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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1758/2024 RG promossa con ricorso da da
Parte_1 col proc. avv.to EMILIANO CAPASSO, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1 Controparte_2
[...]
IN PROPRIO EX ART 417 BIS CPC
- resistente - in punto: impugnazione sanzione disciplinare (sospensione dall'insegnamento di mesi sei) decisa all' udienza 3.4.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti del Controparte_1
quale docente precario svolgendo le seguenti domande di merito: - Dichiarare la nullità del
[...] provvedimento disciplinare emanato in data 01.06.2023 e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dall'insegnamento con il ripristino dell'anzianità di servizio maturata e
l'annullamento del ritardo di anni due nel passaggio alla fascia stipendiale superiore, nonché ogni ulteriore conseguenza di legge. - In via subordinata ridurre la sanzione disciplinare nei limiti dei principi di gradualità e proporzionalità in ragione della buona fede del ricorrente, della non intenzionalità del comportamento e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione della giusta sanzione”
Allega:
➢ di avere con domanda 05-08-2022 istato per l'inserimento nelle graduatorie della Provincia di di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6ter della legge 3 maggio 1999 n.124 e per il conferimento CP_2 delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/23-2023/24 classe di concorso B021 chiedendo di avvalersi della Riserva N (Invalido civile) ai sensi della legge n.68/1999; ➢ di essere stato il 31.08.2022 individuato dalle suddette graduatorie provinciali e di istituto quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche avvalendosi della riserva di legge;
➢ di avere stipulato con l' di Chioggia contratto di lavoro a tempo determinato sino al Parte_2
30.06.2023;
➢ di essere stato attinto - in ragione della ritenuta assenza, a seguito di controlli di veridicità effettuati dall' Amministrazione successivamente all'assunzione, di titolo al riconoscimento della riserva di legge N (Invalido Civile iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio) - da :
- con provvedimento n.344 dell' datato 19.01.2023: risoluzione dal 20.1.2023 del Parte_2 contratto individuale di lavoro a tempo determinato;
- con atto prot. n. 4355 del 14 febbraio 2023 dell'
[...]
: contestazione di addebito ai fini Controparte_3 dell'avvio del procedimento disciplinare;
- con provvedimento del 01.06.2023 all' esito di tale procedimento, nonostante le giustificazioni scritte dimesse: sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento di mesi sei, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 492 co. 2 lett. c) e 495 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con conseguente ritardo di due anni nel passaggio alla posizione stipendiale superiore.
Tanto dedotto in fatto, impugna la sanzione di sei mesi di sospensione per carenza di motivazione, errore scusabile e non determinante ai fini dell'assunzione e difetto di proporzionalità, e conclude come sopra.
Con Il si è costituito contestando la pretesa nel merito.
Sono state depositate note finali autorizzate.
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va rigettato per sussistenza delle falsità dichiarative contestate e proporzionalità della sanzione applicata, nonché regolarità a monte sul piano formale (motivazione) del provvedimento impugnato, datato 1.6.2023, per i seguenti motivi:
1. nella domanda del 29.05.2022, di inserimento nelle GPS per il biennio 2022-2024 quale Insegnante
Tecnico Pratico per la Scuola Secondaria di I e II grado, il ricorrente ha autodichiarato di “possedere CP_ il titolo di riserva “N) Invalido civile” – Ente “ASL distretto SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) / agenzia SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)” – Data del riconoscimento “26/07/2017” – Numero dell'atto CP_
“ RG 3066/14” e “ di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.
68/99 della provincia di Napoli – Estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento “CPI OTTAVIANO CON PROT. 178 DEL 16/10/2012” (vd. casella TITOLI DI RISERVA a pagina 9 della domanda 29.5.2022 - Con doc 1 ).
2. Interpellato in merito in sede di controllo di veridicità sulle dichiarazioni rese in tale domanda il
Centro per l'Impiego di Ottaviano ha smentito tale dichiarazione comunicando che “ ... il sig. Pt_1
n. 20/04/1994 a Pompei (NA) – C.F. – a seguito verifiche effettuate nel
[...] C.F._1 portale regionale SIL – risulta che ha effettuato iscrizione al collocamento mirato di cui alla L. 68/99 in data 16/10/2012 e che, successivamente a tale data ha svolto attività di lavoro subordinato. A seguito verifiche effettuate sul portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate, si è rilevato che lo stesso abbia prodotto nell'anno 2017 e anno 2018 reddito da lavoro subordinato superiori alla soglia consentita dalla legge ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Pertanto, per quanto su esposto, alla luce del combinato disposto dai Decreti Legislativi n. 22/2015 e n. 150/2015 e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015 si comunica che l'iscrizione di cui alla L.
68/99 effettuata il 16/10/2022 dal Sig. risulta decaduta in data 31/12/2017” (vd Parte_1 Con comunicazione CPI Ottaviano 29.12.2022 – doc 2 ).
3. Dunque alla data di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS, il 29.05.2022, il ricorrente non era in possesso di valida iscrizione di cui alla L. 68/99, e, conseguentemente, non era in possesso di titolo di riserva fatto valere, in forza del quale ha poi ottenuto l' incarico sino al
30.6.2023 presso l' di Chioggia. Parte_2
4. Il fatto che fosse effettivamente invalido civile, segnatamente con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% come da sentenza del TL di Nola n. 187/2017 (doc 4 ric), non è sufficiente, rilevando, e avendo BO falsamente dichiarato, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 ( = iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 della provincia di Napoli – Estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento “CPI OTTAVIANO CON PROT. 178 DEL 16/10/2012”). Con
5. Come argomentato dal nel provvedimento impugnato datato 1.6.2023, il mero status di invalidità civile non rileva permanendo la contestata mendacità della dichiarazione di valida iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 necessaria ai fini del titolo di riserva ai sensi dell'art. 7 co. 4 lett. h) dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022. Con
6. Al pari non rileva - anche in questo caso come argomentato dal nel provvedimento impugnato
1.6.2023 - l' eventuale omessa comunicazione da parte del della cancellazione Controparte_6 dalle liste dal 31.12.2017 in quanto il ricorrente aveva l'onere di sapere che la produzione di reddito di lavoro subordinato negli anni 2017 e 2018 aveva fatto venir meno il suo diritto all'iscrizione.
7. L' illecito contestato dunque sussiste e integra falsità dichiarativa passibile, a mente del TU DLgs
n. 165/2001, di licenziamento disciplinare senza preavviso : la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato sub art. 55-quater, lett. d del D.Lgs. 165/2001 prevede, infatti, che «le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera» siano, appunto, causa di licenziamento.
8. Ai fini dell' illiceità della condotta sul piano disciplinare ad avviso di questo Giudicante non rilevano le sole falsità su circostanze certamente ostative al rapporto, bensì tutti i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego, sia quelli integranti vizi genetici, e quindi causa di nullità del contratto di lavoro, sia quelli cd funzionali, rilevanti, a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione del contratto di lavoro.
L'art. 55-quater non fa in effetti riferimento, come invece le norme che disciplinano l' incidenza della falsità sul rapporto di lavoro, al nesso causale certo tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego, quanto piuttosto al verificarsi di questo, più genericamente, «ai fini e in occasione» dell'instaurazione del rapporto.
9. Rimane fermo nel contempo il generale potere/dovere in capo all' Amministrazione di adeguare la sanzione al caso singolo applicando eventualmente a fattispecie passibile di licenziamento, in base ai principi di gradazione e adeguatezza e nell' esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 55quater del TU, anche una sanzione meramente conservativa.
10. Ne deriva la legittimità, e nel contempo l' evidente proporzionalità sul piano oggettivo, della sanzione di sei mesi di sospensione in concreto applicata al , prevista sì dall' art 495 TU Scuola Pt_1 Con per fattispecie diverse, ma in concreto pur sempre applicabile dal , appunto in base ai principi di gradualità e proporzionalità, quale sanzione piu' lieve rispetto al licenziamento senza preavviso Co previsto dal TU er il caso specifico.
11. La sanzione impugnata è, d' altro canto, proporzionata anche sotto il profilo soggettivo trattandosi di condotta reiterata, pacificamente non rilevante quale recidiva in senso tecnico (in effetti non contestata), ma tale da incidere sulla gravità dell' elemento soggettivo: ci si riferisce alla condotta su cui l' Ufficio si è pronunciato con la richiamata sentenza 521/2021 est (vd. deposito Per_1 attoreo in pct del 15.1.2025), di dichiarata acquisizione del diploma di Operatore dei servizi di ricevimento” presso l'Istituto IPSEO “F. De Santis”, nella domanda di inserimento in III fascia della graduatoria ATA triennio 2018-2021, nell'a.s. 2012/13, oggettivamente mendace atteso il conseguimento di tale diploma invece nell' as 2013/2014.
12. Il rilievo formale a monte di carente motivazione va disatteso il quanto il provvedimento impugnato non si limita a una mera ripetizione della contestazione degli addebiti, bensì, richiamata la contestazione, prende in analisi le controrepliche effettuate dal lavoratore in sede di giustificazioni scritte, e le valutala ai fini dell'irrogazione o meno della sanzione e della sua misura (vd Con provvedimento 1.6.2023 – doc 4 );
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
p.q.m.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.650,00.
Venezia – udienza 3.4.2025
Il Giudice