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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
PP LL Presidente
M. Angela Marchesiello Consigliere
LB TI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “appalto”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 592 dell'anno 2022
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo e Marta TO, giusta Parte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Molfetta alla via Cavour n. 25, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale e Email_1
Email_2
APPELLANTE, APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franzese, giusta Controparte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del predetto difensore
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APPELLATO, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
N O N C H E'
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi e Michelangelo Bellomo, giusta Parte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato in Terlizzi alla via Kennedy n. 44, presso il loro studio;
APPELLATO, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
N O N C H E'
1 in persona del liquidatore Controparte_2 pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele De Sario, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Terlizzi al viale Roma n. 35, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_4
APPELLATA, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna de Leo, giusta procura in calce alla CP_3 comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato in Terlizzi alla Piazza Cavour
n. 32, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
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APPELLATO
N O N C H E'
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Nichilo, giusta procura a Controparte_4 margine della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato in Trani alla via Nigrò n. 48, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_6
APPELLATO
N O N C H E'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_5 difesa dall'avv. Angelo Nigretti in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata Trani alla via Zanardelli 7, presso il suo studio nonché all'indirizzo digitale Email_7
APPELLATO
N O N C H E' in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_6 difesa dagli avv.ti Salvatore de Francesco, Lucilla Bacci e Domenico Insanguine, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Barletta alla via
Sant'Agostino n. 48, presso lo studio dell'avv. Domenico Insanguine;
APPELLATA
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. CP_7
RO TO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Quintino Sella n. 241, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_8
APPELLATA
2 N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, assistita e difesa dall'avv. Vittorio Russi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 60, presso il suo studio nonché all'indirizzo digitale Email_9
APPELLATA
N O N C H E'
Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Vittorio
[...]
Russi in forza di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari al Corso Vittorio Emanuele
II n. 60, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_9
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 20 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2 febbraio 2012, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, adiva il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, al fine di sentire condannare (progettista e direttore dei lavori), Controparte_1 [...]
(geologo), (collaudatore), la società Parte_2 CP_3 Controparte_2
e , in qualità di titolare della (ditte
[...] Controparte_4 CP_10 appaltatrici) - in solido tra loro - alla demolizione del manufatto costruito in attuazione del contratto di appalto nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quantificati in € 553.455,83, ovvero nell'altra somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda assumeva: - che nei primi mesi del 2007 aveva affidato all'ing.
e al geologo l'incarico professionale per una Controparte_1 Parte_2 consulenza geotecnica e geologica finalizzata alla realizzazione, su suolo di sua proprietà, di una costruzione consistente in un annesso agricolo con sottostante cisterna idrica destinata alla prima lavorazione e conservazione di prodotti floricoli;
- che, ottenuto, in data 4 dicembre 2007 dal
Comune di Terlizzi, il permesso di costruire n. 50/2007, affidava in appalto la realizzazione dell'opera sia all'impresa che all'impresa Controparte_2 [...]
[..
[...] , nominando, quale direttore dei lavori e progettista l'Ing. Controparte_11
; - che ultimata l'opera il 21 luglio 2008 e, depositato, il successivo 29 Controparte_1
Cont luglio 2008, il certificato di collaudo statico presso l'ufficio del Genio Civile di Bari dall'ing.
in data 18 agosto 2008, la AT depositava al Comune di Terlizzi una “DIA” di variante
[...] in corso d'opera, confermando le figure professionali del permesso n. 50/2007; - che, in data 13 dicembre 2008, a seguito di fenomeni piovosi, il direttore dei lavori ing. ed il CP_1 coordinatore della sicurezza, geom. avevano riscontrato “alcuni fenomeni Controparte_12 fessurativi sulle strutture portanti del manufatto ed in particolare sulle pareti della cisterna a causa dei quali il manufatto risultava aver subito un modesto movimento di corpo rigido con conseguente modesta variazione del comportamento statico rispetto a quello di progetto”, ragione per cui avevano ordinato la sospensione dei lavori;
- che, per porre rimedio a tali fenomeni, erano state effettuate delle iniezioni di consolidamento ed era stata ricostruita la muratura esterna del manufatto;
- che, una volta ultimate le opere (14 settembre 2009), nel successivo mese di novembre, a seguito di importanti fenomeni piovosi, il manufatto presentava fenomeni fessurativi ben più importanti rispetto ai precedenti, tanto da determinare un
“galleggiamento” dello stesso di oltre 1,5 mt;
- che, pertanto, depositato, dinanzi al Tribunale di
Trani, ricorso per ATP (n. 2479/2010 r.g.) al fine di accertare le cause dei fenomeni denunciati e quantificare l'entità dei danni oggetto della verifica, il ctu nominato ing. , nella CP_13 sua relazione di consulenza tecnica aveva evidenziato: 1) “che la struttura, è non idonea all' uso previsto dall'attore e per il quale lo stesso aveva provveduto ad incaricare tecnici e imprese” 2)
“che la struttura in evidente stato di pericolo di crollo ha subito il danno a causa di una non perfetta progettazione delle opere di fondazioni causata: a. non corretto dimensionamento delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno di fondazione a seguito di una non condivisibile scelta, visto la natura del terreno di fondazione e della sua certa interazione con le acque meteoriche, di non effettuare indagini dirette a valutare con certezza i parametri di resistenza meccanica del terreno di fondazione;
b. non corretta valutazione del regime idrogeologico, anche per la decisione di far defluire in profondità al di sotto dell'immobile le acque meteoriche provenienti dalla copertura delle serre, circostanza nota sia al
Calcolatore/direttore dei lavori della struttura che al geologo già nel dicembre 2008, mentre i lavori erano ancora in corso;
c. non corretta valutazione delle opere di risarcimento delle fondazioni, che sono state realizzate, almeno apparentemente, senza uno studio delle conseguenze delle iniezioni;
l'intervento vieppiù si è effettuato a relazione di ultimazione delle strutture già trasmessa e collaudo statico già
4 depositato”; 3. “che l'ammontare dei danni lamentati dall'attrice debba essere valutato in euro
21486,50” oltre € 40.000,00 per i costi di demolizione.
Nel costituirsi in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, i convenuti, preliminarmente, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive Compagnie di Assicurazione, al fine di essere dalle stesse garantiti e manlevati in caso di condanna;
nel merito eccepivano la nullità dell'accertamento tecnico preventivo espletato per aver il consulente fondato le proprie conclusioni sulla base di documenti non ritualmente prodotti in giudizio dalla parte ricorrente e chiedevano, pertanto, disporsi nuova CTU, insistendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio la la Controparte_14
la la e la Controparte_15 Controparte_16 CP_7 Controparte_17
chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata,
[...] in caso di condanna dei propri assicurati, di limitare la garanzia nei limiti dei massimali di polizza.
All'esito dell'istruzione probatoria orale, il Tribunale di Trani ammetteva una nuova consulenza tecnico d'ufficio, nominando l'ing. . Persona_1
Espletato l'accertamento tecnico, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 giugno 2020 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con sentenza n. 342/2022 del 21 febbraio 2022, il Tribunale di Trani rigettava le domande attoree, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate Parte_1 in complessivi € 4.473,00 per ciascuna delle parti convenute e in € 3.873,00 per ciascuna delle parti terze chiamate in garanzia, oltre le spese di CTU.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale di Trani ha ritenuto che dalle emergenze istruttorie e, in particolar modo dalla CTU espletata in corso di causa, era emerso che alcuna responsabilità poteva essere addebitata ai convenuti per gli asseriti difetti di progettazione e/o di esecuzione dell'opera, in quanto “il movimento del fabbricato che ne aveva determinato il “galleggiamento” era stato determinato da una spinta idrostatica dovuta all'apporto di notevoli volumi di acqua che avevano riempito progressivamente l'intercapedine sino a provocare l'infiltrazione di acqua tra il piano di posa e la piastra di fondazione, rimasta intatta;
tale fenomeno non era ricollegabile alla piovosità naturale a alla presenza di falde, ma all'afflusso di acqua convogliata nell'intercapedine dalle tubature provenienti dalle coperture delle serre” causata dalla “azione di sfilamento e/o rottura delle tubazioni T2 e T3 dovuta all'intervento umano”
5 riconducibile, all'esito dell'istruzione probatoria orale, “al coniuge dell'attrice che aveva assunto delle iniziative inappropriate nell'utilizzazione del fabbricato, atte a determinare in via esclusiva i danni lamentati”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2022, , per i motivi di seguito indicati e in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via cautelare ed urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali;
2) nel merito a) accertare la piena responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in narrativa;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, alla demolizione, a proprie spese, del manufatto costruito in attuazione del contratto di appalto indicato in narrativa o in alternativa condannarli al pagamento delle spese di demolizione e trasporto del materiale in specifiche discariche autorizzate, quantificate dal ctu in misura di € 22.333,20; c) in ogni caso, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra , quantificati in euro 511.000,00, Parte_1 comprensivi del danno emergente e lucro cessante, fatta salva la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora e sino al soddisfo;
d) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”, da distrarsi in favore dei sottoscritti avv.ti Oronzo TO e Marta TO esclusivamente le spese ed onorari relativi al giudizio di appello. In via subordinata, nel malaugurato caso di soccombenza, compensare tutte le spese di giudizio”.
Si sono costituiti tutti gli appellati, rassegnando le seguenti conclusioni:
- per “ in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della Controparte_1 provvisoria esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., formulata dalla non sussistendone i presupposti;
- sempre in via preliminare, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da , ai sensi dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi Parte_1 sopra esposti;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da , in quanto del tutto Parte_1 infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 342/2022, emessa dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Sandra
SE il 20.02.2022 e pubblicata il 21.02.2022, nella parte in cui ha rigettato la domanda
6 proposta da;
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'ing. Parte_1 [...]
e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 342/2022, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Sandra SE il 20.02.2022 e pubblicata il
21.02.2022, nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali, nella misura di un terzo, compensando il residuo tra le parti, e, conseguentemente, condannare all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari Parte_1 del giudizio di primo grado, in favore dell'ing. , Controparte_1 determinandole sulla base della controversia e cioè in € 33.893,72, oltre 15% per spese generali,
4% per cassa avvocati ed IVA per il 22%; - condannare, in ogni caso, Parte_1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
- per “preliminarmente respinga l'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_2 esecutiva della sentenza impugnata per l'assenza del fumus boni juris e del periculum in mora, per quanto prima già detto. Nel merito: voglia respingere l'impugnazione della sig.ra Parte_1
e la richiesta di supplemento di CTU. In accoglimento dell'appello incidentale e
[...] riformando la sentenza sul punto: 1) voglia determinare il compenso professionale, applicando lo scaglione di valore da 260 mila a 520 mila, previsto dalla tabella due dei parametri forensi allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche, con maggiorazione del
10%, ex art 6 detto D. M.; ovvero, subordinatamente, qualora il valore potesse essere ritenuto indeterminato, per la complessità, il valore e per gli effetti, anche non patrimoniali, applicare lo scaglione per il predetto valore indeterminato (da 26 a 260) sino ad euro 520 mila (comma 6, art. 5, DM 55/2014); 2) voglia, condannare la sig.ra al pagamento dei compensi Parte_1 professionali difensivi per intero, così come previsti dalla tabella due dei parametri forensi allegata al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione di valore da 260 mila a 520 mila, determinati con il criterio di liquidazione medio, nella misura di euro 23.525,00 come sopra specificata, con la maggiorazione del 10%, ex art. 6 detto D.M., oltre al rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
ovvero, subordinatamente, qualora il valore potesse essere ritenuto indeterminato, per la complessità, il valore e per gli effetti, anche non patrimoniali, applicare lo scaglione per il predetto valore indeterminato (da 26 a 260) sino ad euro 520 mila (comma 6, art. 5, DM 55/2014); oltre al rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
3) voglia, in applicazione dell'art. 91 del cpc, condannare la sig.ra al rimborso delle spese Parte_1 sostenute dal dott. nella misura di euro 824,70, oltre interessi, come sopra Parte_2 specificate;
4) voglia disporre la condanna della sig.ra al pagamento dei compensi Parte_1 professionali difensivi per il procedimento di A.T.P. 2479/2010 Tribunale Trani, nella misura di
7 euro 6.198,50, come sopra specificata, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali del 15% ed accessori di legge;
ovvero qualora il valore del detto procedimento possa essere ritenuto indeterminato si chiede la liquidazione avvenga con la media aritmetica delle fasce da
26 mila a 52 mila, da 52 mila a 260 mila, da 260 mila a 520 mila, o con diverso criterio in osservanza dall'art 5 comma 1-5-6 del D.M. 55/2014; 5) voglia disporre la condanna della sig.ra al pagamento dei compensi professionali difensivi per il procedimento di appello, Parte_1 oltre alle spese ed al rimborso spese generali ed accessori di legge. In subordine. Qualora, se per una ipotesi qualsiasi, dovessero venire accolte, in qualsiasi misura, le domande della appellante, si chiede, che in virtù della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, ogni effetto pregiudizievole sia posto direttamente a carico della predetta compagnia
Assicurativa ., tenuta a garantire e manlevare il dott. in virtù della polizza CP_7 Parte_2 numero 715883722, Ag. Trani, del 19/10/09”. CP_7
- per “1) In via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensione della CP_3 esecutività della Sentenza di primo grado, non sussistendone i requisiti di legge, con particolare riferimento al fumus boni iuris rispetto alla posizione dell'Ing. , oltre che all'insussistenza del CP_3 periculum in mora, considerata la garanzia delle compagnie assicuratrici;
2) Nel merito rigettare l'appello siccome infondato per le ampie motivazioni di cui in narrativa. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosanna de Leo, anticipataria”.
- per la ”: “A)in via preliminare, Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto dalla sig.ra per Parte_1 violazione del precetto di cui all'art.342 c.p.c., così come meglio esposto nella narrativa del presente atto;
B)rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata sempre dalla nel suo atto di appello, difettando dei presupposti giuridici del Parte_1 fumus boni iuris e del periculum sanciti dall'art.283 c.p.c. peri motivi innanzi riportati;
C)sempre in via preliminare, in accoglimento dell'eccepita violazione sia del principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c. che del diritto di difesa ex art.24 Cost. in combinato disposto con l'art.90 comma 3 disp. att. al c.p.c. già proposta in primo grado, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità della relazione tecnica redatta dal c.t.u., ing. , CP_13 nell'ambito del procedimento per a.t.p. e per l'effetto dichiarare la sua inutilizzabilità anche nel presente procedimento, il tutto in virtù delle ragioni già esposte in primo grado e riproposte in questa sede;
D)sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente/attorea, odierna appellante principale, nei confronti, della
8 convenuta , odierna appellata e appellante Controparte_18 incidentale e con essa la contestata non invocabilità nei confronti sempre della
[...]
, del principio della responsabilità contrattuale (inclusa Controparte_18 ovviamente la responsabilità solidale), a fronte dei motivi già enunciati in primo grado e riproposti in questa sede;
E) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del principio della responsabilità solidale fra tutti i convenuti in primo grado, attuali appellati e segnatamente fra la SO e il progettista, così come Controparte_18 invocato da parte ricorrente/attorea, attuale appellante principale, in forza delle considerazioni all'uopo sviluppate già in primo grado e riproposte in questa sede;
F)sempre preliminarmente, in accoglimento della sollevata eccezione sia ex art.1667 che ex art.1669 c.c., accertare e dichiarare la AT decaduta sia dal diritto alla garanzia per accettazione dell'opera commissionata e sia dalla relativa azione per omessa denuncia dei vizi e/o delle difformità sempre dell'opera commissionata, al lume di quanto evidenziato già in primo grado e riproposto in questa sede;
G) nel merito, rigettare integralmente l'appello principale interposto dalla sig.ra poichè destituito di qualsivoglia fondamento sia fattuale che giuridico, per le Parte_1 ragioni puntualmente menzionate nella narrativa che precede;
H)accogliere l'odierno appello incidentale con conseguente riforma della sentenza impugnata, limitatamente a quella parte di essa che riguarda il tema del “spese processuali”, non solo rideterminando in favore della
SO , la somma ad essa spettante a tale titolo, rectius, Controparte_18
a titolo di compenso professionale ex D.M. n.55/2014 maturato sia per il giudizio per a.t.p. che per quello ex art.702 bis c.p.c., nell'importo finale pari ad € 23.900,00, importo scevro, a fronte delle superiori considerazioni, da qualsivoglia riduzione per compensazione e al netto di quanto, sempre per tale causale, è stato erroneamente liquidato nella sentenza di primo grado, ma altresì, riconoscendo, sempre in favore della SO , a Controparte_18 titolo di esborsi da essa sostenuti in primo grado, l'ulteriore somma pari ad € 806,33; I) di guisa e per l'effetto, in accoglimento dell'appello incidentale e del conseguente rigetto di quello principale, condannare la sig.ra non solo al pagamento, in favore della Parte_1
SO , della complessiva somma di € 24.706,33, dovuta Controparte_18 per le due causali testè richiamate sub 9 (compensi ed esborsi), somma da incrementare, quanto alla frazione di € 23.900,00 attinente al compenso professionale, sia del rimborso forfettario che degli oneri accessori dovuti come legge ma anche al pagamento, in favore del sottoscritto difensore anticipatario, del compenso ex D.M. n.55/2014, incrementato sia del rimborso forfettario che degli oneri accessori dovuti come legge nonché delle spese ovvero esborsi
9 sostenuti, l'uno e gli altri discendenti dal secondo grado di giudizio;
L) condannare altresì parte appellante principale al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nella misura rimessa al libero apprezzamento del Giudice adìto, per evidente temerarietà dell'odierna azione da essa promossa;
M) da ultimo e salvo gravame, nella denegata ipotesi sia di accoglimento, anche parziale, delle istanze avanzate dalla che di accertata responsabilità della Parte_1 [...]
per quanto occorso, previa determinazione del grado di Controparte_18 incidenza di tale responsabilità rispetto alle condotte commissive e/o omissive di tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano eventualmente concorso alla produzione dell'evento dannoso di che trattasi, farne ricadere tutti gli effetti pregiudizievoli, comprese le spese processuali (non solo di soccombenza di primo e secondo grado, ma pure quelle di resistenza e di chiamata in causa) e il compenso professionale sia del presente giudizio di appello che di quelli ad esso antecedenti in primo grado (giudizio per a.t.p. e giudizio ex art.702 bis c.p.c.), in capo esclusivamente alla in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella CP_19 Controparte_20 qualità indicata in atti, tenendo pertanto totalmente indenne e manlevando la predetta
[...]
.” Controparte_18
- per “1) rigettare il gravame proposto dalla sig.ra ; 2)con Controparte_4 Parte_1 vittoria di spese e competenze di lite in distrazione”.
- per “A. In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare, ai sensi Controparte_21
e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Parte_1
Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012, per violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello;
2. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 342/2022 del Parte_1
Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012, per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
3. pronunciare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa
[...]
Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012. B. In via principale 1. accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza dell'appellante, ai sensi dell'art. 329, comma secondo, c.p.c., alla sentenza n.
342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data
10 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012 in riferimento: - alla omessa impugnazione del capo autonomo della medesima con il quale il predetto giudicante ha dichiarato superata l'eccezione di “utilizzabilità o meno della relazione peritale redatta dal CTU Ing. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico CP_13 preventivo” avendo il CTU, Ing. , escluso una responsabilità dei progettisti e degli Per_1 esecutori dell'opera rispetto ai danni lamentati 2. confermare, per l'effetto, l'intervenuto giudicato implicito della sentenza sul punto sopra indicato. C. Sull'appello proposto:
1. rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 342/2022 Parte_1 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012, perché infondato in fatto e in diritto;
2. per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012. D. In via meramente subordinata, incidentalmente, e comunque:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità della relazione tecnica redatta dal consulente di ufficio, l'Ing. nell'ambito della procedura per accertamento CP_13 tecnico preventivo;
2. dichiarare, per l'effetto, la sua inutilizzabilità nel presente procedimento.
3. In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 26 sottoscritta dall'Ing. per essere il sinistro, dedotto in giudizio, estraneo CP_1 allo spatium operandi della stessa, ai sensi dell'art. 2 attività assicurate di cui all'allegato di polizza – scheda di copertura 001; 4. rigettare, per l'effetto, la domanda di manleva e garanzia proposta dal l'Ing. nei confronti della 5. Controparte_1 Controparte_16 accertare e dichiarare, comunque, l'insussistenza dell'obbligo di garanzia e manleva, della nei confronti dell'Ing. , attesa l'assoluta infondatezza della Controparte_16 CP_1 domanda spiegata dalla sig.ra e l'assenza di sinistro a carico del proprio assicurato. Parte_1
6. In via subordinata: nella denegata ipotesi che venisse riconosciuta una qualche responsabilità
e/o corresponsabilità a carico dell'Ing. : (i) accertare e dichiarare la CP_1 [...] tenuta, in forza della polizza Tutela Professionale n. 000026, a manlevare lo stesso CP_16 nei limiti della propria quota di responsabilità eventualmente accertata;
(ii) nei modi e nei termini di cui all'art. 1910 c.c., (iii) senza vincolo di solidarietà con le altre parti;
(iv) per quell'ammontare effettivamente provato in giudizio dando, altresì, atto del massimale di polizza pari ad € 250.000,00 nonchè dell'esistenza e della operatività dello scoperto di polizza pari ad
€ 15.000,00 e, per l'effetto, operare sulla somma eventualmente dovuta a titolo di indennizzo la
11 relativa riduzione. E. In ordine alle spese di giudizio:
1. con vittoria di spese, anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività professionale, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge, dei due gradi di giudizio”.
- per “ 1) verificata la legittimità e la fondatezza delle Parte_3 ragioni tutte esposte dalla in via preliminare rigettare Parte_3
l'istanza di inibitoria proposta, dall'appellante , ai sensi degli artt. 283 c.p.c., Parte_1 avverso la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda proposta dalla predetta, non sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza della Reale appellata;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla SI.ra nei riguardi della sentenza del Tribunale di Trani in Parte_1 persona del Giudice Dott.ssa Sandra SE n. 342/2022, depositata e pubblicata in data
22.2.2022 e, per l'effetto, disporne il rigetto e confermare detta sentenza in ogni sua statuizione;
3) anche in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, in via principale, rigettare comunque l'impugnazione dell'appellante per quel che concerne la domanda da essa proposta contro l'Ing. e accertare e dichiarare, quindi, l'infondatezza di detta domanda CP_3 proposta contro l'Ing. in ragione dell'estraneità e del non coinvolgimento CP_3 dell'operato del predetto nella causazione dei danni lamentati, dalla SI.ra , Parte_1 all'immobile di sua proprietà e, per l'effetto, disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro il predetto;
4) in conseguenza di quanto al capo che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia proposta contro la e che questa non è Parte_3 tenuta a indennizzare il proprio assicurato Ing. , stante l'infondatezza della CP_3 domanda proposta contro di questi;
per l'effetto disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro la;
5) in subordine, sempre in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso Parte_3 appello, accertare e dichiarare che, in denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro l'Ing. la potrà essere tenuta a garantire tale CP_3 Parte_3 proprio assicurato solo entro i limiti di quanto previsto nella garanzia facoltativa di polizza
“Mancata rispondenza delle opere”, e quindi, per le ragioni esposte, entro il limite massimo di
€ 150.000,00 (30% del massimale di € 500.000,00 indicato in polizza) con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.550,00; 6) solo in ulteriore subordine, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro l'Ing. , CP_3 accertare e dichiarare che la potrà essere tenuta a garantire tale proprio assicurato Parte_3 solo entro i limiti di quanto previsto nella garanzia facoltativa di polizza “danni alle opere”, e quindi, per le ragioni esposte, entro il limite del massimale di polizza di € 500.000,00 con
12 applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di euro
10.300. 7) sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro l'Ing. e in ipotesi di condanna solidale di questo con gli altri convenuti, CP_3
e in ogni caso in cui la dovesse essere ritenuta obbligata a garantire il proprio assicurato, Pt_3 accertare e dichiarare che la potrà essere tenuta a garantire tale proprio assicurato Parte_3
e a rispondere, come da specifica previsione di polizza, soltanto entro i suddetti limiti del massimale corrispondente alla garanzia rispettivamente operante e solo per la quota di responsabilità di pertinenza del suo assicurato Ing. ; 8) vittoria delle spese del presente CP_3 giudizio in favore della , comprensive di esborsi, compensi e rimborso spese Parte_3 generali oltre accessori di legge, come da vigenti disposizioni di legge”.
- per “ Nel merito, previa conferma della sentenza n. 342/2022 Controparte_5 del Tribunale di Trani, rigettare la domanda avversa, poiché manifestamente infondata, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
con condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario,
IVA e CAP come per legge;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello della , dichiarare l'inoperatività della garanzia Parte_1 assicurativa contratta dall'Ing. con la e, per CP_22 Controparte_5
l'effetto, accertare e dichiarare che la non sia obbligata a tenere Controparte_5 indenne il proprio assicurato per quanto questo dovesse essere eventualmente condannato a pagare nell'ipotesi di accoglimento della domanda;
- In via ulteriormente subordinata, verificata la legittimità e la fondatezza delle eccezioni formulate a mente del combinato disposto del capoverso a) delle condizioni generali di assicurazione e dell'art. 1892 comma 3 c.c., dichiarare, per le ragioni esposte, la non tenuta a pagare la somma Controparte_5 assicurata e/o a prestare la garanzia in favore dell'Ing. ed a tenerlo indenne dalle CP_1 pretese fatte valere contro di esso”.
- Per “previo rigetto dell'infondata avversa istanza di sospensione dell'efficacia CP_7 esecutiva della gravata decisione, - ed altresì reietta nel merito l'avversa richiesta di supplemento di consulenza tecnica, già oggetto di vaglio, scrutinio e respingimento in I grado, - rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato, pretestuoso e smentito dalle risultanze processuali emerse in I grado, oltre che non privato nel quantum, e dunque confermare il decisum gravato, --in via subordinata: --rigettare aliunde la domanda proposta contro l'assicurato dr. perché non provata in fatto e in diritto;
-con vittoria, in ogni caso, Parte_2
13 alla rifusione di spese, onorari e competenze di causa dell' , anche per il II grado di CP_7 giudizio”.
- per “1) verificata la legittimità e la fondatezza delle ragioni tutte Controparte_14 esposte dalla , in via preliminare rigettare l'istanza di inibitoria proposta, CP_9 dall'appellante , ai sensi degli artt. 283 c.p.c., avverso la sentenza impugnata Parte_1 che ha rigettato la domanda proposta dalla predetta, non sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza della CP_9 appellata;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla SI.ra Parte_1 nei riguardi della sentenza del Tribunale di Trani in persona del Giudice Dott.ssa
[...]
Sandra SE n. 342/2022, depositata e pubblicata in data 22.2.2022 e, per l'effetto, disporne il rigetto e confermare detta sentenza in ogni sua statuizione;
3) anche in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, in via principale, rigettare comunque l'impugnazione dell'appellante per quel che concerne la domanda da essa proposta contro la
[...]
e accertare e dichiarare, quindi, Controparte_23
l'infondatezza di detta domanda proposta contro la Controparte_23
in ragione dell'estraneità e del non coinvolgimento dell'operato della
[...] predetta nella causazione dei danni lamentati, dalla SI.ra , all'immobile di Parte_1 sua proprietà e, per l'effetto, disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro il predetto;
4) in conseguenza di quanto al capo che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia proposta contro la e che questa non è tenuta a indennizzare la CP_9 propria assicurata , stante Controparte_23
l'infondatezza della domanda proposta contro di questa;
per l'effetto disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro la SO;
Controparte_23
5) sempre in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello nei riguardi della SO
, in via principale accertare e Controparte_23 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla Controparte_14 domanda di garanzia assicurativa proposta nei suoi confronti dalla Controparte_23
in dipendenza dell'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza
[...] contratta con essa dalla per l'effetto, CP_9 Controparte_23 disporre il rigetto della domanda di garanzia assicurativa proposta da quest'ultima nei riguardi della;
6) in subordine, in caso di accoglimento dell'istanza risarcitoria dell'istante nei CP_9 riguardi della la SO e di ritenuta Controparte_23 operatività della garanzia di cui alla polizza da tale società contratta con la , limitare il CP_9
14 rischio garantito e l'obbligazione risarcitoria della nell'ambito del massimale di polizza CP_9
e nei limiti dell'art. 10 C.G.A., previa ammissione, a quest'ultimo effetto, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già chiesto in primo grado a carico della Controparte_23
avente a oggetto la documentazione attestante il numero effettivo degli addetti in
[...] carico a tale ditta assicurata all'epoca del sinistro;
7) sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro la Controparte_23
e in ipotesi di condanna solidale di questa con gli altri convenuti, e in ogni caso in
[...] cui la dovesse essere ritenuta obbligata a garantire la propria assicurata, accertare e CP_9 dichiarare che essa potrà essere tenuta a garantire tale propria assicurata e a rispondere, CP_9 come dalle condizioni di polizza, soltanto entro i suddetti limiti del massimale corrispondente alla garanzia operante e solo per la quota di responsabilità di pertinenza della sua assicurata
8) disporre la vittoria delle spese anche del secondo Controparte_23 grado di giudizio in favore della , come da vigenti disposizioni di legge, comprensive di CP_9 esborsi, compensi e rimborso forfettario spese generali oltre accessori di legge”.
Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 20 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da
[...]
, dalla società nonché dalla CP_1 Controparte_2 [...]
per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. Controparte_21
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
Invero, l'appellante ha, con sufficiente chiarezza, enunciato e supportato la specifica individuazione che, alla stregua delle allegate argomentazioni, dovrebbe condurre alla invocata riforma della gravata sentenza, a nulla rilevando l'omissione, meramente formale, dello specifico capo della sentenza attinto dal gravame e l'enunciazione dello stesso capo, emendato dai denunciati vizi.
Ciò posto, può passarsi all'esame delle questioni controverse.
Con il primo e secondo motivo di impugnazione – che stante la stretta connessione tra le questioni prospettate possono essere delibati congiuntamente - l'appellante principale denuncia l'erroneità
e la contraddittorietà della sentenza per aver il primo giudice, ignorando le specifiche critiche
15 formulate dalla difesa dell'attrice, aderito in maniera acritica alle conclusioni rassegnate dal ctu ing. , omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni di dissenso rispetto alla Persona_1 precedente consulenza tecnica d'ufficio, depositata dal ctu ing. nel giudizio per ATP, che CP_13 aveva, contrariamente da quanto rilevato dall'ing. , individuato specifici profili di Per_1 responsabilità di tutti i convenuti, dovuti a palesi errori e/o carenze di progettazione ed esecuzione delle opere.
Ad avviso dell'appellante, il parere reso dall'ultimo consulente tecnico1, presentava diverse “falle” atteso che la risoluzione della controversia non poteva “esaurirsi esclusivamente nell'accertamento della rottura delle tubazioni “se naturale o antropica” perché “a monte della rottura delle tubazioni vi erano errori progettuali e tecnici dei convenuti” quali, ad esempio, “la mancata previsione del fenomeno di galleggiamento della cisterna che prescinde dalla rottura delle tubazioni”.
Assume, inoltre, che sia il CTU che il primo giudice avevano ingiustamente desunto l'ascrivibilità della rottura e dello sfilamento delle tubazioni all'intervento umano, e in particolare del
, marito dell'attrice e “responsabile dei lavori”, dall'errata interpretazione della Persona_2 dichiarazione resa nel corso dell'ATP dal D.L. ing. all'ing. , e così riportata CP_1 CP_13 nel verbale di sopralluogo: “il progettista specifica che chiamato sul posto dal proprietario in occasione delle piogge del primo evento, si recava in cantiere e verificava che le tubazioni di convogliamento delle acque delle serre risultavano essere state tranciate e di tanto confermava il sig. , giustificando che si era precipitato ad interrompere per evitare il riempimento Persona_2 della cisterna, le cui parti erano prossime ad essere intonacate”.
Deduce l'appellante che se il ctu, prima, e il giudice di prime cure, dopo, avessero esaminato attentamente il contenuto della lettera di sospensione dei lavori del 13 dicembre 2008 a firma dello stesso ing. – laddove il direttore dei lavori non faceva alcun riferimento alla possibile CP_1 tranciatura delle tubature perché individuava le cause dei fenomeni infiltrativi nello “sversamento localizzato di tutte le acque provenienti dalla coperture delle serre attigue, convogliate imprudentemente mediante un sistema di tubazioni esterne proprio nell'area oggetto di smottamento”- si sarebbero accorti della palese falsità delle successive dichiarazioni rilasciate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'unico fine di “individuare nel Persona_2 il capo espiatorio delle responsabilità dei vari tecnici e delle imprese esecutrici dei lavori”. Conclude, quindi, l'appellante principale affermando che “si deve escludere “l'intervento umano”, ritenendo, invece, che la rottura delle tubazioni sia stata di tipo meccanico, derivante dal sollevamento dell'immobile, per specifiche responsabilità dei convenuti, in conseguenza dei predetti errori progettuali, relativi alla regimentazione delle acque meteoriche.
La censura non coglie nel segno e va, pertanto, disattesa.
Il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente è configurabile solo allorquando per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali, risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione (Cass. SS.UU. 2014/n. 8053 –
8054).
Non può, invece, un siffatto vizio denunciarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali: vale a dire l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
Con particolare riguardo alla questione sottoposta all'esame di questa Corte, la Cassazione, con un recentissimo arresto, ha stabilito che “in presenza di due successive consulenze tecniche, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili” (Cass. 2025/n. 15596).
E tanto in forza del noto e consolidato principio di diritto secondo il quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass.
2021/11917; Cass. 2024/n.3957).
In termini “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2024/n. 12195; 2022/n. 33742; 2015/n. 1815).
17 Alla luce dei principi suesposti, questa Corte ritiene che alcun vizio infici la sentenza impugnata per aver il Tribunale di Trani scelto di privilegiare la seconda consulenza tecnica d'ufficio.
Tale relazione, fatta propria dal giudice di prime cure, delinea in maniera chiara e precisa il percorso logico deduttivo seguito dal consulente.
In particolare, il tecnico d'ufficio (ing. ), partendo dall'analisi critica della precedente Persona_1 relazione tecnica, ha confutato punto per punto le conclusioni formulate dall'ing.
[...]
giungendo così, attraverso un metodo tecnico scientifico condiviso dalla Corte, ad Per_3
affermare che “la causa del danno lamentato da parte attrice è l'azione di sfilamento e rottura delle tubazioni in PVC TI, T2 e T3, dovuta all'intervento umano (v. pagg. 56-72). L'apporto idrico delle suddette tubazioni ha colmato l'intercapedine del “fabbricato” e ne ha determinato il suo
"galleggiamento". Quest'ultimo ha provocato i dissesti lamentati”.
Le conclusioni raggiunte dal tecnico hanno superato anche le osservazioni critiche sollevate dai cc.tt.pp. di parte attrice, ing. e Geologo i quali - seppur Persona_4 Controparte_24 condividendo le premesse sull'analisi delle cause del dissesto - hanno criticato il punto di arrivo del ragionamento del consulente. In particolar modo, i cc.tt.pp. di parte attrice hanno: a) contestato la qualifica di “responsabile dei lavori” asseritamente attribuita dal ctu al;
b) Persona_5 contestato l'interpretazione del contenuto della lettera di sospensione dei lavori del 13 dicembre
2008 che, a loro parere, conteneva un palese riconoscimento di responsabilità dei tecnici per l'errata progettazione in termini di studio idraulico e geologico preliminare volto alla corretta regimentazione delle acque;
c) contestato l'ipotesi dello sfilamente e/o rottura delle tubazioni T1
– T2 – T3 per intervento umano, ritenendolo possibile solo per “sollevamento del manufatto”.
A tali critiche, il consulente ha fornito puntuali e circostanziate risposte chiarendo che “per le caratteristiche idrogeologiche del territorio che include l'immobile in esame, il fenomeno di galleggiamento può essere connesso esclusivamente ad un flusso idraulico monodimensionale e
CP_1 2 “1. Il CTU ing. nella relazione di ATP riferisce di probabili fenomeni di liquefazione del terreno di sottofondo (v. relazione ATP pag. 38, punto b). Tale ipotesi non è condivisibile per le seguenti ragioni: 1) La liquefazione è un fenomeno che si manifesta in concomitanza di eventi sismici di una certa intensità (magnitudo generalmente superiore a 5,5-6,0) e che interessa terreni sabbiosi sciolti posti al di sotto del livello di falda (…) Condizioni litostratigrafiche affinché possa innescarsi la liquefazione dei terreni è la presenza litologie prevalentemente sabbiose e sature. Non essendoci state scosse sismiche rilevanti e non sussistendo nel sottosuolo in esame la presenza di consistenti spessori di terreni sabbiosi che avrebbero potuto produrre tale fenomeno si esclude tale eventualità. La liquefazione è comunque un fenomeno che riduce la resistenza al taglio producendo cedimenti delle strutture di fondazione. Circostanza che non si riscontra in sito” (vedasi pagina 37 della consulenza tecnica).
2. il CTU fa riferimento al rigonfiamento delle terre rosse avutosi nel primo evento2. Appare una contraddizione in quanto se già nel primo evento si parla di rigonfiamento si contemplano implicitamente movimenti di sollevamento che tuttavia non possono essere in alcun modo attribuiti al comportamento plastico delle terre rosse (...) Le terre rosse sono costituite prevalentemente da caolinite e goethite in presenza anche di quarzo, feldspati, illite, ematite, magnetite, anatasio. Solo eccezionalmente è stata riscontrata nelle terre rosse la presenza di montmorillonite che costituisce un'argille rigonfiante in presenza di acqua. Pertanto, la componente mineralogica delle argille che potrebbe presentare fenomeni di rigonfiamento plastico costituisce una ulteriore piccola frazione delle argille. Se si considera che le stesse sacche di terre rosse rinvenibili nelle rocce di fondazione costituiscono una frazione secondaria degli ammassi rocciosi, ipotizzare che siano state la causa di un sollevamento di rilevante entità (oltre un metro) appare del tutto inverosimile. (…) se si esamina la cinematica del movimento della struttura si rileva che non vi è stato alcun cedimento riconducibile alla minore resistenza al taglio dei terreni di fondazione, bensì un sollevamento in blocco dell'intera struttura associabile all'intervento di una spinta di forze verticali dovute al galleggiamento” (vedasi pagina 38 della consulenza tecnica d'ufficio).
18 concentrato associabile a deflussi all'interno di canali, tubazioni o aste fluviali” e che “l'analisi morfo topografica del sito ha evidenziato che l'immobile oggetto di dissesto non si sovrappone cartograficamente ad aste fluviali ma si interpone tra due impluvi;
il più vicino si pone ad Est ad una distanza di circa 112 m;
il più lontano si colloca ad Ovest ad una distanza di circa 286 m” e che, pertanto, “la conformazione morfo topografica del territorio e la tipologia dei deflussi connessi al ruscellamento delle acque meteoriche non avrebbero in alcun modo potuto produrre in modo naturale un flusso idraulico concentrato caratterizzato da portata di entità tale da poter innescare il fenomeno di galleggiamento verificatosi. Invece un flusso idraulico concentrato con elevate portate compatibili con quelle in grado di riempire l'intercapedine in breve tempo, è altresì associabile alle tubazioni T1 e T2 che trasportavano le acque meteoriche raccolte dalla superficie impermeabile delle serre e che sono state scollegate dalla vasca irrigua dall'intervento e posizionate nei pressi dell'intercapedine”, precisando che “d'altro canto la scelta progettuale della vasca irrigua era finalizzata proprio alla precisa volontà di raccogliere l'acqua proveniente dalle coperture impermeabili delle serre per poterla gradualmente utilizzare ai fini produttivi delle coltivazioni floreali nelle serre…ciò che invece non ha costituito una precisa scelta progettuale è stata l'azione di distacco, dovuta all'intervento intenzionale ed umano, delle tubazioni T1 e T2 la quale ha impedito che le stesse tubazioni continuassero a convogliare le acque all'interno della vasca irrigua”.
Peraltro, a ulteriore confutazione delle critiche mosse dalla difesa di parte attrice, secondo cui il
CTU ing. non avrebbe dato rilevanza alle “indagini dirette a valutare con certezza i Per_1 parametri di resistenza meccanica del terreno di fondazione”, il tecnico ha chiarito che “ai fini progettuali la presenza di litologie impermeabili non costituisce in alcun modo un fattore penalizzante, bensì favorevole alla progettazione…il riempimento dell'intercapedine consequenziale all'incauto distacco delle tubazioni T1 e T2 (e probabilmente T3), costituisce una circostanza accidentale che poteva anche non essere necessariamente prevista nella fase della progettazione” e, quanto al rischio di galleggiamento, che “la progettazione della struttura non poteva preventivamente tener conto delle verifiche al galleggiamento poiché tali verifiche sono previste dalle normative tecniche nei casi in cui si è in presenza di un sottosuolo saturo per la presenza di falde acquifere attestate in prossimità alle strutture di fondazione, o in presenza di fiumi, laghi, paludi in grado di produrre sottospinte idrauliche verticali. Circostanze non riscontrabili nel sito in considerazione”.
Quanto alle censure in ordine all'interpretazione del contenuto della lettera di sospensione lavori del 13 dicembre 2008, il CTU ha dedotto che: “i cc.tt.pp. riportano nelle loro osservazioni (a pag.
4) un estratto della comunicazione del 13/12/2008 (sospensione lavori indirizzata a Parte_1
19 ed alle imprese edili coinvolte): “Ancora più importante l'affermazione fatta dalla D.L. Pt_1 in termini di causale del dissesto: “sversamento localizzato di tutte le acque provenienti dalla coperture delle serre attigue, convogliate imprudentemente mediante un sistema di tubazioni esterne proprio nell'area oggetto di smottamento”. “Sistema, si badi bene, era, al momento del disastroso evento del dicembre 2008, perfettamente collegato alla vasca di raccolta”. Tale ultima affermazione non è condivisibile in quanto nella comunicazione del 13/12/2008 viene specificato che le acque provenienti dalla copertura delle serre sono state “convogliate imprudentemente mediante un sistema di tubazioni esterne proprio nell'area oggetto di smottamento” e, quindi, evidentemente non all'interno della vasca irrigua Tale dichiarazione del D.L. di fatto attesta che il sistema di tubazioni al momento del “disastroso evento del dicembre 2008” non era
“perfettamente collegato alla vasca di raccolta” come asserito dall'ing. e dal geologo Per_4
Inoltre, è stato ampiamente dimostrato, nella relazione inviata alle parti, che CP_24
l'innalzamento del fabbricato (“disastroso evento del dicembre 2008”) è stato causato dall'acqua, proveniente dalle serre, che convogliata tramite le tubazioni T1 e T2 scollegate dalla vasca irrigua a causa di un intervento umano ed intenzionale, hanno riempito l'intercapedine e, consequenzialmente, provocato il sollevamento del corpo di fabbrica. I cc.tt.pp. scrivono nelle loro osservazioni (pagg. 4-5): “Infatti, sia l'Ing. che il Dott. avrebbero CP_1 Parte_2 dovuto tener conto dell'assetto idrogeomorfologico non solo dell'area di impronta, ma anche delle aree contermini il sito oggetto d'intervento, alla luce dei solchi erosivi e reticoli idrografici episodici (cartografati dall'Autorità di Bacino della Puglia) che in concomitanza di importanti eventi piovosi contribuiscono ad innescare straordinari fenomeni di ruscellamento superficiale, così come evidenzia la foto di seguito allegata”.
Alla luce delle predette considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata sia scevra da vizi e va, sul punto, integralmente conferma.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante principale denuncia la violazione ed errata interpretazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il giudice di prime cure condannato l'attrice a rifondere le spese di lite nei confronti delle terze chiamate in causa, della Controparte_25 [...]
e della nonostante le stesse avessero eccepito Controparte_5 Controparte_21
l'inoperatività della polizza, a riprova dell'arbitrarietà della chiamata in causa.
In particolare, assume l'appellante che “il giudice di primo grado, prima di condannare la parte soccombente a pagare le spese processuali del terzo, avrebbe dovuto in via preliminare accertare l'operatività della polizza e all'esito decidere”.
La censura va disattesa
20 La statuizione di condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle
Compagnie terze chiamate in causa trova adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in garanzia delle suddette società da parte dei convenuti era stata originata dall'infondata domanda proposta dalla . Parte_1
A tal riguardo, ha ritenuto la Suprema Corte che “considerata la lata accezione con cui il termine
"soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (
Cass. 7431/2012).
In tema di spese processuali, dunque, solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass.
2017/n. 10070; Cass. 2019/23123).
Logico corollario è che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, ovviamente , sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria.
Nel caso di specie, le eccezioni di inoperatività delle polizze sollevate dalle Compagnie convenute, tempestivamente e ritualmente contestate dalle parti in causa, non potevano essere decise allo stato degli atti ma richiedevano un approfondimento istruttorio resosi superfluo in forza della manifesta infondatezza della domanda attrice.
Ne consegue che correttamente il Tribunale di Trani ha posto le spese di lite, sopportate dalle
Compagnie terze chiamate, a carico dell'attrice soccombente.
Col quarto motivo di gravame si censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice, rilevate le
“difficoltà tecniche legate all'accertamento delle cause del danneggiamento, evidentemente di non facile individuazione come emerso dalle contrastanti risultanze della consulenza dell'ing.
svolta in sede di ATP e dell'ing. in sede di giudizio” ha compensato le spese CP_13 Persona_6 di lite per 2/3 ponendo la restante parte a carico della . Parte_1
21 A parere dell'appellante, in presenza di due consulenze tecniche diametralmente opposte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto integralmente compensare, tra tutte le parti in causa, le spese di lite, comprese le spese di di C.T.U. e della fase di ATP .
La censura non coglie nel segno e va, pertanto, disattesa.
In tema di spese processuali, occorre innanzitutto rilevare che, con sentenza del 19 aprile 2018, n.
77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, ovvero: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni rattate o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
In applicazione di tale principio, deve rilevarsi che le ragioni poste dal Tribunale di Trani a fondamento della disposta compensazione parziale delle spese di lite, nonostante la soccombenza totale della , rispondono certamente alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a Parte_1 seguito della sentenza della Corte costituzionale, giustificano la compensazione parziale delle spese processuali.
Né può giovare alla tesi difensiva dell'appellante sostenere la bontà dell'azione giudiziaria promossa dalla , perché promossa sulla scorta degli esiti positivi della prima consulenza Parte_1 resa nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
La questione è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (Cass. 2023/n.16130).
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche gli appelli incidentali spiegati, sul punto, da
[...]
, e dalla società Parte_2 Controparte_1 Controparte_23 [...]
– i quali lamentano l'errata compensazione parziale delle spese di lite, frutto Controparte_23 di una errata interpretazione della sentenza resa dalla Corte Costituzionale - sono da rigettare sulla scorta di quanto già dedotto per il motivo di appello principale.
Meritevole di accoglimento, invece, sono le doglianze formulate dai tre appellanti incidentali – che stante la loro stretta connessione possono essere delibate congiuntamente – in ordine all'errata individuazione, da parte del giudice di primo grado, dello scaglione di riferimento - “valore indeterminabile” - per la liquidazione delle spese di lite.
22 Assumono in particolare gli appellanti incidentali che la domanda formulata in primo grado dall'attrice , era ben determinata nel proprio ammontare, per aver la stessa chiesto la Parte_1 condanna dei convenuti – in solido tra loro – della somma pari ad € 553.455,83, a titolo di risarcimento del danno.
Tale richiesta, a loro parere, delimitava specificatamente il valore della domanda, senza che alcun valore poteva attribuirsi né alla successiva clausola di stile “fatta salva quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, né alla dichiarazione di valore resa dal difensore dell'attrice per il pagamento del contributo unificato, indicata in € 520.000,00 in calce all'atto di citazione ed in €
511.000,00 nell'atto di appello.
La censura è fondata e va accolta.
La questione - riguardante l'individuazione del corretto scaglione sulla scorta del quale procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, nel caso in cui la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro avanzata dall'attore, poi integralmente rigettata, sia seguita dalla clausola di stile “di quella maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia” - è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l'enunciazione del principio di diritto - al quale questa Corte intende dare continuità – “nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (Cass. 2025/20805).
Ha chiarito la Suprema Corte che in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base del cd. disputatum (v. Cass., 31/5/2021, n. 15106; Cass., 26/4/2021, n. 10984; Cass.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. n. 15857/2019; Cass., 7/11/2018, n. 28417; Cass. n. 2407/1998), precisando che nell'ipotesi in cui la determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici sia accompagnata dall'invito al giudice a riconoscere “quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, ovvero clausola di analogo tenore, tale clausola può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile solo laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore a quella consentita in base alla quantificazione espressa.
Alla luce dei principi suesposti, rilevato che nel caso di specie la liquidazione operata dal primo giudice in base allo scaglione “valore indeterminabile – media complessità” ha portato ad una liquidazione inferiore rispetto a quella che si otterrebbe applicando il valore della domanda così
23 come quantificata dall'attrice (€ € 553.455,83), va riformato il capo della sentenza che condanna la a rifondere ai convenuti – odierni appellanti incidentali – le spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio, applicando lo scaglione corretto da € 520.001,00 a € 1.000.000,00 del D.M.
55/2014 – rationes temporis applicabile.
Tale scaglione dovrà trovare applicazione anche per la liquidazione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che, rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. 2023/n. 30854).
Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta formulata solo dagli appellanti incidentali e , di applicazione Parte_2 Controparte_18 dell'aumento del compenso, nella misura del 10% come previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.M.
55/2014, per aver difeso i propri assistiti contro undici contraddittori.
L'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 statuisce espressamente che: "quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale disposizione trovi applicazione anche nel caso in cui l'avvocato difenda una parte contro più contraddittori (Cass. 2023/n.7774).
Nel caso di specie, tuttavia, l'aumento non può essere riconosciuto alla luce dell'identica posizione processuale dei singoli convenuti che non ha comportato, concretamente, l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto tenuto conto che, indipendentemente dal numero di parti costituite in giudizio, unico e vero contraddittore dei singoli convenuti era solo e soltanto l'attrice . Parte_1
La censura va, pertanto, disattesa.
Resta assorbito ogni altro profilo.
*
L'accoglimento parziale degli appelli incidentali, per i motivi dinanzi esposti, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
24 La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2022, da
contro
Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Parte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_23 Controparte_14 Controparte_21
, , avverso la sentenza n. Controparte_26 CP_7 Controparte_27
342/2022 resa in data 21 febbraio 2022, dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello principale;
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale spiegato da e, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata
3. condanna a rinfondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del primo grado di giudizio che si liquidano, nella misura di un terzo, in € 9.268,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cap come legge;
4. Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale formulato da e, in Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata
5. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio liquidate, nella misura di un terzo, in € 9.268,00 oltre € 824,70 per esborsi documentati;
nonché € 5.635,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il tutto oltre rimborso generale, Iva e cap come per legge;
6. Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale formulato dalla società
[...]
e, in parziale riforma della sentenza impugnata Controparte_28
7. condanna a rinfondere in favore della società Parte_1 Controparte_28
le spese di lite del primo grado del giudizio liquidate, per un terzo, in
[...]
€ 9.268,00 oltre € 806,00 per esborsi documentati;
nonché € 5.635,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il tutto oltre rimborso generale, Iva e cap come per legge;
8. Condanna a rifondere a ciascuno degli appellati le spese del presente grado Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi €. 13.078,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
9. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB TI PP LL
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la causa del danno lamentato da parte attrice è l'azione di sfilamento e rottura delle tubazioni in PVC T1, T2 e T3, dovuta all'intervento umano (v. pagg. 56-72). L'apporto idrico delle suddette tubazioni ha colmato l'intercapedine del “fabbricato” e ne ha determinato il suo “ galleggiamento”. Quest'ultimo ha provocato i dissesti lamentati. – il dissesto del “fabbricato” è tale da imporre la sua totale demolizione e la sua ricostruzione (v. pagg. 73-74); – il danno subito, calcolato con il computo metrico estimativo (v. allegato n. 12) e comprensivo degli onorari professionali, è pari ad €. 331.429,23 oltre oneri ed accessori di legge.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
PP LL Presidente
M. Angela Marchesiello Consigliere
LB TI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “appalto”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 592 dell'anno 2022
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo e Marta TO, giusta Parte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Molfetta alla via Cavour n. 25, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale e Email_1
Email_2
APPELLANTE, APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franzese, giusta Controparte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del predetto difensore
Email_3
APPELLATO, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
N O N C H E'
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi e Michelangelo Bellomo, giusta Parte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato in Terlizzi alla via Kennedy n. 44, presso il loro studio;
APPELLATO, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
N O N C H E'
1 in persona del liquidatore Controparte_2 pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Michele De Sario, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Terlizzi al viale Roma n. 35, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_4
APPELLATA, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna de Leo, giusta procura in calce alla CP_3 comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato in Terlizzi alla Piazza Cavour
n. 32, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_5
APPELLATO
N O N C H E'
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Nichilo, giusta procura a Controparte_4 margine della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato in Trani alla via Nigrò n. 48, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_6
APPELLATO
N O N C H E'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_5 difesa dall'avv. Angelo Nigretti in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata Trani alla via Zanardelli 7, presso il suo studio nonché all'indirizzo digitale Email_7
APPELLATO
N O N C H E' in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_6 difesa dagli avv.ti Salvatore de Francesco, Lucilla Bacci e Domenico Insanguine, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Barletta alla via
Sant'Agostino n. 48, presso lo studio dell'avv. Domenico Insanguine;
APPELLATA
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. CP_7
RO TO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Quintino Sella n. 241, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_8
APPELLATA
2 N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, assistita e difesa dall'avv. Vittorio Russi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele II n. 60, presso il suo studio nonché all'indirizzo digitale Email_9
APPELLATA
N O N C H E'
Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Vittorio
[...]
Russi in forza di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari al Corso Vittorio Emanuele
II n. 60, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale Email_9
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 20 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2 febbraio 2012, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, adiva il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, al fine di sentire condannare (progettista e direttore dei lavori), Controparte_1 [...]
(geologo), (collaudatore), la società Parte_2 CP_3 Controparte_2
e , in qualità di titolare della (ditte
[...] Controparte_4 CP_10 appaltatrici) - in solido tra loro - alla demolizione del manufatto costruito in attuazione del contratto di appalto nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, quantificati in € 553.455,83, ovvero nell'altra somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda assumeva: - che nei primi mesi del 2007 aveva affidato all'ing.
e al geologo l'incarico professionale per una Controparte_1 Parte_2 consulenza geotecnica e geologica finalizzata alla realizzazione, su suolo di sua proprietà, di una costruzione consistente in un annesso agricolo con sottostante cisterna idrica destinata alla prima lavorazione e conservazione di prodotti floricoli;
- che, ottenuto, in data 4 dicembre 2007 dal
Comune di Terlizzi, il permesso di costruire n. 50/2007, affidava in appalto la realizzazione dell'opera sia all'impresa che all'impresa Controparte_2 [...]
[..
[...] , nominando, quale direttore dei lavori e progettista l'Ing. Controparte_11
; - che ultimata l'opera il 21 luglio 2008 e, depositato, il successivo 29 Controparte_1
Cont luglio 2008, il certificato di collaudo statico presso l'ufficio del Genio Civile di Bari dall'ing.
in data 18 agosto 2008, la AT depositava al Comune di Terlizzi una “DIA” di variante
[...] in corso d'opera, confermando le figure professionali del permesso n. 50/2007; - che, in data 13 dicembre 2008, a seguito di fenomeni piovosi, il direttore dei lavori ing. ed il CP_1 coordinatore della sicurezza, geom. avevano riscontrato “alcuni fenomeni Controparte_12 fessurativi sulle strutture portanti del manufatto ed in particolare sulle pareti della cisterna a causa dei quali il manufatto risultava aver subito un modesto movimento di corpo rigido con conseguente modesta variazione del comportamento statico rispetto a quello di progetto”, ragione per cui avevano ordinato la sospensione dei lavori;
- che, per porre rimedio a tali fenomeni, erano state effettuate delle iniezioni di consolidamento ed era stata ricostruita la muratura esterna del manufatto;
- che, una volta ultimate le opere (14 settembre 2009), nel successivo mese di novembre, a seguito di importanti fenomeni piovosi, il manufatto presentava fenomeni fessurativi ben più importanti rispetto ai precedenti, tanto da determinare un
“galleggiamento” dello stesso di oltre 1,5 mt;
- che, pertanto, depositato, dinanzi al Tribunale di
Trani, ricorso per ATP (n. 2479/2010 r.g.) al fine di accertare le cause dei fenomeni denunciati e quantificare l'entità dei danni oggetto della verifica, il ctu nominato ing. , nella CP_13 sua relazione di consulenza tecnica aveva evidenziato: 1) “che la struttura, è non idonea all' uso previsto dall'attore e per il quale lo stesso aveva provveduto ad incaricare tecnici e imprese” 2)
“che la struttura in evidente stato di pericolo di crollo ha subito il danno a causa di una non perfetta progettazione delle opere di fondazioni causata: a. non corretto dimensionamento delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno di fondazione a seguito di una non condivisibile scelta, visto la natura del terreno di fondazione e della sua certa interazione con le acque meteoriche, di non effettuare indagini dirette a valutare con certezza i parametri di resistenza meccanica del terreno di fondazione;
b. non corretta valutazione del regime idrogeologico, anche per la decisione di far defluire in profondità al di sotto dell'immobile le acque meteoriche provenienti dalla copertura delle serre, circostanza nota sia al
Calcolatore/direttore dei lavori della struttura che al geologo già nel dicembre 2008, mentre i lavori erano ancora in corso;
c. non corretta valutazione delle opere di risarcimento delle fondazioni, che sono state realizzate, almeno apparentemente, senza uno studio delle conseguenze delle iniezioni;
l'intervento vieppiù si è effettuato a relazione di ultimazione delle strutture già trasmessa e collaudo statico già
4 depositato”; 3. “che l'ammontare dei danni lamentati dall'attrice debba essere valutato in euro
21486,50” oltre € 40.000,00 per i costi di demolizione.
Nel costituirsi in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, i convenuti, preliminarmente, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive Compagnie di Assicurazione, al fine di essere dalle stesse garantiti e manlevati in caso di condanna;
nel merito eccepivano la nullità dell'accertamento tecnico preventivo espletato per aver il consulente fondato le proprie conclusioni sulla base di documenti non ritualmente prodotti in giudizio dalla parte ricorrente e chiedevano, pertanto, disporsi nuova CTU, insistendo per l'integrale rigetto delle domande attoree.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio la la Controparte_14
la la e la Controparte_15 Controparte_16 CP_7 Controparte_17
chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata,
[...] in caso di condanna dei propri assicurati, di limitare la garanzia nei limiti dei massimali di polizza.
All'esito dell'istruzione probatoria orale, il Tribunale di Trani ammetteva una nuova consulenza tecnico d'ufficio, nominando l'ing. . Persona_1
Espletato l'accertamento tecnico, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 giugno 2020 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con sentenza n. 342/2022 del 21 febbraio 2022, il Tribunale di Trani rigettava le domande attoree, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate Parte_1 in complessivi € 4.473,00 per ciascuna delle parti convenute e in € 3.873,00 per ciascuna delle parti terze chiamate in garanzia, oltre le spese di CTU.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale di Trani ha ritenuto che dalle emergenze istruttorie e, in particolar modo dalla CTU espletata in corso di causa, era emerso che alcuna responsabilità poteva essere addebitata ai convenuti per gli asseriti difetti di progettazione e/o di esecuzione dell'opera, in quanto “il movimento del fabbricato che ne aveva determinato il “galleggiamento” era stato determinato da una spinta idrostatica dovuta all'apporto di notevoli volumi di acqua che avevano riempito progressivamente l'intercapedine sino a provocare l'infiltrazione di acqua tra il piano di posa e la piastra di fondazione, rimasta intatta;
tale fenomeno non era ricollegabile alla piovosità naturale a alla presenza di falde, ma all'afflusso di acqua convogliata nell'intercapedine dalle tubature provenienti dalle coperture delle serre” causata dalla “azione di sfilamento e/o rottura delle tubazioni T2 e T3 dovuta all'intervento umano”
5 riconducibile, all'esito dell'istruzione probatoria orale, “al coniuge dell'attrice che aveva assunto delle iniziative inappropriate nell'utilizzazione del fabbricato, atte a determinare in via esclusiva i danni lamentati”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2022, , per i motivi di seguito indicati e in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via cautelare ed urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali;
2) nel merito a) accertare la piena responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in narrativa;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, alla demolizione, a proprie spese, del manufatto costruito in attuazione del contratto di appalto indicato in narrativa o in alternativa condannarli al pagamento delle spese di demolizione e trasporto del materiale in specifiche discariche autorizzate, quantificate dal ctu in misura di € 22.333,20; c) in ogni caso, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra , quantificati in euro 511.000,00, Parte_1 comprensivi del danno emergente e lucro cessante, fatta salva la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora e sino al soddisfo;
d) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”, da distrarsi in favore dei sottoscritti avv.ti Oronzo TO e Marta TO esclusivamente le spese ed onorari relativi al giudizio di appello. In via subordinata, nel malaugurato caso di soccombenza, compensare tutte le spese di giudizio”.
Si sono costituiti tutti gli appellati, rassegnando le seguenti conclusioni:
- per “ in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della Controparte_1 provvisoria esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., formulata dalla non sussistendone i presupposti;
- sempre in via preliminare, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da , ai sensi dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi Parte_1 sopra esposti;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da , in quanto del tutto Parte_1 infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 342/2022, emessa dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Sandra
SE il 20.02.2022 e pubblicata il 21.02.2022, nella parte in cui ha rigettato la domanda
6 proposta da;
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'ing. Parte_1 [...]
e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 342/2022, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Sandra SE il 20.02.2022 e pubblicata il
21.02.2022, nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali, nella misura di un terzo, compensando il residuo tra le parti, e, conseguentemente, condannare all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari Parte_1 del giudizio di primo grado, in favore dell'ing. , Controparte_1 determinandole sulla base della controversia e cioè in € 33.893,72, oltre 15% per spese generali,
4% per cassa avvocati ed IVA per il 22%; - condannare, in ogni caso, Parte_1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
- per “preliminarmente respinga l'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_2 esecutiva della sentenza impugnata per l'assenza del fumus boni juris e del periculum in mora, per quanto prima già detto. Nel merito: voglia respingere l'impugnazione della sig.ra Parte_1
e la richiesta di supplemento di CTU. In accoglimento dell'appello incidentale e
[...] riformando la sentenza sul punto: 1) voglia determinare il compenso professionale, applicando lo scaglione di valore da 260 mila a 520 mila, previsto dalla tabella due dei parametri forensi allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche, con maggiorazione del
10%, ex art 6 detto D. M.; ovvero, subordinatamente, qualora il valore potesse essere ritenuto indeterminato, per la complessità, il valore e per gli effetti, anche non patrimoniali, applicare lo scaglione per il predetto valore indeterminato (da 26 a 260) sino ad euro 520 mila (comma 6, art. 5, DM 55/2014); 2) voglia, condannare la sig.ra al pagamento dei compensi Parte_1 professionali difensivi per intero, così come previsti dalla tabella due dei parametri forensi allegata al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione di valore da 260 mila a 520 mila, determinati con il criterio di liquidazione medio, nella misura di euro 23.525,00 come sopra specificata, con la maggiorazione del 10%, ex art. 6 detto D.M., oltre al rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
ovvero, subordinatamente, qualora il valore potesse essere ritenuto indeterminato, per la complessità, il valore e per gli effetti, anche non patrimoniali, applicare lo scaglione per il predetto valore indeterminato (da 26 a 260) sino ad euro 520 mila (comma 6, art. 5, DM 55/2014); oltre al rimborso spese generali 15% ed accessori di legge;
3) voglia, in applicazione dell'art. 91 del cpc, condannare la sig.ra al rimborso delle spese Parte_1 sostenute dal dott. nella misura di euro 824,70, oltre interessi, come sopra Parte_2 specificate;
4) voglia disporre la condanna della sig.ra al pagamento dei compensi Parte_1 professionali difensivi per il procedimento di A.T.P. 2479/2010 Tribunale Trani, nella misura di
7 euro 6.198,50, come sopra specificata, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali del 15% ed accessori di legge;
ovvero qualora il valore del detto procedimento possa essere ritenuto indeterminato si chiede la liquidazione avvenga con la media aritmetica delle fasce da
26 mila a 52 mila, da 52 mila a 260 mila, da 260 mila a 520 mila, o con diverso criterio in osservanza dall'art 5 comma 1-5-6 del D.M. 55/2014; 5) voglia disporre la condanna della sig.ra al pagamento dei compensi professionali difensivi per il procedimento di appello, Parte_1 oltre alle spese ed al rimborso spese generali ed accessori di legge. In subordine. Qualora, se per una ipotesi qualsiasi, dovessero venire accolte, in qualsiasi misura, le domande della appellante, si chiede, che in virtù della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, ogni effetto pregiudizievole sia posto direttamente a carico della predetta compagnia
Assicurativa ., tenuta a garantire e manlevare il dott. in virtù della polizza CP_7 Parte_2 numero 715883722, Ag. Trani, del 19/10/09”. CP_7
- per “1) In via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensione della CP_3 esecutività della Sentenza di primo grado, non sussistendone i requisiti di legge, con particolare riferimento al fumus boni iuris rispetto alla posizione dell'Ing. , oltre che all'insussistenza del CP_3 periculum in mora, considerata la garanzia delle compagnie assicuratrici;
2) Nel merito rigettare l'appello siccome infondato per le ampie motivazioni di cui in narrativa. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosanna de Leo, anticipataria”.
- per la ”: “A)in via preliminare, Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto dalla sig.ra per Parte_1 violazione del precetto di cui all'art.342 c.p.c., così come meglio esposto nella narrativa del presente atto;
B)rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata sempre dalla nel suo atto di appello, difettando dei presupposti giuridici del Parte_1 fumus boni iuris e del periculum sanciti dall'art.283 c.p.c. peri motivi innanzi riportati;
C)sempre in via preliminare, in accoglimento dell'eccepita violazione sia del principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c. che del diritto di difesa ex art.24 Cost. in combinato disposto con l'art.90 comma 3 disp. att. al c.p.c. già proposta in primo grado, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità della relazione tecnica redatta dal c.t.u., ing. , CP_13 nell'ambito del procedimento per a.t.p. e per l'effetto dichiarare la sua inutilizzabilità anche nel presente procedimento, il tutto in virtù delle ragioni già esposte in primo grado e riproposte in questa sede;
D)sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente/attorea, odierna appellante principale, nei confronti, della
8 convenuta , odierna appellata e appellante Controparte_18 incidentale e con essa la contestata non invocabilità nei confronti sempre della
[...]
, del principio della responsabilità contrattuale (inclusa Controparte_18 ovviamente la responsabilità solidale), a fronte dei motivi già enunciati in primo grado e riproposti in questa sede;
E) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del principio della responsabilità solidale fra tutti i convenuti in primo grado, attuali appellati e segnatamente fra la SO e il progettista, così come Controparte_18 invocato da parte ricorrente/attorea, attuale appellante principale, in forza delle considerazioni all'uopo sviluppate già in primo grado e riproposte in questa sede;
F)sempre preliminarmente, in accoglimento della sollevata eccezione sia ex art.1667 che ex art.1669 c.c., accertare e dichiarare la AT decaduta sia dal diritto alla garanzia per accettazione dell'opera commissionata e sia dalla relativa azione per omessa denuncia dei vizi e/o delle difformità sempre dell'opera commissionata, al lume di quanto evidenziato già in primo grado e riproposto in questa sede;
G) nel merito, rigettare integralmente l'appello principale interposto dalla sig.ra poichè destituito di qualsivoglia fondamento sia fattuale che giuridico, per le Parte_1 ragioni puntualmente menzionate nella narrativa che precede;
H)accogliere l'odierno appello incidentale con conseguente riforma della sentenza impugnata, limitatamente a quella parte di essa che riguarda il tema del “spese processuali”, non solo rideterminando in favore della
SO , la somma ad essa spettante a tale titolo, rectius, Controparte_18
a titolo di compenso professionale ex D.M. n.55/2014 maturato sia per il giudizio per a.t.p. che per quello ex art.702 bis c.p.c., nell'importo finale pari ad € 23.900,00, importo scevro, a fronte delle superiori considerazioni, da qualsivoglia riduzione per compensazione e al netto di quanto, sempre per tale causale, è stato erroneamente liquidato nella sentenza di primo grado, ma altresì, riconoscendo, sempre in favore della SO , a Controparte_18 titolo di esborsi da essa sostenuti in primo grado, l'ulteriore somma pari ad € 806,33; I) di guisa e per l'effetto, in accoglimento dell'appello incidentale e del conseguente rigetto di quello principale, condannare la sig.ra non solo al pagamento, in favore della Parte_1
SO , della complessiva somma di € 24.706,33, dovuta Controparte_18 per le due causali testè richiamate sub 9 (compensi ed esborsi), somma da incrementare, quanto alla frazione di € 23.900,00 attinente al compenso professionale, sia del rimborso forfettario che degli oneri accessori dovuti come legge ma anche al pagamento, in favore del sottoscritto difensore anticipatario, del compenso ex D.M. n.55/2014, incrementato sia del rimborso forfettario che degli oneri accessori dovuti come legge nonché delle spese ovvero esborsi
9 sostenuti, l'uno e gli altri discendenti dal secondo grado di giudizio;
L) condannare altresì parte appellante principale al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. nella misura rimessa al libero apprezzamento del Giudice adìto, per evidente temerarietà dell'odierna azione da essa promossa;
M) da ultimo e salvo gravame, nella denegata ipotesi sia di accoglimento, anche parziale, delle istanze avanzate dalla che di accertata responsabilità della Parte_1 [...]
per quanto occorso, previa determinazione del grado di Controparte_18 incidenza di tale responsabilità rispetto alle condotte commissive e/o omissive di tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano eventualmente concorso alla produzione dell'evento dannoso di che trattasi, farne ricadere tutti gli effetti pregiudizievoli, comprese le spese processuali (non solo di soccombenza di primo e secondo grado, ma pure quelle di resistenza e di chiamata in causa) e il compenso professionale sia del presente giudizio di appello che di quelli ad esso antecedenti in primo grado (giudizio per a.t.p. e giudizio ex art.702 bis c.p.c.), in capo esclusivamente alla in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella CP_19 Controparte_20 qualità indicata in atti, tenendo pertanto totalmente indenne e manlevando la predetta
[...]
.” Controparte_18
- per “1) rigettare il gravame proposto dalla sig.ra ; 2)con Controparte_4 Parte_1 vittoria di spese e competenze di lite in distrazione”.
- per “A. In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare, ai sensi Controparte_21
e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Parte_1
Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012, per violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello;
2. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 342/2022 del Parte_1
Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012, per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
3. pronunciare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa
[...]
Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012. B. In via principale 1. accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza dell'appellante, ai sensi dell'art. 329, comma secondo, c.p.c., alla sentenza n.
342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data
10 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012 in riferimento: - alla omessa impugnazione del capo autonomo della medesima con il quale il predetto giudicante ha dichiarato superata l'eccezione di “utilizzabilità o meno della relazione peritale redatta dal CTU Ing. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico CP_13 preventivo” avendo il CTU, Ing. , escluso una responsabilità dei progettisti e degli Per_1 esecutori dell'opera rispetto ai danni lamentati 2. confermare, per l'effetto, l'intervenuto giudicato implicito della sentenza sul punto sopra indicato. C. Sull'appello proposto:
1. rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 342/2022 Parte_1 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012, perché infondato in fatto e in diritto;
2. per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 342/2022 del Tribunale Civile di Trani, Giudice Dott.ssa Sandra SE, depositata in data 20.2.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 95000098/2012. D. In via meramente subordinata, incidentalmente, e comunque:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità della relazione tecnica redatta dal consulente di ufficio, l'Ing. nell'ambito della procedura per accertamento CP_13 tecnico preventivo;
2. dichiarare, per l'effetto, la sua inutilizzabilità nel presente procedimento.
3. In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 26 sottoscritta dall'Ing. per essere il sinistro, dedotto in giudizio, estraneo CP_1 allo spatium operandi della stessa, ai sensi dell'art. 2 attività assicurate di cui all'allegato di polizza – scheda di copertura 001; 4. rigettare, per l'effetto, la domanda di manleva e garanzia proposta dal l'Ing. nei confronti della 5. Controparte_1 Controparte_16 accertare e dichiarare, comunque, l'insussistenza dell'obbligo di garanzia e manleva, della nei confronti dell'Ing. , attesa l'assoluta infondatezza della Controparte_16 CP_1 domanda spiegata dalla sig.ra e l'assenza di sinistro a carico del proprio assicurato. Parte_1
6. In via subordinata: nella denegata ipotesi che venisse riconosciuta una qualche responsabilità
e/o corresponsabilità a carico dell'Ing. : (i) accertare e dichiarare la CP_1 [...] tenuta, in forza della polizza Tutela Professionale n. 000026, a manlevare lo stesso CP_16 nei limiti della propria quota di responsabilità eventualmente accertata;
(ii) nei modi e nei termini di cui all'art. 1910 c.c., (iii) senza vincolo di solidarietà con le altre parti;
(iv) per quell'ammontare effettivamente provato in giudizio dando, altresì, atto del massimale di polizza pari ad € 250.000,00 nonchè dell'esistenza e della operatività dello scoperto di polizza pari ad
€ 15.000,00 e, per l'effetto, operare sulla somma eventualmente dovuta a titolo di indennizzo la
11 relativa riduzione. E. In ordine alle spese di giudizio:
1. con vittoria di spese, anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività professionale, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge, dei due gradi di giudizio”.
- per “ 1) verificata la legittimità e la fondatezza delle Parte_3 ragioni tutte esposte dalla in via preliminare rigettare Parte_3
l'istanza di inibitoria proposta, dall'appellante , ai sensi degli artt. 283 c.p.c., Parte_1 avverso la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda proposta dalla predetta, non sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza della Reale appellata;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla SI.ra nei riguardi della sentenza del Tribunale di Trani in Parte_1 persona del Giudice Dott.ssa Sandra SE n. 342/2022, depositata e pubblicata in data
22.2.2022 e, per l'effetto, disporne il rigetto e confermare detta sentenza in ogni sua statuizione;
3) anche in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, in via principale, rigettare comunque l'impugnazione dell'appellante per quel che concerne la domanda da essa proposta contro l'Ing. e accertare e dichiarare, quindi, l'infondatezza di detta domanda CP_3 proposta contro l'Ing. in ragione dell'estraneità e del non coinvolgimento CP_3 dell'operato del predetto nella causazione dei danni lamentati, dalla SI.ra , Parte_1 all'immobile di sua proprietà e, per l'effetto, disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro il predetto;
4) in conseguenza di quanto al capo che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia proposta contro la e che questa non è Parte_3 tenuta a indennizzare il proprio assicurato Ing. , stante l'infondatezza della CP_3 domanda proposta contro di questi;
per l'effetto disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro la;
5) in subordine, sempre in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso Parte_3 appello, accertare e dichiarare che, in denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro l'Ing. la potrà essere tenuta a garantire tale CP_3 Parte_3 proprio assicurato solo entro i limiti di quanto previsto nella garanzia facoltativa di polizza
“Mancata rispondenza delle opere”, e quindi, per le ragioni esposte, entro il limite massimo di
€ 150.000,00 (30% del massimale di € 500.000,00 indicato in polizza) con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.550,00; 6) solo in ulteriore subordine, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro l'Ing. , CP_3 accertare e dichiarare che la potrà essere tenuta a garantire tale proprio assicurato Parte_3 solo entro i limiti di quanto previsto nella garanzia facoltativa di polizza “danni alle opere”, e quindi, per le ragioni esposte, entro il limite del massimale di polizza di € 500.000,00 con
12 applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di euro
10.300. 7) sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro l'Ing. e in ipotesi di condanna solidale di questo con gli altri convenuti, CP_3
e in ogni caso in cui la dovesse essere ritenuta obbligata a garantire il proprio assicurato, Pt_3 accertare e dichiarare che la potrà essere tenuta a garantire tale proprio assicurato Parte_3
e a rispondere, come da specifica previsione di polizza, soltanto entro i suddetti limiti del massimale corrispondente alla garanzia rispettivamente operante e solo per la quota di responsabilità di pertinenza del suo assicurato Ing. ; 8) vittoria delle spese del presente CP_3 giudizio in favore della , comprensive di esborsi, compensi e rimborso spese Parte_3 generali oltre accessori di legge, come da vigenti disposizioni di legge”.
- per “ Nel merito, previa conferma della sentenza n. 342/2022 Controparte_5 del Tribunale di Trani, rigettare la domanda avversa, poiché manifestamente infondata, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
con condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario,
IVA e CAP come per legge;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello della , dichiarare l'inoperatività della garanzia Parte_1 assicurativa contratta dall'Ing. con la e, per CP_22 Controparte_5
l'effetto, accertare e dichiarare che la non sia obbligata a tenere Controparte_5 indenne il proprio assicurato per quanto questo dovesse essere eventualmente condannato a pagare nell'ipotesi di accoglimento della domanda;
- In via ulteriormente subordinata, verificata la legittimità e la fondatezza delle eccezioni formulate a mente del combinato disposto del capoverso a) delle condizioni generali di assicurazione e dell'art. 1892 comma 3 c.c., dichiarare, per le ragioni esposte, la non tenuta a pagare la somma Controparte_5 assicurata e/o a prestare la garanzia in favore dell'Ing. ed a tenerlo indenne dalle CP_1 pretese fatte valere contro di esso”.
- Per “previo rigetto dell'infondata avversa istanza di sospensione dell'efficacia CP_7 esecutiva della gravata decisione, - ed altresì reietta nel merito l'avversa richiesta di supplemento di consulenza tecnica, già oggetto di vaglio, scrutinio e respingimento in I grado, - rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato, pretestuoso e smentito dalle risultanze processuali emerse in I grado, oltre che non privato nel quantum, e dunque confermare il decisum gravato, --in via subordinata: --rigettare aliunde la domanda proposta contro l'assicurato dr. perché non provata in fatto e in diritto;
-con vittoria, in ogni caso, Parte_2
13 alla rifusione di spese, onorari e competenze di causa dell' , anche per il II grado di CP_7 giudizio”.
- per “1) verificata la legittimità e la fondatezza delle ragioni tutte Controparte_14 esposte dalla , in via preliminare rigettare l'istanza di inibitoria proposta, CP_9 dall'appellante , ai sensi degli artt. 283 c.p.c., avverso la sentenza impugnata Parte_1 che ha rigettato la domanda proposta dalla predetta, non sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza della CP_9 appellata;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla SI.ra Parte_1 nei riguardi della sentenza del Tribunale di Trani in persona del Giudice Dott.ssa
[...]
Sandra SE n. 342/2022, depositata e pubblicata in data 22.2.2022 e, per l'effetto, disporne il rigetto e confermare detta sentenza in ogni sua statuizione;
3) anche in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, in via principale, rigettare comunque l'impugnazione dell'appellante per quel che concerne la domanda da essa proposta contro la
[...]
e accertare e dichiarare, quindi, Controparte_23
l'infondatezza di detta domanda proposta contro la Controparte_23
in ragione dell'estraneità e del non coinvolgimento dell'operato della
[...] predetta nella causazione dei danni lamentati, dalla SI.ra , all'immobile di Parte_1 sua proprietà e, per l'effetto, disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro il predetto;
4) in conseguenza di quanto al capo che precede, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia proposta contro la e che questa non è tenuta a indennizzare la CP_9 propria assicurata , stante Controparte_23
l'infondatezza della domanda proposta contro di questa;
per l'effetto disporre il rigetto di ogni domanda proposta contro la SO;
Controparte_23
5) sempre in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello nei riguardi della SO
, in via principale accertare e Controparte_23 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla Controparte_14 domanda di garanzia assicurativa proposta nei suoi confronti dalla Controparte_23
in dipendenza dell'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza
[...] contratta con essa dalla per l'effetto, CP_9 Controparte_23 disporre il rigetto della domanda di garanzia assicurativa proposta da quest'ultima nei riguardi della;
6) in subordine, in caso di accoglimento dell'istanza risarcitoria dell'istante nei CP_9 riguardi della la SO e di ritenuta Controparte_23 operatività della garanzia di cui alla polizza da tale società contratta con la , limitare il CP_9
14 rischio garantito e l'obbligazione risarcitoria della nell'ambito del massimale di polizza CP_9
e nei limiti dell'art. 10 C.G.A., previa ammissione, a quest'ultimo effetto, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già chiesto in primo grado a carico della Controparte_23
avente a oggetto la documentazione attestante il numero effettivo degli addetti in
[...] carico a tale ditta assicurata all'epoca del sinistro;
7) sempre per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte contro la Controparte_23
e in ipotesi di condanna solidale di questa con gli altri convenuti, e in ogni caso in
[...] cui la dovesse essere ritenuta obbligata a garantire la propria assicurata, accertare e CP_9 dichiarare che essa potrà essere tenuta a garantire tale propria assicurata e a rispondere, CP_9 come dalle condizioni di polizza, soltanto entro i suddetti limiti del massimale corrispondente alla garanzia operante e solo per la quota di responsabilità di pertinenza della sua assicurata
8) disporre la vittoria delle spese anche del secondo Controparte_23 grado di giudizio in favore della , come da vigenti disposizioni di legge, comprensive di CP_9 esborsi, compensi e rimborso forfettario spese generali oltre accessori di legge”.
Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 20 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da
[...]
, dalla società nonché dalla CP_1 Controparte_2 [...]
per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. Controparte_21
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
Invero, l'appellante ha, con sufficiente chiarezza, enunciato e supportato la specifica individuazione che, alla stregua delle allegate argomentazioni, dovrebbe condurre alla invocata riforma della gravata sentenza, a nulla rilevando l'omissione, meramente formale, dello specifico capo della sentenza attinto dal gravame e l'enunciazione dello stesso capo, emendato dai denunciati vizi.
Ciò posto, può passarsi all'esame delle questioni controverse.
Con il primo e secondo motivo di impugnazione – che stante la stretta connessione tra le questioni prospettate possono essere delibati congiuntamente - l'appellante principale denuncia l'erroneità
e la contraddittorietà della sentenza per aver il primo giudice, ignorando le specifiche critiche
15 formulate dalla difesa dell'attrice, aderito in maniera acritica alle conclusioni rassegnate dal ctu ing. , omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni di dissenso rispetto alla Persona_1 precedente consulenza tecnica d'ufficio, depositata dal ctu ing. nel giudizio per ATP, che CP_13 aveva, contrariamente da quanto rilevato dall'ing. , individuato specifici profili di Per_1 responsabilità di tutti i convenuti, dovuti a palesi errori e/o carenze di progettazione ed esecuzione delle opere.
Ad avviso dell'appellante, il parere reso dall'ultimo consulente tecnico1, presentava diverse “falle” atteso che la risoluzione della controversia non poteva “esaurirsi esclusivamente nell'accertamento della rottura delle tubazioni “se naturale o antropica” perché “a monte della rottura delle tubazioni vi erano errori progettuali e tecnici dei convenuti” quali, ad esempio, “la mancata previsione del fenomeno di galleggiamento della cisterna che prescinde dalla rottura delle tubazioni”.
Assume, inoltre, che sia il CTU che il primo giudice avevano ingiustamente desunto l'ascrivibilità della rottura e dello sfilamento delle tubazioni all'intervento umano, e in particolare del
, marito dell'attrice e “responsabile dei lavori”, dall'errata interpretazione della Persona_2 dichiarazione resa nel corso dell'ATP dal D.L. ing. all'ing. , e così riportata CP_1 CP_13 nel verbale di sopralluogo: “il progettista specifica che chiamato sul posto dal proprietario in occasione delle piogge del primo evento, si recava in cantiere e verificava che le tubazioni di convogliamento delle acque delle serre risultavano essere state tranciate e di tanto confermava il sig. , giustificando che si era precipitato ad interrompere per evitare il riempimento Persona_2 della cisterna, le cui parti erano prossime ad essere intonacate”.
Deduce l'appellante che se il ctu, prima, e il giudice di prime cure, dopo, avessero esaminato attentamente il contenuto della lettera di sospensione dei lavori del 13 dicembre 2008 a firma dello stesso ing. – laddove il direttore dei lavori non faceva alcun riferimento alla possibile CP_1 tranciatura delle tubature perché individuava le cause dei fenomeni infiltrativi nello “sversamento localizzato di tutte le acque provenienti dalla coperture delle serre attigue, convogliate imprudentemente mediante un sistema di tubazioni esterne proprio nell'area oggetto di smottamento”- si sarebbero accorti della palese falsità delle successive dichiarazioni rilasciate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'unico fine di “individuare nel Persona_2 il capo espiatorio delle responsabilità dei vari tecnici e delle imprese esecutrici dei lavori”. Conclude, quindi, l'appellante principale affermando che “si deve escludere “l'intervento umano”, ritenendo, invece, che la rottura delle tubazioni sia stata di tipo meccanico, derivante dal sollevamento dell'immobile, per specifiche responsabilità dei convenuti, in conseguenza dei predetti errori progettuali, relativi alla regimentazione delle acque meteoriche.
La censura non coglie nel segno e va, pertanto, disattesa.
Il vizio di omessa motivazione o motivazione apparente è configurabile solo allorquando per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali, risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione (Cass. SS.UU. 2014/n. 8053 –
8054).
Non può, invece, un siffatto vizio denunciarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali: vale a dire l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
Con particolare riguardo alla questione sottoposta all'esame di questa Corte, la Cassazione, con un recentissimo arresto, ha stabilito che “in presenza di due successive consulenze tecniche, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili” (Cass. 2025/n. 15596).
E tanto in forza del noto e consolidato principio di diritto secondo il quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass.
2021/11917; Cass. 2024/n.3957).
In termini “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2024/n. 12195; 2022/n. 33742; 2015/n. 1815).
17 Alla luce dei principi suesposti, questa Corte ritiene che alcun vizio infici la sentenza impugnata per aver il Tribunale di Trani scelto di privilegiare la seconda consulenza tecnica d'ufficio.
Tale relazione, fatta propria dal giudice di prime cure, delinea in maniera chiara e precisa il percorso logico deduttivo seguito dal consulente.
In particolare, il tecnico d'ufficio (ing. ), partendo dall'analisi critica della precedente Persona_1 relazione tecnica, ha confutato punto per punto le conclusioni formulate dall'ing.
[...]
giungendo così, attraverso un metodo tecnico scientifico condiviso dalla Corte, ad Per_3
affermare che “la causa del danno lamentato da parte attrice è l'azione di sfilamento e rottura delle tubazioni in PVC TI, T2 e T3, dovuta all'intervento umano (v. pagg. 56-72). L'apporto idrico delle suddette tubazioni ha colmato l'intercapedine del “fabbricato” e ne ha determinato il suo
"galleggiamento". Quest'ultimo ha provocato i dissesti lamentati”.
Le conclusioni raggiunte dal tecnico hanno superato anche le osservazioni critiche sollevate dai cc.tt.pp. di parte attrice, ing. e Geologo i quali - seppur Persona_4 Controparte_24 condividendo le premesse sull'analisi delle cause del dissesto - hanno criticato il punto di arrivo del ragionamento del consulente. In particolar modo, i cc.tt.pp. di parte attrice hanno: a) contestato la qualifica di “responsabile dei lavori” asseritamente attribuita dal ctu al;
b) Persona_5 contestato l'interpretazione del contenuto della lettera di sospensione dei lavori del 13 dicembre
2008 che, a loro parere, conteneva un palese riconoscimento di responsabilità dei tecnici per l'errata progettazione in termini di studio idraulico e geologico preliminare volto alla corretta regimentazione delle acque;
c) contestato l'ipotesi dello sfilamente e/o rottura delle tubazioni T1
– T2 – T3 per intervento umano, ritenendolo possibile solo per “sollevamento del manufatto”.
A tali critiche, il consulente ha fornito puntuali e circostanziate risposte chiarendo che “per le caratteristiche idrogeologiche del territorio che include l'immobile in esame, il fenomeno di galleggiamento può essere connesso esclusivamente ad un flusso idraulico monodimensionale e
CP_1 2 “1. Il CTU ing. nella relazione di ATP riferisce di probabili fenomeni di liquefazione del terreno di sottofondo (v. relazione ATP pag. 38, punto b). Tale ipotesi non è condivisibile per le seguenti ragioni: 1) La liquefazione è un fenomeno che si manifesta in concomitanza di eventi sismici di una certa intensità (magnitudo generalmente superiore a 5,5-6,0) e che interessa terreni sabbiosi sciolti posti al di sotto del livello di falda (…) Condizioni litostratigrafiche affinché possa innescarsi la liquefazione dei terreni è la presenza litologie prevalentemente sabbiose e sature. Non essendoci state scosse sismiche rilevanti e non sussistendo nel sottosuolo in esame la presenza di consistenti spessori di terreni sabbiosi che avrebbero potuto produrre tale fenomeno si esclude tale eventualità. La liquefazione è comunque un fenomeno che riduce la resistenza al taglio producendo cedimenti delle strutture di fondazione. Circostanza che non si riscontra in sito” (vedasi pagina 37 della consulenza tecnica).
2. il CTU fa riferimento al rigonfiamento delle terre rosse avutosi nel primo evento2. Appare una contraddizione in quanto se già nel primo evento si parla di rigonfiamento si contemplano implicitamente movimenti di sollevamento che tuttavia non possono essere in alcun modo attribuiti al comportamento plastico delle terre rosse (...) Le terre rosse sono costituite prevalentemente da caolinite e goethite in presenza anche di quarzo, feldspati, illite, ematite, magnetite, anatasio. Solo eccezionalmente è stata riscontrata nelle terre rosse la presenza di montmorillonite che costituisce un'argille rigonfiante in presenza di acqua. Pertanto, la componente mineralogica delle argille che potrebbe presentare fenomeni di rigonfiamento plastico costituisce una ulteriore piccola frazione delle argille. Se si considera che le stesse sacche di terre rosse rinvenibili nelle rocce di fondazione costituiscono una frazione secondaria degli ammassi rocciosi, ipotizzare che siano state la causa di un sollevamento di rilevante entità (oltre un metro) appare del tutto inverosimile. (…) se si esamina la cinematica del movimento della struttura si rileva che non vi è stato alcun cedimento riconducibile alla minore resistenza al taglio dei terreni di fondazione, bensì un sollevamento in blocco dell'intera struttura associabile all'intervento di una spinta di forze verticali dovute al galleggiamento” (vedasi pagina 38 della consulenza tecnica d'ufficio).
18 concentrato associabile a deflussi all'interno di canali, tubazioni o aste fluviali” e che “l'analisi morfo topografica del sito ha evidenziato che l'immobile oggetto di dissesto non si sovrappone cartograficamente ad aste fluviali ma si interpone tra due impluvi;
il più vicino si pone ad Est ad una distanza di circa 112 m;
il più lontano si colloca ad Ovest ad una distanza di circa 286 m” e che, pertanto, “la conformazione morfo topografica del territorio e la tipologia dei deflussi connessi al ruscellamento delle acque meteoriche non avrebbero in alcun modo potuto produrre in modo naturale un flusso idraulico concentrato caratterizzato da portata di entità tale da poter innescare il fenomeno di galleggiamento verificatosi. Invece un flusso idraulico concentrato con elevate portate compatibili con quelle in grado di riempire l'intercapedine in breve tempo, è altresì associabile alle tubazioni T1 e T2 che trasportavano le acque meteoriche raccolte dalla superficie impermeabile delle serre e che sono state scollegate dalla vasca irrigua dall'intervento e posizionate nei pressi dell'intercapedine”, precisando che “d'altro canto la scelta progettuale della vasca irrigua era finalizzata proprio alla precisa volontà di raccogliere l'acqua proveniente dalle coperture impermeabili delle serre per poterla gradualmente utilizzare ai fini produttivi delle coltivazioni floreali nelle serre…ciò che invece non ha costituito una precisa scelta progettuale è stata l'azione di distacco, dovuta all'intervento intenzionale ed umano, delle tubazioni T1 e T2 la quale ha impedito che le stesse tubazioni continuassero a convogliare le acque all'interno della vasca irrigua”.
Peraltro, a ulteriore confutazione delle critiche mosse dalla difesa di parte attrice, secondo cui il
CTU ing. non avrebbe dato rilevanza alle “indagini dirette a valutare con certezza i Per_1 parametri di resistenza meccanica del terreno di fondazione”, il tecnico ha chiarito che “ai fini progettuali la presenza di litologie impermeabili non costituisce in alcun modo un fattore penalizzante, bensì favorevole alla progettazione…il riempimento dell'intercapedine consequenziale all'incauto distacco delle tubazioni T1 e T2 (e probabilmente T3), costituisce una circostanza accidentale che poteva anche non essere necessariamente prevista nella fase della progettazione” e, quanto al rischio di galleggiamento, che “la progettazione della struttura non poteva preventivamente tener conto delle verifiche al galleggiamento poiché tali verifiche sono previste dalle normative tecniche nei casi in cui si è in presenza di un sottosuolo saturo per la presenza di falde acquifere attestate in prossimità alle strutture di fondazione, o in presenza di fiumi, laghi, paludi in grado di produrre sottospinte idrauliche verticali. Circostanze non riscontrabili nel sito in considerazione”.
Quanto alle censure in ordine all'interpretazione del contenuto della lettera di sospensione lavori del 13 dicembre 2008, il CTU ha dedotto che: “i cc.tt.pp. riportano nelle loro osservazioni (a pag.
4) un estratto della comunicazione del 13/12/2008 (sospensione lavori indirizzata a Parte_1
19 ed alle imprese edili coinvolte): “Ancora più importante l'affermazione fatta dalla D.L. Pt_1 in termini di causale del dissesto: “sversamento localizzato di tutte le acque provenienti dalla coperture delle serre attigue, convogliate imprudentemente mediante un sistema di tubazioni esterne proprio nell'area oggetto di smottamento”. “Sistema, si badi bene, era, al momento del disastroso evento del dicembre 2008, perfettamente collegato alla vasca di raccolta”. Tale ultima affermazione non è condivisibile in quanto nella comunicazione del 13/12/2008 viene specificato che le acque provenienti dalla copertura delle serre sono state “convogliate imprudentemente mediante un sistema di tubazioni esterne proprio nell'area oggetto di smottamento” e, quindi, evidentemente non all'interno della vasca irrigua Tale dichiarazione del D.L. di fatto attesta che il sistema di tubazioni al momento del “disastroso evento del dicembre 2008” non era
“perfettamente collegato alla vasca di raccolta” come asserito dall'ing. e dal geologo Per_4
Inoltre, è stato ampiamente dimostrato, nella relazione inviata alle parti, che CP_24
l'innalzamento del fabbricato (“disastroso evento del dicembre 2008”) è stato causato dall'acqua, proveniente dalle serre, che convogliata tramite le tubazioni T1 e T2 scollegate dalla vasca irrigua a causa di un intervento umano ed intenzionale, hanno riempito l'intercapedine e, consequenzialmente, provocato il sollevamento del corpo di fabbrica. I cc.tt.pp. scrivono nelle loro osservazioni (pagg. 4-5): “Infatti, sia l'Ing. che il Dott. avrebbero CP_1 Parte_2 dovuto tener conto dell'assetto idrogeomorfologico non solo dell'area di impronta, ma anche delle aree contermini il sito oggetto d'intervento, alla luce dei solchi erosivi e reticoli idrografici episodici (cartografati dall'Autorità di Bacino della Puglia) che in concomitanza di importanti eventi piovosi contribuiscono ad innescare straordinari fenomeni di ruscellamento superficiale, così come evidenzia la foto di seguito allegata”.
Alla luce delle predette considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata sia scevra da vizi e va, sul punto, integralmente conferma.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante principale denuncia la violazione ed errata interpretazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il giudice di prime cure condannato l'attrice a rifondere le spese di lite nei confronti delle terze chiamate in causa, della Controparte_25 [...]
e della nonostante le stesse avessero eccepito Controparte_5 Controparte_21
l'inoperatività della polizza, a riprova dell'arbitrarietà della chiamata in causa.
In particolare, assume l'appellante che “il giudice di primo grado, prima di condannare la parte soccombente a pagare le spese processuali del terzo, avrebbe dovuto in via preliminare accertare l'operatività della polizza e all'esito decidere”.
La censura va disattesa
20 La statuizione di condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle
Compagnie terze chiamate in causa trova adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in garanzia delle suddette società da parte dei convenuti era stata originata dall'infondata domanda proposta dalla . Parte_1
A tal riguardo, ha ritenuto la Suprema Corte che “considerata la lata accezione con cui il termine
"soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (
Cass. 7431/2012).
In tema di spese processuali, dunque, solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass.
2017/n. 10070; Cass. 2019/23123).
Logico corollario è che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, ovviamente , sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria.
Nel caso di specie, le eccezioni di inoperatività delle polizze sollevate dalle Compagnie convenute, tempestivamente e ritualmente contestate dalle parti in causa, non potevano essere decise allo stato degli atti ma richiedevano un approfondimento istruttorio resosi superfluo in forza della manifesta infondatezza della domanda attrice.
Ne consegue che correttamente il Tribunale di Trani ha posto le spese di lite, sopportate dalle
Compagnie terze chiamate, a carico dell'attrice soccombente.
Col quarto motivo di gravame si censura la sentenza nel punto in cui il primo giudice, rilevate le
“difficoltà tecniche legate all'accertamento delle cause del danneggiamento, evidentemente di non facile individuazione come emerso dalle contrastanti risultanze della consulenza dell'ing.
svolta in sede di ATP e dell'ing. in sede di giudizio” ha compensato le spese CP_13 Persona_6 di lite per 2/3 ponendo la restante parte a carico della . Parte_1
21 A parere dell'appellante, in presenza di due consulenze tecniche diametralmente opposte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto integralmente compensare, tra tutte le parti in causa, le spese di lite, comprese le spese di di C.T.U. e della fase di ATP .
La censura non coglie nel segno e va, pertanto, disattesa.
In tema di spese processuali, occorre innanzitutto rilevare che, con sentenza del 19 aprile 2018, n.
77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, ovvero: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni rattate o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
In applicazione di tale principio, deve rilevarsi che le ragioni poste dal Tribunale di Trani a fondamento della disposta compensazione parziale delle spese di lite, nonostante la soccombenza totale della , rispondono certamente alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a Parte_1 seguito della sentenza della Corte costituzionale, giustificano la compensazione parziale delle spese processuali.
Né può giovare alla tesi difensiva dell'appellante sostenere la bontà dell'azione giudiziaria promossa dalla , perché promossa sulla scorta degli esiti positivi della prima consulenza Parte_1 resa nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
La questione è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (Cass. 2023/n.16130).
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche gli appelli incidentali spiegati, sul punto, da
[...]
, e dalla società Parte_2 Controparte_1 Controparte_23 [...]
– i quali lamentano l'errata compensazione parziale delle spese di lite, frutto Controparte_23 di una errata interpretazione della sentenza resa dalla Corte Costituzionale - sono da rigettare sulla scorta di quanto già dedotto per il motivo di appello principale.
Meritevole di accoglimento, invece, sono le doglianze formulate dai tre appellanti incidentali – che stante la loro stretta connessione possono essere delibate congiuntamente – in ordine all'errata individuazione, da parte del giudice di primo grado, dello scaglione di riferimento - “valore indeterminabile” - per la liquidazione delle spese di lite.
22 Assumono in particolare gli appellanti incidentali che la domanda formulata in primo grado dall'attrice , era ben determinata nel proprio ammontare, per aver la stessa chiesto la Parte_1 condanna dei convenuti – in solido tra loro – della somma pari ad € 553.455,83, a titolo di risarcimento del danno.
Tale richiesta, a loro parere, delimitava specificatamente il valore della domanda, senza che alcun valore poteva attribuirsi né alla successiva clausola di stile “fatta salva quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, né alla dichiarazione di valore resa dal difensore dell'attrice per il pagamento del contributo unificato, indicata in € 520.000,00 in calce all'atto di citazione ed in €
511.000,00 nell'atto di appello.
La censura è fondata e va accolta.
La questione - riguardante l'individuazione del corretto scaglione sulla scorta del quale procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, nel caso in cui la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro avanzata dall'attore, poi integralmente rigettata, sia seguita dalla clausola di stile “di quella maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia” - è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l'enunciazione del principio di diritto - al quale questa Corte intende dare continuità – “nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (Cass. 2025/20805).
Ha chiarito la Suprema Corte che in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base del cd. disputatum (v. Cass., 31/5/2021, n. 15106; Cass., 26/4/2021, n. 10984; Cass.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. n. 15857/2019; Cass., 7/11/2018, n. 28417; Cass. n. 2407/1998), precisando che nell'ipotesi in cui la determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici sia accompagnata dall'invito al giudice a riconoscere “quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, ovvero clausola di analogo tenore, tale clausola può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile solo laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore a quella consentita in base alla quantificazione espressa.
Alla luce dei principi suesposti, rilevato che nel caso di specie la liquidazione operata dal primo giudice in base allo scaglione “valore indeterminabile – media complessità” ha portato ad una liquidazione inferiore rispetto a quella che si otterrebbe applicando il valore della domanda così
23 come quantificata dall'attrice (€ € 553.455,83), va riformato il capo della sentenza che condanna la a rifondere ai convenuti – odierni appellanti incidentali – le spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio, applicando lo scaglione corretto da € 520.001,00 a € 1.000.000,00 del D.M.
55/2014 – rationes temporis applicabile.
Tale scaglione dovrà trovare applicazione anche per la liquidazione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che, rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. 2023/n. 30854).
Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta formulata solo dagli appellanti incidentali e , di applicazione Parte_2 Controparte_18 dell'aumento del compenso, nella misura del 10% come previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.M.
55/2014, per aver difeso i propri assistiti contro undici contraddittori.
L'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 statuisce espressamente che: "quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale disposizione trovi applicazione anche nel caso in cui l'avvocato difenda una parte contro più contraddittori (Cass. 2023/n.7774).
Nel caso di specie, tuttavia, l'aumento non può essere riconosciuto alla luce dell'identica posizione processuale dei singoli convenuti che non ha comportato, concretamente, l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto tenuto conto che, indipendentemente dal numero di parti costituite in giudizio, unico e vero contraddittore dei singoli convenuti era solo e soltanto l'attrice . Parte_1
La censura va, pertanto, disattesa.
Resta assorbito ogni altro profilo.
*
L'accoglimento parziale degli appelli incidentali, per i motivi dinanzi esposti, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
24 La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 15 aprile 2022, da
contro
Parte_1 [...]
, , , , CP_1 Parte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_23 Controparte_14 Controparte_21
, , avverso la sentenza n. Controparte_26 CP_7 Controparte_27
342/2022 resa in data 21 febbraio 2022, dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello principale;
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale spiegato da e, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata
3. condanna a rinfondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del primo grado di giudizio che si liquidano, nella misura di un terzo, in € 9.268,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cap come legge;
4. Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale formulato da e, in Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata
5. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio liquidate, nella misura di un terzo, in € 9.268,00 oltre € 824,70 per esborsi documentati;
nonché € 5.635,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il tutto oltre rimborso generale, Iva e cap come per legge;
6. Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale formulato dalla società
[...]
e, in parziale riforma della sentenza impugnata Controparte_28
7. condanna a rinfondere in favore della società Parte_1 Controparte_28
le spese di lite del primo grado del giudizio liquidate, per un terzo, in
[...]
€ 9.268,00 oltre € 806,00 per esborsi documentati;
nonché € 5.635,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il tutto oltre rimborso generale, Iva e cap come per legge;
8. Condanna a rifondere a ciascuno degli appellati le spese del presente grado Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi €. 13.078,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
9. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB TI PP LL
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la causa del danno lamentato da parte attrice è l'azione di sfilamento e rottura delle tubazioni in PVC T1, T2 e T3, dovuta all'intervento umano (v. pagg. 56-72). L'apporto idrico delle suddette tubazioni ha colmato l'intercapedine del “fabbricato” e ne ha determinato il suo “ galleggiamento”. Quest'ultimo ha provocato i dissesti lamentati. – il dissesto del “fabbricato” è tale da imporre la sua totale demolizione e la sua ricostruzione (v. pagg. 73-74); – il danno subito, calcolato con il computo metrico estimativo (v. allegato n. 12) e comprensivo degli onorari professionali, è pari ad €. 331.429,23 oltre oneri ed accessori di legge.
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