Articolo 1 della Legge 12 maggio 1964, n. 302
Versione
9 giugno 1964
Art. 1. Articolo unico.

La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, e' effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.
Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purche' i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

Entrata in vigore il 9 giugno 1964