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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/08/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 23.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 684 R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
, personalmente e nella qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_1 CP_1
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Emanuele Nati e
[...]
dall'Avv. Sonia Arena ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emanuele
Nati in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 95, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
già Controparte_2 Controparte_3
in persona del direttore, elett.te dom.to per la carica presso la Direzione in
[...]
Roma Via M. Brighenti, 23 rappresentato e difeso dall'Avv.to F. Monforte giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 476/2021,
notificata dall' di Roma in data 3 - 9 aprile 2021; Controparte_2
- condanna l' Roma a rideterminare le sanzioni Controparte_2
sulla scorta dei criteri di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- fissa in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Civitavecchia, 23.6 .2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2021, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 476/2021 – Pratica n. 241/2017/, notificata in data 3 - 9 aprile 2021 dall di Roma con cui è stato intimato Controparte_2
il pagamento complessivo della somma di € 13.235,80 a titolo di sanzione amministrativa di cui:
1) all' art. 3, commi 3 e 3-ter, del D.L. 22/2/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n.73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151: “poiché ha avuto alle proprie dipendenze, in assenza di comunicazione obbligatoria di assunzione, i
seguenti lavoratori subordinati:
sig.ra nel periodo dall'll/1/2016 al 12/2/2016 per n. 28 giorni complessivi;
Persona_1
sig. nel periodo dall'll/1/2016 al 12/2/2016 per n. 28 giorni complessivi Parte_2
quest'ultimo privo del permesso di soggiorno”.
L'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 46762 del 15/4/2016 con il quale erano state contestate ai ricorrenti le suddette violazioni.
Assumono i ricorrenti di aver provveduto tempestivamente ed entro i termini in esso indicati ad ottemperare alle prescrizioni ivi contenute e, in particolare, al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative irrogate, come di seguito dettagliate:
1. quanto all'asserita violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3-ter, DECRETO-LEGGE 22
febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.L. 14 settembre 2015 n. 151, “poiché il datore di lavoro avrebbe impiegato nella propria attività per n. 28 giorni di effettivo lavoro la lavoratrice
[...]
, nata in [...] il [...] senza la preventiva Comunicazione di assunzione” - Per_1
cod. violazione 1202/3/6/0 – ha provveduto, in relazione alla sanzione CP_1
amministrativa determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04, al pagamento della somma complessiva pari ad € 1.575,00 (comprese spese di notifica) mediante modello F23 del 6 luglio
2016 (doc. 5) nonché al pagamento - in relazione alla sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 - della somma complessiva pari ad € 3.016,50 (comprese spese di notifica) mediante modello F23 del 3 agosto 2016 (doc. 6), per un totale di € 4.591,50; 2. per quanto attiene, invece, all'asserita violazione di cui all'art. 3, comma 3 e 3-quater,
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23
aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.L. 14 settembre 2015 n. 151, “poiché
il datore di lavoro avrebbe impiegato nella propria attività un lavoratore extracomunitario senza il permesso di soggiorno” - cod. violazione 1202/3/12/0 – successivamente alla contestazione, il legale rappresentante di Sig. con CP_1 Parte_1
comunicazione del 26 febbraio 2016, inviava all'Ispettore Dott.ssa Anna Cocchia la documentazione attestante che il sig. era in possesso di un permesso Parte_2
provvisorio di soggiorno nel territorio italiano rilasciato dalla Questura di Napoli in data 18
febbraio 2016 (doc. 7).
Assumono altresì i ricorrenti che, a riscontro della suddetta comunicazione l'Ispettore
Dott.ssa Cocchia, con comunicazione del 15 marzo 2016, invitava il Sig. “a Parte_1
presentarsi il 22/03/16 dalle ore 9 alle ore 12 presso la Via M. Controparte_3
Brighenti n. 23 Roma con il versamento dei contributi ex art. 2126 C.C. (Prestazioni di fatto in
violazione della legge: “se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore
di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione e di conseguenza alla contribuzione”) dovuti per il lavoratore extracomunitario trovato all'atto dell'accesso del 12/02/15 e per sottoscrivere
Verbale di elezione di domicilio per le notificazioni, ai sensi dell' art. 161 C.P.P. e contestuale nomina Difensore di fiducia” (doc. 8).
Il Sig. conseguentemente, provvedeva ad effettuare il versamento per la Parte_1
regolarizzazione della posizione contributiva ex art. 2126 c.c. anche del lavoratore
[...]
(doc. 9), presentendosi altresì per l'elezione di domicilio, come da indicazioni Parte_2
fornite dall'Ispettore Dott.ssa Cocchia. Co Poiché l'Ordinanza emessa dalla , oggetto dell'odierna controversia, non ha tenuto conto né dei pagamenti effettuati ad estinzione del procedimento sanzionatorio, né dell'esistenza del permesso di soggiorno, i ricorrenti si sono visti costretti ad introdurre il presente giudizio per chiederne l'annullamento.
Preliminarmente per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 della legge 689/1981, nel merito per avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative di cui al Verbale Unico di accertamento e notificazione sotteso all'Ordinanza e da ultimo per insussistenza della contestazione dell'illecito relativamente alla sanzione irrogata per il lavoratore Parte_2
pretesamente ritenuto privo del permesso di soggiorno.
[...]
In subordine, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale e la non debenza delle maggiorazioni di cui all'art. 22, c. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286.
L' Roma, costituitosi in giudizio, contestava quanto Controparte_2
dedotto a fondamento della opposizione, della quale chiedeva, quindi, il rigetto.
Espletata l'istruttoria, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e concesso termine per il deposito di note finali, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente il dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di gg. 60.
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito non essendo decorso il termine quinquennale sancito dall'art. 28 della legge 689/1981
dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Co L' ha confutato specificatamente le date con cui parte ricorrente deduce siano avvenute le notifiche degli atti prodromici fornendone una diversa ricostruzione cronologica che non è
stata, a sua volta, oggetto di obiezione, rendendo così sicuramente applicabile il “principio della non contestazione” secondo il quale i fatti allegati da una parte e non espressamente contestati dall'altra devono ritenersi sussistenti e non bisognosi di prova alcuna.
L'Ispettorato ha infatti precisato che, dagli atti in suo possesso risulta che il verbale unico non
è del 1/3/2016 bensì del 15/4/2016, ed è stato notificato il 20/4/2016 al Sig. ( Parte_1
atto poi ritirato presso l'Ufficio postale il 2/5/2016) e alla società il 20/4/2016 (cfr all. 4).
L'ordinanza Ingiunzione risulta poi notificata il 30/3/2021 al Sig. (atto Parte_1
ritirato il 9/4/2021) e il 26/3/2021 alla società (atto ritirato il 3/4/2021)
Alla luce di tali documentate date, è evidente che l'ordinanza è stata notificata entro 5 anni dalla notifica del verbale unico, atto quest'ultimo, idoneo a interrompere i termini di cui all'art. 28 della legge 689/81.
Passando al merito dell'opposizione, i motivi devono ritenersi parzialmente fondati.
All'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi sufficienti a smentire del tutto le contestazioni mosse con il verbale di accertamento unico sotteso all'impugnata ordinanza ingiunzione.
Come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sull' esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. Sez. VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Infatti, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
Nello specifico, la ricevuta allegata dalla parte ricorrente con il doc. n. 5 ) dell'importo di €
Co 1.575,00, in adesione a quanto sostenuto dalla , non è riconducibile alla sanzione irrogata per l'irregolare occupazione della lavoratrice Lazar.
Infatti, nel modello di pagamento F23, i codici tributo, l'importo pagato e gli estremi dell'atto sono diversi rispetto a quelli richiamati nel verbale unico.
In particolare nel mod F23 sono richiamati i seguenti codici tributo:
698T (per l'importo di €1.102,50) e 79AT (per l'importo di € 472,50) per un importo totale di
€ 1575,00, mentre nel verbale unico viene richiesto il pagamento con i seguenti codici tributo:
741T (per l'importo di € 1.050) e 79AT (per l'importo di €450) per un totale di € 1.500.
Inoltre, nel F23 di pagamento, non sono riportati gli estremi del verbale Unico - RM
00001/2016- 204-01/78 -, come espressamente richiesto dagli ispettori, né sono riportate la descrizione delle violazioni - violazione n. 1202/3/6/0. Presumibilmente, tale pagamento è relativo alla sanzione applicata per la sospensione dell'attività imprenditoriale, che è altra e diversa sanzione rispetto all'irregolare utilizzazione dei lavoratori prevista dall'art. 3, commi 3 e 3 ter del Dl 12/2002.
Conseguentemente di tale pagamento non può tenersi conto.
Riguardo l'altro pagamento di € 3.016,50, (all. 6 dei ricorrenti), questo può essere, invece,
ricondotto alla sanzione elevata per la lavoratrice per l'importo c.d. “ridotto” (cfr. pag. Per_1
5 del verbale) in quanto corrispondono sia gli importi che i codici Tributo, anche se gli estremi del verbale sono differenti (cfr punto 10 di pagina 5 del verbale).
Infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare quale estremi del documento quelli del verbale unico RM0001/2016-204-01/78, invece, nel F23 vengono riportati altri e diversi “estremi dell'atto” ovvero 2016/RM3/2016-831-01.
Manca, invece, del tutto il pagamento per l'occupazione irregolare del lavoratore
[...]
cittadino extracomunitario anche se può farsi applicazione della decurtazione Parte_2
della sanzione applicata del 20% dell'importo previsto in più per l'irregolare utilizzazione di un lavoratore privo del permesso di soggiorno, poiché non è emersa la consapevolezza da parte del datore che il lavoratore fosse privo del permesso di soggiorno.
A tal proposito l'art.
3. L. 689/81 che disciplina l'elemento soggettivo così dispone:
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore
non è determinato da sua colpa”. Nella sentenza allegata da parte ricorrente con il doc. n. 13 risulta, infatti, che al lavoratore straniero era stato concesso un permesso provvisorio fino al mese di agosto 2016.
Tale elemento ben può essere considerato, quindi, a fondamento dell' errore sul fatto non essendo determinato da sua colpa.
Infine, ricorrono tutti i presupposti per fare applicazione, al caso di specie, dell' art. 11 Lg.
689/1981 (secondo cui “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie
facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche”), perché:
1) la ha eliminato o comunque attenuato le conseguenze della violazione, avendo CP_1
ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nella diffida ed assunto a partire dall'11 gennaio
2016 la lavoratrice con regolare contratto, come risulta dal Verbale e dalla Persona_1
documentazione allegata (cfr. doc. 10);
2) inoltre, il Sig. era in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, Parte_2
rilasciato dalla Questura di Napoli a seguito dell'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale correlata all'istanza di asilo politico da questi presentato presso la suddetta Questura alcuni mesi prima (doc. 11).
Il ricorrente provvedeva ad effettuare il suddetto versamento per la regolarizzazione della posizione contributiva ex art. 2126 c.c. anche del lavoratore Km (cfr. doc. Pt_2 Pt_2
9). Co Lo stesso a pag. 6 della memoria difensiva asserisce : indipendentemente dal fatto che il
lavoratore fosse o meno in possesso del permesso di soggiorno, ciò che rileva è che la società lo Pt_2
ha irregolarmente utilizzato per n. 28 giorni, dall'11/1/2016 al 12/2/2016.
In conclusione si ritiene equo ridurre la sanzione pecuniaria dovuta per il lavoratore al minimo edittale con esclusione della maggiorazione perché privo Parte_2
del permesso di soggiorno.
All'importo ingiunto con l'ordinanza impugnata deve detrarsi infine l'importo di € 3.016,50
già versato in favore di . Persona_1
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, quindi, il parziale accoglimento del ricorso.
Le spese del presente giudizio possono, pertanto, essere integralmente compensate tra le parti come in dispositivo.
Civitavecchia, lì 9.8.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis