Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6159/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 18.02.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6159/20
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. IV ), in persona del pro- Parte_1 P.IVA_1 curatore p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Anastasia Giglio, elettivamente domiciliata in
Avellino, alla via Dante n. 50;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Mautone, elettivamente domici- liata in Avella, alla via Cardinale n. 54;
-APPELLATA-
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_2
Rosella ed elettivamente domiciliato in P.zza Municipio;
CP_2
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 928/20.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., , CP_1 CP_1 convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola l' e Controparte_3
il al fine di vedere annullata la cartella n. 07120180034828213000, afferen- Controparte_2
te ad una contravvenzione codice della strada.
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza delle suddette
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1.1 Resistette all'opposizione l' , eccependo l'infondatezza Controparte_3 dell'assunto dell'omessa notifica della cartella di pagamento e offrì la prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento, insistendo per il rigetto della stessa.
1.2 Rimase, invece, contumace il Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 928/20 il Giudice di Pace di Nola accolse la pretesa dell'appellata e sull'accertamento dell'inesistenza giuridica delle notifiche della cartella esattoriale, dichiarò prescritto il credito oggetto dell'estratto ruolo impugnato.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' Parte_2
, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto prescritta la pretesa credi-
[...]
toria.
3. Si è costituita la , la quale in via preliminare ha eccepito CP_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, nonché l'inappellabilità in quanto proposto in violazione delle norme sul procedimento. Nel merito, ha insistito per il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese in favore del procura- tore costituito.
4. Si è, altresì, costituito il il quale ha aderito alla posizione dell'appellante, Controparte_2 insistendo per l'accoglimento dell'appello.
5. Vista la natura documentale del presente giudizio, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'appellata, per il mancato rispetto del termine perentorio stabilito dall'art. 325 c.p.c.. In merito alla notifica da parte della cancelleria, difatti, giova osservare che la comunicazione via Pec del testo integra- le della sentenza, e non del solo dispositivo, non è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.( Cass. civile, sez. VI-3, ordinanza 05/11/2014 n° 23526), come peraltro stabilito dall'art Art. 133, comma 2, c.p.c.: "La comunicazione della sentenza alle parti, a cura del cancelliere, non produce effetti ai fini della decorrenza del termi- ne per l'impugnazione.". Quanto, invece, alla notifica effettuata nei confronti della parte è op- portuno precisare che quando la parte si è costituita a mezzo di un difensore, la notificazione della sentenza va fatta al procuratore costituito nel domicilio eletto. In questo caso, se la notifi- ca viene effettuata alla parte personalmente, come avvenuto nel caso in esame, sarebbe inido- nea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia per il notificante che per il notifica-
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to (CASS. S.U. 12898/2011).
Dunque, alla luce dei principi summenzionati, nel caso in esame non va applicato il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto tale termine può essere attivato unicamente con un atto d'impulso della controparte, consistente nella notificazione del provvedimento impugnato al procuratore costituito.
2.Sempre in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, benché abbia pacifi- camente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, per- tanto, l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la man- cata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della stra- da trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017;
Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della di- sciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata
Cass. 17212/2017).
2. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
3. Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120180034828213000 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notifi- cazione della cartella di pagamento in esso indicate;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
L'opposizione, conformemente a quanto eccepito dall'odierna parte appellante, era inammissi- bile per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente interve- nuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del
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ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa deri- vargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Mini- stro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ- denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il com-
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ma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven- zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste- ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purchè ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
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190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di e dalla Corte di CP_2
Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dalla odierna appellata/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indica- te dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricor- renza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, di- fetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
3.2 Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
4. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del pre- sente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
4.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 928/2020 del Giudice di Pace di Nola pubblicata in data 02/03/2020, dichiara inammissibile l'opposizione spie- gata da;
CP_1 CP_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 18/02/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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