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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO INTALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2409/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Alghero, via Parte_1 C.F._1
Giovanni XXIII, n. 41, presso e nello studio dell'avv. Gavino Tanchis (C.F.: , il C.F._2 quale lo rappresenta e difende, giusta delega a margine all'atto di comparsa in riassunzione,
ATTORE contro
(C.F.: ), quale impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S., elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Giorgio Soletta (C.F.:
), che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, C.F._3
CONVENUTA nonché contro
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
E , CP_10 CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e 2) per l'effetto, condannare la Parte_2
designata dalla CONSAP per la Regione Sardegna per la liquidazione dei danni a carico
[...]
pagina 1 di 10 del in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla CP_12
lesioni subite dalla attrice determinati dal CTU ( Doc. 6) nella causa radicata nanti l'intestato
Tribunale RG 4183/17 di cui alla sentenza n. 704/2021 in € 87.004,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e legali nella misura di legge sulla somma rivalutata sino all'effettivo saldo e spese per la CTU per € 732,00 e/o comunque nell'importo come determinato nell'atto introduttivo in €
116.584,00, oltre € 590,80 a titolo di rimborso delle spese mediche e CTU per € 732,00, nonché €
1.000,00 per danni alle cose e vestiario, e così per un totale di € 118.890,00 ovvero nel differente importo che, causa cognita, verrà ritenuto di giustizia. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario»; per parte convenuta, «a)-contrariis reiectis; b)-rigettare l'avversa Controparte_1
domanda perché infondata in fatto e in diritto, mandando assolta la Parte_2
da ogni contraria pretesa;
c)-con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
In via subordinata a)-contrariis reiectis;
b)-dichiararsi che il sinistro è stata causato da colpa concorrente dei conducenti in lite secondo il grado accertando nel presente giudizio e, per lo effetto, limitare proporzionalmente l'obbligo risarcitorio rispetto ai danni che verranno eventualmente provati in causa e ciò in ogni caso non oltre il limite del massimale di Legge. c)-con vittoria di spese e competenze di causa».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con comparsa di riassunzione depositata il 22.7.2022 e ritualmente notificata ai convenuti, Parte_1 ha riassunto la causa rinviata in primo grado dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata
[...]
di Sassari, che con Sent. n. 153/2022 ha dichiarato la nullità della Sent. n. 704/2021, pronunciata dal
Tribunale di Sassari per difetto di contraddittorio processuale nei confronti di . Controparte_2
Con l'atto di riassunzione ha chiesto condannarsi la Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa assicuratrice designata dal F.G.V.S., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsole il 31.8.2015.
Parte attrice ha rappresentato che in tale data, intorno alle ore 15,20, mentre percorreva in bicicletta la strada statale 127-bis, in direzione Porto Conte, all'altezza del km 44 era stata investita da un'automobile del tipo Fiat 00, targata BC332ME, di proprietà di e condotta da Controparte_2 [...]
il quale, dopo aver affrontato una curva, aveva urtato contro la parte posteriore della Per_1
bicicletta condotta da parte attrice.
Ha lamentato che a causa e per effetto dell'incidente aveva riportato delle lesioni personali da cui era residuata anche una invalidità permanente nonché subito danni materiali.
pagina 2 di 10 In data 21.11.2022 si è costituita in giudizio quale impresa designata Controparte_1
(anche) per la Regione Sardegna alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attrice, rappresentando che il sinistro era avvenuto per fatto imputabile alla perché quest'ultima aveva “tagliato” la strada al veicolo che la Parte_1 precedeva, impedendo al conducente del mezzo qualsiasi manovra che potesse evitare l'incidente.
Ha pertanto negato la ricorrenza dei presupposti per il risarcimento del danno e, contestando anche la proposta liquidazione del danno, ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione del risarcimento dovutole.
Benché ritualmente citati i convenuti , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_13
e
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
(eredi di responsabile civile) e (proprietaria del veicolo), non si sono Persona_1 Controparte_2 costituiti in giudizio e all'udienza cd. cartolare del 13.12.2022 ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 15.6.2023, svoltasi anch'essa in modalità cartolare, sono state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti e il Giudice ha invitato le parti alla conciliazione, formulando la seguente proposta: «pagamento da parte della convenuta all'attrice della Parte_3 somma di € 75.000,00 oltre spese legali nella misura di € 6.000,00», proposta non accolta dalle parti che hanno, invece, insistito nelle rispettive pretese e conclusioni.
Il processo è stato istruito attraverso il compendio probatorio acquisito al procedimento iscritto al n.
4183/2017 R.G. di cui il presente processo costituisce continuazione, ed all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 19.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Deve preliminarmente confermarsi il provvedimento assunto in data 15 giugno 2023 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti atteso che, come già rilevato, atteso che la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice, dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa dallo stesso, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente intrapreso (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. lav., Sent. n. 11628/2007).
Da ciò consegue che soltanto lo svolgimento di nuove difese e l'articolazione di mezzi di prova da parte del litisconsorte necessario pretermesso avrebbero consentito alle parti di dedurre in giudizio pagina 3 di 10 mezzi di prova nuovi, ipotesi non verificatasi nel caso sub iudice, posto che la convenuta pretermessa non si è costituita nel presente procedimento, rimanendo, come precisato, contumace. Controparte_2
Ciò premesso, nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
All'esito dell'istruzione probatoria svolta nel procedimento iscritto al n. 4183/17 R.G. è emerso che nella data e all'ora indicata in atto di citazione l'attrice, in sella alla propria bicicletta, stava percorrendo la strada statale 127-bis in direzione Porto Conte, allorquando, giunta alla altezza del chilometro 44 ( posto in prossimità col bivio che conduce alla spiaggia delle bombarde) era sopraggiunta l'automobile condotta dal il quale -superata una curva- a causa della forte CP_14 velocità di marcia, non era riuscito ad arrestare il veicolo, travolgendo l'attrice.
La dinamica del sinistro è stata confermata dal testimone oculare, terzo estraneo Testimone_1
della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, il quale ha assistito ai fatti.
Il teste predetto ha difatti confermato la ricostruzione dei fatti come operata dall'attrice ed ha smentito le allegazioni di parte convenuta secondo le quali l'attrice avrebbe cambiato repentinamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dall' avendo dichiarato che la era Per_1 Parte_1
rimasta sul lato destro della carreggiata, non aveva affatto cambiato repentinamente direzione di marcia e non aveva, perciò, tagliato la strada alla vettura che stava sopraggiungendo («io ero fermo allo stop, stavo guardando nelle due direzioni se potermi immettere nella strada, proprio in quel momento stava salendo la ragazza in bicicletta e ho visto arrivare la macchina da dietro a forte velocità, ho sentito la frenata e ho visto l'impatto e poi ho visto sbalzare la ragazza e la bicicletta dall'altra parte della strada;
lei stava salendo sulla sua destra, rispetto alla mia direzione era a sinistra, eravamo nei sensi di marcia opposti;
la frenata è durata un po', circa 40 metri di frenata. Dopo l'impatto l'auto si è fermata a bordo strada sul lato opposto del suo senso di marcia. […] la bicicletta sicuramente si è distrutta, gli indumenti posso dire che erano pieni di sangue, sul telefono non saprei dire se funzionasse ancora o meno;
ho visto degli oggetti sparpagliati per terra;
subito dopo sono arrivati i
CP_ carabinieri. […] fra la curva che stava facendo la e lo stop in cui mi trovavo io c'erano circa
70/80 metri. Il sinistro si è verificato quasi in corrispondenza dello stop, a circa 50/ 60 metri dallo stop;
la Fiat 00 si è fermata a circa 5/10 metri da me;
la bicicletta proseguiva diritta, non stava cambiando direzione», cfr., Verbale di udienza del 18.6.2019).
La dinamica del sinistro risulta confermata anche dalle risultanze del rapporto predisposto dai
Carabinieri della Compagnia di Alghero, intervenuti nell'immediatezza.
pagina 4 di 10 I militari sulla scorta degli accertamenti e dei rilievi foto planimetrici effettuati, considerato che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che sul suolo, in buono stato di conservazione, “erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A della lunghezza di metri 48 per le ruote di sinistra e metri 39,70 per quelle di destra, entrambe di forma media, di intensità marcata, con andamento obliquo verso sx rispetto l'asse della carreggiata” , hanno dato atto che l' dopo aver effettuato una curva a visuale non libera Per_1
ad alta velocità aveva trovato nella propria corsia di marcia un velocipede urtandolo violentemente nella parte posteriore.
Risulta inoltre che al conducente del mezzo sia stata contestata la violazione di cui all'art. 141 comma
3 del Codice della Strada.
Ciò premesso in fatto, si osserva, in diritto, che l'art. 141, d.lgs. n. 285/1992 prevede che il conducente
è tenuto a regolare la velocità del proprio veicolo in modo tale da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (comma 1). In particolare, il conducente deve essere sempre in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e specialmente deve riuscire ad arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e davanti a qualsiasi ostacolo prevedibile (comma 2). Ancora, il conducente deve regolare la velocità di marcia nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, nei casi di insufficiente visibilità, ecc. (comma 3).
Inoltre, l'art. 143, d.lgs. n. 285/1992, dispone che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della stessa (comma 1), che i veicoli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (comma 2), con la precisazione che tale disposizione si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano o percorrono una curva od un raccordo convesso, salvo che la circolazione avvenga su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
Orbene, facendo corretta applicazione dei princìpi appena enunciati al caso sub iudice, deve ritenersi che l' abbia tenuto una condotta di guida non improntata al corretto rispetto delle norme che Per_1
regolano la circolazione e di quelle di comune prudenza, cui devono attenersi tutti gli utenti delle strade, poiché egli marciava ad eccessiva velocità, tanto è vero che -superata la curva- una volta scorta la presenza sulla carreggiata dell'attrice in sella alla sua bicicletta, non ha potuto arrestare il veicolo in modo tempestivo, investendo così l'attrice.
Nessun concorso a titolo di colpa può inoltre essere mosso nei confronti della danneggiata, poiché dall'istruzione probatoria è emerso che ella si trovava sul margine destro della strada, nel pieno rispetto delle richiamate regole sulla circolazione stradale dei veicoli sprovvisti di motore.
pagina 5 di 10 Deve quindi affermarsi che il sinistro in questione si è verificato per fatto e colpa esclusivi di Per_1
il quale peraltro viaggiava su un veicolo privo di copertura assicurativa RCA.
[...]
Ciò posto in punto di responsabilità, si osserva quanto segue in ordine al quantum debeatur.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la sentenza n. 26972/2008 ha affermato che il risarcimento del danno alla persona ha una struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano, pertanto, solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ.,
Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; Sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, Sez. III, 20 novembre 2012, n.
20292).
È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
Ciò posto, per la quantificazione del danno devono richiamarsi le conclusioni a cui è pervenuto il CTU medico legale, in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che si ritiene di condividere.
L'ausiliario del Giudice ha accertato che a causa della caduta la sig.ra ha riportato la Parte_1
frattura da schiacciamento della D9, fratture costali multiple composte 4 coste, frattura della scapola destra composta, ferite lacero contuse multiple più severe al braccio sn. e alla natica dx. con residue cicatrici anestetiche, trauma cranico» , che “il danno biologico temporaneo sofferto può quantificarsi nei seguenti termini: -Inabilità Temporanea Assoluta giorni 7 (sette) -Inabilità Temporanea Parziale al
75% giorni 30 (trenta) -Inabilità Temporanea Parziale al 50% giorni 45 (quarantacinque) -Inabilità
Temporanea Parziale al 25% giorni 30 (trenta9) e che “i postumi accertati determinano un Danno
Biologico Permanente del 20% (venti%). Ha quindi accertato che l'attrice ha sostenuto spese mediche accertate per complessivi € 68,90, congrue e pertinenti con l'incidente.
pagina 6 di 10 Tenuto conto della natura delle lesioni, deve ritenersi che quanto evidenziato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. "danno biologico", inteso quale menomazione della complessiva integrità psico- fisica della persona in sé e per sé considerata.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
Orbene ritiene questo Giudice, conformemente all'orientamento dell'intestato Tribunale, di procedere alla quantificazione del danno facendo ricorso ai criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di
Milano, che garantiscono l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo essi già ampiamente diffusi sul territorio nazionale e considerato che a questi la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Orbene a partire dal 2021 il Tribunale di Milano ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, separando il “danno biologico” dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” e prevedendo in più il danno non patrimoniale complessivo (danno biologico + danno da sofferenza), utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'organo giudicante anche la componente “morale”.
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
“quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio» (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza delle sofferenze a cui è inevitabilmente andata incontro parte attrice (immobilizzazione in busto ortopedico, terapia farmacologica, riabilitazione fisioterapica e riposo medico).
pagina 7 di 10 Non spetta, invece, alcuna personalizzazione, non essendo stati comunque allegati in causa danni ad aspetti relativi alla vita dell'attrice che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Come chiarito dalla Suprema Corte: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento» (Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n. 5865/21).
In sostanza il Giudice può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle tabelle di Milano, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari solo in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari.
Orbene, nel caso di specie le circostanze allegate dall'attore a fondamento della richiesta di personalizzazione del danno devono ritenersi già contemplate nella valutazione complessiva del danno.
In ossequio ai criteri sopra enunciati, il danno viene liquidato come segue: invalidità permanente
(comprensiva di danno biologico e di tutto il danno non patrimoniale) 20 % in soggetto di 22 anni (€
92.745,00 tenuto conto di un incremento per la sofferenza soggettiva pari al 36%); invalidità temporanea totale: giorni 7 (€ 805,00); invalidità parziale al 75%: giorni 30 (€ 2.587,50); invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 45 (€ 2.587,50); invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 30 (€
862,50); spese mediche euro 68,90 e così per un totale dovuto di euro 99.656,04, calcolato all'attualità, oltre interessi legai fino al saldo.
Si ritiene, inoltre, di effettuare la liquidazione in base alle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia della presente sentenza, così liquidandosi il danno all'attualità da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria ove il danno fosse stato liquidato al momento dell'evento.
Dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Ciò è conforme al principio secondo cui: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a
pagina 8 di 10 reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali”
(cfr. Cass. civ. ord. 18564/2018).
Nessuna altra voce risarcitoria si ritiene riconoscibile, mancando adeguata allegazione e prova circa il valore della bicicletta andata distrutta a seguito del sinistro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 ed il valore medio per la fase studio, introduttiva e decisionale uniche svolte.
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1.- Dichiara che il sinistro occorso in data 31.8.2015 è avvenuto per fatto e colpa esclusivi di
[...]
conducente dell'autovettura Fiat 00, targata BC332ME, di proprietà di , non Per_1 Controparte_2
assicurata;
2.- Per l'effetto condanna la quale impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice della somma di € 99.656,04, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
decisione fino al saldo effettivo.
3. – Condanna, inoltre, la al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 8.433,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge, con distrazione delle spese e degli onorari a favore del procuratore antistatario avv. Gavino Tanchis.
4. – Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
pagina 9 di 10 Sassari, 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO INTALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2409/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Alghero, via Parte_1 C.F._1
Giovanni XXIII, n. 41, presso e nello studio dell'avv. Gavino Tanchis (C.F.: , il C.F._2 quale lo rappresenta e difende, giusta delega a margine all'atto di comparsa in riassunzione,
ATTORE contro
(C.F.: ), quale impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S., elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Giorgio Soletta (C.F.:
), che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, C.F._3
CONVENUTA nonché contro
, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
E , CP_10 CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e 2) per l'effetto, condannare la Parte_2
designata dalla CONSAP per la Regione Sardegna per la liquidazione dei danni a carico
[...]
pagina 1 di 10 del in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla CP_12
lesioni subite dalla attrice determinati dal CTU ( Doc. 6) nella causa radicata nanti l'intestato
Tribunale RG 4183/17 di cui alla sentenza n. 704/2021 in € 87.004,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e legali nella misura di legge sulla somma rivalutata sino all'effettivo saldo e spese per la CTU per € 732,00 e/o comunque nell'importo come determinato nell'atto introduttivo in €
116.584,00, oltre € 590,80 a titolo di rimborso delle spese mediche e CTU per € 732,00, nonché €
1.000,00 per danni alle cose e vestiario, e così per un totale di € 118.890,00 ovvero nel differente importo che, causa cognita, verrà ritenuto di giustizia. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario»; per parte convenuta, «a)-contrariis reiectis; b)-rigettare l'avversa Controparte_1
domanda perché infondata in fatto e in diritto, mandando assolta la Parte_2
da ogni contraria pretesa;
c)-con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
In via subordinata a)-contrariis reiectis;
b)-dichiararsi che il sinistro è stata causato da colpa concorrente dei conducenti in lite secondo il grado accertando nel presente giudizio e, per lo effetto, limitare proporzionalmente l'obbligo risarcitorio rispetto ai danni che verranno eventualmente provati in causa e ciò in ogni caso non oltre il limite del massimale di Legge. c)-con vittoria di spese e competenze di causa».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con comparsa di riassunzione depositata il 22.7.2022 e ritualmente notificata ai convenuti, Parte_1 ha riassunto la causa rinviata in primo grado dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata
[...]
di Sassari, che con Sent. n. 153/2022 ha dichiarato la nullità della Sent. n. 704/2021, pronunciata dal
Tribunale di Sassari per difetto di contraddittorio processuale nei confronti di . Controparte_2
Con l'atto di riassunzione ha chiesto condannarsi la Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa assicuratrice designata dal F.G.V.S., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsole il 31.8.2015.
Parte attrice ha rappresentato che in tale data, intorno alle ore 15,20, mentre percorreva in bicicletta la strada statale 127-bis, in direzione Porto Conte, all'altezza del km 44 era stata investita da un'automobile del tipo Fiat 00, targata BC332ME, di proprietà di e condotta da Controparte_2 [...]
il quale, dopo aver affrontato una curva, aveva urtato contro la parte posteriore della Per_1
bicicletta condotta da parte attrice.
Ha lamentato che a causa e per effetto dell'incidente aveva riportato delle lesioni personali da cui era residuata anche una invalidità permanente nonché subito danni materiali.
pagina 2 di 10 In data 21.11.2022 si è costituita in giudizio quale impresa designata Controparte_1
(anche) per la Regione Sardegna alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attrice, rappresentando che il sinistro era avvenuto per fatto imputabile alla perché quest'ultima aveva “tagliato” la strada al veicolo che la Parte_1 precedeva, impedendo al conducente del mezzo qualsiasi manovra che potesse evitare l'incidente.
Ha pertanto negato la ricorrenza dei presupposti per il risarcimento del danno e, contestando anche la proposta liquidazione del danno, ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione del risarcimento dovutole.
Benché ritualmente citati i convenuti , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_13
e
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
(eredi di responsabile civile) e (proprietaria del veicolo), non si sono Persona_1 Controparte_2 costituiti in giudizio e all'udienza cd. cartolare del 13.12.2022 ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 15.6.2023, svoltasi anch'essa in modalità cartolare, sono state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti e il Giudice ha invitato le parti alla conciliazione, formulando la seguente proposta: «pagamento da parte della convenuta all'attrice della Parte_3 somma di € 75.000,00 oltre spese legali nella misura di € 6.000,00», proposta non accolta dalle parti che hanno, invece, insistito nelle rispettive pretese e conclusioni.
Il processo è stato istruito attraverso il compendio probatorio acquisito al procedimento iscritto al n.
4183/2017 R.G. di cui il presente processo costituisce continuazione, ed all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 19.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Deve preliminarmente confermarsi il provvedimento assunto in data 15 giugno 2023 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti atteso che, come già rilevato, atteso che la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice, dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa dallo stesso, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente intrapreso (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. lav., Sent. n. 11628/2007).
Da ciò consegue che soltanto lo svolgimento di nuove difese e l'articolazione di mezzi di prova da parte del litisconsorte necessario pretermesso avrebbero consentito alle parti di dedurre in giudizio pagina 3 di 10 mezzi di prova nuovi, ipotesi non verificatasi nel caso sub iudice, posto che la convenuta pretermessa non si è costituita nel presente procedimento, rimanendo, come precisato, contumace. Controparte_2
Ciò premesso, nel merito la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
All'esito dell'istruzione probatoria svolta nel procedimento iscritto al n. 4183/17 R.G. è emerso che nella data e all'ora indicata in atto di citazione l'attrice, in sella alla propria bicicletta, stava percorrendo la strada statale 127-bis in direzione Porto Conte, allorquando, giunta alla altezza del chilometro 44 ( posto in prossimità col bivio che conduce alla spiaggia delle bombarde) era sopraggiunta l'automobile condotta dal il quale -superata una curva- a causa della forte CP_14 velocità di marcia, non era riuscito ad arrestare il veicolo, travolgendo l'attrice.
La dinamica del sinistro è stata confermata dal testimone oculare, terzo estraneo Testimone_1
della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, il quale ha assistito ai fatti.
Il teste predetto ha difatti confermato la ricostruzione dei fatti come operata dall'attrice ed ha smentito le allegazioni di parte convenuta secondo le quali l'attrice avrebbe cambiato repentinamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dall' avendo dichiarato che la era Per_1 Parte_1
rimasta sul lato destro della carreggiata, non aveva affatto cambiato repentinamente direzione di marcia e non aveva, perciò, tagliato la strada alla vettura che stava sopraggiungendo («io ero fermo allo stop, stavo guardando nelle due direzioni se potermi immettere nella strada, proprio in quel momento stava salendo la ragazza in bicicletta e ho visto arrivare la macchina da dietro a forte velocità, ho sentito la frenata e ho visto l'impatto e poi ho visto sbalzare la ragazza e la bicicletta dall'altra parte della strada;
lei stava salendo sulla sua destra, rispetto alla mia direzione era a sinistra, eravamo nei sensi di marcia opposti;
la frenata è durata un po', circa 40 metri di frenata. Dopo l'impatto l'auto si è fermata a bordo strada sul lato opposto del suo senso di marcia. […] la bicicletta sicuramente si è distrutta, gli indumenti posso dire che erano pieni di sangue, sul telefono non saprei dire se funzionasse ancora o meno;
ho visto degli oggetti sparpagliati per terra;
subito dopo sono arrivati i
CP_ carabinieri. […] fra la curva che stava facendo la e lo stop in cui mi trovavo io c'erano circa
70/80 metri. Il sinistro si è verificato quasi in corrispondenza dello stop, a circa 50/ 60 metri dallo stop;
la Fiat 00 si è fermata a circa 5/10 metri da me;
la bicicletta proseguiva diritta, non stava cambiando direzione», cfr., Verbale di udienza del 18.6.2019).
La dinamica del sinistro risulta confermata anche dalle risultanze del rapporto predisposto dai
Carabinieri della Compagnia di Alghero, intervenuti nell'immediatezza.
pagina 4 di 10 I militari sulla scorta degli accertamenti e dei rilievi foto planimetrici effettuati, considerato che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che sul suolo, in buono stato di conservazione, “erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A della lunghezza di metri 48 per le ruote di sinistra e metri 39,70 per quelle di destra, entrambe di forma media, di intensità marcata, con andamento obliquo verso sx rispetto l'asse della carreggiata” , hanno dato atto che l' dopo aver effettuato una curva a visuale non libera Per_1
ad alta velocità aveva trovato nella propria corsia di marcia un velocipede urtandolo violentemente nella parte posteriore.
Risulta inoltre che al conducente del mezzo sia stata contestata la violazione di cui all'art. 141 comma
3 del Codice della Strada.
Ciò premesso in fatto, si osserva, in diritto, che l'art. 141, d.lgs. n. 285/1992 prevede che il conducente
è tenuto a regolare la velocità del proprio veicolo in modo tale da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (comma 1). In particolare, il conducente deve essere sempre in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e specialmente deve riuscire ad arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e davanti a qualsiasi ostacolo prevedibile (comma 2). Ancora, il conducente deve regolare la velocità di marcia nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, nei casi di insufficiente visibilità, ecc. (comma 3).
Inoltre, l'art. 143, d.lgs. n. 285/1992, dispone che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della stessa (comma 1), che i veicoli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (comma 2), con la precisazione che tale disposizione si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano o percorrono una curva od un raccordo convesso, salvo che la circolazione avvenga su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
Orbene, facendo corretta applicazione dei princìpi appena enunciati al caso sub iudice, deve ritenersi che l' abbia tenuto una condotta di guida non improntata al corretto rispetto delle norme che Per_1
regolano la circolazione e di quelle di comune prudenza, cui devono attenersi tutti gli utenti delle strade, poiché egli marciava ad eccessiva velocità, tanto è vero che -superata la curva- una volta scorta la presenza sulla carreggiata dell'attrice in sella alla sua bicicletta, non ha potuto arrestare il veicolo in modo tempestivo, investendo così l'attrice.
Nessun concorso a titolo di colpa può inoltre essere mosso nei confronti della danneggiata, poiché dall'istruzione probatoria è emerso che ella si trovava sul margine destro della strada, nel pieno rispetto delle richiamate regole sulla circolazione stradale dei veicoli sprovvisti di motore.
pagina 5 di 10 Deve quindi affermarsi che il sinistro in questione si è verificato per fatto e colpa esclusivi di Per_1
il quale peraltro viaggiava su un veicolo privo di copertura assicurativa RCA.
[...]
Ciò posto in punto di responsabilità, si osserva quanto segue in ordine al quantum debeatur.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la sentenza n. 26972/2008 ha affermato che il risarcimento del danno alla persona ha una struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano, pertanto, solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ.,
Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; Sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, Sez. III, 20 novembre 2012, n.
20292).
È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
Ciò posto, per la quantificazione del danno devono richiamarsi le conclusioni a cui è pervenuto il CTU medico legale, in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che si ritiene di condividere.
L'ausiliario del Giudice ha accertato che a causa della caduta la sig.ra ha riportato la Parte_1
frattura da schiacciamento della D9, fratture costali multiple composte 4 coste, frattura della scapola destra composta, ferite lacero contuse multiple più severe al braccio sn. e alla natica dx. con residue cicatrici anestetiche, trauma cranico» , che “il danno biologico temporaneo sofferto può quantificarsi nei seguenti termini: -Inabilità Temporanea Assoluta giorni 7 (sette) -Inabilità Temporanea Parziale al
75% giorni 30 (trenta) -Inabilità Temporanea Parziale al 50% giorni 45 (quarantacinque) -Inabilità
Temporanea Parziale al 25% giorni 30 (trenta9) e che “i postumi accertati determinano un Danno
Biologico Permanente del 20% (venti%). Ha quindi accertato che l'attrice ha sostenuto spese mediche accertate per complessivi € 68,90, congrue e pertinenti con l'incidente.
pagina 6 di 10 Tenuto conto della natura delle lesioni, deve ritenersi che quanto evidenziato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. "danno biologico", inteso quale menomazione della complessiva integrità psico- fisica della persona in sé e per sé considerata.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
Orbene ritiene questo Giudice, conformemente all'orientamento dell'intestato Tribunale, di procedere alla quantificazione del danno facendo ricorso ai criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di
Milano, che garantiscono l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo essi già ampiamente diffusi sul territorio nazionale e considerato che a questi la Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Orbene a partire dal 2021 il Tribunale di Milano ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, separando il “danno biologico” dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” e prevedendo in più il danno non patrimoniale complessivo (danno biologico + danno da sofferenza), utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'organo giudicante anche la componente “morale”.
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
“quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio» (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 15733/2022).
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, nella specie certamente risarcibile in conseguenza delle sofferenze a cui è inevitabilmente andata incontro parte attrice (immobilizzazione in busto ortopedico, terapia farmacologica, riabilitazione fisioterapica e riposo medico).
pagina 7 di 10 Non spetta, invece, alcuna personalizzazione, non essendo stati comunque allegati in causa danni ad aspetti relativi alla vita dell'attrice che non siano già contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare.
Come chiarito dalla Suprema Corte: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento» (Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n. 5865/21).
In sostanza il Giudice può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle tabelle di Milano, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari solo in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari.
Orbene, nel caso di specie le circostanze allegate dall'attore a fondamento della richiesta di personalizzazione del danno devono ritenersi già contemplate nella valutazione complessiva del danno.
In ossequio ai criteri sopra enunciati, il danno viene liquidato come segue: invalidità permanente
(comprensiva di danno biologico e di tutto il danno non patrimoniale) 20 % in soggetto di 22 anni (€
92.745,00 tenuto conto di un incremento per la sofferenza soggettiva pari al 36%); invalidità temporanea totale: giorni 7 (€ 805,00); invalidità parziale al 75%: giorni 30 (€ 2.587,50); invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 45 (€ 2.587,50); invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 30 (€
862,50); spese mediche euro 68,90 e così per un totale dovuto di euro 99.656,04, calcolato all'attualità, oltre interessi legai fino al saldo.
Si ritiene, inoltre, di effettuare la liquidazione in base alle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia della presente sentenza, così liquidandosi il danno all'attualità da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria ove il danno fosse stato liquidato al momento dell'evento.
Dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Ciò è conforme al principio secondo cui: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a
pagina 8 di 10 reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali”
(cfr. Cass. civ. ord. 18564/2018).
Nessuna altra voce risarcitoria si ritiene riconoscibile, mancando adeguata allegazione e prova circa il valore della bicicletta andata distrutta a seguito del sinistro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 ed il valore medio per la fase studio, introduttiva e decisionale uniche svolte.
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1.- Dichiara che il sinistro occorso in data 31.8.2015 è avvenuto per fatto e colpa esclusivi di
[...]
conducente dell'autovettura Fiat 00, targata BC332ME, di proprietà di , non Per_1 Controparte_2
assicurata;
2.- Per l'effetto condanna la quale impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice della somma di € 99.656,04, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
decisione fino al saldo effettivo.
3. – Condanna, inoltre, la al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 8.433,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge, con distrazione delle spese e degli onorari a favore del procuratore antistatario avv. Gavino Tanchis.
4. – Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
pagina 9 di 10 Sassari, 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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