Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2127 /2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2127 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14 maggio 2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC: Email_1
- RICORRENTE
E
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 14.05.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 ha chiesto, a Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1031/2009 del 09.06.2009, di revocare il contributo al mantenimento della figlia avendo la stessa nelle more Persona_1
raggiunto la propria indipendenza economica e contestualmente di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, non sussistendone più i presupposti di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, in particolare, ha dedotto:
• che con sentenza definitiva n. 1031/2009 del 09.06.2009 il Tribunale di Foggia ha assegnato la casa coniugale alla resistente e posto a carico di il versamento dell'assegno mensile di euro Parte_1
200,00 a titolo di mantenimento della figlia all'epoca Persona_1
ancora minore, oltre alle spese straordinarie al 50%;
• che dopo circa quattordici anni dall'emissione del suddetto provvedimento sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto la figlia oltre ad aver raggiunto la maggiore età, è divenuta Persona_1
economicamente autosufficiente, essendo stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30.01.2024, dalla società Malta Air, con uno stipendio mensile netto di circa €
1.400,00;
• che il predetto contratto di lavoro prevedeva un periodo di prova di due mesi (cfr. appendice 1 del contratto, articolo 1), ragion per cui si è atteso a proporre il presente ricorso, ma, ad oggi, il detto periodo è spirato ed il rapporto di lavoro è proseguito, con la conseguenza della
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stabilizzazione dello stesso a tempo indeterminato (cfr. appendice 1 contratto di lavoro);
• che allo stato non sussistono più i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
La resistente sebbene regolarmente citata non si è costituita Controparte_1
in giudizio.
Con ordinanza del 12.09.2024 il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia della resistente e in via provvisoria ed urgente ha modificato la sentenza n. 1031/2009 emessa da questo Tribunale in data 09.06.2009, revocando l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della figlia oltre alla assegnazione della casa coniugale alla Persona_1
resistente.
Con la medesima ordinanza il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione della causa all'udienza dell'14.05.2025, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
All'udienza del 14.05.2024, il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
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Passando all'esame del merito della domanda, si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi
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ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n. 28436/2017; Cass., n. 11488/2008).
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. Nell'ambito del procedimento in discorso il giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante (cfr. Cass., n. 2147/2003).
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio
(o separazione) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui
“ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione
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alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto
e il deducibile” (così, di recente, Cass., n. 2953/2017; cfr. anche Cass., n.
17320/2005 e Cass., n. 30033/2011).
D'altra parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n.
174/2020).
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue.
In riferimento alla figlia il ricorrente ha chiesto la revoca del Persona_1 mantenimento, avendo quest'ultima oramai raggiunto una propria indipendenza economica documentando, a tal proposito, l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 30.01.2024, da parte della società Malta Air, con una retribuzione mensile pari a circa € 1.400,00.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17183 e
Cass. N. 26875 del 20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
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Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez.
VI , 29/12/2020, n. 29779 con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della
CGUE.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, e non contestata dalla resistente rimasta contumace, risulta provato che la figlia oggi maggiorenne, abbia raggiunto la propria indipendenza Persona_1
economica avendo sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30.01.2024, con la società Malta Air, con una retribuzione mensile pari a circa € 1.400,00 (cfr. contratto di lavoro e busta paga).
Ebbene, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati a quanto emerso nel caso in esame, è possibile rilevare che sia ormai Persona_1
inserita nel mondo del lavoro, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.
Sulla base di queste ragioni deve, pertanto, confermarsi la revoca del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del Persona_1 ricorrente e in favore di , pari a € 200,00 mensili, già Controparte_1
disposta con ordinanza del 12.09.2024.
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Gli effetti di detta revoca devono decorrere dalla data del deposito del ricorso, atteso che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (vedi Cass. civ. 11913/2009, 16173/15).
Per le stesse ragioni deve essere confermata anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Foggia alla Via Gorizia n. 48, alla resistente in difetto, per l'appunto, di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti alla cui sussistenza l'art. 337 sexies c.c. subordina l'assegnazione detta.
Venendo meno il presupposto per l'assegnazione della casa familiare ad alcuno dei genitori, il godimento della casa sita in Foggia alla Via Gorizia n.
48 sarà, pertanto, regolato dalle ordinarie regole del diritto civile non spendibili in questa sede
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite non potendosi ritenere sussistente la soccombenza in mancanza di opposizione della controparte e di prova specifica di aver tentato di addivenire ad un accordo stragiudiziale prima dell'instaurazione della presente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
• A modifica della sentenza n. 1031/2009 del 09.06.2009 - già modificata con ordinanza del 12.09.2024, revoca l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della figlia Per_1
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a far data dal deposito del ricorso (29.04.2024) e revoca Per_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Foggia alla Via Gorizia n.
48 alla resistente;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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