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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1559 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1559/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli avv. Giuseppa Gatto, nell'interesse dell'opponente
, e dall'avv. Nunzio PE nell'interesse dell'opposta Parte_1
già che agisce a mezzo del Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale avv. sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_3 emesso in data del 10.03.2025 riguardo la udienza del 3.10.2025 fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento del 22.11.2023 poi reiterato, pronuncia la seguente SENTENZA tra
(C.F. / P.IVA ), sito in Milazzo (ME), Parte_1 P.IVA_1 via S. Papino, n. 35, nella persona dell'amministratore pro tempore Dott.
[...]
, elettivamente domiciliato in San Filippo Del Mela Via G. La Scala n. 40 CP_4
98040 - Olivarella presso e nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto (pec:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
-opponente– CONTRO
, GIÀ (C.F. / P.IVA Controparte_1 Controparte_2
con sede in Milano, via Giovanni Lorenzini n. 4, in persona del P.IVA_2 procuratore speciale avv. rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio CP_3
PE (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente indirizzo PEC: ovvero a Email_2 mezzo fax al n. 095-505580) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ES Balletta in Patti, Corso G. Matteotti n. 32, giusta procura in atti;
-opposta-
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo n. 266/2018 (R.G. n. 1126/2018), emesso in data 06/07/2018.-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n. 266/2018 (proc. monitorio n. 1126/2018 R.G.) del 06.07.2018, notificato il 26.07.2018, emesso da questo Tribunale, ad istanza di
[...] era ingiunto alla opponente di pagare la Controparte_2 Parte_1 somma di €.9.998,16, oltre interessi al tasso, spese liquidate in €.495,50, spese generali come per legge, IVA e cassa. L'opponente , con atto di citazione datato 27.09.2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Accertare ritenere e dichiarare nullo e/o inesistente, revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo N.266/18 del Tribunale di Barcellona P.G. per tutti i motivi di cui in premessa. 2) Accertare ritenere e dichiarare nel merito che non è dovuta dal Parte_2 alla . la somma ingiunta col decreto ingiuntivo 3) In subordine Controparte_2 ritenere e dichiarare prescritto il credito e quindi annullare e/o revocare e/O privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto meglio indicato in epigrafe. 4) Con riserva di indicazione dei mezzi istruttori secondo comportamento di controparte. 5) Con vittoria di spese e compensi, onorari del giudizio oltre il 15% ex L.P. oltre Iva e Cpa”. A supporto di tali richieste, sosteneva che il ricorso fosse nullo poiché “…non contenente i requisiti minimi previsti dall'art. 638 e 125 c.p.c. …” e conseguente nullità “… del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti richiesti per l'emissione dello stesso ex art. 633 c.p.c. nonché per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e quindi per violazione di legge.”, precisava che restava a carico di parte opposta l'onere di “… dimostrare tanto la sussistenza del contratto quanto l'avvenuta esecuzione della fornitura da parte di ”. Pt_3
Eccepiva anche, in subordine, la prescrizione del credito ec art. 2948 c. c., sostenendo che “… Il quinquennio decorre dal giorno in cui la società fornitrice ha potuto leggere i contatori, non quindi dalla data di emissione della fattura.”. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2019, si costituiva CP_2
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S.p.a. contestando le difese di parte opponente, chiedendo: “1) – in via preliminare, munire il decreto ingiuntivo opposto della clausola di provvisoria esecutività atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) - nel merito in via principale, rigettare l'opposizione proposta dal , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2018 (R.G. n. 1126/2018), emesso in data 06/07/2018 e depositato telematicamente in data 09/07/2018, notificato a mezzo del servizio postale nei dì 26/07 - 17/09/2018, siccome assolutamente infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
2) - nel merito in via subordinata, nella non temuta ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, per tutti i motivi sopra esposti condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di Euro Controparte_2
9.998,16 a titolo di complessivo importo dovuto in dipendenza dell'omesso e/o incompleto pagamento delle fatture azionate col ricorso monitorio del 28/06/2018 nonchè per le causali indicate nel ricorso monitorio, ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (28/06/2018) al soddisfo, oltre le spese già liquidate nella fase monitoria per complessivi Euro 495,50 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) - sempre e comunque, condannare il , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio;
4) - condannare il , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma da determinarsi equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. [...]”. Sosteneva, infatti, che “…l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per l'asserita carenza dei requisiti previsti dagli artt. 638 e 125 c.p.c. Infatti, la domanda monitoria – al contrario di quanto infondatamente asserito dalla società odierna opponente – non può ritenersi affatto generica, atteso che nel ricorso monitorio ha Controparte_2 specificato: - il numero cliente (505342940598) … - il luogo (stabile condominiale) presso il quale è stata effettuata da la somministrazione di energia elettrica CP_2 ed ubicato in Milazzo, piazza San Papino n. 35; - l'importo complessivo richiesto a fronte dell'omesso e/o incompleto pagamento delle fatture indicate nell'estratto conto autenticato allegato al ricorso monitorio.”. Riteneva inoltre infondata … l'eccezione di carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del
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decreto ingiuntivo opposto e di carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. ... così come quella di prescrizione “…ex art. 2948 n. 4 cod. civ. formulata dal Parte_1 opponente. Infatti, poiché la fornitura di energia elettrica oggetto di causa è stata attivata in data 01/10/2010 (data della prima lettura dei misuratori rilevata dalla società di distribuzione) ed è cessata in data 01/05/2013, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. è stato utilmente interrotto dalla diffida di pagamento del 04/07/2014 inviata dal legale di al condominio CP_2 odierno opponente all'indirizzo del suo amministratore e regolarmente ricevuta in data 21/07/2014”, considerate altresì le successive diffide. Concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc, con ordinanza del 24-25.10.2020 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , fissando l'udienza di prosecuzione del Parte_1 giudizio al 22.06.2021. All'esito della suddetta udienza, il GI ammetteva prova per testi, rinviando per la trattazione cartolare all'udienza del 23.02.2022. Visto che con note scritte depositate il 15.02.2022 parte opponente chiedeva “ …il rinvio per la precisazione delle conclusioni …”, la causa era rinviata al 28.09.2022 per tale incombente. Quindi, chiamata la causa alla suddetta udienza, il Giudice “… atteso che parte opposta chiede che sia fissata udienza per la audizione del teste citato per la scorsa udienza del 23.02.2022. Rilevato però che la stessa parte non è comparsa alla predetta udienza, fissata per la audizione del teste;
che la parte opponente, comparsa con deposito di note scritte –giusto decreto del 22.01.2022 comunicato regolarmente alle parti- ha chiesto, in quella occasione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni;
che la parte opposta, oggi –prima udienza successiva a quella del 23.2.2022- nel chiedere la audizione del proprio teste previa fissazione di udienza istruttoria “in presenza”, nulla adduce per la mancata comparizione a quella a tal fine fissata…”, rinviava all' udienza del 18.07.2023, poi rimessa ai sensi ed effetti degli artt. 181 e 309 cpc all'udienza del 22.11.2023. Alla udienza del 22.11.2023 era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc stabilendo per tale adempimento l'udienza del 23.04.2024, poi rinviata d'ufficio al 10.09.2024 e, successivamente, per i medesimi adempimenti al 4.02.2025 e così a quella del 3.10.2025 che si svolgeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) all'esito della quale è stata incamerata in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti. In via principale giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
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Tutto ciò premesso, occorre soffermarsi sulle eccezioni proposte da parte opponente. In relazione all'eccepita nullità del ricorso monitorio per asserita carenza dei requisiti previsti dagli artt. 638 e 125 c.p.c., l'eccezione deve essere disattesa. Non sussistono, infatti, motivi per ritenere generica la domanda monitoria proposta da odierna opposta, la quale, nel ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_2 ha puntualmente indicato il numero cliente (505342940598) attribuito al Parte_1 opponente al momento della conclusione del contratto di somministrazione, nonché il luogo di fornitura (stabile condominiale sito in Milazzo, piazza San Papino n. 35) e l'importo complessivo richiesto, corrispondente all'omesso o parziale pagamento delle fatture analiticamente indicate nell'estratto conto autenticato allegato al ricorso. Quest'ultimo, pertanto, risulta corredato da idonea documentazione probatoria — in particolare dagli estratti autentici delle fatture emesse nel corso del rapporto — pienamente conforme ai requisiti di legge e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., secondo cui per i crediti derivanti da somministrazioni di beni o servizi si ritiene prova scritta anche l'estratto autentico delle scritture contabili regolarmente tenute. Tale interpretazione è, peraltro, costantemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce la sufficienza, ai fini probatori nel procedimento monitorio, della produzione dell'estratto autentico delle fatture o delle scritture contabili. (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4673; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2014, n. 15674). «In tema di procedimento per ingiunzione, ai sensi dell'art. 634, secondo comma, c.p.c., la prova scritta del credito derivante da somministrazioni di beni o servizi effettuate da imprenditori può consistere anche nell'estratto autentico delle scritture contabili regolarmente tenute, non essendo necessario che al ricorso sia allegato il contratto di somministrazione, qualora dalle scritture stesse risultino l'esistenza del rapporto, l'identità delle parti e l'ammontare del credito vantato.» (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12388). Ne consegue, dunque, la piena validità e legittimità del ricorso monitorio proposto da Controparte_2
Conseguentemente, deve parimenti essere rigettata, la domanda dell'opponente relativa alla pretesa inesistenza della prova del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c., poiché ha adeguatamente dimostrato la fonte del proprio Controparte_2 diritto, producendo in atti idonea documentazione probatoria, tra cui copia del contratto di somministrazione di energia elettrica (proposta contrattuale del
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03/04/2010 per gli undici punti di prelievo indicati nell'elenco allegato - codice offerta
“TCSV4”, contratto n. 1 -1636475501, per uso “altri usi in bassa tensione”, cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione), ovvero estratto conto autenticato delle fatture (- fattura n. 1105317797 di Euro 609,15 emessa il 14/07/2011; - fattura n. 1105551520 di Euro 2.847,03 emessa il 21/07/2011; - fattura n. 1107374866 di Euro 1.631,76 emessa il 03/10/2011; - fattura n. 1334227996 di Euro 5.298,45 emessa il 21/10/2013, limitatamente all'importo di Euro 4.910,22), anch'esse allegate al ricorso e successivamente versate in atti nel giudizio di merito (cfr. docc. N. 6-9, allegati alla comparsa di costituzione). Tali documenti costituiscono validi elementi di prova sia in ordine alle prestazioni effettivamente eseguite sia al relativo ammontare, comprovando così l'inadempimento del , il quale, per contro, non ha dedotto Parte_1 né provato alcun fatto estintivo della pretesa creditoria. Nel caso di specie, il titolo, costituito da un contratto di somministrazione di energia elettrica, è regolarmente dimostrato a mezzo di produzione documentale. Il contratto di somministrazione regolato dal codice civile all'art. 1559 c.c. comprende anche i contratti di fornitura di energia elettrica, dove la fattura emessa dal somministrante è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova. Il rapporto, inoltre, non risulta contestato posto, che il Parte_1 non ha negato né l'esistenza del contratto di somministrazione, né la ricezione delle fatture, pur eccependo la mancata produzione di “… alcun contratto di fornitura Luce
o Gas…” senza però spiegare il mancato riscontro alle diffide del 13.11.2017 e del 4.07.2014 regolarmente ricevute dall'amministratore condominiale come da ricevute prodotte nel fascicolo della fase monitoria. In ordine ai consumi ed ai conteggi risultanti dalle fatture azionate, parimenti, va rigettata la domanda circa un errato calcolo delle richieste in assenza di qualsiasi elemento di prova. La censura relativa al quantum debeatur è priva di consistenza. Premesso che le quattro fatture insolute hanno natura ordinaria, superando il dibattito in ordine alla differenza tra contabilizzazione presuntiva ed effettiva, neanche sviluppata dall'opponente, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è nel senso che “in sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
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somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Civ., sez. III, ord. 16 novembre 2021, n. 34701). Coerentemente, la giurisprudenza di merito ha sussunto la presunzione iuris tantum di veridicità delle rilevazioni dei consumi a mezzo del contatore sub art. 2712 c.c. (Trib. Latina, sent. 21 marzo 2018). Secondo la previsione normativa, in presenza di contestazione, ricade sul somministratore l'onere di dimostrare che il consumo desunto dalla lettura del contatore sia rispondente al vero. Ciò in ragione del principio di vicinanza della prova, essendo il somministratore più prossimo alla fonte di prova. La prova della correttezza dei consumi conteggiati nelle fatture azionate col ricorso monitorio è stata fornita dalla società opposta col deposito dei tabulati delle letture rilevate da allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Controparte_5 in data 22.04.2021, dalla lettura dei quali si evince la corrispondenza delle letture rilevate dalla società di distribuzione con quelle indicate nelle fatture azionate col ricorso monitorio. In tema di somministrazione di energia elettrica/gas, le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione in favore di un'utenza, nonostante siano per loro natura documenti di provenienza unilaterale, godono di particolare efficacia probatoria in quanto contengono elementi specifici relativi all'utenza, all'energia erogata ed al prezzo applicato. Consegue che i dati contenuti nelle fatture emesse dal rivenditore hanno un particolare valore indiziario che può essere messo in discussione soltanto se l'utente solleva specifiche contestazioni sull'eventuale erroneità di singole annotazioni contenute nelle fatture stesse. Sul punto: “in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore. In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934)”; “l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti. Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non
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essendo sufficiente una generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile” (Tribunale di Spoleto n. 386/2022). Peraltro, alle predette considerazioni, va altresì aggiunto che “Nel caso di opposizione a un decreto ingiuntivo per bollette non pagate, il fornitore deve provare solo l'esistenza del contratto. Spetta invece al cliente dimostrare con prove concrete l'eventuale malfunzionamento del contatore o l'erroneità delle letture. La semplice contestazione generica non è sufficiente a superare la validità dei dati di consumo registrati” (Tribunale di Ancona sentenza del 04.07.2025). In definitiva, ha fornito piena prova sia dell'esistenza del Controparte_2 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti, sia delle letture e dell'entità dei consumi rilevati dalla società di distribuzione nel corso del rapporto oggetto di causa, con conseguente conferma della legittimità del decreto ingiuntivo opposto. Le contestazioni sollevate dalla parte opponente, invece, risultano generiche e prive di adeguato supporto probatorio limitandosi a rilevare che - a suo dire- “…la pretesa dell' nasce da consumi presuntivi e per periodi di Contr competenza duplicati stante che la fornitura di fatto nel periodo di riferimento non è stata effettuata dall' presso il condominio ma da altro gestore”, senza nulla Contr specificare e/o dimostrare nel corso del giudizio omettendo il deposito delle memorie ex art. 183 comma cpc nn. 1 e 2, a fronte della copiosa documentazione di parte opposta. Ad analogo esito si perviene anche con riguardo all'eccezione di intervenuta prescrizione. L'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. Anche considerando le fatture più vetuste azionate – quantomeno, per come allegato dalla stessa creditrice opposta, la fattura n. 1105317797 di Euro 609,15 emessa il 14/07/2011- il termine prescrizionale ex art. 2948 n. 4 c.c. non può dirsi maturato alla data (28.06.2018) del deposito del ricorso monitorio in quanto interrotto, dapprima con la diffida del 04.07.2014 e poi con la diffida del 13.11.2017 – recante indicazione complessiva della somma pari ad €.9.998,16 - inviata alla opponente e dalla stessa ricevuta rispettivamente in data 9.07.2014 ed in data 20.11.2017 (cfr. docc. n. 10.4, comparsa di costituzione). Né può trovare applicazione il termine di prescrizione biennale, così ridotto quello quinquennale dal legislatore, con la legge 205/2017 (art.
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1, commi da 4 a 10) giacché avente ambito di applicazione limitato alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico. Da ultimo, con riferimento alla domanda sollevata da parte opposta di condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere rigettata, atteso che tale richiesta non può trovare accoglimento qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare, quantomeno, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass. Civ., sez. III, 27/10/2015, n. 21798 e Cass. Civ., SS. UU, 20/04/2004, n. 7583). Orbene, nel caso in parte opposta non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver subito un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto al mero coinvolgimento in un procedimento giudiziario, danno che risulta comunque adeguatamente compensato attraverso la rifusione delle spese di lite. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. Seguono la soccombenza. Pertanto, l'opponente va condannato al pagamento delle stesse in favore di parte opposta nella misura indicata in dispositivo e determinata sulla base dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, dello scaglione di riferimento individuato, in base al valore dichiarato, in quello fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanze della parte opposta medesima ammessa alla prova per testi dalla stessa richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1559/2018 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1 perché infondata e, per l'effetto confer emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.07.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna in persona dello Parte_1
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amministratore p. t., al pagamento, in favore della Controparte_1
già delle spese di lite, che liquida,
[...] Controparte_2 secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €uro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc non sussistendo i presupposti di legge.
Barcellona P. G., 30.10.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got ES NT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1559/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli avv. Giuseppa Gatto, nell'interesse dell'opponente
, e dall'avv. Nunzio PE nell'interesse dell'opposta Parte_1
già che agisce a mezzo del Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale avv. sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_3 emesso in data del 10.03.2025 riguardo la udienza del 3.10.2025 fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento del 22.11.2023 poi reiterato, pronuncia la seguente SENTENZA tra
(C.F. / P.IVA ), sito in Milazzo (ME), Parte_1 P.IVA_1 via S. Papino, n. 35, nella persona dell'amministratore pro tempore Dott.
[...]
, elettivamente domiciliato in San Filippo Del Mela Via G. La Scala n. 40 CP_4
98040 - Olivarella presso e nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto (pec:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
-opponente– CONTRO
, GIÀ (C.F. / P.IVA Controparte_1 Controparte_2
con sede in Milano, via Giovanni Lorenzini n. 4, in persona del P.IVA_2 procuratore speciale avv. rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio CP_3
PE (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente indirizzo PEC: ovvero a Email_2 mezzo fax al n. 095-505580) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ES Balletta in Patti, Corso G. Matteotti n. 32, giusta procura in atti;
-opposta-
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo n. 266/2018 (R.G. n. 1126/2018), emesso in data 06/07/2018.-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con decreto ingiuntivo n. 266/2018 (proc. monitorio n. 1126/2018 R.G.) del 06.07.2018, notificato il 26.07.2018, emesso da questo Tribunale, ad istanza di
[...] era ingiunto alla opponente di pagare la Controparte_2 Parte_1 somma di €.9.998,16, oltre interessi al tasso, spese liquidate in €.495,50, spese generali come per legge, IVA e cassa. L'opponente , con atto di citazione datato 27.09.2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Accertare ritenere e dichiarare nullo e/o inesistente, revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo N.266/18 del Tribunale di Barcellona P.G. per tutti i motivi di cui in premessa. 2) Accertare ritenere e dichiarare nel merito che non è dovuta dal Parte_2 alla . la somma ingiunta col decreto ingiuntivo 3) In subordine Controparte_2 ritenere e dichiarare prescritto il credito e quindi annullare e/o revocare e/O privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto meglio indicato in epigrafe. 4) Con riserva di indicazione dei mezzi istruttori secondo comportamento di controparte. 5) Con vittoria di spese e compensi, onorari del giudizio oltre il 15% ex L.P. oltre Iva e Cpa”. A supporto di tali richieste, sosteneva che il ricorso fosse nullo poiché “…non contenente i requisiti minimi previsti dall'art. 638 e 125 c.p.c. …” e conseguente nullità “… del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti richiesti per l'emissione dello stesso ex art. 633 c.p.c. nonché per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e quindi per violazione di legge.”, precisava che restava a carico di parte opposta l'onere di “… dimostrare tanto la sussistenza del contratto quanto l'avvenuta esecuzione della fornitura da parte di ”. Pt_3
Eccepiva anche, in subordine, la prescrizione del credito ec art. 2948 c. c., sostenendo che “… Il quinquennio decorre dal giorno in cui la società fornitrice ha potuto leggere i contatori, non quindi dalla data di emissione della fattura.”. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2019, si costituiva CP_2
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S.p.a. contestando le difese di parte opponente, chiedendo: “1) – in via preliminare, munire il decreto ingiuntivo opposto della clausola di provvisoria esecutività atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) - nel merito in via principale, rigettare l'opposizione proposta dal , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2018 (R.G. n. 1126/2018), emesso in data 06/07/2018 e depositato telematicamente in data 09/07/2018, notificato a mezzo del servizio postale nei dì 26/07 - 17/09/2018, siccome assolutamente infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
2) - nel merito in via subordinata, nella non temuta ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, per tutti i motivi sopra esposti condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di Euro Controparte_2
9.998,16 a titolo di complessivo importo dovuto in dipendenza dell'omesso e/o incompleto pagamento delle fatture azionate col ricorso monitorio del 28/06/2018 nonchè per le causali indicate nel ricorso monitorio, ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (28/06/2018) al soddisfo, oltre le spese già liquidate nella fase monitoria per complessivi Euro 495,50 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) - sempre e comunque, condannare il , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio;
4) - condannare il , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma da determinarsi equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. [...]”. Sosteneva, infatti, che “…l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per l'asserita carenza dei requisiti previsti dagli artt. 638 e 125 c.p.c. Infatti, la domanda monitoria – al contrario di quanto infondatamente asserito dalla società odierna opponente – non può ritenersi affatto generica, atteso che nel ricorso monitorio ha Controparte_2 specificato: - il numero cliente (505342940598) … - il luogo (stabile condominiale) presso il quale è stata effettuata da la somministrazione di energia elettrica CP_2 ed ubicato in Milazzo, piazza San Papino n. 35; - l'importo complessivo richiesto a fronte dell'omesso e/o incompleto pagamento delle fatture indicate nell'estratto conto autenticato allegato al ricorso monitorio.”. Riteneva inoltre infondata … l'eccezione di carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del
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decreto ingiuntivo opposto e di carenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. ... così come quella di prescrizione “…ex art. 2948 n. 4 cod. civ. formulata dal Parte_1 opponente. Infatti, poiché la fornitura di energia elettrica oggetto di causa è stata attivata in data 01/10/2010 (data della prima lettura dei misuratori rilevata dalla società di distribuzione) ed è cessata in data 01/05/2013, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. è stato utilmente interrotto dalla diffida di pagamento del 04/07/2014 inviata dal legale di al condominio CP_2 odierno opponente all'indirizzo del suo amministratore e regolarmente ricevuta in data 21/07/2014”, considerate altresì le successive diffide. Concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc, con ordinanza del 24-25.10.2020 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , fissando l'udienza di prosecuzione del Parte_1 giudizio al 22.06.2021. All'esito della suddetta udienza, il GI ammetteva prova per testi, rinviando per la trattazione cartolare all'udienza del 23.02.2022. Visto che con note scritte depositate il 15.02.2022 parte opponente chiedeva “ …il rinvio per la precisazione delle conclusioni …”, la causa era rinviata al 28.09.2022 per tale incombente. Quindi, chiamata la causa alla suddetta udienza, il Giudice “… atteso che parte opposta chiede che sia fissata udienza per la audizione del teste citato per la scorsa udienza del 23.02.2022. Rilevato però che la stessa parte non è comparsa alla predetta udienza, fissata per la audizione del teste;
che la parte opponente, comparsa con deposito di note scritte –giusto decreto del 22.01.2022 comunicato regolarmente alle parti- ha chiesto, in quella occasione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni;
che la parte opposta, oggi –prima udienza successiva a quella del 23.2.2022- nel chiedere la audizione del proprio teste previa fissazione di udienza istruttoria “in presenza”, nulla adduce per la mancata comparizione a quella a tal fine fissata…”, rinviava all' udienza del 18.07.2023, poi rimessa ai sensi ed effetti degli artt. 181 e 309 cpc all'udienza del 22.11.2023. Alla udienza del 22.11.2023 era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc stabilendo per tale adempimento l'udienza del 23.04.2024, poi rinviata d'ufficio al 10.09.2024 e, successivamente, per i medesimi adempimenti al 4.02.2025 e così a quella del 3.10.2025 che si svolgeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) all'esito della quale è stata incamerata in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti. In via principale giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
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Tutto ciò premesso, occorre soffermarsi sulle eccezioni proposte da parte opponente. In relazione all'eccepita nullità del ricorso monitorio per asserita carenza dei requisiti previsti dagli artt. 638 e 125 c.p.c., l'eccezione deve essere disattesa. Non sussistono, infatti, motivi per ritenere generica la domanda monitoria proposta da odierna opposta, la quale, nel ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_2 ha puntualmente indicato il numero cliente (505342940598) attribuito al Parte_1 opponente al momento della conclusione del contratto di somministrazione, nonché il luogo di fornitura (stabile condominiale sito in Milazzo, piazza San Papino n. 35) e l'importo complessivo richiesto, corrispondente all'omesso o parziale pagamento delle fatture analiticamente indicate nell'estratto conto autenticato allegato al ricorso. Quest'ultimo, pertanto, risulta corredato da idonea documentazione probatoria — in particolare dagli estratti autentici delle fatture emesse nel corso del rapporto — pienamente conforme ai requisiti di legge e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., secondo cui per i crediti derivanti da somministrazioni di beni o servizi si ritiene prova scritta anche l'estratto autentico delle scritture contabili regolarmente tenute. Tale interpretazione è, peraltro, costantemente avallata dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce la sufficienza, ai fini probatori nel procedimento monitorio, della produzione dell'estratto autentico delle fatture o delle scritture contabili. (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4673; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2014, n. 15674). «In tema di procedimento per ingiunzione, ai sensi dell'art. 634, secondo comma, c.p.c., la prova scritta del credito derivante da somministrazioni di beni o servizi effettuate da imprenditori può consistere anche nell'estratto autentico delle scritture contabili regolarmente tenute, non essendo necessario che al ricorso sia allegato il contratto di somministrazione, qualora dalle scritture stesse risultino l'esistenza del rapporto, l'identità delle parti e l'ammontare del credito vantato.» (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12388). Ne consegue, dunque, la piena validità e legittimità del ricorso monitorio proposto da Controparte_2
Conseguentemente, deve parimenti essere rigettata, la domanda dell'opponente relativa alla pretesa inesistenza della prova del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c., poiché ha adeguatamente dimostrato la fonte del proprio Controparte_2 diritto, producendo in atti idonea documentazione probatoria, tra cui copia del contratto di somministrazione di energia elettrica (proposta contrattuale del
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03/04/2010 per gli undici punti di prelievo indicati nell'elenco allegato - codice offerta
“TCSV4”, contratto n. 1 -1636475501, per uso “altri usi in bassa tensione”, cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione), ovvero estratto conto autenticato delle fatture (- fattura n. 1105317797 di Euro 609,15 emessa il 14/07/2011; - fattura n. 1105551520 di Euro 2.847,03 emessa il 21/07/2011; - fattura n. 1107374866 di Euro 1.631,76 emessa il 03/10/2011; - fattura n. 1334227996 di Euro 5.298,45 emessa il 21/10/2013, limitatamente all'importo di Euro 4.910,22), anch'esse allegate al ricorso e successivamente versate in atti nel giudizio di merito (cfr. docc. N. 6-9, allegati alla comparsa di costituzione). Tali documenti costituiscono validi elementi di prova sia in ordine alle prestazioni effettivamente eseguite sia al relativo ammontare, comprovando così l'inadempimento del , il quale, per contro, non ha dedotto Parte_1 né provato alcun fatto estintivo della pretesa creditoria. Nel caso di specie, il titolo, costituito da un contratto di somministrazione di energia elettrica, è regolarmente dimostrato a mezzo di produzione documentale. Il contratto di somministrazione regolato dal codice civile all'art. 1559 c.c. comprende anche i contratti di fornitura di energia elettrica, dove la fattura emessa dal somministrante è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova. Il rapporto, inoltre, non risulta contestato posto, che il Parte_1 non ha negato né l'esistenza del contratto di somministrazione, né la ricezione delle fatture, pur eccependo la mancata produzione di “… alcun contratto di fornitura Luce
o Gas…” senza però spiegare il mancato riscontro alle diffide del 13.11.2017 e del 4.07.2014 regolarmente ricevute dall'amministratore condominiale come da ricevute prodotte nel fascicolo della fase monitoria. In ordine ai consumi ed ai conteggi risultanti dalle fatture azionate, parimenti, va rigettata la domanda circa un errato calcolo delle richieste in assenza di qualsiasi elemento di prova. La censura relativa al quantum debeatur è priva di consistenza. Premesso che le quattro fatture insolute hanno natura ordinaria, superando il dibattito in ordine alla differenza tra contabilizzazione presuntiva ed effettiva, neanche sviluppata dall'opponente, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è nel senso che “in sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
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somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Civ., sez. III, ord. 16 novembre 2021, n. 34701). Coerentemente, la giurisprudenza di merito ha sussunto la presunzione iuris tantum di veridicità delle rilevazioni dei consumi a mezzo del contatore sub art. 2712 c.c. (Trib. Latina, sent. 21 marzo 2018). Secondo la previsione normativa, in presenza di contestazione, ricade sul somministratore l'onere di dimostrare che il consumo desunto dalla lettura del contatore sia rispondente al vero. Ciò in ragione del principio di vicinanza della prova, essendo il somministratore più prossimo alla fonte di prova. La prova della correttezza dei consumi conteggiati nelle fatture azionate col ricorso monitorio è stata fornita dalla società opposta col deposito dei tabulati delle letture rilevate da allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Controparte_5 in data 22.04.2021, dalla lettura dei quali si evince la corrispondenza delle letture rilevate dalla società di distribuzione con quelle indicate nelle fatture azionate col ricorso monitorio. In tema di somministrazione di energia elettrica/gas, le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione in favore di un'utenza, nonostante siano per loro natura documenti di provenienza unilaterale, godono di particolare efficacia probatoria in quanto contengono elementi specifici relativi all'utenza, all'energia erogata ed al prezzo applicato. Consegue che i dati contenuti nelle fatture emesse dal rivenditore hanno un particolare valore indiziario che può essere messo in discussione soltanto se l'utente solleva specifiche contestazioni sull'eventuale erroneità di singole annotazioni contenute nelle fatture stesse. Sul punto: “in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore. In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934)”; “l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti. Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non
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essendo sufficiente una generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile” (Tribunale di Spoleto n. 386/2022). Peraltro, alle predette considerazioni, va altresì aggiunto che “Nel caso di opposizione a un decreto ingiuntivo per bollette non pagate, il fornitore deve provare solo l'esistenza del contratto. Spetta invece al cliente dimostrare con prove concrete l'eventuale malfunzionamento del contatore o l'erroneità delle letture. La semplice contestazione generica non è sufficiente a superare la validità dei dati di consumo registrati” (Tribunale di Ancona sentenza del 04.07.2025). In definitiva, ha fornito piena prova sia dell'esistenza del Controparte_2 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti, sia delle letture e dell'entità dei consumi rilevati dalla società di distribuzione nel corso del rapporto oggetto di causa, con conseguente conferma della legittimità del decreto ingiuntivo opposto. Le contestazioni sollevate dalla parte opponente, invece, risultano generiche e prive di adeguato supporto probatorio limitandosi a rilevare che - a suo dire- “…la pretesa dell' nasce da consumi presuntivi e per periodi di Contr competenza duplicati stante che la fornitura di fatto nel periodo di riferimento non è stata effettuata dall' presso il condominio ma da altro gestore”, senza nulla Contr specificare e/o dimostrare nel corso del giudizio omettendo il deposito delle memorie ex art. 183 comma cpc nn. 1 e 2, a fronte della copiosa documentazione di parte opposta. Ad analogo esito si perviene anche con riguardo all'eccezione di intervenuta prescrizione. L'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. Anche considerando le fatture più vetuste azionate – quantomeno, per come allegato dalla stessa creditrice opposta, la fattura n. 1105317797 di Euro 609,15 emessa il 14/07/2011- il termine prescrizionale ex art. 2948 n. 4 c.c. non può dirsi maturato alla data (28.06.2018) del deposito del ricorso monitorio in quanto interrotto, dapprima con la diffida del 04.07.2014 e poi con la diffida del 13.11.2017 – recante indicazione complessiva della somma pari ad €.9.998,16 - inviata alla opponente e dalla stessa ricevuta rispettivamente in data 9.07.2014 ed in data 20.11.2017 (cfr. docc. n. 10.4, comparsa di costituzione). Né può trovare applicazione il termine di prescrizione biennale, così ridotto quello quinquennale dal legislatore, con la legge 205/2017 (art.
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1, commi da 4 a 10) giacché avente ambito di applicazione limitato alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico. Da ultimo, con riferimento alla domanda sollevata da parte opposta di condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere rigettata, atteso che tale richiesta non può trovare accoglimento qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare, quantomeno, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno lamentato (ex multis Cass. Civ., sez. III, 27/10/2015, n. 21798 e Cass. Civ., SS. UU, 20/04/2004, n. 7583). Orbene, nel caso in parte opposta non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver subito un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto al mero coinvolgimento in un procedimento giudiziario, danno che risulta comunque adeguatamente compensato attraverso la rifusione delle spese di lite. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. Seguono la soccombenza. Pertanto, l'opponente va condannato al pagamento delle stesse in favore di parte opposta nella misura indicata in dispositivo e determinata sulla base dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, dello scaglione di riferimento individuato, in base al valore dichiarato, in quello fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanze della parte opposta medesima ammessa alla prova per testi dalla stessa richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1559/2018 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1 perché infondata e, per l'effetto confer emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.07.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna in persona dello Parte_1
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amministratore p. t., al pagamento, in favore della Controparte_1
già delle spese di lite, che liquida,
[...] Controparte_2 secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €uro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc non sussistendo i presupposti di legge.
Barcellona P. G., 30.10.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got ES NT
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