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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2578/2023 e n. 2818/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi di rinvio iscritti ai nn. r.g. 2578/23 e 2818/23, aventi ad oggetto: azione revocatoria ordinaria e azione di simulazione, posti in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 9-4-25 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente nel procedimento n.r.g. 2578/23
FRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede legale in NE Mestre, alla Via Terraglio, n.
63, capitale sociale i.v. euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NE GO n.
, REA n. 420580, partita iva , già P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
a seguito del cambio della denominazione societaria giusta
[...] delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale al Repertorio n. 83246/16717 del Notaio Persona_1 di Milano registrato a Milano TP3 il 21 aprile 2020 al n. 26933, società con socio unico appartenente al Controparte_1 CP_2
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
e per essa – giusta procura con atto autenticato Controparte_1 nelle firme dal notaio di NE - Mestre, Rep. n. Persona_2
42351 - Racc. n. 15678, in data 09.12.2020 – la procuratrice
[...] con sede legale in NE Mestre, alla Via Controparte_3
Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di NE GO , REA n. 432072, P.IVA P.IVA_3
, capitale sociale i. v. euro 3.000.000,00, autorizzata P.IVA_2 all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, già a CP_4 seguito cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
14.12.2020 Rep. 84145 - Racc. 17165, società con socio unico
[...]
appartenente al e Parte_1 CP_2 CP_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
in persona della dott.ssa (C.F.
[...] Controparte_5 [...]
), nella sua qualità di Quadro Direttivo del Credito C.F._1
Corporate e Ipotecario giusta procura con atto del 5 agosto 2022 per
Notaio di Mestre, Rep. n. 44.415 e Racc. n. 16.818, Persona_2 registrato a NE il 08 agosto 2022 al n. 22.088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni (CF:
) del Foro di Napoli appartenente allo Studio C.F._2
Legale Muni srl con sede in Portici (NA), al Corso Giuseppe Garibaldi,
n. 115, in forza di procura agli atti e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso la pec Studio Legale Muni srl Società Tra Avvocati
- Avvisi e comunicazioni di rito al fax Email_1
081.19308132 e alla casella di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(procedura ON concorsuale iscritta al n. 149 del registro fallimenti - anno 2009 del
Tribunale di Napoli;
codice fiscale: ), in persona del P.IVA_4
Curatore avv. Antonio Baccari, autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice Delegato alla procedura concorsuale dei dì 26-
27/7/2023; il decreto contiene altresì l'attestazione che la procedura
è priva di fondi), rappresentato e difeso, giusta la nomina contenuta in detto decreto e la procura speciale agli atti, autenticata con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale:
; ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), CodiceFiscale_3 domiciliato presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto al Registro Email_2
Generale degli Indirizzi Elettronici
CONVENUTO
NONCHÈ
con sede a Milano, via Controparte_7
Valtellina 15/17, capitale sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva P.IVA_5
(soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società , in persona del procuratore speciale dott. CP_7
, nato a [...] in data [...] (CF. Controparte_8
), in virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta C.F._4 procura speciale in autentica dal Notaio del Persona_3
31/07/2019 rep. 141140, racc. 35697 registrata a Milano DP II il
05/08/2019, al numero 22857 serie 1T, rilasciata dal dott.
[...]
nella qualità di Consigliere della società Per_4 [...]
munito dei necessari poteri in forza del verbale del Controparte_7
Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, giusta procura per
Notaio del 3 luglio 2019, repertorio n. 7774/4685, Persona_5 registrata a MA 3 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria di
[...]
società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, CP_9 con sede in MA, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di MA , iscritta nell'elenco delle Società P.IVA_6
Veicolo al n.35412.6, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio CESARE, CF
, pec e Avv. Maria C.F._5 Email_3
Gabriella CESARE, CF , pec C.F._6
presso il cui studio in Napoli Via Francesco Email_4 Crispi n. 87 elettivamente domicilia, giusta procura a liti agli atti, avvocati con domicilio digitale alle suindicate pec e con fax
0817616127.
CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] CP
( ) e residente in [...]
Vittorio Emanuele III n. 54, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avvocato Giuseppe Calabrò ( ), CodiceFiscale_8 presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via
Lungomare Trieste n°26.
CONVENUTA
(numero d'iscrizione al Registro delle Controparte_9 imprese presso la C.C.I.A.A. di MA: ; domicilio P.IVA_7 digitale estratto dal Registro Imprese: , in Email_5 persona del legale rappresentante in carica, con sede in MA, via
Curtatone, 3
CONVENUTA AC
(codice fiscale: ), Controparte_11 CodiceFiscale_9 nato il [...] ad [...], ivi residente a[...]
CONVENUTO AC
(numero d'iscrizione al Controparte_12
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di MA e codice fiscale:
; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: P.IVA_8
), in persona del legale rappresentante in Email_6 carica, con sede in MA, al Viale Altiero Spinelli, 30
CONVENUTA AC
(codice fiscale e Controparte_13 numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
: ; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: CP_9 P.IVA_9
t), in persona del legale Email_7 rappresentante in carica, con sede in , alla Piazza Salimbeni, 3 CP_9
CONVENUTA AC nel procedimento n.r.g. 2818/23
[...]
(procedura Controparte_14 concorsuale iscritta al n. 149 del registro fallimenti - anno 2009 del
Tribunale di Napoli;
codice fiscale: ), in persona del P.IVA_4
Curatore avv. Antonio Baccari, autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice Delegato alla procedura concorsuale dei dì 26-
27/7/2023; il decreto contiene altresì l'attestazione che la procedura
è priva di fondi), rappresentato e difeso, giusta la nomina contenuta in detto decreto e la procura speciale agli atti, autenticata con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale:
; ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), CodiceFiscale_3 domiciliato presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto al Registro Email_2
Generale degli Indirizzi Elettronici
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
, nata a [...] il [...] CP
( ) e residente in [...]
Vittorio Emanuele III n. 54, rappresentata e difesa, giusta agli atti, dall'avvocato Giuseppe Calabrò ( ), presso il cui CodiceFiscale_8 studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Lungomare Trieste
n°26.
CONVENUTA
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede legale in NE Mestre, alla Via Terraglio, n.
63, capitale sociale i.v. euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NE GO n.
, REA n. 420580, partita iva , già P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
a seguito del cambio della denominazione societaria giusta
[...] delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale al Repertorio n. 83246/16717 del Notaio Persona_1 di Milano registrato a Milano TP3 il 21 aprile 2020 al n. 26933, società con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_1
BANCA IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
e per essa – giusta procura con atto autenticato Controparte_1 nelle firme dal notaio di NE - Mestre, Rep. n. Persona_2
42351 - Racc. n. 15678, in data 09.12.2020– la procuratrice
[...]
con sede legale in NE Mestre, alla Via Controparte_3
Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di NE GO , REA n. 432072, P.IVA P.IVA_3
, capitale sociale i. v. euro 3.000.000,00, autorizzata P.IVA_2 all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, già a CP_4 seguito cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
14.12.2020 Rep. 84145 - Racc. 17165, società con socio unico
[...]
appartenente al Gruppo e Parte_1 CP_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
in persona della dott.ssa (C.F.
[...] Controparte_5 [...]
), nella sua qualità di Quadro Direttivo del Credito C.F._1
Corporate e Ipotecario giusta procura con atto del 5 agosto 2022 per
Notaio di Mestre, Rep. n. 44.415 e Racc. n. 16.818, Persona_2 registrato a NE il 08 agosto 2022 al n. 22.088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni (CF:
) del Foro di Napoli appartenente allo Studio C.F._10
Legale Muni srl con sede in Portici (NA), al Corso Giuseppe Garibaldi,
n. 115, in forza di procura agli atti, e con quest'ultimo elettivamente
Studio Legale Muni srl Società Tra Avvocati domiciliata presso la pec
- Avvisi e comunicazioni di rito al fax Email_1
081.19308132 e alla casella di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTA
E
(numero d'iscrizione al Registro delle Controparte_9 imprese presso la C.C.I.A.A. di MA: ; domicilio P.IVA_7 digitale estratto dal Registro Imprese: , in Email_5 persona del legale rappresentante in carica, con sede in MA, via
Curtatone, 3
CONVENUTA AC
(codice fiscale: ), Controparte_11 CodiceFiscale_9 nato il [...] ad [...], ivi residente a[...]
CONVENUTO AC
(numero d'iscrizione al Controparte_12
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di MA e codice fiscale:
; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: P.IVA_8
), in persona del legale rappresentante in Email_6 carica, con sede in MA, al Viale Altiero Spinelli, 30
CONVENUTA AC
(codice fiscale e Controparte_13 numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
: ; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: CP_9 P.IVA_9
t), in persona del legale Email_7 rappresentante in carica, con sede in , alla Piazza Salimbeni, 3 CP_9
CONVENUTA AC
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10/10/2008 la Controparte_12 conveniva in giudizio ,
[...] RO CP
e , citandoli a comparire innanzi al Tribunale
[...] Controparte_11 di Napoli, Sezione distaccata di AG, per l'udienza del
6/2/2009, onde sentire accogliere le domande di revocatoria ordinaria e di simulazione assoluta esperite nei loro confronti.
L'attrice esponeva di essere creditrice della ON
(debitore principale) e di (fideiussore) di € RO
227.040,23 per saldo debitore di rapporti di conto corrente e di finanziamento receduti da essa Banca il 28/2/2006; che, nel 2008,
, con due successivi atti, aveva donato alla figlia RO
, più cespiti siti in AG, così spogliandosi CP dell'intero patrimonio immobiliare, del quale aveva conservato il diritto di abitazione;
che, all'indomani della seconda donazione,
aveva alienato al cugino, , alcuni di CP Controparte_11 questi immobili, precipuamente quelli oggetto della prima donazione.
Il 16/3/2009, tramite mandataria Controparte_16 con procura, spiegava intervento adesivo autonomo nel giudizio R.G.
770-2008 la esponendo di Controparte_13 essere creditrice della di ON _1
e di di € 324.368,13, oltre interessi
[...] Controparte_17 convenzionali e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 57-2008 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di AG
e che gli atti di disposizione impugnati dalla avevano CP_18 compromesso il proprio credito, per cui aveva interesse a sentirne dichiarare la nullità e l'inefficacia.
Alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del
3/10/2016, spiegava intervento il Controparte_19
onde sentir così provvedere: I. accertare e dichiarare, ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 1414 cod. civ., la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della donazione del 6 marzo 2008 per Notaio Dott. , coadiutore del Notaio Dott.ssa Per_6 Per_7
rep. 46029 racc. 12552, trascritta presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 18 marzo 2008 al n. 15515 di registro generale e al n. 9776 di registro particolare, intervenuta tra (donante) e la figlia RO CP
(donataria); in subordine, costituirne l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti
I della massa dei creditori del fallimento della
[...]
II. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli ON effetti dell'art. 1414 cod. civ., la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della donazione dell'8 maggio 2008 per
Notaio Dott.ssa rep. 46125 racc. 12613, trascritta Per_7 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 12 maggio 2008 al n. 23560 di registro generale e al n. 14813 di registro particolare, intervenuta tra (donante) e la figlia RO [...]
(donataria); in subordine, costituirne l'inefficacia ex art. CP
2901 cod. civ. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della III. accertare e dichiarare, ai ON sensi e per gli effetti dell'art. 1414 cod. civ., la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della compravendita per Notaio
Dott.ssa , rep. 46210, racc. 12668 del 23 giugno 2008, Per_7 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 24 giugno 2008 al n. 33540 di registro generale e al n. 21453 di registro particolare, stipulato tra (venditore) e il cugino CP
(compratore); in subordine, costituirne Controparte_11
l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della IV. per ON
l'evenienza in cui , con atto opponibile al Controparte_11 fallimento, avesse trasferito o trasferisse a terzi il diritto di proprietà su una o più unità immobiliari oggetto di causa, condannare al pagamento del controvalore dei detti beni, Controparte_11 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al pagamento;
V. in ogni caso condannare i convenuti in solido, o ciascuno secondo il proprio titolo come per legge, alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari.
Il Fallimento interventore componeva l'editio actionis, esponendo che: - “il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile, con sentenza n.
149 dell'anno 2009, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
che , amministratore e legale ON RO rappresentante della società fallita, era deceduto lasciando come unica erede la figlia, ; di aver convenuto in giudizio CP
, quale erede di , «amministratore CP RO di diritto» della oltre che ON _1
, «quale amministratore di fatto» della
[...] ON , citando entrambi a comparire innanzi al Tribunale di Napoli per
[...] sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali;
- che il processo, iscritto al n. 19660 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011 del Tribunale di
Napoli, era stato deciso con sentenza n. 11412 del 1° luglio - 8 agosto 2014, con cui il Tribunale aveva accolto le domande di parte attrice e aveva condannato (quale erede di CP _1
) e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_17 favore del di € 1.636.884,24, oltre interessi legali sino CP_6 all'effettivo soddisfo e spese di causa;
che la sentenza era stata gravata di appello da , che aveva riconosciuto di aver CP accettato l'eredità del genitore, eccependo, tuttavia, di averlo fatto con beneficio d'inventario, tuttora attivo e che aveva contestato il credito di esso in esistenza e consistenza;
- di avere CP_6 pertanto interesse all'intervento nel giudizio R.G. 85618-2008 (cui era riunito il n. 770-2008), giacché titolare del predetto credito”.
Con sentenza n. 365-2017 il Tribunale di Napoli, pronunciando sulle domande di revocatoria e di simulazione assoluta proposte contro , e dalla RO CP Controparte_12
dalla dal
[...] Controparte_20
così provvedeva: ON
1) accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara Cont l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della della
[...] nell'interesse del e della Controparte_16 Controparte_13 curatela del fallimento degli atti di ON donazione per Notar rep. 46029 trascritto presso la Per_7
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 18-3- 2008 al reg. gen 15515 reg part. 97776, e dell'atto di donazione dell'8-5-2008 per Notar
46125 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Per_7
Napoli 2 al reg. gen 23560 reg part. 14813 con i quali _1
ha donato i seguenti cespiti:
[...] CP
A) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 46,
B) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 101, C) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 104,
D) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 105,
E) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 50, F) AG
(Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 103,
F) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 20,
G) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 58
2) accoglie la domanda di simulazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di compravendita per notar del 23-6- Per_7
2008 rep. 46210 trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 2 il 24-6-2008 al n. reg. Generale 33540 e registro particolare 21453 con il quale ha alienato a CP
i seguenti cespiti: Controparte_11
A) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 46,
B) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 101,
C) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 104,
D) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 105,
E) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 50,
F) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 103,
G) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 20,
H) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 58.
Con atto di citazione notificato il 10/5/2017 la
[...] proponeva appello avverso detta pronuncia, Controparte_12 chiedendone la riforma nella parte in cui aveva accolto la domanda del Fallimento.
Con sentenza n. 1893 del 29/5/2020 la Corte di Appello così decideva il giudizio: a. revoca la dichiarazione di contumacia di
; b. accoglie integralmente sia l'appello principale Controparte_11 proposto dalla che quello Controparte_12 incidentale avanzato da c. Controparte_13 accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da
[...]
e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP
; d. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_11 appellata, dichiara inammissibile l'intervento proposto nel corso del giudizio di primo grado dalla Parte_2 ed inammissibili le relative domande ivi proposte,
[...] confermando, per il resto la sentenza impugnata.
Con notifica eseguita a mezzo p.e.c. il 29/12/2020, il
[...] proponeva ricorso ex art. 360, co. 1, c.p.c. ON
Con sentenza n. 6392 dell'anno 2023, emessa il 9/1/2023, pubblicata il 3/3/2023, la Corte di cassazione così decideva il giudizio: “…rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, col detto secondo motivo il aveva censurato CP_6 la sentenza per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268 e
105 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» nella parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo da essa spiegato.
Secondo la La Corte di cassazione: “la Corte territoriale, affermando di aderire all'orientamento che limita gli interventi volontari autonomi entro la prima udienza di comparizione, «al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio», si è consapevolmente discostata dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum. È errata, dunque, la statuizione di inammissibilità assunta dalla Corte d'appello di Napoli, dovendosi ribadire che la preclusione per l'interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi del co. 2 dell'art. 268 c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta, con assorbimento del terzo motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà valutare l'ammissibilità del materiale probatorio allegato dal ”. CP_6
Indi, riassumeva il giudizio la e per Parte_1 essa la procuratrice (già Controparte_3 CP_4 con citazione introduttiva del giudizio n. r.g. 2578/23, notificata in data 30-5-2023, chiedendo: “accogliere – in parziale riforma e/o parziale modifica e/o parziale annullamento della impugnata sentenza n. 365/2017, pubblicata il 12.01.2017, non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, nella persona del
G.U. Dott. Nicola MAZZOCCA, ha definito i giudizi civili riunti RG
85618/2008 e RG 770/2008 – l'appello ed i motivi di gravame originariamente proposti dalla come innanzi riproposti ad Parte_3 eccezione del primo (Cfr. pagine da 8 a 17 della citazione in appello),
e per l'effetto rigettare la domanda spiegata dalla
[...]
. Parte_4
Successivamente, riassumeva il giudizio anche il fallimento di con citazione introduttiva del giudizio ON
n. r.g. 2818/23, notificata in data 6-6-2023, chiedendo: “ rigettare l'appello principale e gli appelli incidentali perché inammissibili, improcedibili, nonché infondati in fatto e diritto;
emendare gli errori materiali della sentenza del Tribunale di Napoli n. 365-2017, indicando: - ai fogli 4, 6 e 7 della sentenza, che l'atto di donazione rep. 46029 racc. 12552, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità Immobiliare,
Circoscrizione di Napoli 2, il 18 marzo 2008 al n. 15515 di registro generale e al n. 9776 di registro particolare, fu stipulato il 6 marzo
2008 e non già il 18 marzo 2008, dal notaio Dott. , Persona_8 coadiutore del notaio Dott.ssa , e non già Persona_9 da quest'ultima; - a foglio 6, terzo capoverso, della sentenza, che gli atti di donazione per notaio Dott.ssa furono posti in Per_7 essere dal » e non già dal »; RO Parte_5 costituire l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del della ON donazione del 6/3/2008 per notaio Dott. coadiutore del Per_6 notaio Dott.ssa , rep. 46029 racc. 12552, trascritta presso Per_7
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 18/3/2008 al n.
15515 di registro generale e al n. 9776 di registro particolare, intervenuta tra (donante) e la figlia RO CP
(donataria); costituire l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...] nei confronti della massa dei creditori del ON
della donazione dell'8/5/2008 per notaio Dott.ssa
[...]
, rep. 46125 racc. 12613, trascritta presso l'Agenzia delle Per_7
Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 12/5/2008 al n. 23560 di registro generale e al n. 14813 di registro particolare, intervenuta tra
(donante) e la figlia (donataria); RO CP accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c., nei confronti del la simulazione ON assoluta e, conseguentemente, la nullità della compravendita per notaio Dott.ssa , rep. 46210, racc. 12668 del 23/6/2008, Per_7 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il
24/6/2008 al n. 33540 di registro generale e al n. 21453 di registro particolare, stipulato tra (venditore) e il cugino CP
(acquirente); VI. in caso di accoglimento Controparte_11 dell'eccezione di prescrizione opposta da accertare e Parte_3 dichiarare che la statuizione giova soltanto alla nei limiti Parte_3 di consistenza del suo interesse e, pertanto, che da essa non derivano effetti a favore di , di , di RO CP
e d o di chi tra loro”. CP_21 Controparte_11
In data 8-11-2023 il procedimento n. r.g. 2818/23 era riunito a quello avente n. r.g. 2578/23. Indi, all'udienza del 9-4-25, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva in via preliminare di diritto che, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente dalla facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in altri termini, del giudizio Co rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. CASS. CIV. N. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
«sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo). La distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio, la quale viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n.
23314 del 27/09/2018 (Cassazione n. 1841 del 20/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare e pronunciarsi nel merito delle originarie domande proposta dal fallimento già interventore in primo grado e cioè di revocatoria e di simulazione.
In via preliminare, sulla base di quanto affermato dalla Suprema
Corte di legittimità nella suddetta sentenza di cassazione con rinvio, occorre nella presente sede “valutare l'ammissibilità del materiale probatorio allegato da ”. CP_6
Orbene, si rileva al riguardo che in sede di intervento il medesimo ha depositato i seguenti documenti:, il decreto di CP_6 autorizzazione all'azione emesso dal Giudice delegato e la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della al fine di dimostrare la propria ON legittimazione processuale nonché la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 11412 dell'8/8/2014, onde dimostrare l'esistenza del proprio vantato credito risarcitorio e quindi la propria legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria e di quella di simulazione de quibus e infine la copia dei fascicoli depositati dalla
[...]
e da nel giudizio R.G. Controparte_12 Controparte_16
618-2008 e R.G. 770-2008.
In termini generali di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 268 c.p.c.
“Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”.
Quindi, l'interventore deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova.
Pertanto, se il terzo interviene dopo che sono scattate le preclusioni istruttorie per le parti originarie, il medesimo non può proporre mezzi di prova e depositare documenti probatori.
Sempre, in punto di diritto, si rileva che la prova della legittimazione processuale può essere, però, fornita in qualsiasi fase e grado del giudizio (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.1.2013, n.
798).
Infatti, l'accertamento della legittimatio ad processum riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, la cui esistenza, come dimostra la previsione del potere officioso di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, dev'essere controllata d'ufficio dal giudice, salvo il limite della formazione del giudicato, senza che occorra un'apposita eccezione di parte (cfr. ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15392), con la precisazione che proprio perchè la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che, imponendosi di per sè, ben può, con riguardo ad un determinato grado, risultare da produzioni od acquisizioni avvenute in quello successivo (Cass. 16 novembre 1995 n. 11851), non operando ai relativi effetti le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. 20 giugno 2002, n. 8996). Pertanto, deve ritenersi nel caso di specie la ammissibilità della produzione in sede di intervento del fallimento anche soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni della sentenza dichiarativa del detto fallimento interventore e del sudddetto decreto di autorizzazione all'azione emesso dal Giudice delegato quale prova della legittimazione processuale del fallimento all'intervento de quo.
In merito, poi, alla ammissibilità del documento rappresentato dalla suddetta sentenza n. 11412 dell'8/8/2014 (con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato - quale erede di CP _1
- e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_17 favore del di € 1.636.884,24, oltre interessi legali sino CP_6 all'effettivo soddisfo e spese di causa), depositato dal CP_6 quale prova della propria legittimazione ad agire alla proposizione della dell'azione revocatoria e di quella di simulazione e cioè la propria ragione di credito nei confronti del convenuto _1
e quindi della sua erede , la AT deduce
[...] CP che anche tale documento sarebbe ammissibile, in quanto il medesimo, attenendo anch'esso alla legittimazione processuale attiva, potrebbe essere prodotto in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, tale deduzione deve ritenersi in diritto erronea.
Infatti, occorre distinguere la legittimazione ad agire dalla legittimazione processuale attiva.
Infatti, la legitimatio ad processum consiste nella capacità di stare in giudizio, di esercitare validamente i diritti processuali e di compiere i relativi atti. Essa è riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacità d'agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
Il diritto di agire in giudizio per la tutela di un interesse che si assume leso integra e determina, invece, la legitimatio ad causam: quest'ultima appartiene al soggetto, ente o persona fisica, titolare di tale situazione giuridica soggettiva, rappresentando il presupposto per la costituzione di parte civile (Cassazione n. 44899 del 5 novembre 2019). Pertanto, la suddetta sentenza, in quanto prodotta dalla AT onde dimostrare l'esistenza del proprio vantato credito risarcitorio in relazione alla proposizione dell'azione revocatoria e di quella di simulazione de quibus, assume rilevanza processuale nel caso di specie quale prova della relativa legitimatio ad causam.
Orbene, si rileva (Cass. n. 12463 del 09/05/2023) che “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Pertanto, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva ex art. 268
c.p.c. la produzione in giudizio della suddetta sentenza quale della legitimatio ad causam della AT.
La AT deduce, poi, che, a prescindere dalla questione relativa alla ammissibilità o meno del detto documento, pur se prodotto soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni (dopo che erano scattate le preclusioni istruttorie per le parti originarie e quindi ex art. 268 c.p.c. anche per il terzo interventore), la detta ragione di credito sarebbe, comunque, da ritenersi provata, in quanto non oggetto di specifica contestazione di controparte.
La deduzione non è fondata.
Al riguardo, si rileva in punto di diritto (cfr. SSUU della Suprema
Corte n. 2951/2016) che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice”.
Inoltre, si rileva che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'attore deve dimostrare la propria legitimatio ad causam e cioè (cfr. Corte di cassazione, sez. VI Civile, 19 febbraio 2020, n.
4212; Cass., n. 20002/2008; n. 1893/12; n. 5619/2016; 23208/2016) deve allegare una propria ragione di credito, costituente "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria, per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione. Per l'accoglimento di detta azione occorre l'allegazione di una ragione di credito che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
L'attore deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione” (Cass. Civ. sez. III, 22 settembre 2017, n. 22055).
Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, il difetto di legittimazione all'azione è rilevabile d'ufficio, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte (Cass. 14 marzo 2024, n. 6930; Cass. 14 aprile
2023, n. 10072; Cass. 7 giugno 2023, n. 15991; Cass. 26 settembre
2019, n. 24050).
In quanto condizione di decidibilità della causa nel merito, funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, la legittimazione ad agire come titolarità affermata del diritto dedotto in giudizio, non rientra nel perimetro delle questioni soggette alla libera disponibilità delle parti, rimanendo, quindi, estranea all'ambito di operatività del principio di non contestazione (cf. Cass. 20 ottobre 2015, n. 21176;
v. altresì Cass. 16 maggio 2022, n.15500).
La AT attrice in riassunzione ha poi dedotto che il suddetto documento (sentenza n. 11412 dell'8/8/2014, con la quale il
Tribunale di Napoli aveva condannato (quale erede di CP
) e , in solido tra loro, al RO Controparte_17 pagamento in favore del di € 1.636.884,24), prodotto in CP_6 giudizio quale asserita idonea prova della propria vantata ragione di credito, anche se allegato soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni e quindi dopo che erano scattate le preclusioni istruttorie per le parti originarie (quindi, ex art. 268 c.p.c. anche per il terzo interventore), sarebbe, comunque ammissibile, in quanto documento formatosi successivamente alla maturazione delle dette preclusioni.
Anche tale deduzione non può essere condivisa.
Infatti, si rileva in punto di diritto che (Cass. n. 21080/2024) “nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti”.
Nel caso di specie, il suddetto documento cronologicamente
“sopravvenuto” rispetto maturazione delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado è stato prodotto in giudizio dalla AT onde dimostrare l'esistenza del proprio vantato credito risarcitorio e quindi la propria legittimazione alla proposizione delle azioni de quibus .
Orbene, si osserva al riguardo che l'esistenza della ragione di credito non manifestamente pretestuosa della AT ben avrebbe potuto essere dimostrata dalla stessa (e ciò non è stato fatto per motivi imputabili al fallimento, per cui non vene rilievo un'esigenza di tutela del diritto di difesa della parte che non abbia eventualmente potuto provare un fatto prima della maturazione delle preclusioni istruttorie) anche prima della detta maturazione delle preclusioni nel giudizio di primo grado e cioè attraverso il deposito dell'atto di citazione risarcitoria ex art. 146 l.f. (sulla cui base è stata emanata la detta sentenza, proprio perché atto difensivo contenente le specifiche e articolate deduzioni difensive formulate a fondamento dell'azione risarcitoria e con indicazione della documentazione prodotta a supporto e con articolazione degli altri mezzi istruttori) proposto nei confronti di (quale erede di ) e CP RO
, in quanto dagli atti risulta che la medesima Controparte_17 citazione è di data antecedente alla maturazione delle dette preclusioni.
Pertanto, anche sotto tale profilo deve ritenersi che il documento rappresentato dalla suddetta sentenza non sia ammissibile ex art. 268 c.p.c.
In definitiva, deve ritenersi che la AT non abbia dimostrato con documentazione ammissibile la propria ragione di credito vantata nei confronti di (quale erede di ) e CP RO
e quindi la propria legittimazione ad agire (ad Controparte_17 causam) in relazione alle proposte azioni revocatoria e di simulazione.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di revocatoria e quella di simulazione proposte dalla AT (già) interventrice in primo grado nei confronti di (quale erede di ) e CP RO
. Ne consegue l'assorbimento delle altre eccezioni Controparte_17 formulate dalle parti e l'istanza di correzione materiale della sentenza della Corte di Appello.
Le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle questioni rispettivamente affrontate.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da Parte_1
e per essa la procuratrice nei
[...] Controparte_3 confronti del ON nella qualità di mandataria Controparte_7 di , Controparte_9 CP Controparte_9
e
[...] Controparte_11 Controparte_12 nonché sulla riunita citazione in riassunzione
[...] notificata dal ON nei confronti di Parte_1 [...]
nella qualità di mandataria di Controparte_7 Controparte_9
[...] CP Controparte_9 CP_11
e a seguito della
[...] Controparte_12 sentenza della Suprema Corte n. 6392 dell'anno 2023, emessa il
9/1/2023, pubblicata il 3/3/2023 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1893 del 29/5/2020 e quindi sulla originarie domande di revocatoria ordinaria e di simulazione proposte dal fallimento odierno attore in riassunzione, così provvede:
• rigetta le domande di revocatoria ordinaria e di simulazione proposte dal ON
• condanna la parte attrice in riassunzione ON
in persona del Curatore p.t. a rifondere:
[...]
- in favore di , e CP Pt_3 Controparte_13
le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida
[...] cadauna nella somma di euro 8.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
- in favore di , Pt_3 Controparte_13 [...]
e le spese di lite del giudizio di secondo CP Controparte_11 grado, che liquida cadauna nella somma di euro 9.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, Cont oltre le spese vive per euro 797,00 in favore di e di euro 777,00 Contr in favore di
- in favore di , e CP Parte_1 [...] le spese di lite del giudizio di cassazione, Controparte_7 che liquida cadauna nella somma di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
- in favore di , e CP Parte_1 [...] le spese di lite dei giudizi di rinvio in Controparte_7 oggetto, che liquida cadauna nella somma di euro 8.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre euro 545,00 per spese vive in favore di Parte_1
[...]
Così deciso in Napoli, 16-7-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 2578/2023 e n. 2818/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi di rinvio iscritti ai nn. r.g. 2578/23 e 2818/23, aventi ad oggetto: azione revocatoria ordinaria e azione di simulazione, posti in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 9-4-25 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente nel procedimento n.r.g. 2578/23
FRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede legale in NE Mestre, alla Via Terraglio, n.
63, capitale sociale i.v. euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NE GO n.
, REA n. 420580, partita iva , già P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
a seguito del cambio della denominazione societaria giusta
[...] delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale al Repertorio n. 83246/16717 del Notaio Persona_1 di Milano registrato a Milano TP3 il 21 aprile 2020 al n. 26933, società con socio unico appartenente al Controparte_1 CP_2
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
e per essa – giusta procura con atto autenticato Controparte_1 nelle firme dal notaio di NE - Mestre, Rep. n. Persona_2
42351 - Racc. n. 15678, in data 09.12.2020 – la procuratrice
[...] con sede legale in NE Mestre, alla Via Controparte_3
Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di NE GO , REA n. 432072, P.IVA P.IVA_3
, capitale sociale i. v. euro 3.000.000,00, autorizzata P.IVA_2 all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, già a CP_4 seguito cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
14.12.2020 Rep. 84145 - Racc. 17165, società con socio unico
[...]
appartenente al e Parte_1 CP_2 CP_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
in persona della dott.ssa (C.F.
[...] Controparte_5 [...]
), nella sua qualità di Quadro Direttivo del Credito C.F._1
Corporate e Ipotecario giusta procura con atto del 5 agosto 2022 per
Notaio di Mestre, Rep. n. 44.415 e Racc. n. 16.818, Persona_2 registrato a NE il 08 agosto 2022 al n. 22.088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni (CF:
) del Foro di Napoli appartenente allo Studio C.F._2
Legale Muni srl con sede in Portici (NA), al Corso Giuseppe Garibaldi,
n. 115, in forza di procura agli atti e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso la pec Studio Legale Muni srl Società Tra Avvocati
- Avvisi e comunicazioni di rito al fax Email_1
081.19308132 e alla casella di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(procedura ON concorsuale iscritta al n. 149 del registro fallimenti - anno 2009 del
Tribunale di Napoli;
codice fiscale: ), in persona del P.IVA_4
Curatore avv. Antonio Baccari, autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice Delegato alla procedura concorsuale dei dì 26-
27/7/2023; il decreto contiene altresì l'attestazione che la procedura
è priva di fondi), rappresentato e difeso, giusta la nomina contenuta in detto decreto e la procura speciale agli atti, autenticata con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale:
; ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), CodiceFiscale_3 domiciliato presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto al Registro Email_2
Generale degli Indirizzi Elettronici
CONVENUTO
NONCHÈ
con sede a Milano, via Controparte_7
Valtellina 15/17, capitale sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva P.IVA_5
(soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società , in persona del procuratore speciale dott. CP_7
, nato a [...] in data [...] (CF. Controparte_8
), in virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta C.F._4 procura speciale in autentica dal Notaio del Persona_3
31/07/2019 rep. 141140, racc. 35697 registrata a Milano DP II il
05/08/2019, al numero 22857 serie 1T, rilasciata dal dott.
[...]
nella qualità di Consigliere della società Per_4 [...]
munito dei necessari poteri in forza del verbale del Controparte_7
Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, giusta procura per
Notaio del 3 luglio 2019, repertorio n. 7774/4685, Persona_5 registrata a MA 3 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria di
[...]
società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, CP_9 con sede in MA, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di MA , iscritta nell'elenco delle Società P.IVA_6
Veicolo al n.35412.6, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio CESARE, CF
, pec e Avv. Maria C.F._5 Email_3
Gabriella CESARE, CF , pec C.F._6
presso il cui studio in Napoli Via Francesco Email_4 Crispi n. 87 elettivamente domicilia, giusta procura a liti agli atti, avvocati con domicilio digitale alle suindicate pec e con fax
0817616127.
CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] CP
( ) e residente in [...]
Vittorio Emanuele III n. 54, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avvocato Giuseppe Calabrò ( ), CodiceFiscale_8 presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via
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CONVENUTA
(numero d'iscrizione al Registro delle Controparte_9 imprese presso la C.C.I.A.A. di MA: ; domicilio P.IVA_7 digitale estratto dal Registro Imprese: , in Email_5 persona del legale rappresentante in carica, con sede in MA, via
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CONVENUTO AC
(numero d'iscrizione al Controparte_12
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; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: P.IVA_8
), in persona del legale rappresentante in Email_6 carica, con sede in MA, al Viale Altiero Spinelli, 30
CONVENUTA AC
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: ; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: CP_9 P.IVA_9
t), in persona del legale Email_7 rappresentante in carica, con sede in , alla Piazza Salimbeni, 3 CP_9
CONVENUTA AC nel procedimento n.r.g. 2818/23
[...]
(procedura Controparte_14 concorsuale iscritta al n. 149 del registro fallimenti - anno 2009 del
Tribunale di Napoli;
codice fiscale: ), in persona del P.IVA_4
Curatore avv. Antonio Baccari, autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice Delegato alla procedura concorsuale dei dì 26-
27/7/2023; il decreto contiene altresì l'attestazione che la procedura
è priva di fondi), rappresentato e difeso, giusta la nomina contenuta in detto decreto e la procura speciale agli atti, autenticata con idoneo dispositivo di firma digitale, dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale:
; ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia, 263), CodiceFiscale_3 domiciliato presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto al Registro Email_2
Generale degli Indirizzi Elettronici
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
, nata a [...] il [...] CP
( ) e residente in [...]
Vittorio Emanuele III n. 54, rappresentata e difesa, giusta agli atti, dall'avvocato Giuseppe Calabrò ( ), presso il cui CodiceFiscale_8 studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Lungomare Trieste
n°26.
CONVENUTA
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede legale in NE Mestre, alla Via Terraglio, n.
63, capitale sociale i.v. euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di NE GO n.
, REA n. 420580, partita iva , già P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
a seguito del cambio della denominazione societaria giusta
[...] delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale al Repertorio n. 83246/16717 del Notaio Persona_1 di Milano registrato a Milano TP3 il 21 aprile 2020 al n. 26933, società con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_1
BANCA IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
e per essa – giusta procura con atto autenticato Controparte_1 nelle firme dal notaio di NE - Mestre, Rep. n. Persona_2
42351 - Racc. n. 15678, in data 09.12.2020– la procuratrice
[...]
con sede legale in NE Mestre, alla Via Controparte_3
Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di NE GO , REA n. 432072, P.IVA P.IVA_3
, capitale sociale i. v. euro 3.000.000,00, autorizzata P.IVA_2 all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, già a CP_4 seguito cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
14.12.2020 Rep. 84145 - Racc. 17165, società con socio unico
[...]
appartenente al Gruppo e Parte_1 CP_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
in persona della dott.ssa (C.F.
[...] Controparte_5 [...]
), nella sua qualità di Quadro Direttivo del Credito C.F._1
Corporate e Ipotecario giusta procura con atto del 5 agosto 2022 per
Notaio di Mestre, Rep. n. 44.415 e Racc. n. 16.818, Persona_2 registrato a NE il 08 agosto 2022 al n. 22.088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni (CF:
) del Foro di Napoli appartenente allo Studio C.F._10
Legale Muni srl con sede in Portici (NA), al Corso Giuseppe Garibaldi,
n. 115, in forza di procura agli atti, e con quest'ultimo elettivamente
Studio Legale Muni srl Società Tra Avvocati domiciliata presso la pec
- Avvisi e comunicazioni di rito al fax Email_1
081.19308132 e alla casella di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTA
E
(numero d'iscrizione al Registro delle Controparte_9 imprese presso la C.C.I.A.A. di MA: ; domicilio P.IVA_7 digitale estratto dal Registro Imprese: , in Email_5 persona del legale rappresentante in carica, con sede in MA, via
Curtatone, 3
CONVENUTA AC
(codice fiscale: ), Controparte_11 CodiceFiscale_9 nato il [...] ad [...], ivi residente a[...]
CONVENUTO AC
(numero d'iscrizione al Controparte_12
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di MA e codice fiscale:
; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: P.IVA_8
), in persona del legale rappresentante in Email_6 carica, con sede in MA, al Viale Altiero Spinelli, 30
CONVENUTA AC
(codice fiscale e Controparte_13 numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
: ; domicilio digitale estratto dal Registro Imprese: CP_9 P.IVA_9
t), in persona del legale Email_7 rappresentante in carica, con sede in , alla Piazza Salimbeni, 3 CP_9
CONVENUTA AC
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10/10/2008 la Controparte_12 conveniva in giudizio ,
[...] RO CP
e , citandoli a comparire innanzi al Tribunale
[...] Controparte_11 di Napoli, Sezione distaccata di AG, per l'udienza del
6/2/2009, onde sentire accogliere le domande di revocatoria ordinaria e di simulazione assoluta esperite nei loro confronti.
L'attrice esponeva di essere creditrice della ON
(debitore principale) e di (fideiussore) di € RO
227.040,23 per saldo debitore di rapporti di conto corrente e di finanziamento receduti da essa Banca il 28/2/2006; che, nel 2008,
, con due successivi atti, aveva donato alla figlia RO
, più cespiti siti in AG, così spogliandosi CP dell'intero patrimonio immobiliare, del quale aveva conservato il diritto di abitazione;
che, all'indomani della seconda donazione,
aveva alienato al cugino, , alcuni di CP Controparte_11 questi immobili, precipuamente quelli oggetto della prima donazione.
Il 16/3/2009, tramite mandataria Controparte_16 con procura, spiegava intervento adesivo autonomo nel giudizio R.G.
770-2008 la esponendo di Controparte_13 essere creditrice della di ON _1
e di di € 324.368,13, oltre interessi
[...] Controparte_17 convenzionali e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 57-2008 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di AG
e che gli atti di disposizione impugnati dalla avevano CP_18 compromesso il proprio credito, per cui aveva interesse a sentirne dichiarare la nullità e l'inefficacia.
Alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del
3/10/2016, spiegava intervento il Controparte_19
onde sentir così provvedere: I. accertare e dichiarare, ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 1414 cod. civ., la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della donazione del 6 marzo 2008 per Notaio Dott. , coadiutore del Notaio Dott.ssa Per_6 Per_7
rep. 46029 racc. 12552, trascritta presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 18 marzo 2008 al n. 15515 di registro generale e al n. 9776 di registro particolare, intervenuta tra (donante) e la figlia RO CP
(donataria); in subordine, costituirne l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti
I della massa dei creditori del fallimento della
[...]
II. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli ON effetti dell'art. 1414 cod. civ., la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della donazione dell'8 maggio 2008 per
Notaio Dott.ssa rep. 46125 racc. 12613, trascritta Per_7 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 12 maggio 2008 al n. 23560 di registro generale e al n. 14813 di registro particolare, intervenuta tra (donante) e la figlia RO [...]
(donataria); in subordine, costituirne l'inefficacia ex art. CP
2901 cod. civ. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della III. accertare e dichiarare, ai ON sensi e per gli effetti dell'art. 1414 cod. civ., la simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della compravendita per Notaio
Dott.ssa , rep. 46210, racc. 12668 del 23 giugno 2008, Per_7 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 24 giugno 2008 al n. 33540 di registro generale e al n. 21453 di registro particolare, stipulato tra (venditore) e il cugino CP
(compratore); in subordine, costituirne Controparte_11
l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti della massa dei creditori del fallimento della IV. per ON
l'evenienza in cui , con atto opponibile al Controparte_11 fallimento, avesse trasferito o trasferisse a terzi il diritto di proprietà su una o più unità immobiliari oggetto di causa, condannare al pagamento del controvalore dei detti beni, Controparte_11 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al pagamento;
V. in ogni caso condannare i convenuti in solido, o ciascuno secondo il proprio titolo come per legge, alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari.
Il Fallimento interventore componeva l'editio actionis, esponendo che: - “il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile, con sentenza n.
149 dell'anno 2009, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
che , amministratore e legale ON RO rappresentante della società fallita, era deceduto lasciando come unica erede la figlia, ; di aver convenuto in giudizio CP
, quale erede di , «amministratore CP RO di diritto» della oltre che ON _1
, «quale amministratore di fatto» della
[...] ON , citando entrambi a comparire innanzi al Tribunale di Napoli per
[...] sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali;
- che il processo, iscritto al n. 19660 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011 del Tribunale di
Napoli, era stato deciso con sentenza n. 11412 del 1° luglio - 8 agosto 2014, con cui il Tribunale aveva accolto le domande di parte attrice e aveva condannato (quale erede di CP _1
) e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_17 favore del di € 1.636.884,24, oltre interessi legali sino CP_6 all'effettivo soddisfo e spese di causa;
che la sentenza era stata gravata di appello da , che aveva riconosciuto di aver CP accettato l'eredità del genitore, eccependo, tuttavia, di averlo fatto con beneficio d'inventario, tuttora attivo e che aveva contestato il credito di esso in esistenza e consistenza;
- di avere CP_6 pertanto interesse all'intervento nel giudizio R.G. 85618-2008 (cui era riunito il n. 770-2008), giacché titolare del predetto credito”.
Con sentenza n. 365-2017 il Tribunale di Napoli, pronunciando sulle domande di revocatoria e di simulazione assoluta proposte contro , e dalla RO CP Controparte_12
dalla dal
[...] Controparte_20
così provvedeva: ON
1) accoglie la domanda revocatoria proposta e, per l'effetto, dichiara Cont l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della della
[...] nell'interesse del e della Controparte_16 Controparte_13 curatela del fallimento degli atti di ON donazione per Notar rep. 46029 trascritto presso la Per_7
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 18-3- 2008 al reg. gen 15515 reg part. 97776, e dell'atto di donazione dell'8-5-2008 per Notar
46125 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Per_7
Napoli 2 al reg. gen 23560 reg part. 14813 con i quali _1
ha donato i seguenti cespiti:
[...] CP
A) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 46,
B) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 101, C) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 104,
D) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 105,
E) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 50, F) AG
(Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 103,
F) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 20,
G) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 58
2) accoglie la domanda di simulazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di compravendita per notar del 23-6- Per_7
2008 rep. 46210 trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 2 il 24-6-2008 al n. reg. Generale 33540 e registro particolare 21453 con il quale ha alienato a CP
i seguenti cespiti: Controparte_11
A) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 46,
B) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 101,
C) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 104,
D) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 105,
E) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 50,
F) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 103,
G) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 20,
H) AG (Na) fg. 6 p.lla 1165 sub 58.
Con atto di citazione notificato il 10/5/2017 la
[...] proponeva appello avverso detta pronuncia, Controparte_12 chiedendone la riforma nella parte in cui aveva accolto la domanda del Fallimento.
Con sentenza n. 1893 del 29/5/2020 la Corte di Appello così decideva il giudizio: a. revoca la dichiarazione di contumacia di
; b. accoglie integralmente sia l'appello principale Controparte_11 proposto dalla che quello Controparte_12 incidentale avanzato da c. Controparte_13 accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da
[...]
e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP
; d. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_11 appellata, dichiara inammissibile l'intervento proposto nel corso del giudizio di primo grado dalla Parte_2 ed inammissibili le relative domande ivi proposte,
[...] confermando, per il resto la sentenza impugnata.
Con notifica eseguita a mezzo p.e.c. il 29/12/2020, il
[...] proponeva ricorso ex art. 360, co. 1, c.p.c. ON
Con sentenza n. 6392 dell'anno 2023, emessa il 9/1/2023, pubblicata il 3/3/2023, la Corte di cassazione così decideva il giudizio: “…rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, col detto secondo motivo il aveva censurato CP_6 la sentenza per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268 e
105 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» nella parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo da essa spiegato.
Secondo la La Corte di cassazione: “la Corte territoriale, affermando di aderire all'orientamento che limita gli interventi volontari autonomi entro la prima udienza di comparizione, «al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio», si è consapevolmente discostata dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum. È errata, dunque, la statuizione di inammissibilità assunta dalla Corte d'appello di Napoli, dovendosi ribadire che la preclusione per l'interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi del co. 2 dell'art. 268 c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione alla censura accolta, con assorbimento del terzo motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà valutare l'ammissibilità del materiale probatorio allegato dal ”. CP_6
Indi, riassumeva il giudizio la e per Parte_1 essa la procuratrice (già Controparte_3 CP_4 con citazione introduttiva del giudizio n. r.g. 2578/23, notificata in data 30-5-2023, chiedendo: “accogliere – in parziale riforma e/o parziale modifica e/o parziale annullamento della impugnata sentenza n. 365/2017, pubblicata il 12.01.2017, non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, nella persona del
G.U. Dott. Nicola MAZZOCCA, ha definito i giudizi civili riunti RG
85618/2008 e RG 770/2008 – l'appello ed i motivi di gravame originariamente proposti dalla come innanzi riproposti ad Parte_3 eccezione del primo (Cfr. pagine da 8 a 17 della citazione in appello),
e per l'effetto rigettare la domanda spiegata dalla
[...]
. Parte_4
Successivamente, riassumeva il giudizio anche il fallimento di con citazione introduttiva del giudizio ON
n. r.g. 2818/23, notificata in data 6-6-2023, chiedendo: “ rigettare l'appello principale e gli appelli incidentali perché inammissibili, improcedibili, nonché infondati in fatto e diritto;
emendare gli errori materiali della sentenza del Tribunale di Napoli n. 365-2017, indicando: - ai fogli 4, 6 e 7 della sentenza, che l'atto di donazione rep. 46029 racc. 12552, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità Immobiliare,
Circoscrizione di Napoli 2, il 18 marzo 2008 al n. 15515 di registro generale e al n. 9776 di registro particolare, fu stipulato il 6 marzo
2008 e non già il 18 marzo 2008, dal notaio Dott. , Persona_8 coadiutore del notaio Dott.ssa , e non già Persona_9 da quest'ultima; - a foglio 6, terzo capoverso, della sentenza, che gli atti di donazione per notaio Dott.ssa furono posti in Per_7 essere dal » e non già dal »; RO Parte_5 costituire l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del della ON donazione del 6/3/2008 per notaio Dott. coadiutore del Per_6 notaio Dott.ssa , rep. 46029 racc. 12552, trascritta presso Per_7
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 18/3/2008 al n.
15515 di registro generale e al n. 9776 di registro particolare, intervenuta tra (donante) e la figlia RO CP
(donataria); costituire l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...] nei confronti della massa dei creditori del ON
della donazione dell'8/5/2008 per notaio Dott.ssa
[...]
, rep. 46125 racc. 12613, trascritta presso l'Agenzia delle Per_7
Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il 12/5/2008 al n. 23560 di registro generale e al n. 14813 di registro particolare, intervenuta tra
(donante) e la figlia (donataria); RO CP accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c., nei confronti del la simulazione ON assoluta e, conseguentemente, la nullità della compravendita per notaio Dott.ssa , rep. 46210, racc. 12668 del 23/6/2008, Per_7 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, il
24/6/2008 al n. 33540 di registro generale e al n. 21453 di registro particolare, stipulato tra (venditore) e il cugino CP
(acquirente); VI. in caso di accoglimento Controparte_11 dell'eccezione di prescrizione opposta da accertare e Parte_3 dichiarare che la statuizione giova soltanto alla nei limiti Parte_3 di consistenza del suo interesse e, pertanto, che da essa non derivano effetti a favore di , di , di RO CP
e d o di chi tra loro”. CP_21 Controparte_11
In data 8-11-2023 il procedimento n. r.g. 2818/23 era riunito a quello avente n. r.g. 2578/23. Indi, all'udienza del 9-4-25, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva in via preliminare di diritto che, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente dalla facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in altri termini, del giudizio Co rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. CASS. CIV. N. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
«sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo). La distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio, la quale viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n.
23314 del 27/09/2018 (Cassazione n. 1841 del 20/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare e pronunciarsi nel merito delle originarie domande proposta dal fallimento già interventore in primo grado e cioè di revocatoria e di simulazione.
In via preliminare, sulla base di quanto affermato dalla Suprema
Corte di legittimità nella suddetta sentenza di cassazione con rinvio, occorre nella presente sede “valutare l'ammissibilità del materiale probatorio allegato da ”. CP_6
Orbene, si rileva al riguardo che in sede di intervento il medesimo ha depositato i seguenti documenti:, il decreto di CP_6 autorizzazione all'azione emesso dal Giudice delegato e la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della al fine di dimostrare la propria ON legittimazione processuale nonché la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 11412 dell'8/8/2014, onde dimostrare l'esistenza del proprio vantato credito risarcitorio e quindi la propria legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria e di quella di simulazione de quibus e infine la copia dei fascicoli depositati dalla
[...]
e da nel giudizio R.G. Controparte_12 Controparte_16
618-2008 e R.G. 770-2008.
In termini generali di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 268 c.p.c.
“Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”.
Quindi, l'interventore deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova.
Pertanto, se il terzo interviene dopo che sono scattate le preclusioni istruttorie per le parti originarie, il medesimo non può proporre mezzi di prova e depositare documenti probatori.
Sempre, in punto di diritto, si rileva che la prova della legittimazione processuale può essere, però, fornita in qualsiasi fase e grado del giudizio (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.1.2013, n.
798).
Infatti, l'accertamento della legittimatio ad processum riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, la cui esistenza, come dimostra la previsione del potere officioso di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, dev'essere controllata d'ufficio dal giudice, salvo il limite della formazione del giudicato, senza che occorra un'apposita eccezione di parte (cfr. ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15392), con la precisazione che proprio perchè la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che, imponendosi di per sè, ben può, con riguardo ad un determinato grado, risultare da produzioni od acquisizioni avvenute in quello successivo (Cass. 16 novembre 1995 n. 11851), non operando ai relativi effetti le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. 20 giugno 2002, n. 8996). Pertanto, deve ritenersi nel caso di specie la ammissibilità della produzione in sede di intervento del fallimento anche soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni della sentenza dichiarativa del detto fallimento interventore e del sudddetto decreto di autorizzazione all'azione emesso dal Giudice delegato quale prova della legittimazione processuale del fallimento all'intervento de quo.
In merito, poi, alla ammissibilità del documento rappresentato dalla suddetta sentenza n. 11412 dell'8/8/2014 (con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato - quale erede di CP _1
- e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_17 favore del di € 1.636.884,24, oltre interessi legali sino CP_6 all'effettivo soddisfo e spese di causa), depositato dal CP_6 quale prova della propria legittimazione ad agire alla proposizione della dell'azione revocatoria e di quella di simulazione e cioè la propria ragione di credito nei confronti del convenuto _1
e quindi della sua erede , la AT deduce
[...] CP che anche tale documento sarebbe ammissibile, in quanto il medesimo, attenendo anch'esso alla legittimazione processuale attiva, potrebbe essere prodotto in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, tale deduzione deve ritenersi in diritto erronea.
Infatti, occorre distinguere la legittimazione ad agire dalla legittimazione processuale attiva.
Infatti, la legitimatio ad processum consiste nella capacità di stare in giudizio, di esercitare validamente i diritti processuali e di compiere i relativi atti. Essa è riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacità d'agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
Il diritto di agire in giudizio per la tutela di un interesse che si assume leso integra e determina, invece, la legitimatio ad causam: quest'ultima appartiene al soggetto, ente o persona fisica, titolare di tale situazione giuridica soggettiva, rappresentando il presupposto per la costituzione di parte civile (Cassazione n. 44899 del 5 novembre 2019). Pertanto, la suddetta sentenza, in quanto prodotta dalla AT onde dimostrare l'esistenza del proprio vantato credito risarcitorio in relazione alla proposizione dell'azione revocatoria e di quella di simulazione de quibus, assume rilevanza processuale nel caso di specie quale prova della relativa legitimatio ad causam.
Orbene, si rileva (Cass. n. 12463 del 09/05/2023) che “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Pertanto, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva ex art. 268
c.p.c. la produzione in giudizio della suddetta sentenza quale della legitimatio ad causam della AT.
La AT deduce, poi, che, a prescindere dalla questione relativa alla ammissibilità o meno del detto documento, pur se prodotto soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni (dopo che erano scattate le preclusioni istruttorie per le parti originarie e quindi ex art. 268 c.p.c. anche per il terzo interventore), la detta ragione di credito sarebbe, comunque, da ritenersi provata, in quanto non oggetto di specifica contestazione di controparte.
La deduzione non è fondata.
Al riguardo, si rileva in punto di diritto (cfr. SSUU della Suprema
Corte n. 2951/2016) che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice”.
Inoltre, si rileva che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'attore deve dimostrare la propria legitimatio ad causam e cioè (cfr. Corte di cassazione, sez. VI Civile, 19 febbraio 2020, n.
4212; Cass., n. 20002/2008; n. 1893/12; n. 5619/2016; 23208/2016) deve allegare una propria ragione di credito, costituente "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria, per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione. Per l'accoglimento di detta azione occorre l'allegazione di una ragione di credito che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
L'attore deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione” (Cass. Civ. sez. III, 22 settembre 2017, n. 22055).
Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, il difetto di legittimazione all'azione è rilevabile d'ufficio, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte (Cass. 14 marzo 2024, n. 6930; Cass. 14 aprile
2023, n. 10072; Cass. 7 giugno 2023, n. 15991; Cass. 26 settembre
2019, n. 24050).
In quanto condizione di decidibilità della causa nel merito, funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, la legittimazione ad agire come titolarità affermata del diritto dedotto in giudizio, non rientra nel perimetro delle questioni soggette alla libera disponibilità delle parti, rimanendo, quindi, estranea all'ambito di operatività del principio di non contestazione (cf. Cass. 20 ottobre 2015, n. 21176;
v. altresì Cass. 16 maggio 2022, n.15500).
La AT attrice in riassunzione ha poi dedotto che il suddetto documento (sentenza n. 11412 dell'8/8/2014, con la quale il
Tribunale di Napoli aveva condannato (quale erede di CP
) e , in solido tra loro, al RO Controparte_17 pagamento in favore del di € 1.636.884,24), prodotto in CP_6 giudizio quale asserita idonea prova della propria vantata ragione di credito, anche se allegato soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni e quindi dopo che erano scattate le preclusioni istruttorie per le parti originarie (quindi, ex art. 268 c.p.c. anche per il terzo interventore), sarebbe, comunque ammissibile, in quanto documento formatosi successivamente alla maturazione delle dette preclusioni.
Anche tale deduzione non può essere condivisa.
Infatti, si rileva in punto di diritto che (Cass. n. 21080/2024) “nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti”.
Nel caso di specie, il suddetto documento cronologicamente
“sopravvenuto” rispetto maturazione delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado è stato prodotto in giudizio dalla AT onde dimostrare l'esistenza del proprio vantato credito risarcitorio e quindi la propria legittimazione alla proposizione delle azioni de quibus .
Orbene, si osserva al riguardo che l'esistenza della ragione di credito non manifestamente pretestuosa della AT ben avrebbe potuto essere dimostrata dalla stessa (e ciò non è stato fatto per motivi imputabili al fallimento, per cui non vene rilievo un'esigenza di tutela del diritto di difesa della parte che non abbia eventualmente potuto provare un fatto prima della maturazione delle preclusioni istruttorie) anche prima della detta maturazione delle preclusioni nel giudizio di primo grado e cioè attraverso il deposito dell'atto di citazione risarcitoria ex art. 146 l.f. (sulla cui base è stata emanata la detta sentenza, proprio perché atto difensivo contenente le specifiche e articolate deduzioni difensive formulate a fondamento dell'azione risarcitoria e con indicazione della documentazione prodotta a supporto e con articolazione degli altri mezzi istruttori) proposto nei confronti di (quale erede di ) e CP RO
, in quanto dagli atti risulta che la medesima Controparte_17 citazione è di data antecedente alla maturazione delle dette preclusioni.
Pertanto, anche sotto tale profilo deve ritenersi che il documento rappresentato dalla suddetta sentenza non sia ammissibile ex art. 268 c.p.c.
In definitiva, deve ritenersi che la AT non abbia dimostrato con documentazione ammissibile la propria ragione di credito vantata nei confronti di (quale erede di ) e CP RO
e quindi la propria legittimazione ad agire (ad Controparte_17 causam) in relazione alle proposte azioni revocatoria e di simulazione.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di revocatoria e quella di simulazione proposte dalla AT (già) interventrice in primo grado nei confronti di (quale erede di ) e CP RO
. Ne consegue l'assorbimento delle altre eccezioni Controparte_17 formulate dalle parti e l'istanza di correzione materiale della sentenza della Corte di Appello.
Le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle questioni rispettivamente affrontate.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da Parte_1
e per essa la procuratrice nei
[...] Controparte_3 confronti del ON nella qualità di mandataria Controparte_7 di , Controparte_9 CP Controparte_9
e
[...] Controparte_11 Controparte_12 nonché sulla riunita citazione in riassunzione
[...] notificata dal ON nei confronti di Parte_1 [...]
nella qualità di mandataria di Controparte_7 Controparte_9
[...] CP Controparte_9 CP_11
e a seguito della
[...] Controparte_12 sentenza della Suprema Corte n. 6392 dell'anno 2023, emessa il
9/1/2023, pubblicata il 3/3/2023 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1893 del 29/5/2020 e quindi sulla originarie domande di revocatoria ordinaria e di simulazione proposte dal fallimento odierno attore in riassunzione, così provvede:
• rigetta le domande di revocatoria ordinaria e di simulazione proposte dal ON
• condanna la parte attrice in riassunzione ON
in persona del Curatore p.t. a rifondere:
[...]
- in favore di , e CP Pt_3 Controparte_13
le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida
[...] cadauna nella somma di euro 8.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
- in favore di , Pt_3 Controparte_13 [...]
e le spese di lite del giudizio di secondo CP Controparte_11 grado, che liquida cadauna nella somma di euro 9.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, Cont oltre le spese vive per euro 797,00 in favore di e di euro 777,00 Contr in favore di
- in favore di , e CP Parte_1 [...] le spese di lite del giudizio di cassazione, Controparte_7 che liquida cadauna nella somma di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
- in favore di , e CP Parte_1 [...] le spese di lite dei giudizi di rinvio in Controparte_7 oggetto, che liquida cadauna nella somma di euro 8.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre euro 545,00 per spese vive in favore di Parte_1
[...]
Così deciso in Napoli, 16-7-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo