TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1423/2023 pendente tra:
, residente in [...] C.F._1
Bagno n. 29, con il patrocinio dell'Avv. Baraldo Alessandro, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
residente in [...] C.F._2
Bagno n. 29 A
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 25 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
ha introdotto il presente giudizio, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. Controparte_1
ritualmente notificato, deducendo in fatto: -che con Sentenza del tribunale di Padova n. 1475/2017, del 6.6.2017 la resistente,
[...]
, veniva condannata al pagamento, nei confronti dell'attrice , di CP_2 Parte_1
un'indennità per l'occupazione dell'immobile sito in Cinto Euganeo, via Bagno, 29 A, pari ad euro 200,00= mensili, oltre interessi e rivalutazione per il periodo tra la notifica dell'atto di citazione (5.2.2008) e sino alla pubblicazione della sentenza (7.6.2017);
-che nel giugno 2018 intimava senza esiti alla resistente il pagamento Parte_1
dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla sentenza;
-che tale credito gli veniva ceduto a titolo gratuito al ricorrente, con atto di cessione del
9.9.2022, debitamente notificato;
-che nel settembre 2022 il ricorrente notificava la cessione del credito e intimava, senza esiti, a di pagargli l'indennità di occupazione per il periodo successivo Controparte_2
alla sentenza, non coperto da giudicato, da agosto 2018 ad agosto 2022, di cui prima era titolare la cedente, istanza reiterata con raccomandata del novembre 2022;
-che continua a godere in via esclusiva dell'abitazione oggetto della Controparte_2
sentenza, abitandovi in via continuativa dal 2005 ad oggi, come emerge dal certificato di residenza agli atti;
-che l'accertamento della debenza dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione
è contenuto in una sentenza passata in giudicato, per cui è possibile, tramite il presente giudizio, estendere la condanna ai mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, utilizzando i medesimi criteri di quantificazione (200,00 euro mensili, rivalutati in euro
201,40 mensili da agosto 2018 ad agosto 2022).
Per questi motivi
, parte ricorrente ha concluso domandando: nel merito, condannare al pagamento della somma di Euro 9.667,20=, oltre agli interessi legali Controparte_2
dalla data della richiesta all'effettivo saldo, a titolo di indennità di occupazione per il periodo da agosto 2018 ad agosto 2022, in base alla liquidazione operata dalla sentenza di condanna allegata. Con vittoria di spese di lite.
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Dalla sentenza del Tribunale di Padova, n. 1475/2017, pubblicata il 6.6.2017, si evince come il giudizio fosse stato introdotto da , nei confronti dei fratelli Parte_1 CP_1
e CP_2 Nell'ambito delle domande di tale giudizio, vi era quella della condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione di immobili in comproprietà.
Il Giudice, accogliendo tale domanda, aveva condannato al pagamento Controparte_1
di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione e interessi sino alla data di acquisto del bene, avvenuto nel corso della vendita delegata disposta nell'ambito del giudizio di divisione;
aveva inoltre condannato al pagamento di euro 200,00 mensili oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione dalla data della notifica dell'atto introduttivo e fino alla pubblicazione della sentenza.
Il credito vantato da verso è stato ceduto a titolo gratuito all'odierno Pt_1 CP_2
ricorrente, con atto di cessione del 9.9.2022, debitamente notificato.
In tale documento si legge testualmente che “viene ceduto il credito riconosciuto dalla sentenza (quindi euro 200,00 mensili oltre interessi e rivalutazione dalla data della notifica dell'atto introduttivo e fino alla pubblicazione della sentenza), nonché ogni altro credito eventualmente maturato nei confronti di a titolo di indennità di Controparte_2
occupazione dell'immobile in comproprietà per il periodo successivo a quello indicato nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Padova”.
Oggetto della cessione era pertanto il credito riconosciuto a nei confronti Parte_1
della sorella dalla sentenza del 6.6.2017, nonché quello eventualmente maturato CP_2
successivamente.
Tale ultimo credito si riferisce, pertanto, ai frutti civili maturati in conseguenza della prosecuzione dell'occupazione, da parte di , dell'immobile in Controparte_2
comproprietà con la sorella, successivamente con il fratello.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.) (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023 (Rv. 667639
- 01).
E ancora, in tema di comunione ereditaria, la Cassazione ha puntualizzato come: “La mera occupazione di un bene da parte di un coerede non costituisce, infatti, automatico presupposto per il riconoscimento dei frutti civili, in assenza di prova contraria. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto precisato che chi è nel possesso dell'immobile è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato concesso (Cass. civ. n. 2423/2015).
L'indennità di occupazione, in quanto frutto civile di bene in comproprietà goduto da solo uno dei comproprietari, risulta pertanto dovuta solo a fronte della manifestazione, da parte degli altri comproprietari della volontà di utilizzare il bene in maniera diretta.
Nel caso di specie non sussiste la prova che né l'originaria titolare del credito,
[...]
, né il cessionario , abbiano intimato l'occupante a far godere CP_2 Controparte_1
loro il bene in comunione.
Anzi, dalla documentazione agli atti, si evince che il 28 giugno 2018 aveva Parte_1
diffidato la sorella “Al pagamento delle somme stabilite dalla sentenza del CP_2
Tribunale di Padova n. 1475/2017; al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile in via Bagno di Cinto nella misura pari ad euro 200,00 per ogni mese che continuerai a rimanere nella casa cointestata anche a me. L'importo deve essere anzi aggiornato ad euro 201,4 al mese”.
Non risulta invero espressa alcuna volontà di utilizzo diretto del bene, da parte della comproprietaria . Parte_1
Parimenti, in data 19.11.2022, , nelle more divenuto comproprietario e Controparte_1
cessionario del credito, ha diffidato il pagamento della somma di euro 9.667,20 a titolo di indennità di occupazione da agosto 2018 ad agosto 2022, senza tuttavia palesare la propria volontà a godere in prima persona del bene. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese della convenuta contumace.
Così deciso in Rovigo, il 26 giugno 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1423/2023 pendente tra:
, residente in [...] C.F._1
Bagno n. 29, con il patrocinio dell'Avv. Baraldo Alessandro, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
residente in [...] C.F._2
Bagno n. 29 A
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 25 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
ha introdotto il presente giudizio, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. Controparte_1
ritualmente notificato, deducendo in fatto: -che con Sentenza del tribunale di Padova n. 1475/2017, del 6.6.2017 la resistente,
[...]
, veniva condannata al pagamento, nei confronti dell'attrice , di CP_2 Parte_1
un'indennità per l'occupazione dell'immobile sito in Cinto Euganeo, via Bagno, 29 A, pari ad euro 200,00= mensili, oltre interessi e rivalutazione per il periodo tra la notifica dell'atto di citazione (5.2.2008) e sino alla pubblicazione della sentenza (7.6.2017);
-che nel giugno 2018 intimava senza esiti alla resistente il pagamento Parte_1
dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla sentenza;
-che tale credito gli veniva ceduto a titolo gratuito al ricorrente, con atto di cessione del
9.9.2022, debitamente notificato;
-che nel settembre 2022 il ricorrente notificava la cessione del credito e intimava, senza esiti, a di pagargli l'indennità di occupazione per il periodo successivo Controparte_2
alla sentenza, non coperto da giudicato, da agosto 2018 ad agosto 2022, di cui prima era titolare la cedente, istanza reiterata con raccomandata del novembre 2022;
-che continua a godere in via esclusiva dell'abitazione oggetto della Controparte_2
sentenza, abitandovi in via continuativa dal 2005 ad oggi, come emerge dal certificato di residenza agli atti;
-che l'accertamento della debenza dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione
è contenuto in una sentenza passata in giudicato, per cui è possibile, tramite il presente giudizio, estendere la condanna ai mesi successivi alla pubblicazione della sentenza, utilizzando i medesimi criteri di quantificazione (200,00 euro mensili, rivalutati in euro
201,40 mensili da agosto 2018 ad agosto 2022).
Per questi motivi
, parte ricorrente ha concluso domandando: nel merito, condannare al pagamento della somma di Euro 9.667,20=, oltre agli interessi legali Controparte_2
dalla data della richiesta all'effettivo saldo, a titolo di indennità di occupazione per il periodo da agosto 2018 ad agosto 2022, in base alla liquidazione operata dalla sentenza di condanna allegata. Con vittoria di spese di lite.
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Dalla sentenza del Tribunale di Padova, n. 1475/2017, pubblicata il 6.6.2017, si evince come il giudizio fosse stato introdotto da , nei confronti dei fratelli Parte_1 CP_1
e CP_2 Nell'ambito delle domande di tale giudizio, vi era quella della condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione di immobili in comproprietà.
Il Giudice, accogliendo tale domanda, aveva condannato al pagamento Controparte_1
di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione e interessi sino alla data di acquisto del bene, avvenuto nel corso della vendita delegata disposta nell'ambito del giudizio di divisione;
aveva inoltre condannato al pagamento di euro 200,00 mensili oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione dalla data della notifica dell'atto introduttivo e fino alla pubblicazione della sentenza.
Il credito vantato da verso è stato ceduto a titolo gratuito all'odierno Pt_1 CP_2
ricorrente, con atto di cessione del 9.9.2022, debitamente notificato.
In tale documento si legge testualmente che “viene ceduto il credito riconosciuto dalla sentenza (quindi euro 200,00 mensili oltre interessi e rivalutazione dalla data della notifica dell'atto introduttivo e fino alla pubblicazione della sentenza), nonché ogni altro credito eventualmente maturato nei confronti di a titolo di indennità di Controparte_2
occupazione dell'immobile in comproprietà per il periodo successivo a quello indicato nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Padova”.
Oggetto della cessione era pertanto il credito riconosciuto a nei confronti Parte_1
della sorella dalla sentenza del 6.6.2017, nonché quello eventualmente maturato CP_2
successivamente.
Tale ultimo credito si riferisce, pertanto, ai frutti civili maturati in conseguenza della prosecuzione dell'occupazione, da parte di , dell'immobile in Controparte_2
comproprietà con la sorella, successivamente con il fratello.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.) (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023 (Rv. 667639
- 01).
E ancora, in tema di comunione ereditaria, la Cassazione ha puntualizzato come: “La mera occupazione di un bene da parte di un coerede non costituisce, infatti, automatico presupposto per il riconoscimento dei frutti civili, in assenza di prova contraria. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto precisato che chi è nel possesso dell'immobile è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato concesso (Cass. civ. n. 2423/2015).
L'indennità di occupazione, in quanto frutto civile di bene in comproprietà goduto da solo uno dei comproprietari, risulta pertanto dovuta solo a fronte della manifestazione, da parte degli altri comproprietari della volontà di utilizzare il bene in maniera diretta.
Nel caso di specie non sussiste la prova che né l'originaria titolare del credito,
[...]
, né il cessionario , abbiano intimato l'occupante a far godere CP_2 Controparte_1
loro il bene in comunione.
Anzi, dalla documentazione agli atti, si evince che il 28 giugno 2018 aveva Parte_1
diffidato la sorella “Al pagamento delle somme stabilite dalla sentenza del CP_2
Tribunale di Padova n. 1475/2017; al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile in via Bagno di Cinto nella misura pari ad euro 200,00 per ogni mese che continuerai a rimanere nella casa cointestata anche a me. L'importo deve essere anzi aggiornato ad euro 201,4 al mese”.
Non risulta invero espressa alcuna volontà di utilizzo diretto del bene, da parte della comproprietaria . Parte_1
Parimenti, in data 19.11.2022, , nelle more divenuto comproprietario e Controparte_1
cessionario del credito, ha diffidato il pagamento della somma di euro 9.667,20 a titolo di indennità di occupazione da agosto 2018 ad agosto 2022, senza tuttavia palesare la propria volontà a godere in prima persona del bene. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese della convenuta contumace.
Così deciso in Rovigo, il 26 giugno 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella