Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
Giudice dott. Francesca Marchese
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 302/2025 promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 e
,
Parte_2 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 2
,
entrambi residenti in [...], frazione Quario, 19 e rappresentati dall'avv. Francesca Corradino, con domicilio in Borgosesia, piazza Mazzini, 26;
nei confronti di
_1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 3 residente in [...],
, frazione Quario, 19;
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta:
--
per le parti intervenute:
per il Pubblico Ministero:
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 25/03/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del figlio _1 Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta,
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione." Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona. 3. Dall'istruttoria è emerso che _1 soffre di una rara sindrome genetica che gli ha causato un serio ritardo nello sviluppo psicomotorio e altre patologie, fra cui retticolite ulcerosa, scoliosi secondaria, tetraparesi ipotonica e cecità con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.
Per tali ragioni viene assistito in ogni aspetto dai familiari, è stato dichiarato invalido e riconosciuto meritevole della relativa pensione. Nel corso dell'udienza è emersa l'incapacità totale di CP_1
[...] di interloquire con i presenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di _1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 25/03/2025, così provvede:
di _1 nato a [...] il [...], C.F. dichiara l'interdizione residente in [...], frazione Quario, 19; C.F. 3
,
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 11/06/2025.
Il Presidente La giudice est.
dott. Emanuele Migliore dott. Margherita Cerizza