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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5994/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. 5994/2023 R.G. promossa da:
IL AN , rappresentata e difesa dall'avv. UNCINI DONATELLA per Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo e
, rappresentato e difeso dall'avv. DE PALMA VINCENZA per procura in Parte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_3 Parte_2
sposati a Foggia il 21/07/1984, rappresentando che era venuta meno l'affectio coniugalis per incompatibilità di carattere e che da oltre dodici anni vivevano già separati, hanno chiesto la separazione consensuale e poi, sulla scorta del medesimo ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso con sentenza del 21-22.2.2024, contestualmente fissando l'udienza per la comparizione delle parti per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 1 L'ordinanza veniva comunicata ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale il 17.2.2025 ha espresso parere favorevole.
2. I coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 21.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con cui gli stessi hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data 4.3.2025 le parti hanno integrato la documentazione mancante, producendo l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e la certificazione anagrafica relativa all'intera famiglia.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987 e succ. mod. dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Come detto, il Tribunale di Ancona con sentenza del 21-22.2.2024 passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria resa il 18.2.2025) ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte).
Risulta pertanto trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Foggia il 21.7.1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 434, parte II, serie A, dell'anno 1984.
5. Le condizioni concordate possono essere condivise, non presentando profili di incompatibilità con l'ordine pubblico ed essendo conformi al superiore interesse della famiglia. I figli della coppia sono tutti maggiorenni ed indipendenti economicamente ed in ogni caso le parti hanno pattuito che in caso di oggettivo bisogno di alcuno dei figli, essi resteranno tenuti all'obbligo alimentare nei suoi confronti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.,
pagina 2 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_3
e che hanno contratto matrimonio in Foggia il 21/07/1984, atto
[...] Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 434, parte II, serie A, dell'anno
1984.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. 5994/2023 R.G. promossa da:
IL AN , rappresentata e difesa dall'avv. UNCINI DONATELLA per Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo e
, rappresentato e difeso dall'avv. DE PALMA VINCENZA per procura in Parte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_3 Parte_2
sposati a Foggia il 21/07/1984, rappresentando che era venuta meno l'affectio coniugalis per incompatibilità di carattere e che da oltre dodici anni vivevano già separati, hanno chiesto la separazione consensuale e poi, sulla scorta del medesimo ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso con sentenza del 21-22.2.2024, contestualmente fissando l'udienza per la comparizione delle parti per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 1 L'ordinanza veniva comunicata ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale il 17.2.2025 ha espresso parere favorevole.
2. I coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 21.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con cui gli stessi hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data 4.3.2025 le parti hanno integrato la documentazione mancante, producendo l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e la certificazione anagrafica relativa all'intera famiglia.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987 e succ. mod. dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Come detto, il Tribunale di Ancona con sentenza del 21-22.2.2024 passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria resa il 18.2.2025) ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (che erano in precedenza comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte).
Risulta pertanto trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Foggia il 21.7.1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 434, parte II, serie A, dell'anno 1984.
5. Le condizioni concordate possono essere condivise, non presentando profili di incompatibilità con l'ordine pubblico ed essendo conformi al superiore interesse della famiglia. I figli della coppia sono tutti maggiorenni ed indipendenti economicamente ed in ogni caso le parti hanno pattuito che in caso di oggettivo bisogno di alcuno dei figli, essi resteranno tenuti all'obbligo alimentare nei suoi confronti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.,
pagina 2 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_3
e che hanno contratto matrimonio in Foggia il 21/07/1984, atto
[...] Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Foggia al n. 434, parte II, serie A, dell'anno
1984.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3