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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3861/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3861/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADOA Parte_1 C.F._1
ANNALISA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADOA ANNALISA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa nell'interesse dei figli.
2) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso e i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé i minori, potrà esercitare la propria responsabilità genitoriale per quanto attiene le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione. I figli saranno prevalentemente collocati presso la madre, mantenendovi la residenza anagrafica. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse dei figli.
3) I genitori in considerazione dell'età d e delle loro Per_1 Per_2
esigenze, concordano che il padre potrà stare con i figli secondo il seguente schema su due settimane:
- prima settimana: i figli staranno con la madre dal lunedì al mercoledì, il padre li prenderà il giovedì dalla uscita da scuola e li riporterà a casa dalla madre il venerdì sera dopo cena alle ore 21.00 circa, con la madre staranno il week end;
-nella settimana seguente i bambini staranno con la madre il lunedì, con il padre il martedì dall'uscita da scuola a dopo cena, quando il padre li riporterà a casa dalla madre alle ore 21.00 circa;
con la madre il mercoledì e giovedì e il padre li preleverà venerdì da scuola e li terrà fino a domenica sera dopo cena alle ore 21.00 circa.
- le vacanze verranno gestite di anno in anno a seconda delle rispettive ferie,
indicativamente, però, il padre potrà tenere con sé i bambini almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31.05 di ogni anno,
intendendosi per periodo delle vacanze estive il periodo di chiusura scolastica.
In difetto di accordo deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari.
vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni i minori trascorreranno con un genitore il periodo che va dal 23.12 al 30.12, mentre con l'altro genitore il periodo dal 31.12 al 06.01;
vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni i minori staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua, quello del Lunedì dell'Angelo ed il giorno precedente, trascorrendo quindi tre giorni consecutivi con ciascun genitore;
ponti e festività previsti dal calendario scolastico: detti periodi verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, pertanto se i minori saranno con il padre il giorno del 25 aprile, staranno con la madre il I
Maggio e così di seguito. I genitori sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti ed altre festività) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore ed i figli. In suddetti periodi, ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo, né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
- Il sig dovrà sempre ed anticipatamente comunicare alla madre i CP_1 luoghi di permanenza dei figli col medesimo, nonché ogni variazione,
compresi indirizzi e recapiti telefonici anche dei luoghi di vacanza;
analogamente dovrà fare la madre nei riguardi del sig CP_1
4) La casa coniugale in regime di comproprietà (10 90 , Parte_1 CP_1
rimane assegnata alla sig.r che vi abiterà unitamente ai figli, anche Parte_1
anagraficamente ivi residenti;
rimangono assegnati alla sig.r Parte_1
anche i beni mobili che arredano l'appartamento coniugale.
La sig.r dopo il deposito del presente ricorso in Tribunale, Parte_1
provvederà al pagamento delle spese condominiali di godimento e le utenze,
volturando le intestazioni delle medesime a suo nome;
le spese di proprietà
rimarranno a carico delle parti in proporzione alla loro quota di comproprietà.
5) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per i figli a partire da ottobre 2024 la somma mensile di euro 600 a figlio, per totali euro 1200,00 da versare entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese sul c.c. della sig.r già noto alle parti, somma oggetto di rivalutazione annuale Parte_1
secondo gli indici Istat a partire dal mese di ottobre 2025. Inoltre, il padre anticiperà o rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie come identificate dal Protocollo del
Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Qualora sia necessario il preventivo accordo tra i coniugi sulla spesa straordinaria del minore, in base al "Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare", lo stesso si intenderà raggiunto per silenzio-assenso decorsi 10 giorni dalla richiesta scritta (sms, whatsapp,
email, fax, etc...) del genitore antistatario all'altro genitore, in difetto di risposta.
La documentazione giustificativa delle spese mediche e farmaceutiche dovrà
essere intestata al figlio, onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
Resta inteso che qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema che si rendesse necessaria, dovrà essere previamente concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione ed invio/consegna (anche via email o whatsapp) all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenere il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
In mancanza di contestazioni, le parti provvederanno ad eseguire eventuali conguagli relativi a dette spese con cadenza bimestrale.
6) L'assegno unico percepito per i figli per comune accordo dei coniugi, viene suddiviso al 50%.
7) Il c.c. cointestato fra le parti acceso press con saldo attivo CP_2
di euro 3819,99 verrà chiuso entro 30 gg dal deposito del presente ricorso in
Tribunale.
8) Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro; in ogni caso i coniugi nel gestire la propria vita privata terranno in doverosa considerazione l'interesse preminente dei figli, evitando ogni situazione che possa essere contraria o arrechi pregiudizio agli stessi e omettendo di presentare o fargli frequentare nuovi compagni per almeno 6
mesi.
9) I coniugi si impegnano a rispettare gli obblighi assunti ritenendoli tutti essenziali e legati tra loro e rispetto ai quali riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente dei figli.
10) I genitori si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e/o del passaporto personali valevoli per l'espatrio ovvero al rilascio/rinnovo dei documenti identificativi personali valevoli per l'espatrio per i minori.
11) Le spese per le vacanze dei minori saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con loro. I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso.
12) Le parti danno atto di essere entrambe titolari di adeguati redditi da lavoro per cui rinunciano, reciprocamente, a qualunque assegno per il proprio mantenimento.
13) Le spese legali del presente procedimento saranno suddivise in parti uguali fra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
14/11/1979 e ato a FORMIGINE (MO) il 31/05/1979 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013, atto n.91, Parte II, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale