Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."».
2. All'articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».
3. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».
4. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e' soppressa.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ). - 1. L' art. 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106. ".
2. L' art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 132.
Abusiva attivita' finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 ovvero dell'art. 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.".
3. All' art. 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
"1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106.";
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locazioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari";
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 1-ter e 1-quater";
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'art. 107" sono sostituite dalle seguenti ""ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 111".
4. All' art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola "bancario" e' soppressa;
b) al comma 1-bis e' aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000. ".
5. All' art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al comma 2 le parole "presso una banca nonche' i dipendenti di banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari".
6. All' art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al comma 1 le parole: "dell'art. 108, commi 3 e 4 e dell'art. 110, comma 4" sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".
7. Al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "dall'art. 20 comma 2," sono inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'art. 110".
8. Al comma 1 dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: "e 110 commi 1, 2 e 3" sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da euro 5.000 a euro 150.000".
9. Al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis".
10. L' art. 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' abrogato.
11. Dopo l' art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' inserito il seguente articolo:
"Art. 145-bis.
Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e' notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente, entro trenta giorni dalla notificazione predetta.
3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi.
4. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".
12. L' art. 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' abrogato.».
13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."».
2. All'articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».
3. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».
4. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e' soppressa.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ). - 1. L' art. 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106. ".
2. L' art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 132.
Abusiva attivita' finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 ovvero dell'art. 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.".
3. All' art. 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
"1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106.";
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locazioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari";
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 1-ter e 1-quater";
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'art. 107" sono sostituite dalle seguenti ""ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 111".
4. All' art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola "bancario" e' soppressa;
b) al comma 1-bis e' aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000. ".
5. All' art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al comma 2 le parole "presso una banca nonche' i dipendenti di banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari".
6. All' art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al comma 1 le parole: "dell'art. 108, commi 3 e 4 e dell'art. 110, comma 4" sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".
7. Al comma 2 dell'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "dall'art. 20 comma 2," sono inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'art. 110".
8. Al comma 1 dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: "e 110 commi 1, 2 e 3" sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da euro 5.000 a euro 150.000".
9. Al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis".
10. L' art. 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' abrogato.
11. Dopo l' art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' inserito il seguente articolo:
"Art. 145-bis.
Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e' notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente, entro trenta giorni dalla notificazione predetta.
3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi.
4. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".
12. L' art. 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' abrogato.».