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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2713 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA GARIBALDI, 8 in SCANO DI MONTIFERRO (OR), presso lo studio dell'Avv.
DETTORI VALERIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 8 in SCANO DI MONTIFERRO (OR), presso lo studio dell'Avv. DETTORI VALERIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Scano di
Montiferro (Or) in data 28.12.2003 tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata ad [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Scano di Montiferro (Or) per l'anno 2003, parte I, serie n. 2;
Pagina 1 2) Assegnare la casa coniugale sita in Scano di Montiferro (Or) nella Via Garibaldi n. 25 alla Sig.ra
, la quale la abiterà unitamente alla IA , maggiorenne ma non ancora Parte_2 Per_1 economicamente autosufficiente;
3) Le parti provvederanno autonomamente alle proprie esigenze economiche;
4) Il sig. verserà la somma mensile di euro 200,00 quale contributo per il mantenimento Parte_1 della IA convivente , da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente Persona_2 intestato alla stessa entro il giorno quindici di ogni mese;
Per_1
5) Il sig. contribuirà per la metà alle spese straordinarie e necessarie della IA , PT Per_1 preventivamente concordate con la sig.ra Pt_2
6) Il sig. percepirà per intero dall'INPS l'assegno unico per la IA ”. PT Per_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro Parte_2 proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/08/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
A fondamento di quanto domandato i ricorrenti hanno premesso quanto segue:
1) le parti avevano contratto matrimonio concordatario, in data 28.12.2003, in Scano di Montiferro
(OR), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Scano di Montiferro per l'anno 2003, parte II, serie A, n. 2;
2) era stato adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
3) i coniugi avevano stabilito la residenza nel comune di Scano di Montiferro, nella Via Garibaldi
n. 25, presso un immobile di proprietà della madre della Parte_2
4) dalla loro unione, il giorno 21.05.2004 era nata la IA , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
5) tramite decreto n. 584/2023 del 16.11.2023, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.
R.G. 777/2023 degli affari civili e contenziosi, il Tribunale di Oristano aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni che ivi si riportano: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Scano di Montiferro nella
Via Garibaldi n. 25 verrà assegnata alla sig.ra , che la abiterà unitamente Parte_2
alla IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) il sig. Per_1 Parte_1
verserà alla moglie la somma mensile di euro 300,00 quale contributo al Parte_2
suo mantenimento, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi mediante bonifico bancario sul
Pagina 2 conto corrente a lei intestato entro il giorno quindici di ogni mese;
4) Il sig. verserà Parte_1
direttamente alla IA la somma mensile di euro 200,00 quale contributo al suo Persona_2
mantenimento, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato entro il giorno quindici di ogni mese;
5) Il sig. contribuirà PT
per la metà alle spese straordinarie e necessarie della IA , preventivamente concordate Per_1 con la sig.ra 6) Il sig. percepirà per intero dall'INPS l'assegno unico per la IA Pt_2 PT
; 7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di Per_1 identità valida per l'espatrio.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non aver ripreso la convivenza e di non volersi riconciliare confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologazione della separazione consensuale (16/11/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(22/08/2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Va innanzitutto rilevato che la IA ha raggiunto la maggiore età e per tale ragione nulla Per_1 deve statuirsi relativamente all'affidamento e al collocamento. Tuttavia, le parti nel ricorso hanno dato atto di come ella non abbia raggiunto una propria indipendenza economica.
Pagina 3 Alla luce del quadro fattuale sopra descritto, per quanto concerne il profilo economico, si ritiene che l'accordo dei coniugi risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della IA nella parte in cui si prevede che il verserà la somma mensile di euro 200,00 quale contributo per il mantenimento PT
della IA, oltre al 50% delle spese straordinarie e necessarie, preventivamente concordate con la
Il medesimo accordo può ritenersi altresì proporzionato alle attuali disponibilità economiche Pt_2
e alle condizioni lavorative e personali delle parti, le quali sono risultate immutate rispetto ai tempi della separazione.
Invero, nel ricorso il ha dichiarato di svolgere attività di lavoro dipendente presso la società PT
DEMARTINI S.R.L.S. nello stabilimento di Macomer, percependo uno stipendio mensile di euro
1.500,00 mentre la ha attestato di essere disoccupata. Pt_2
Tale significativo squilibrio economico tra i redditi dei genitori, con riferimento all'obbligo di contribuzione per la IA maggiorenne ma non economicamente indipendente può ritenersi adeguatamente colmato posto che l'importo, in assenza di variazioni nelle condizioni reddituali dei coniugi, è lo stesso stabilito in sede di separazione.
Quanto alla mancata previsione di un assegno divorzile, sebbene in sede di separazione fosse stato stabilito un assegno di mantenimento pari a euro 300,00, trattasi di domande che attengono a diritti relativamente disponibili, di talché la mancata reiterazione della previsione deve intendersi quale rinuncia, della quale il Tribunale prende atto, dell'avente diritto a coltivare tale pretesa.
Se si considera la dichiarazione resa in data odierna da entrambi i coniugi, e quindi anche della Pt_2
di essere capaci provvedere autonomamente alle proprie esigenze economiche, unitamente alla rinuncia di quest'ultima alla propria quota di assegno unico universale, si deve presumere che la stessa disponga – di fatto – di adeguati redditi o di capacità patrimoniali;
di conseguenza, tale Pt_2
elemento corrobora la condivisibilità dell'assegno previsto quale contributo del padre al mantenimento della IA.
Stante la maggiore età, nulla osta alla previsione del versamento diretto dell'assegno in favore di
. Per_1
Per quanto concerne la casa familiare, l'assegnazione in favore della è senz'altro Pt_2
condivisibile, trattandosi di immobile di proprietà della madre di costei nel quale ella continuerà a coabitare unitamente alla IA, cui deve essere garantita la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Scano di Montiferro, il
28/12/2003 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.3, Parte II, Serie A, Anno 2003 - Comune di Scano di
Montiferro);
Sull'accordo delle parti:
- assegnare la casa coniugale sita in Scano di Montiferro (Or) nella Via Garibaldi n. 25 alla Sig.ra la quale la abiterà unitamente alla IA , maggiorenne ma non ancora Parte_2 Per_1 economicamente autosufficiente;
- prende atto che le parti provvederanno autonomamente alle proprie esigenze economiche;
- dispone che il sig. versi la somma mensile di euro 200,00, quale contributo per il Parte_1 mantenimento della IA maggiorenne ma non indipendente , corrispondendola Persona_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno quindici di Per_1 ogni mese;
- dispone che il sig. contribuisca per la metà alle spese straordinarie e necessarie della IA PT
, preventivamente concordate con la sig.ra Per_1 Pt_2
- prende atto che il sig. percepirà per intero dall'INPS l'assegno unico per la IA PT Per_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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