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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1453/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 27/07/1974), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CHIOCCA ANTONIO;
(ROMA (RM), 23/07/1976), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. BALIS STELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30.06.2002 in Fiumicino (RM) atto annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune di Fiumicino al n. 30 parte 2 Serie
A dell'anno 2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno chiesto di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1453/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 27/07/1974) e Parte_1 Parte_2
(ROMA (RM), 23/07/1976) relativamente al matrimonio contratto in data
30.06.2002 in Fiumicino (RM) atto annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune di Fiumicino al n. 30 parte 2 Serie A dell'anno 2002 , alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1453/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 27/07/1974), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CHIOCCA ANTONIO;
(ROMA (RM), 23/07/1976), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. BALIS STELLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30.06.2002 in Fiumicino (RM) atto annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune di Fiumicino al n. 30 parte 2 Serie
A dell'anno 2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno chiesto di stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1453/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 27/07/1974) e Parte_1 Parte_2
(ROMA (RM), 23/07/1976) relativamente al matrimonio contratto in data
30.06.2002 in Fiumicino (RM) atto annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune di Fiumicino al n. 30 parte 2 Serie A dell'anno 2002 , alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone