Ordinanza cautelare 11 ottobre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2021, proposto da
Toto S.p.A. Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, alla via Filippo Cordova;
contro
Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;
So.Svi.Ma. S.p.A., non costituita in giudizio;
Comune di IN, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione conclusiva negativa n. 16 del 19 maggio 2021, della nota di trasmissione della stessa, prot. n. 4273 di pari data, con cui lo Sportello Unico Attività Produttive della So.Svi.Ma. S.p.A. ha rigettato la richiesta di rilascio del “Provvedimento Unico Permesso di Costruire”, formulata con istanza prot. n. 39 del 7 gennaio 2021, avente a oggetto il progetto di rimodellamento ambientale sito in IN, contrada Canne Masche snc, foglio 28, p.lle 70, 5, 6, 80, 72 e 81, realizzato mediante i materiali di scavo provenienti dai lavori per il raddoppio ferroviario della tratta Ogliastrello - Castelbuono della linea Palermo - Messina;
- del parere negativo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 43173 del 17 maggio 2021 e del parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, prot. n. 13951 del 1° luglio 2021, nonché, ove occorra, della nota della So.Svi.Ma. S.p.A. prot. n. 5715 del 14 luglio 2021;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è appaltatrice dei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario della tratta Ogliastrello - Castelbuono della linea Palermo – Messina, con movimentazione di un quantitativo considerevole di terre e rocce da scavo che, nel progetto esecutivo dell’appalto, andrebbero riutilizzate nel territorio del Comune di IN.
A tal fine la Toto Costruzioni S.p.A. richiedeva in data 7 gennaio 2021 il rilascio del titolo edilizio all’ente locale, che si avvaleva per l’istruttoria della So.Svi.Ma. S.p.A. SUAP Madonie Associato.
Nell’ambito del procedimento, veniva avviata la conferenza di servizi decisoria asincrona nella quale erano acquisiti il parere favorevole condizionato del Genio civile di Palermo, quelli favorevoli dell’Autorità di Bacino e del Dipartimento di Prevenzione U.O.T. di Cefalù, quello sfavorevole dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
Non esprimevano il proprio parere nei termini di legge il Comune di IN, la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo e l’A.R.P.A.
Con determinazione di conclusione della conferenza di servizi del 19 maggio 2021 veniva denegato il titolo edilizio “ visto il parere sfavorevole dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. 43173 del 17/05/2021, acquisita al nostro prot. 4209 del 17/05/2021 ”, con avvertimento che “ entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmesse dalla scrivente alle altre Amministrazioni/Enti coinvolti ”.
Con nota del 28 maggio 2021, la società ricorrente inoltrava le osservazioni alle conclusioni negative della conferenza di servizi.
Con successiva nota n. 13951 del 1° luglio 2021, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo adottava il parere negativo all’intervento edilizio perché “ si andrebbe ad alterare la morfologia di aree molto tutelate perché parte di un’area boscata e soggette al D.A. 2272 del 17/05/1989 denominato “zona delle Madonie compresa tra i fiumi ER e IN ”.
In data 14 luglio 2021, il SUAP Madonie dava atto di aver ricevuto le controdeduzioni della parte ricorrente e di aver provveduto al loro inoltro a tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Toto Costruzioni S.p.A. impugnava la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e gli atti conseguenti lamentando: a) la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e l’art. 13 della l.r. n. 7/2019 nella parte in cui prevedono la necessità di concludere il procedimento all’esito dell’interlocuzione procedimentale conseguente alla notifica del preavviso di diniego e al deposito delle controdeduzioni; b) la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 nella parte in cui l’amministrazione procedente ha denegato il titolo sulla base di un unico parere negativo, non dando conto delle altre risultanze istruttorie, invece positive per la società; c) in violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018 de dell’art. 37 della l.r. n. 19/2020 in quanto, relativamente all’atto presupposto negativo, cioè il parere dell’Ispettorato delle Foreste, l’amministrazione avrebbe errato nel ritenere la zona interessata dall’intervento edilizio come area boscata, soggetta a diradamento; d) limitatamente al parere “postumo” della Soprintendenza dei BB.CC.AA. perché sarebbe inefficace in quanto giunta oltre il termine di legge.
Con ordinanza cautelare n. 642 dell’11 ottobre 2021, questo Tribunale rigettava la domanda cautelare evidenziando che “ il procedimento di cui all’art. 14- bis avviato con istanza prot. n. 39 del 7 gennaio 2021 […] non pare sia stato definito dato che a seguito della presentazione delle osservazioni della ricorrente, trasmesse dal SUAP, con nota prot. n. 5715 del 14 luglio 2021, a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi, si è in attesa del provvedimento conclusivo […] con la conseguenza che, in ogni caso, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi e ciò, da un lato, accentua la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e, dall’altro, elide l’attualità del danno grave e irreparabile paventato da parte ricorrente ”.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2025 la causa veniva chiamata per la discussione del merito e assunta in decisione come specificato nel verbale.
In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover dare atto della riqualificazione d’ufficio della domanda di annullamento formalmente proposta dalla società ricorrente in domanda di accertamento del silenzio inadempimento dell’amministrazione.
Tale riqualificazione è in linea con quanto sostanzialmente esposto dalla società soprattutto nel primo motivo di ricorso ove, nel richiamare la normativa in tema di conferenza di servizi decisoria, lamenta la mancata conclusione del procedimento nei termini e nelle forme di legge.
La parte del ricorso introduttivo in esame, così riqualificata, è stata proposta nei termini previsti dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’azione avverso il silenzio e ha seguito la trattazione in udienza pubblica, dunque con garanzie ancora maggiori di quelle previste nel rito camerale del silenzio.
Alla luce di tale premessa, la domanda così riqualificata è ammissibile e fondata.
L’art. 18, comma 5 della l.r. n. 7/2019, in materia di conferenza di servizi nei procedimenti amministrativi instaurati nella Regione Siciliana, prevede che “ qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda ”.
In ambito nazionale, la corrispondente disposizione della l. n. 241/1990 (art. 14- bis , comma 5) prevede che “ qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10- bis . L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza ”.
Ne discende una discrasia tra normativa regionale (applicabile al caso di specie) e nazionale (comunque espressione di principi generali di maggiore garanzia del cittadino) che fa dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5 della l.r. n. 7/2019 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. in materia di “ determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ”.
Tale questione di legittimità costituzionale, pur non manifestamente infondata perché relativa a una ingiustificata discrasia su base territoriale nella protezione del cittadino nei confronti del potere pubblico, non è rilevante ai fini della decisione della causa.
Difatti, in disparte l’astratta applicabilità al caso in esame dell’art. 18, comma 5 della l.r. n. 7/2019 cit., l’amministrazione ha in realtà inteso fare uso del più garantito art. 14- bis della l. n. 241/1990: ne è indice inequivocabile l’avvertimento per cui “ entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmesse dalla scrivente alle altre Amministrazioni/Enti coinvolti ”.
In tal modo, autovincolando se stessa all’osservanza delle regole sul procedimento nazionale, l’amministrazione convenuta non ha validamente concluso il procedimento perché, dopo l’adozione della determinazione negativa e la ricezione delle tempestive controdeduzioni, non ha emanato il provvedimento conclusivo, dando atto delle specifiche ragioni in base a cui superare i rilievi del privato; ovvero aderendo alla prospettiva di quest’ultimo.
Ne discende, in questi termini, l’accoglimento della domanda di accertamento del silenzio inadempimento del SUAP Madonie, con condanna dell’amministrazione a provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), il Dirigente Generale del Dipartimento delle autonomie locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”.
Ne consegue che la decisione sui motivi di ricorso nn. 2, 3 e 4, articolati su atti endoprocedimentali non ancora confluiti in un provvedimento conclusivo (peraltro, quanto al parere “sopravvenuto” della Soprintendenza del 1° luglio 2021, in violazione dell’art. 14- bis , comma 4 della l. n. 241/1990), non è sorretta da interesse al ricorso.
Le spese tra enti locali e società seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Data la limitata posizione processuale, le spese nei confronti della Regione Siciliana possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di IN e al SUAP Madonie di provvedere sull’istanza della Toto Costruzioni S.p.A. del 7 gennaio 2021 nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza, che avverrà a cura della Segreteria.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea il Dirigente Generale del Dipartimento delle autonomie locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Comune di IN e SUAP Madonie, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate con la Regione Siciliana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO