Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2626/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2626 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Natale Alessandro Missineo. Parte_1
ATTORE
E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi dirigenti p.t., con Controparte_2
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“-accogliere il ricorso e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 18,60 (13,20+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti 17,80 (12,40+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e di cuoco o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque Controparte_3 tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027;
1
Costituitesi con memoria difensiva, le parti convenute in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso.
***
1. Le pretese attoree non possono trovare accoglimento.
2. La parte ha dedotto di avere svolto il “servizio civile” dal 15/1/2019 al 14/1/2020 e si duole del fatto che tale servizio non sia stato correttamente valutato all'atto dell'assegnazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA, poiché avrebbe dovuto essere assegnato il maggiore punteggio di 6,00, come accade per il servizio militare di leva e i servizi obbligatori sostitutivi prestati in costanza di rapporto di impiego.
3. In diritto, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie, in quanto relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
4. Tali disposizioni appaiono conformi alle norme in vigore, come chiarito dalla sentenza della Corte di appello di Milano n. 929/2024, che si richiama qui di seguito:
“In base all'art. 485, co. 7, D.L.gs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
L'art. 2050 del D.L.gs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli
2 impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2 prevede quanto segue: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
In un primo tempo, il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva CP_4 poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il D.M. n.
42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del D.M. n.
44 del 2011.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di
Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM.
Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66 del
2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti).
Il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio civile volontario dopo aver conseguito il diploma e non in costanza di nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo erroneamente che il servizio civile volontario, sebbene non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
3 Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, equiparato al servizio civile, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva o il servizio civile, prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva o al servizio civile, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui.
Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio civile volontario non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Tali principi valgono anche nel caso di specie, considerato che anche per il Servizio Civile volontario vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.L.gs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche.
Si tratta dell'art. 18, commi 4 e 5, del D.L.gs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito."”.
5. Al riguardo, è pure opportuno richiamare la sentenza n. 22432/2024 in cui la Corte di Cassazione ha chiarito che l'assetto di punteggi prospettato dal D.M. n. 50/2021 non risulta in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare:
“Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti»,
4 con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez.
VII, 29 dicembre 2022, 11602.
…
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto»”
5 6. Nel caso di specie, essendo pacifico che la parte attrice ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
7. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 12.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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