acquisendo la documentazione relativa alla consistenza del fatturato, degli utili, dei costi e delle voci di spesa delle società di cui è stata richiesta l'acquisizione attraverso gli ordini di esibizione;
12. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria richiesta, C.T.U. contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, finanziario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal Signor
[...]
nato a [...], il [...], residente a [...], Controparte_1 Vittorio Veneto n. 1, C.F. , nonché sul tenore di vita CodiceFiscale_1 matrimoniale e su quello attuale del ricorrente, al fine di determinare correttamente
- anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti finanziari e del patrimonio immobiliare complessivamente riferibile a
i suoi redditi effettivi e potenziali (dividendi, utili, Controparte_1 rendite da capitale, rimborsi etc.), ponendo a carico di Controparte_1
anche in via provvisoria, i costi della C.T.U. conta
[...] otivi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018.”. Parte_1
Per l'appellato, come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12/12/2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino Respingere il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto In via incidentale ridurre l'assegno a favore della prole ad €.
1.000 mensili indicizzati cadauno Ridurre ad €.
1.000 mensili l'assegno divorzile. In via istruttoria: respingere le istanza istruttorie formulate da controparte in quanto meramente esplorative. Con il favore delle spese di 1° e 2° grado di giudizio.”.
Il Procuratore Generale come da parere del 06/06/2024 “questo ufficio non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata.” e, successivamente, con parere del 02/07/2024 “rilevato che appaiono condivisibili e complete le argomentazioni a sostegno delle decisioni assunte con la sentenza n. 301/2023 chiede rigettarsi il ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi al Tribunale di Verbania ex art. 4 L. 898/70 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, depositato il 24/02/2017, il signor esponeva di aver contratto in data 29/09/2002 matrimonio civile con CP_1 la sig.ra nata a NT il [...] in [...] Parte_1 separazione dei beni. Dalla loro unione nascevano i tre figli NN nata a [...] il [...],
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Per_2
04/02/2004 ( i primi due venivano legittimati essendo nati prima del matrimonio). Il sig con ricorso depositato in data 21/02/2011 chiedeva pronunciarsi CP_1 la separazione personale, sulla quale veniva emessa sentenza in data 19/01/2015. Con ricorso in data 24.2.2017 il sig. promuoveva procedimento per CP_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con la sigra chiedendo Pt_1 di disporre l'assegnazione della casa coniugale in NA alla madre collocataria della prole, la riduzione dell'assegno a favore dei figli a 1000 € ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie medico scolastiche sportive da concordare previamente e documentare successivamente e la riduzione dell'assegno coniugale a 1500 €. Si costituiva in giudizio la sig.ra con domanda riconvenzionale Pt_1 contestando il ricorso avversario e chiedendo per i figli un contributo di mantenimento pari a 6000,00 ciascuno ( per un totale di 18.000 €), con rimborso delle spese straordinarie pari al 100 % a carico del padre e assegno divorzile pari a 30.000 € mensili. Con sentenza n. 487/2021 resa in data 04/11/2021 il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e fissava udienza davanti al GI al 31/01/2022 per la prosecuzione dell'istruttoria. Tale sentenza veniva impugnata dalla resistente e il relativo giudizio si concludeva con la sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Torino resa in data 10/02/2023, pubblicata il 14/02/2023. Precisate all'udienza del 06/07/2022 le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale di Verbania con la sentenza impugnata autorizzava la resistente a mantenere il cognome del marito;
assegnava la casa coniugale di NA (NO), in Via Dante Alighieri n. 28, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, in uso alla resistente;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli NN, e la somma di € 7500,00 (euro 2500,00 ciascuno) da Per_1 Per_2 rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per i medesimi individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 4000,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita;
spese di lite compensate tra le parti.
Nella parte motiva il primo giudice evidenzia che non è mai stato contestato l'elevatissimo tenore di vita del quale i figli hanno sempre beneficiato e che hanno diritto a conservare. Quanto alla nascita nel 2016 di altri due figli del da altra relazione – si CP_1 osserva in sentenza – tale circostanza non è mai stata dedotta come ragione per domandare ex art. 710 cpc una riduzione del mantenimento per , NN e Per_1
Per_2
Inoltre le condizioni economiche del signor non sono in alcun modo CP_1 peggiorate e sono di livello tale da consentirgli di contribuire al mantenimento dei figli , NN e in misura superiore a quanto previsto in sede di Per_1 Per_2 separazione, tenuto conto dell'età. In ordine all'assegno divorzile, non avendo la resistente prospettato un miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, il Tribunale determina l'assegno divorzile nella misura prevista in sede di contributo separativo, vale a dire in euro 4.000,00 mensili. Le spese, stante la reciproca soccombenza sulle questioni oggetto di discussione, venivano integralmente compensate tra le parti.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato in data 06/03/2024, ha proposto tempestivo appello la sig.ra deducendo che il provvedimento impugnato Pt_1 appare criticabile, sia nella parte in cui si determina la misura del contributo al mantenimento per i figli, sebbene incrementata rispetto alla separazione, sia nella parte in cui si determina la misura dell'assegno divorzile riconosciuto alla moglie. La difesa di parte appellata contesta tali censure chiedendo il rigetto dell'appello e formula appello incidentale, lamentando l'incremento del contributo per il mantenimento dei tre figli, stante la nascita nelle more del giudizio di due gemelli dalla relazione con l'attuale consorte e la riduzione dei propri redditi.
In data 12.7.2024 si teneva la prima udienza riservando il Collegio in sede di decisione l'esame delle istanze istruttorie.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.
*** Nessun dubbio sul fatto che alla presente impugnazione si applichi il c.d.
“vecchio rito” stante la proposizione della domanda in primo grado anteriormente al 28.2.23. Le questioni devolute in appello concernono il quantum del contributo al mantenimento dei figli NN, e l'entità delle spese Per_1 Persona_3 straordinarie, nonché il quantum dell'assegno divorzile alla sigra
[...]
Parte_1
Con il primo motivo di appello l' appellante principale sig.ra si duole del Pt_1 fatto che il Tribunale abbia determinato l'obbligo di contribuzione per i figli imposto al sig. soltanto nella misura mensile di €. 2.500,00 per CP_1 ciascun figlio, ritenendo tale misura modesta in relazione alle effettive, reali e concrete disponibilità reddituali e patrimoniali del signor Chiede, CP_1 dunque, un contributo complessivo di 18.000 € , pari a 6000 € per ciascun figlio. Inoltre evidenzia che l'importo previsto non è rapportato alle attuali esigenze dei figli di età ricompresa tra i 20 e i 25 anni, impegnati in studi ultra-liceali, che necessitano, per ragioni di studio, di vivere anche per ampi periodi lontano dalla residenza abituale;
inoltre il contributo non è minimamente adeguato a garantire ai figli il tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di matrimonio e non tiene conto degli effettivi tempi di permanenza dei figli presso il padre, poiché i ragazzi non trascorrono più i periodi di spettanza paterna insieme allo stesso, da quando quest'ultimo ha deciso di trasferirsi stabilmente a vivere a Tenerife, insieme al nuovo nucleo familiare. Il sig. eccepisce che nel luglio 2016 è divenuto padre di due gemelli, CP_1
e , nati dalla relazione con la signora divenuta Per_4 Per_5 Parte_2 sua moglie nel 2023 e che su di lui incombe anche il mantenimento, oltre che dei gemelli, del figlio con problemi psichiatrici, nato da una precedente Per_6 relazione. Osserva ancora che la figlia primogenita ha ormai 25 anni, non Per_1 ha ancora terminato il proprio percorso universitario e non risulta ancora aver superato gli esami del terzo anno del corso. Per tali ragioni con appello incidentale chiede la riduzione del mantenimento per i figli.
Ritiene la Corte che siffatto motivo di appello principale meriti accoglimento, seppure solo parzialmente nel quantum. La separazione tra i coniugi è intervenuta molti anni or sono ( già dal 2009 il sig. si allontanava dal nucleo familiare) e la sentenza di separazione del CP_1
Tribunale di Verbania del 2017 prevedeva un contributo di 1700 € per ciascun figlio . I tre figli avuti dalla sigra sono ora universitari e hanno chiaramente Pt_1 necessità di mantenimento di gran lunga piu' onerose, dovendo, per ragioni di frequentazione dei corsi, vivere anche a lungo lontano da NA. La situazione economica deve, dunque, essere rivista, considerando le importanti variazioni intervenute sull'assetto del nucleo. Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Sez. I, ordinanza n. 11724/2023) l'aumento delle necessità economiche dei figli con la loro crescita non ha bisogno di specifica dimostrazione, di talché si impone un aumento del contributo medesimo. In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva già statuito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento». Dunque, il principio è chiaro: l'assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all'età e alle esigenze dei figli. A cio' si aggiunga l'elevato, anzi elevatissimo tenore di vita tenuto dalla famiglia nel corso della propria vita: sul punto la Corte richiama , condivide e fa proprie le considerazioni del primo giudice, che ha richiamato le risultanze dell'istruttoria del giudizio di primo grado. Dalle testimonianze assunte emerge inequivocabilmente la fotografia di abitudini di vita estremamente agiate, lussuose, caratterizzate da una abitazione
“impegnativa”, una villa con giardiniere e personale vario a servizio (cfr. deposizione prima moglie dell'appellato), da auto di lusso ( Testimone_1
Porsche, Ferrari, Jeep), moto ( Harley Davinson) yacht, sport costosi come il golf e l'equitazione, viaggi sia con i figli che senza di loro in località esotiche. La Cassazione con la recente ordinanza n. 2536/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024 è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. Ai fini della determinazione dell'importo, che il genitore non collocatario è tenuto a versare mensilmente al genitore collocatario a titolo di mantenimento dei figli, il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
E nel caso di specie, dato atto del provato elevato tenore di vita - che correttamente il primo giudice osserva non essere stato contestato dalla controparte se non in modo generico - occorre prendere atto dell'ulteriore riduzione di permanenza dei figli NN, e con il padre , Per_1 Per_2 circostanza conseguente al trasferimento del sig. a Tenerife con la CP_1 nuova famiglia. Benché l'appellato neghi tale circostanza, è lo stesso a produrre in giudizio estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con la sigra da cui la Parte_2 stessa risulta residente ad Adeje (Tenerife), Spagna, mentre il a Varese. CP_1
Quest'ultimo sostiene che “non si puo' dire che viva stabilmente a Tenerife “ ove, al contrario , risiede il proprio nucleo familiare: tuttavia i figli avuti dall'unione con la sigra sono piccoli e appare evidente che si tratti di una residenza Pt_2 solo formale. Il sig – per richiedere la riduzione del mantenimento dei tre figli avuti CP_1 dalla sigra - rileva di dover mantenere ben sei figli. Pt_3 Correttamente il giudice a quo ha evidenziato che secondo costante orientamento della Suprema Corte la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio puo' – non deve - costituire circostanza sopravvenuta tale da condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite. Nel caso che ci occupa il sig. non ha mai dedotto in giudizio ai fini di ottenere una modifica ex art CP_1
710 c.p.c la nascita , avvenuta nel 2016, dei gemelli e . Per_4 Per_5
Neppure puo' valere la circostanza che l'attuale moglie dell'appellato sia priva di attività lavorativa, ben potendo la stessa attivarsi per reperirla oppure percepire una indennità per la disoccupazione. Preliminare appare, poi, l'accertamento sull'effettivo peggioramento della situazione economica del genitore obbligato, onde verificarne la compatibilità o meno con il permanere del contributo al mantenimento originariamente stabilito ( cfr. da ultimo la pronuncia di merito Corte d'Appello di Trieste, Decreto 12 marzo 2024). Nonostante le copiose produzioni di parte appellata, la Corte ritiene che non sia in alcun modo provato un peggioramento delle condizioni economico-reddituali del sig. tale da non consentire il mantenimento dei figli nella misura CP_1 che di seguito si indica. Sul punto si richiama e condivide integralmente il giudizio espresso dal primo giudice laddove afferma: “ quanto alle circostanze addotte dal ricorrente per contrastare la richiesta della Cortesi sotto il profilo del quantum si osserva che gli oneri economici cui si riferisce il esistevano già all'epoca della CP_1 separazione e sono già stati valutati dal CTU … dunque i mutui non rappresentano un quid novi e comunque sia sono sintomo di solidità economica godendo il
[...] della fiducia del sistema bancario e non certo di povertà. CP_1
Analogamente la Corte, condividendo il pensiero del Tribunale verbano, ritiene irrilevante l'esposizione debitoria che il ha nei confronti dell'Agenzia CP_1 delle Entrate:” la circostanza per cui il si sia sottratto all'obbligo CP_1 contributivo ( gravante per legge su ogni stituisce una sua libera (e discutibile) scelta.” Infine non possono essere considerate valido parametro di riferimento per la valutazione delle capacità economiche dell'appellato le dichiarazioni fiscali dei redditi dallo stesso presentate. Da un lato perché vi è una macroscopica incongruenza rispetto agli impegni economici assunti nei mutui, i contributi versati per i figli avuti dall'unione con la sigra e la stessa ex moglie, ai quali si aggiungono ora il mantenimento Pt_1 integrale della famiglia formata con la sigra Pt_4
In seconda battuta si osserva che una ulteriore CTU ( rispetto a quella espletata in sede di separazione) o altri accertamenti richiesti dall'appellante – peraltro avversati dalla parte – sarebbero del tutto ultronei e irrilevanti rispetto CP_1 alle emergenze istruttorie già in atti. Alla luce di tali elementi, congruo appare al Giudicante d'Appello prevedere che il sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di mantenimento CP_1
a favore dei figli NN, e per l'importo complessivo di € 9000 Per_1 Per_6 mensili ( € 3000 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda.
La sigra chiedeva in primo grado e richiede in questa sede Parte_1
l'accollo all'appellato del 100 % delle spese straordinarie. Il sig. chiede, come in primo grado, che le spese straordinarie siano CP_1 ridotte al 50%. Nella sentenza appellata il giudice di Verbania ha posto a carico del sig.
[...] il 70 % delle spese straordinarie da sostenere per i medesimi individuate CP_1 secondo il Protocollo di Verbania. Ritiene la Corte che siffatte spese straordinarie la Corte debbano essere poste a carico del sig. nella misura del 100%. CP_1
In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano – ad esempio - anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza ( cosi' Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023). La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell'art. 337—ter c.c., tenendo conto della situazione attuale, e nell'attualità viene effettuata la ponderazione della proporzione. Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come la frequentazione universitaria) e dunque prive del requisito dell'attualità. ( cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 7169 del 2024). Le condizioni economiche dell'appellato, come già ribadito, non si ritengono in alcun modo peggiorate e sono tali da consentirgli in sede divorzile di contribuire nella totalità alle spese straordinarie dei figli, stante le accresciute esigenze dei medesimi.
Con ulteriore motivo di gravame la sigra lamenta l'omessa valutazione dei Pt_1 fatti o documenti di causa e l'erroneo/omesso apprezzamento della disparità patrimoniale tra i coniugi ai fini della misurata quantificazione dell'assegno divorzile. Il giudice di prime cure avrebbe effettuato – a suo dire – un erroneo e/o omesso apprezzamento dei fatti in relazione alla pretermissione del criterio assistenziale e del criterio perequativo – compensativo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/05/24 il sig. CP_1 contesta la richiesta avversaria, sostenendo che l'appellante non si sia attivata nella ricerca di un'occupazione e precisando che la stessa si dedica ad attività artistiche affittando un atelier ove organizza mostre ed eventi;
ella inoltre ha pubblicato due libri. L'appellato osserva ancora che la ex moglie vive con i figli nella casa che il padre ha donato alla prole e che non vi è alcuna prova che la stessa abbia mai svolto attività di Comandante di linea, né che percepisse ingenti redditi prima del matrimonio. Contesta che la ex compagna abbia contribuito alla crescita dell'azienda di famiglia e contesta anche la durata del matrimonio.
In primo luogo si ribadisce che il sig. non contesta di dovere un CP_1 assegno divorzile alla appellante. Peraltro le due prospettazioni sulla quantificazione sono completamente antitetiche: la sig.ra chiede un assegno nella misura di € 30.000, mentre Pt_1 il sig. chiede in via riconvenzionale la riduzione a 1000 € mensili. CP_1
In proposito deve osservarsi che non è di certo agevole per l'appellante, all'età di 59 anni, procurarsi una nuova attività lavorativa. Tale non puo' considerarsi la circostanza di organizzare mostre ed eventi o scrivere libri, sintomo, piuttosto, di elevato livello culturale. Che la signora si sia dedicata alla cura dei tre figli avuti dall'appellante, Pt_1 così rinunciando alle proprie aspirazioni professionali e di carriera è pacifico, cosi' come incontestato il possesso di un brevetto di abilitazione al volo, convertito in licenza di pilota commerciale ( cfr. doc. 1) e 2) fascicolo di parte di primo grado). Né appare revocabile in dubbio la circostanza che il sig. abbia potuto CP_1 dedicarsi serenamente alle proprie attività, costruendo una importante e solida carriera, proprio in quanto la ex moglie si dedicava alla cura dei figli. Con l'ordinanza n. 18506 dell'8 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha introdotto un'importante novità nella determinazione dell'assegno divorzile, evidenziando il ruolo delle rinunce professionali fatte da un coniuge per il benessere della famiglia. Oltre alla funzione assistenziale, compensativa e perequativa già riconosciuta all'assegno, la Corte ha affermato che il contributo fornito da un coniuge, anche attraverso la rinuncia alla propria carriera, deve essere debitamente considerato, se finalizzato al benessere familiare. Questo sacrificio, spesso sottovalutato, rappresenta un contributo significativo al patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. La Corte ha sottolineato che tali rinunce, se motivate da esigenze familiari e condivise, devono essere considerate per determinare l'assegno divorzile. Il principio sancito dalla Cassazione nelle piu' recenti pronunce ribadisce che l'assegno divorzile non è solo una misura assistenziale per garantire al coniuge più debole un sostegno economico, ma ha anche lo scopo di compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio, come la scelta di rinunciare alla propria carriera, cosi' assolvendo ai profili compensativi e perequativi. Il sig. nega genericamente che la decisione della rinuncia al lavoro sia CP_1 stata condivisa tra i coniugi e che la stessa abbia un nesso causale rispetto all'incremento del suo patrimonio. Tali assunti sono privi di pregio confutante sulla base delle evidenze istruttorie emerse in primo grado. Peraltro, la forbice tra la richiesta della parte appellante e quella dell'appellante in via incidentale è elevatissima: tra i 30.000 € richiesti dalla sig.ra e i 1000 Pt_1 € offerti dal la Corte ritiene alla luce delle emergenze in atti sia CP_1 corretta la previsione di un assegno divorzile nella misura di 6000 € mensili. Debbono essere rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalla appellante, in quanto ultronee e non decisive.
Per le spese di lite di questo grado di giudizio si segue il criterio della soccombenza.Stante la quasi totale vittoria della parte appellante, le spese vengono accollate al sig. nella misura dei tre quarti; il residuo CP_1 terzo delle spese di lite dovrà, invece, essere dichiarato compensato tra le parti. Le spese di lite di questo grado vengono liquidate per l'intero secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata media da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 6946,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva, ed € 3470,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. La parte soccombente sig. dovrà versare un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228;
La sentenza deve, pertanto, essere parzialmente riformata come da dispositivo e confermata nel resto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Verbania in ordine alle statuizioni economiche concernenti la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
in parziale accoglimento dell'appello proposto, pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sigra entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli NN,
e la somma di € 9.000 (3.000 per ciascun figlio) a far data dalla Per_1 Per_2 domanda sino al raggiungimento della loro autonomia economica, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre al 100 % delle spese straordinarie da sostenersi per i medesimi individuate secondo il Protocollo di Verbania;
pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 6000 a far data dalla domanda, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
condanna il sig. a rimborsare alla parte appellata sig.ra le CP_1 Pt_1 spese tre quarti delle spese di questo grado del giudizio, spese liquidate per l'intero in € 6.946,00 oltre 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
dichiara, inoltre, tenuta la parte soccombente sig. a versare un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228;
conferma nel resto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa NN Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 296/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in NA (NO), Viale Francesco Baracca n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carlo Meraviglia del Foro di Verbania che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Enrico Cialdini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Renata Diana che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marzia Fabiani per procura in atti,
Appellato
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Verbania n. 301/2023 pubblicata il 07/09/2023, resa con decisione del 10/08/2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 361/2017 avente per oggetto scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12/12/2024:
“disporre l'obbligo a carico del sig. di provvedere al Controparte_1 mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascuno di essi, nei seguenti termini: a) versando alla sig.ra in via anticipata entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mes decorrenza dalla data della domanda, l'assegno mensile non inferiore a € 18.000,00 (€ 6.000,00 per ciascun figlio), rivalutabile ex indici Istat costo della vita, prima rivalutazione giugno 2018 (base giugno 2017); b) pagando e/o rimborsando il 100% delle spese mediche, dentistiche e ortodontiche, scolastiche (rette, iscrizione, libri, gite, materiale di cancelleria, eventuali ripetizioni e ogni altra occorrenza richiesta dalla scuola o dall'Università), ludico-ricreative (campus estivi, viaggi-studio, master e stage, anche all'estero) e sportive (incluso abbigliamento tecnico, concorsi ippici e attrezzature, mantenimento e gestione dei cavalli) dei figli;
c) disporre l'obbligo a carico del sig. di versare alla Controparte_1 sig.ra la data della Parte_1 domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, a titolo di assegno divorzile, l'importo non inferiore a € 30.000,00 mensili, rivalutabile ex indici Istat costo della vita. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a. e 15% rimborso forfetario sugli onorari, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, a norma dell'art. 356 c.p.c., disporre l'assunzione delle seguenti prove:
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018, dal n. 11) al n. 25), nonché dal n. 31) al Parte_1
n. 57) al n. 66), con tutti i testi ivi indicati;
2. ammettere la Signora a prova contraria sui capitoli di Parte_1 prova avversari ammes nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018 Parte_1
e con quelli indicati nella memoria ex art 1 c.p.c. depositata dalla difesa in data 22 ottobre 2018; Parte_1
3. ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova n. 4), 5), 13), 14), 15), 16), 32), 33), 34), 35), 40), 41), 42), 43), 44) e 47), per interpello, per interrogatorio formale e per testi, già formulati a prova diretta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018, Parte_1 nonché i capitoli di prova nn. 73) e 74) for raria nella memoria ex art 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositata dalla difesa in data 22 Parte_1 ottobre 2018, con tutti i testi indicati nella memoria ma, n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 2 ottobre 2018 e con quelli Parte_1 indicati nella memoria ex art 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositata dalla difesa in data 22 ottobre 2018; Parte_1 rt. 210 c.p.c., al Signor di depositare una Controparte_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi e ai sensi di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale specificare: a) tutte le fonti di reddito disponibili, in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da patrimonio, rendite finanziarie ecc.), elencando i redditi percepiti a vario titolo negli ultimi 20 anni;
b) i redditi netti annui relativi agli ultimi venti anni;
c) i conti correnti, quote sociali, depositi titoli, fondi di investimento, assicurazioni e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio, carte di credito, cassette di sicurezza, di cui sia o sia stato intestatario, anche per interposta persona, ovvero di cui il medesimo abbia avuto la disponibilità, in Italia e/o all'estero anche come soggetto delegato a operare, allegandone gli estratti conto negli ultimi 20 anni;
d) gli importi spesi mensilmente con le carte di credito a lui intestate e/o cointestate e/o da lui utilizzate e/o a lui addebitate relative agli ultimi 20 anni;
e) le proprietà immobiliari di cui è stato titolare dalla data del matrimonio e di cui attualmente è proprietario, in Italia e all'estero, direttamente o indirettamente, indicandone la tipologia, l'ubicazione, la natura, l'estensione, l'anno e il prezzo d'acquisto, l'attuale destinazione e l'eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi;
f) eventuali voluntary disclosure presentate;
g) le partecipazioni societarie, le relative cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione e l'indicazione di quelle di cui sia o sia stato Consigliere, Presidente del CdA, Amministratore pro tempore, indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, benefits, bonus, liquidazioni negli ultimi 20 anni, allegandone la relativa documentazione;
h) la proprietà di beni mobili registrati, in particolare autovetture, motocicli e imbarcazioni, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
i) i contratti di locazione/leasing stipulati in Italia e/o all'estero; j) l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione;
k) i rapporti di collaborazione domestica e per la manutenzione del giardino, con l'indicazione del relativo compenso;
5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di produrre in giudizio Controparte_1 copia integrale del proprio passaporto, are la frequenza e la destinazione dei suoi viaggi all'estero;
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alle banche, oppure, in subordine, al Signor CP_1 la produzione in giudizio della documentazione bancaria relativ
[...]
, e/o portafogli finanziari, e/o depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza di cui il ricorrente sia (o sia stato negli ultimi venti anni) intestatario e/o cointestatario in Italia o all'estero o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità, e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi 20 anni, con particolare riguardo ai seguenti istituti di credito:
- Banca Regionale Europea, Filiale di NA (con particolare riferimento al c/c n. 10398);
- Banca Popolare di Novara, Filiale di NA e Lesa;
- Banca Popolare di Intra, Agenzia 0030;
- UBI Banca, filiale di Angera;
- UBI Banca, filiale di NA;
- Banca UBS di Lugano, Agno e Zug;
- Credit Suisse Group di Zurigo, Zug, Dubai e di Hong Kong;
- Hind Sight Investment Management di Hong Kong;
- Banca Morgan LE e Co. di Londra;
- Banca DM HS e Co. di Londra;
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di produrre in giudizio Controparte_1 copia degli estratti conto degli ultimi ve arte di credito, anche societarie e/o prepagate, a lui intestate e/o cointestate o comunque da lui utilizzate;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio di tutti i Controparte_1 contratti di assicurazione di qualsiasi natura e specie, da lui sottoscritti, con dettaglio degli eventuali beneficiari;
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., a nella sua qualità di Controparte_1
Amministratore Delegato e Consigliere, l'esibizione in giudizio dei Modelli Unici S.C., dei bilanci, dei libri sociali, dei verbali di assemblea, dei conti correnti e/o dei conti titoli, di eventuali contratti di finanziamento/leasing, nonché di tutta l'ulteriore documentazione non rinvenibile in pubblici registri, a far data dalla sua costituzione, relativi alla società di famiglia CP_2
10. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., l'Avv. Carlo Meraviglia alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite da
nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), e dalle società da lui anche indirettamente partecipate negli ultimi C.F._1
e al di fuori di un rapporto continuativo;
11. giusta l'incompatibilità tra il reddito dichiarato da e gli Controparte_1 impegni economici da lui assunti già con il verbale di separazione, nonché con il tenore di vita che continua a riservarsi, considerato il patrimonio societario, finanziario, mobiliare e immobiliare a lui direttamente e indirettamente riferibile, disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia e all'estero, dell'obbligato al mantenimento nato a [...]
Stresa, il 20 agosto 1962 (C.F. nore di CodiceFiscale_1 vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio (anche societario) e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente da
[...]
nonché di porre in essere tutti gli accertamenti necessari Controparte_1 redditività delle società da lui anche indirettamente partecipate, anche acquisendo la documentazione relativa alla consistenza del fatturato, degli utili, dei costi e delle voci di spesa delle società di cui è stata richiesta l'acquisizione attraverso gli ordini di esibizione;
12. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria richiesta, C.T.U. contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, finanziario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal Signor
[...]
nato a [...], il [...], residente a [...], Controparte_1 Vittorio Veneto n. 1, C.F. , nonché sul tenore di vita CodiceFiscale_1 matrimoniale e su quello attuale del ricorrente, al fine di determinare correttamente
- anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti finanziari e del patrimonio immobiliare complessivamente riferibile a
i suoi redditi effettivi e potenziali (dividendi, utili, Controparte_1 rendite da capitale, rimborsi etc.), ponendo a carico di Controparte_1
anche in via provvisoria, i costi della C.T.U. conta
[...] otivi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 2 ottobre 2018.”. Parte_1
Per l'appellato, come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 12/12/2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino Respingere il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto In via incidentale ridurre l'assegno a favore della prole ad €.
1.000 mensili indicizzati cadauno Ridurre ad €.
1.000 mensili l'assegno divorzile. In via istruttoria: respingere le istanza istruttorie formulate da controparte in quanto meramente esplorative. Con il favore delle spese di 1° e 2° grado di giudizio.”.
Il Procuratore Generale come da parere del 06/06/2024 “questo ufficio non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata.” e, successivamente, con parere del 02/07/2024 “rilevato che appaiono condivisibili e complete le argomentazioni a sostegno delle decisioni assunte con la sentenza n. 301/2023 chiede rigettarsi il ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi al Tribunale di Verbania ex art. 4 L. 898/70 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, depositato il 24/02/2017, il signor esponeva di aver contratto in data 29/09/2002 matrimonio civile con CP_1 la sig.ra nata a NT il [...] in [...] Parte_1 separazione dei beni. Dalla loro unione nascevano i tre figli NN nata a [...] il [...],
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Per_2
04/02/2004 ( i primi due venivano legittimati essendo nati prima del matrimonio). Il sig con ricorso depositato in data 21/02/2011 chiedeva pronunciarsi CP_1 la separazione personale, sulla quale veniva emessa sentenza in data 19/01/2015. Con ricorso in data 24.2.2017 il sig. promuoveva procedimento per CP_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con la sigra chiedendo Pt_1 di disporre l'assegnazione della casa coniugale in NA alla madre collocataria della prole, la riduzione dell'assegno a favore dei figli a 1000 € ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie medico scolastiche sportive da concordare previamente e documentare successivamente e la riduzione dell'assegno coniugale a 1500 €. Si costituiva in giudizio la sig.ra con domanda riconvenzionale Pt_1 contestando il ricorso avversario e chiedendo per i figli un contributo di mantenimento pari a 6000,00 ciascuno ( per un totale di 18.000 €), con rimborso delle spese straordinarie pari al 100 % a carico del padre e assegno divorzile pari a 30.000 € mensili. Con sentenza n. 487/2021 resa in data 04/11/2021 il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e fissava udienza davanti al GI al 31/01/2022 per la prosecuzione dell'istruttoria. Tale sentenza veniva impugnata dalla resistente e il relativo giudizio si concludeva con la sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Torino resa in data 10/02/2023, pubblicata il 14/02/2023. Precisate all'udienza del 06/07/2022 le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale di Verbania con la sentenza impugnata autorizzava la resistente a mantenere il cognome del marito;
assegnava la casa coniugale di NA (NO), in Via Dante Alighieri n. 28, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, in uso alla resistente;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli NN, e la somma di € 7500,00 (euro 2500,00 ciascuno) da Per_1 Per_2 rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenersi per i medesimi individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 4000,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita;
spese di lite compensate tra le parti.
Nella parte motiva il primo giudice evidenzia che non è mai stato contestato l'elevatissimo tenore di vita del quale i figli hanno sempre beneficiato e che hanno diritto a conservare. Quanto alla nascita nel 2016 di altri due figli del da altra relazione – si CP_1 osserva in sentenza – tale circostanza non è mai stata dedotta come ragione per domandare ex art. 710 cpc una riduzione del mantenimento per , NN e Per_1
Per_2
Inoltre le condizioni economiche del signor non sono in alcun modo CP_1 peggiorate e sono di livello tale da consentirgli di contribuire al mantenimento dei figli , NN e in misura superiore a quanto previsto in sede di Per_1 Per_2 separazione, tenuto conto dell'età. In ordine all'assegno divorzile, non avendo la resistente prospettato un miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, il Tribunale determina l'assegno divorzile nella misura prevista in sede di contributo separativo, vale a dire in euro 4.000,00 mensili. Le spese, stante la reciproca soccombenza sulle questioni oggetto di discussione, venivano integralmente compensate tra le parti.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato in data 06/03/2024, ha proposto tempestivo appello la sig.ra deducendo che il provvedimento impugnato Pt_1 appare criticabile, sia nella parte in cui si determina la misura del contributo al mantenimento per i figli, sebbene incrementata rispetto alla separazione, sia nella parte in cui si determina la misura dell'assegno divorzile riconosciuto alla moglie. La difesa di parte appellata contesta tali censure chiedendo il rigetto dell'appello e formula appello incidentale, lamentando l'incremento del contributo per il mantenimento dei tre figli, stante la nascita nelle more del giudizio di due gemelli dalla relazione con l'attuale consorte e la riduzione dei propri redditi.
In data 12.7.2024 si teneva la prima udienza riservando il Collegio in sede di decisione l'esame delle istanze istruttorie.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.
*** Nessun dubbio sul fatto che alla presente impugnazione si applichi il c.d.
“vecchio rito” stante la proposizione della domanda in primo grado anteriormente al 28.2.23. Le questioni devolute in appello concernono il quantum del contributo al mantenimento dei figli NN, e l'entità delle spese Per_1 Persona_3 straordinarie, nonché il quantum dell'assegno divorzile alla sigra
[...]
Parte_1
Con il primo motivo di appello l' appellante principale sig.ra si duole del Pt_1 fatto che il Tribunale abbia determinato l'obbligo di contribuzione per i figli imposto al sig. soltanto nella misura mensile di €. 2.500,00 per CP_1 ciascun figlio, ritenendo tale misura modesta in relazione alle effettive, reali e concrete disponibilità reddituali e patrimoniali del signor Chiede, CP_1 dunque, un contributo complessivo di 18.000 € , pari a 6000 € per ciascun figlio. Inoltre evidenzia che l'importo previsto non è rapportato alle attuali esigenze dei figli di età ricompresa tra i 20 e i 25 anni, impegnati in studi ultra-liceali, che necessitano, per ragioni di studio, di vivere anche per ampi periodi lontano dalla residenza abituale;
inoltre il contributo non è minimamente adeguato a garantire ai figli il tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di matrimonio e non tiene conto degli effettivi tempi di permanenza dei figli presso il padre, poiché i ragazzi non trascorrono più i periodi di spettanza paterna insieme allo stesso, da quando quest'ultimo ha deciso di trasferirsi stabilmente a vivere a Tenerife, insieme al nuovo nucleo familiare. Il sig. eccepisce che nel luglio 2016 è divenuto padre di due gemelli, CP_1
e , nati dalla relazione con la signora divenuta Per_4 Per_5 Parte_2 sua moglie nel 2023 e che su di lui incombe anche il mantenimento, oltre che dei gemelli, del figlio con problemi psichiatrici, nato da una precedente Per_6 relazione. Osserva ancora che la figlia primogenita ha ormai 25 anni, non Per_1 ha ancora terminato il proprio percorso universitario e non risulta ancora aver superato gli esami del terzo anno del corso. Per tali ragioni con appello incidentale chiede la riduzione del mantenimento per i figli.
Ritiene la Corte che siffatto motivo di appello principale meriti accoglimento, seppure solo parzialmente nel quantum. La separazione tra i coniugi è intervenuta molti anni or sono ( già dal 2009 il sig. si allontanava dal nucleo familiare) e la sentenza di separazione del CP_1
Tribunale di Verbania del 2017 prevedeva un contributo di 1700 € per ciascun figlio . I tre figli avuti dalla sigra sono ora universitari e hanno chiaramente Pt_1 necessità di mantenimento di gran lunga piu' onerose, dovendo, per ragioni di frequentazione dei corsi, vivere anche a lungo lontano da NA. La situazione economica deve, dunque, essere rivista, considerando le importanti variazioni intervenute sull'assetto del nucleo. Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Sez. I, ordinanza n. 11724/2023) l'aumento delle necessità economiche dei figli con la loro crescita non ha bisogno di specifica dimostrazione, di talché si impone un aumento del contributo medesimo. In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva già statuito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento». Dunque, il principio è chiaro: l'assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all'età e alle esigenze dei figli. A cio' si aggiunga l'elevato, anzi elevatissimo tenore di vita tenuto dalla famiglia nel corso della propria vita: sul punto la Corte richiama , condivide e fa proprie le considerazioni del primo giudice, che ha richiamato le risultanze dell'istruttoria del giudizio di primo grado. Dalle testimonianze assunte emerge inequivocabilmente la fotografia di abitudini di vita estremamente agiate, lussuose, caratterizzate da una abitazione
“impegnativa”, una villa con giardiniere e personale vario a servizio (cfr. deposizione prima moglie dell'appellato), da auto di lusso ( Testimone_1
Porsche, Ferrari, Jeep), moto ( Harley Davinson) yacht, sport costosi come il golf e l'equitazione, viaggi sia con i figli che senza di loro in località esotiche. La Cassazione con la recente ordinanza n. 2536/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024 è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. Ai fini della determinazione dell'importo, che il genitore non collocatario è tenuto a versare mensilmente al genitore collocatario a titolo di mantenimento dei figli, il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
E nel caso di specie, dato atto del provato elevato tenore di vita - che correttamente il primo giudice osserva non essere stato contestato dalla controparte se non in modo generico - occorre prendere atto dell'ulteriore riduzione di permanenza dei figli NN, e con il padre , Per_1 Per_2 circostanza conseguente al trasferimento del sig. a Tenerife con la CP_1 nuova famiglia. Benché l'appellato neghi tale circostanza, è lo stesso a produrre in giudizio estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con la sigra da cui la Parte_2 stessa risulta residente ad Adeje (Tenerife), Spagna, mentre il a Varese. CP_1
Quest'ultimo sostiene che “non si puo' dire che viva stabilmente a Tenerife “ ove, al contrario , risiede il proprio nucleo familiare: tuttavia i figli avuti dall'unione con la sigra sono piccoli e appare evidente che si tratti di una residenza Pt_2 solo formale. Il sig – per richiedere la riduzione del mantenimento dei tre figli avuti CP_1 dalla sigra - rileva di dover mantenere ben sei figli. Pt_3 Correttamente il giudice a quo ha evidenziato che secondo costante orientamento della Suprema Corte la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio puo' – non deve - costituire circostanza sopravvenuta tale da condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite. Nel caso che ci occupa il sig. non ha mai dedotto in giudizio ai fini di ottenere una modifica ex art CP_1
710 c.p.c la nascita , avvenuta nel 2016, dei gemelli e . Per_4 Per_5
Neppure puo' valere la circostanza che l'attuale moglie dell'appellato sia priva di attività lavorativa, ben potendo la stessa attivarsi per reperirla oppure percepire una indennità per la disoccupazione. Preliminare appare, poi, l'accertamento sull'effettivo peggioramento della situazione economica del genitore obbligato, onde verificarne la compatibilità o meno con il permanere del contributo al mantenimento originariamente stabilito ( cfr. da ultimo la pronuncia di merito Corte d'Appello di Trieste, Decreto 12 marzo 2024). Nonostante le copiose produzioni di parte appellata, la Corte ritiene che non sia in alcun modo provato un peggioramento delle condizioni economico-reddituali del sig. tale da non consentire il mantenimento dei figli nella misura CP_1 che di seguito si indica. Sul punto si richiama e condivide integralmente il giudizio espresso dal primo giudice laddove afferma: “ quanto alle circostanze addotte dal ricorrente per contrastare la richiesta della Cortesi sotto il profilo del quantum si osserva che gli oneri economici cui si riferisce il esistevano già all'epoca della CP_1 separazione e sono già stati valutati dal CTU … dunque i mutui non rappresentano un quid novi e comunque sia sono sintomo di solidità economica godendo il
[...] della fiducia del sistema bancario e non certo di povertà. CP_1
Analogamente la Corte, condividendo il pensiero del Tribunale verbano, ritiene irrilevante l'esposizione debitoria che il ha nei confronti dell'Agenzia CP_1 delle Entrate:” la circostanza per cui il si sia sottratto all'obbligo CP_1 contributivo ( gravante per legge su ogni stituisce una sua libera (e discutibile) scelta.” Infine non possono essere considerate valido parametro di riferimento per la valutazione delle capacità economiche dell'appellato le dichiarazioni fiscali dei redditi dallo stesso presentate. Da un lato perché vi è una macroscopica incongruenza rispetto agli impegni economici assunti nei mutui, i contributi versati per i figli avuti dall'unione con la sigra e la stessa ex moglie, ai quali si aggiungono ora il mantenimento Pt_1 integrale della famiglia formata con la sigra Pt_4
In seconda battuta si osserva che una ulteriore CTU ( rispetto a quella espletata in sede di separazione) o altri accertamenti richiesti dall'appellante – peraltro avversati dalla parte – sarebbero del tutto ultronei e irrilevanti rispetto CP_1 alle emergenze istruttorie già in atti. Alla luce di tali elementi, congruo appare al Giudicante d'Appello prevedere che il sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di mantenimento CP_1
a favore dei figli NN, e per l'importo complessivo di € 9000 Per_1 Per_6 mensili ( € 3000 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda.
La sigra chiedeva in primo grado e richiede in questa sede Parte_1
l'accollo all'appellato del 100 % delle spese straordinarie. Il sig. chiede, come in primo grado, che le spese straordinarie siano CP_1 ridotte al 50%. Nella sentenza appellata il giudice di Verbania ha posto a carico del sig.
[...] il 70 % delle spese straordinarie da sostenere per i medesimi individuate CP_1 secondo il Protocollo di Verbania. Ritiene la Corte che siffatte spese straordinarie la Corte debbano essere poste a carico del sig. nella misura del 100%. CP_1
In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano – ad esempio - anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza ( cosi' Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023). La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell'art. 337—ter c.c., tenendo conto della situazione attuale, e nell'attualità viene effettuata la ponderazione della proporzione. Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli. Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come la frequentazione universitaria) e dunque prive del requisito dell'attualità. ( cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 7169 del 2024). Le condizioni economiche dell'appellato, come già ribadito, non si ritengono in alcun modo peggiorate e sono tali da consentirgli in sede divorzile di contribuire nella totalità alle spese straordinarie dei figli, stante le accresciute esigenze dei medesimi.
Con ulteriore motivo di gravame la sigra lamenta l'omessa valutazione dei Pt_1 fatti o documenti di causa e l'erroneo/omesso apprezzamento della disparità patrimoniale tra i coniugi ai fini della misurata quantificazione dell'assegno divorzile. Il giudice di prime cure avrebbe effettuato – a suo dire – un erroneo e/o omesso apprezzamento dei fatti in relazione alla pretermissione del criterio assistenziale e del criterio perequativo – compensativo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/05/24 il sig. CP_1 contesta la richiesta avversaria, sostenendo che l'appellante non si sia attivata nella ricerca di un'occupazione e precisando che la stessa si dedica ad attività artistiche affittando un atelier ove organizza mostre ed eventi;
ella inoltre ha pubblicato due libri. L'appellato osserva ancora che la ex moglie vive con i figli nella casa che il padre ha donato alla prole e che non vi è alcuna prova che la stessa abbia mai svolto attività di Comandante di linea, né che percepisse ingenti redditi prima del matrimonio. Contesta che la ex compagna abbia contribuito alla crescita dell'azienda di famiglia e contesta anche la durata del matrimonio.
In primo luogo si ribadisce che il sig. non contesta di dovere un CP_1 assegno divorzile alla appellante. Peraltro le due prospettazioni sulla quantificazione sono completamente antitetiche: la sig.ra chiede un assegno nella misura di € 30.000, mentre Pt_1 il sig. chiede in via riconvenzionale la riduzione a 1000 € mensili. CP_1
In proposito deve osservarsi che non è di certo agevole per l'appellante, all'età di 59 anni, procurarsi una nuova attività lavorativa. Tale non puo' considerarsi la circostanza di organizzare mostre ed eventi o scrivere libri, sintomo, piuttosto, di elevato livello culturale. Che la signora si sia dedicata alla cura dei tre figli avuti dall'appellante, Pt_1 così rinunciando alle proprie aspirazioni professionali e di carriera è pacifico, cosi' come incontestato il possesso di un brevetto di abilitazione al volo, convertito in licenza di pilota commerciale ( cfr. doc. 1) e 2) fascicolo di parte di primo grado). Né appare revocabile in dubbio la circostanza che il sig. abbia potuto CP_1 dedicarsi serenamente alle proprie attività, costruendo una importante e solida carriera, proprio in quanto la ex moglie si dedicava alla cura dei figli. Con l'ordinanza n. 18506 dell'8 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha introdotto un'importante novità nella determinazione dell'assegno divorzile, evidenziando il ruolo delle rinunce professionali fatte da un coniuge per il benessere della famiglia. Oltre alla funzione assistenziale, compensativa e perequativa già riconosciuta all'assegno, la Corte ha affermato che il contributo fornito da un coniuge, anche attraverso la rinuncia alla propria carriera, deve essere debitamente considerato, se finalizzato al benessere familiare. Questo sacrificio, spesso sottovalutato, rappresenta un contributo significativo al patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. La Corte ha sottolineato che tali rinunce, se motivate da esigenze familiari e condivise, devono essere considerate per determinare l'assegno divorzile. Il principio sancito dalla Cassazione nelle piu' recenti pronunce ribadisce che l'assegno divorzile non è solo una misura assistenziale per garantire al coniuge più debole un sostegno economico, ma ha anche lo scopo di compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio, come la scelta di rinunciare alla propria carriera, cosi' assolvendo ai profili compensativi e perequativi. Il sig. nega genericamente che la decisione della rinuncia al lavoro sia CP_1 stata condivisa tra i coniugi e che la stessa abbia un nesso causale rispetto all'incremento del suo patrimonio. Tali assunti sono privi di pregio confutante sulla base delle evidenze istruttorie emerse in primo grado. Peraltro, la forbice tra la richiesta della parte appellante e quella dell'appellante in via incidentale è elevatissima: tra i 30.000 € richiesti dalla sig.ra e i 1000 Pt_1 € offerti dal la Corte ritiene alla luce delle emergenze in atti sia CP_1 corretta la previsione di un assegno divorzile nella misura di 6000 € mensili. Debbono essere rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalla appellante, in quanto ultronee e non decisive.
Per le spese di lite di questo grado di giudizio si segue il criterio della soccombenza.Stante la quasi totale vittoria della parte appellante, le spese vengono accollate al sig. nella misura dei tre quarti; il residuo CP_1 terzo delle spese di lite dovrà, invece, essere dichiarato compensato tra le parti. Le spese di lite di questo grado vengono liquidate per l'intero secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata media da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 6946,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva, ed € 3470,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. La parte soccombente sig. dovrà versare un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228;
La sentenza deve, pertanto, essere parzialmente riformata come da dispositivo e confermata nel resto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Verbania in ordine alle statuizioni economiche concernenti la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
in parziale accoglimento dell'appello proposto, pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sigra entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli NN,
e la somma di € 9.000 (3.000 per ciascun figlio) a far data dalla Per_1 Per_2 domanda sino al raggiungimento della loro autonomia economica, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre al 100 % delle spese straordinarie da sostenersi per i medesimi individuate secondo il Protocollo di Verbania;
pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 6000 a far data dalla domanda, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
condanna il sig. a rimborsare alla parte appellata sig.ra le CP_1 Pt_1 spese tre quarti delle spese di questo grado del giudizio, spese liquidate per l'intero in € 6.946,00 oltre 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
dichiara, inoltre, tenuta la parte soccombente sig. a versare un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228;
conferma nel resto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello