Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 414 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, suo l.r.p.t., elettivamente Pt_1 Parte_2 domiciliato in Catanzaro Via Milano, presso e con l'avv. Maria Teresa Pugliano,
l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli, l'Avv. Silvia Parisi, l'Avv. Giacinto Greco e l'Avv. Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso,
Appellante e appellato incidentale
E
rappresentato e difeso in maniera congiunta e disgiunta Controparte_1 dall'Avv. Iconio Massara e dall'avv. Rosina Antonietta Maruccia con elezione di domicilio in Vibo Valentia, via A. Spinelli snc, presso lo studio del difensore,
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Appello a Sentenza n. 666/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa il
18 novembre 2021, impugnazione AVA.
Conclusioni delle parti come dagli atti.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice gravato, nel decidere sulla proposta impugnazione ad AVA n.
43920170000763223000, notificato il 2 dicembre 2017, avente ad oggetto la contribuzione eccedente il minimale per il periodo d'imposta 2011 dovuto alla
2. L' propone appello e deduce che il ricorrente non aveva sollevato Pt_1
l'eccezione di prescrizione e quindi, dovendosi ritenere la decisione viziata da ultrapetizione, chiede di “…riformare la sentenza n.666/21 e dichiarare non prescritta la contribuzione relativa al periodo 2011 e sottesa all'avviso di addebito n.
43920170000763223000. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio…”.
3. Il contribuente, che già in primo grado aveva sollevato eccezione di pendenza del giudizio davanti alla relativo all'atto presupposto, Controparte_2
(verbale di accertamento dell'Agenzia delle entrate), e quindi illegittimo per violazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs. n. 46/99, si costituisce ed espone appello incidentale per la stessa ragione e cioè che non aveva eccepito la prescrizione e pertanto chiede che la sentenza venga riformata con dichiarazione di illegittimità dell'avviso opposto, atteso che l' era stato formalmente messo a conoscenza Pt_1 della pendenza della lite sull'atto presupposto e che pertanto non era legittimato a procedere alla riscossione del credito. Produce sentenze di merito conformi, richiama
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4032 del 01/03/2016 (Rv. 639164 - 01) secondo la quale “…L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la
S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall sulla base di un verbale di accertamento dell non CP_3 Pt_1
esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)…”. --- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello principale è parzialmente fondato e per quanto di ragione va accolto, mentre quello incidentale è inammissibile.
I.a. La vicenda in oggetto deve essere scrutinata facendo riferimento ai principi di seguito esposti. Nessun dubbio vi è su quale debba essere la corretta applicazione dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 46/99; è pacifico, infatti, che riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per
l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale)>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17858 del 06/07/2018).
I.b. Nel caso di specie, quindi, il Tribunale, pur verificando (evidentemente) la pendenza del giudizio tributario – in effetti non conclusosi in tutti i suoi gradi – è comunque entrato nel merito della fondatezza o meno della domanda di pagamento dell' previdenziale, rilevando il decorso del termine di prescrizione Pt_2
quinquennale dei contributi pretesi.
II. Entrambe le parti si lamentano della mancanza di una eccezione in tal senso.
II.a. Ed infatti dagli atti emerge che il ricorrente aveva (con la produzione dei relativi atti) operato un richiamo indiretto ai contenuti del ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria, giacché i due giudizi, ovverossìa quello tributario e quello incardinato di fronte al giudice del lavoro, presentano interlocutori diversi tra loro (e, conseguentemente, fattispecie affrontate da angoli visuali diversi), da un lato, infatti, si trova, coinvolta nel contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate e dall'altro, invece, l' , senza sollevare eccezione di prescrizione davanti al Tribunale. Pt_1 II.b. Dal canto suo l' , sin dall'atto costitutivo di primo grado – e nel rispetto Pt_1 dell'onere della prova su esso gravante1 –, ha allegato e documentato le ragioni delle proprie pretese creditorie (derivanti dal riscontro di maggiori redditi, registrati in capo al contribuente, tratto dall'attività ispettiva eseguita dell'Agenzia delle Entrate) rispetto ai cui elementi, siccome forniti, l'originaria ricorrente non ha preso posizione alcuna. Tali ragioni, seppur contenute nei verbali di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, sono state recepite dall , il quale, nel produrre in giudizio detti Pt_1 documenti e nell'attuare un richiamo ai motivi della propria pretesa desumibili proprio dagli stessi documenti citati ha assolto al proprio onere di provare i presupposti per la propria azione di recupero. Basti ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte, al riguardo, ha specificato più volte che necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito>> (Sez. L
- , Sentenza n. 17991 del 09/07/2018).
III. Nel merito, quindi, non è privo di rilievo osservare, quanto alla eccezione di prescrizione, che, come la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 21830 del 15/10/2014), “…nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti;
posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d'ufficio, senza che
l'assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti…”, e che l'avviso di addebito opposto ha per oggetto il debito relativo a contribuzione eccedente il minimale, per i redditi nell'anno 2011, che è stato determinato a seguito degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Oltre alla contribuzione minima obbligatoria (c.d. contributi fissi) gli assicurati, sulla quota di reddito che eventualmente eccede il minimale, devono poi versare i contributi da calcolare sulla base del reddito prodotto nell'anno precedente e poi dichiarato dal contribuente (c.d. contributi a percentuale).
Tenuto conto che i contributi a percentuale sui redditi del 2011 si versano nell'anno successivo, e poiché non è possibile conoscere in anticipo il reddito che verrà prodotto nel corso dell'anno e a prescindere dalla effettiva produzione dello stesso, è obbligatorio pagare la contribuzione calcolata sul minimale di reddito secondo uno scadenziario indicato, per il pagamento del contributo minimo obbligatorio, in quattro rate le cui scadenze erano (per il caso in oggetto) 16 maggio - 16 agosto - 16 novembre del 2012 e 16 febbraio 2013 (date dalle quali deve ritenersi decorrere il termine di prescrizione quinquennale). Dagli accertamenti compiuti dall'Amministrazione
Finanziaria è emerso un volume di affari che ha determinato la richiesta della contribuzione ulteriore. La stessa contribuente aveva allegato in ricorso di essere stata destinataria di detti accertamenti, con atto notificato in data 28 dicembre 2016
(prodotto in primo grado). Da questi atti si evince che l'accertamento riguardava i redditi complessivamente prodotti nell'anno 2011 pari ad euro 51.417,00 e quindi la contribuzione dovuta era determinata in euro 10.367,00; tali importi, messi a confronto con la base imponibile per il calcolo del minimale contributivo, pari ad euro
14.552,00 , per cui la contribuzione ammonta ad euro 2.910,00 , hanno determinato l'individuazione della differenza a credito dell'Istituto previdenziale pari ad euro Parte 7.457,00 , che corrisponde all'importo richiesto con l' impugnato, esclusi interessi e sanzioni.
Orbene, considerato che trattasi di contributi del 2011, da versare l'anno successivo;
considerato che
l'avviso di addebito è stato notificato nel dicembre del 2017, evidentemente la prescrizione è maturata solo per i primi tre versamenti e non per il carico relativo al quarto versamento, la cui scadenza era prevista per il febbraio 2013.
IV. Ne consegue quindi l'accoglimento in parte qua dell'appello.
V. E' invece inammissibile l'appello incidentale. Non si ravvisa un concreto interesse ad impugnare una decisione, comunque, favorevole al contribuente, perché dichiarativa dell'intervenuta prescrizione, che in primo grado aveva chiesto di
“accertare e dichiarare, quindi, nullo l'avviso di addebito”.
VI. Le spese di lite stante la reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 13 maggio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia, Giudice del Lavoro, n. 666/2021, emessa il 18 novembre 2021, così provvede:
1.-In parziale riforma della sentenza appellata dichiara prescritti i crediti portati dall'Avviso di Addebito impugnato ad eccezione di quanto dovuto per il pagamento della quarta rata.
2.-Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pt_ incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori>> (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).