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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 116/2025 Oggi 30 aprile 2025, alle ore 09:20 innanzi al Dott. Francesco MA, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per l'avv. DAVIDE PONTE, la cui identità è verificata dal Parte_1 giudice sulla base della sua scenza personale. Nessuno è collegato da remoto tramite indirizzo mail per e Parte_2 CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, verificata la regolarità delle notificazioni telematiche,
p.q.m.
dichiara la contumacia in riassunzione di (già contumace avanti al Tribunale di Milano e di CP_1
, impresa . Controparte_2 CP_3
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco MA
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco MA ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 116/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PONTE Parte_1 C.F._1
v. PON ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Parte resistente contumace in riassunzione
(C.F. ); CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 13/02/2025 (da incompetenza per territorio pronunciata dal
Tribunale di Milano con ordinanza del 23.01.2025, r.g. 11640/2024), ha convenuto Parte_1
quale titolare della impresa individuale e davanti Parte_2 CP_2 CP_1 al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze dei resistenti per i periodi dal 01.04.2023 al 31.01.2024 e dal 01.02.2024 al 10.02.2024, con inquadramento nel livello 4° del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione Merci, qualifica di operaio, mansioni di autotrasportatore, in forza di contratto di lavoro subordinato;
- dell'inadempimento imputabile alle controparti, consistente nell'omesso versamento della retribuzione del mese di febbraio 2024, dell'E.D.R., dell'indennità trasporti e dell'elemento retributivo regionale, pari ad € 3.708,24, di cui € 1.401,33 a titolo di differenze sul TFR con riferimento a e Parte_2 pari ad € 468,23 con riferimento a CP_1
Parte ricorrente ha domandato di accertare il rispettivo diritto retributivo e di condannare le controparti, ciascuna per la rispettiva quota, a corrispondere in suo favore i predetti importi.
, pur costituitasi avanti al Tribunale di Milano, non si è costituita Controparte_2 in riassunzione nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione perfezionatasi in data 14.02.2025 Emai_ a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo . rimasta contumace avanti al Tribunale di Milano, ha omesso di costituirsi in riassunzione CP_1
Pag. 1 di 5 nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione perfezionatasi in data 14.02.2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ini-pec.
Il Giudice ha dichiarato la contumacia di entrambe le resistenti a verbale di udienza.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'udienza, previa discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
a) Rapporto di lavoro e scadenza.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle resistenti per entrambi i periodi (v. buste paga in atti emessa da entrambi i datori di lavoro;
v. certificazione unica datoriale 2024, per i redditi del 2023).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento, la sede per entrambi i periodi di lavoro.
Provati la fonte negoziale del diritto offerta dai rapporti di lavoro ed il termine di scadenza, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione, TFR, indennità non corrisposti.
Né i datori di lavoro, onerati entrambi della prova, in particolare di CP_2 Parte_2 in sede di costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano, hanno allegato e offerto di dimostrare una giustificazione alle trattenute illegittime operate in busta paga.
Parte ricorrente ha dedotto la circostanza dell'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e le parti resistenti, onerate della prova, hanno omesso di dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione.
b) Principi applicabili.
Allegato l'inadempimento, è onere delle resistenti fornire prova dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, il noto arresto della Cass. civ. Sez. Unite,
30/10/2001, Sent. n. 13533 e ss. conformi;
Cass. civ., Sez. III, 28/01/2002, n. 982; Cass. civ., Sez. lavoro,
09/02/2004, n. 2387; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/11/2008, n. 26953; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
Pag. 2 di 5 20/01/2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 98; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/01/2020, n. 1080; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36057; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/06/2022, n. 20150; cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853).
Le resistenti non hanno assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo -o modificativo o impeditivo- della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione tramite il pagamento) e per ciò solo la domanda merita di essere accolta.
c) Quantum e statuizioni finali.
In virtù della fondatezza del ricorso, deve essere condannata al Controparte_2 pagamento della somma di € 3.708,24 a titolo di retribuzione, di cui € 1.401,33 a titolo di TFR (come da conteggio in atti non specificamente contestato dalle resistenti ai sensi dell'art. 115 primo co. c.p.c. e art. 416 ult. co. c.p.c.). deve essere condannata al pagamento della somma di € 468,23 (come da CP_1 conteggio in atti non specificamente contestato dalle resistenti ai sensi dell'art. 115 primo co. c.p.c. e art. 416 ult. co. c.p.c.).
I conteggi di parte possono essere posti a fondamento del decidere1: parte ricorrente, infatti, ha correttamente computato le spettanze retributive in base all'inquadramento posseduto ed al CCNL di riferimento riconoscendo gli importi percepiti in costanza di entrambi i rapporti. Le resistenti, contumaci in riassunzione, non hanno contestato i conteggi di parte e ha solo affermato il pagamento degli importi – CP_2 seppur i cedolini paga non forniscano prova del pagamento – e argomentato genericamente sulla pretesa incomprensibilità del quantum.
Sulle somme così dovute vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
(con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
d) Condanna alle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accerta e dichiara il diritto di e per l'effetto, Parte_1
a. condanna a pagare in suo Controparte_4 favore l'importo di € 3.708,24, di cui € 1.401,33 a titolo di TFR per il corrispondente periodo di lavoro;
b. condanna pagare in suo favore l'importo di € 468,23 per il corrispondente CP_1 periodo di lavoro;
c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì entrambe le resistenti, in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco MA
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 12/12/2011, n. 26550: “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (conforme, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25593).
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